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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/06/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 38-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale,
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato in proprio dalla società
, Parte_1
C.F./P.IVA: , con sede in 39050 San Genesio Atesino (BZ) Via Montoppio 8/B in P.IVA_1
persona dei suoi legali rappresentanti e , nonché dei soci Parte_1 Parte_1
illimitatamente responsabili (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Karl Parte_1 C.F._2
Reiterer e dall'avv. Stefano Siddi;
- esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCI, dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in San Genesio Atesino (BZ) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
pagina 1 di 5 • la società debitirice è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCI;
• dall'ammontare dei debiti di cui al prospetto dell'Agente della Riscossione (euro 1.214.579,60)
emerge il superamento delle soglie di cui all'art. 1 comma 1 lett. d) CCI ai fini della qualificazione quale “impresa minore”;
• dalla lettura della visura camerale storica agli atti emerge che la società si trova in scioglimento e liquidazione, con atto iscritto il 16/12/2024 (cfr. visura storica, pag. 4); al riguardo, si osserva che gli “effetti della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la
sua liquidazione si producono, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., dal momento
dell'iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle
imprese, con la conseguenza che, da questo momento, la valutazione del giudice, ai fini
dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli
elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale
soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in
liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al
soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione
dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e,
quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.” (Cass. 12156/2024);
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, in quanto i debiti verso l'Agente della Riscossione ammontano ad euro 1.214.579,60 per la società, ad euro
138.193,26 per il socio e ad euro 136.994 per il socio;
Parte_1 Parte_1
all'udienza del 12.06.2025 il legale rappresentante e liquidatore ha Parte_1
dichiarato che l'attivo della società, nonché quello proprio e dell'altro socio è Parte_1
pressoché nullo;
• ritenuto che l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Pt_1
produca l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci e ai sensi dell'art. 256 CCII;
Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 5 - ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49, 121 e 256 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(C.F./P.IVA: Controparte_1
), con sede in 39050 San Genesio Atesino (BZ) Via Montoppio 8/B, P.IVA_1
nonché dei soci illimitatamente responsabili
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_1 C.F._2
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
Curatore della procedura la dott.ssa ; Persona_1
ordina
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 25.09.2025 ore 9:00 davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 116 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1;
assegna
pagina 3 di 5 ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5.08.2015, n. 127;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala
pagina 4 di 5 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 17.6.2025.
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Cristina Longhi dott.ssa Francesca Bortolotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale,
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato in proprio dalla società
, Parte_1
C.F./P.IVA: , con sede in 39050 San Genesio Atesino (BZ) Via Montoppio 8/B in P.IVA_1
persona dei suoi legali rappresentanti e , nonché dei soci Parte_1 Parte_1
illimitatamente responsabili (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Karl Parte_1 C.F._2
Reiterer e dall'avv. Stefano Siddi;
- esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCI, dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in San Genesio Atesino (BZ) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
pagina 1 di 5 • la società debitirice è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCI;
• dall'ammontare dei debiti di cui al prospetto dell'Agente della Riscossione (euro 1.214.579,60)
emerge il superamento delle soglie di cui all'art. 1 comma 1 lett. d) CCI ai fini della qualificazione quale “impresa minore”;
• dalla lettura della visura camerale storica agli atti emerge che la società si trova in scioglimento e liquidazione, con atto iscritto il 16/12/2024 (cfr. visura storica, pag. 4); al riguardo, si osserva che gli “effetti della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la
sua liquidazione si producono, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., dal momento
dell'iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle
imprese, con la conseguenza che, da questo momento, la valutazione del giudice, ai fini
dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli
elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale
soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in
liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al
soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione
dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e,
quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.” (Cass. 12156/2024);
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, in quanto i debiti verso l'Agente della Riscossione ammontano ad euro 1.214.579,60 per la società, ad euro
138.193,26 per il socio e ad euro 136.994 per il socio;
Parte_1 Parte_1
all'udienza del 12.06.2025 il legale rappresentante e liquidatore ha Parte_1
dichiarato che l'attivo della società, nonché quello proprio e dell'altro socio è Parte_1
pressoché nullo;
• ritenuto che l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Pt_1
produca l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci e ai sensi dell'art. 256 CCII;
Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 5 - ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49, 121 e 256 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(C.F./P.IVA: Controparte_1
), con sede in 39050 San Genesio Atesino (BZ) Via Montoppio 8/B, P.IVA_1
nonché dei soci illimitatamente responsabili
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_1 C.F._2
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
Curatore della procedura la dott.ssa ; Persona_1
ordina
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 25.09.2025 ore 9:00 davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 116 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1;
assegna
pagina 3 di 5 ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5.08.2015, n. 127;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala
pagina 4 di 5 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 17.6.2025.
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Cristina Longhi dott.ssa Francesca Bortolotti
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