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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5292 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1519/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 1519/2025 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Federica Foglia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capaccio Paestum, alla via Galileo Ferraris n. 35;
ATTRICE
E
, in persona del sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Raffaele Carpinelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capaccio, alla via Vittorio Emanuele n.1;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2025 la sola parte attrice rassegnava le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportato e trascritto in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 [...] dinanzi al Tribunale di Salerno, al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_2 fisici e patrimoniali patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 8 febbraio 2023 alla via
VA NO n. 90, nel territorio comunale di CP_2 Ed invero, l'attrice esponeva che, alle ore 8:00 circa, mentre usciva di casa a piedi, scivolava e rovinava a terra a causa della presenza di ghiaccio e del dissesto del manto stradale, determinati dalle acque reflue fuoriuscite dai pozzetti fognari presenti lungo la via.
Rappresentava, inoltre, che a seguito della caduta aveva riportato “una frattura del collo dell'omero destro con distacco del trochite omerale e impingement della cuffia dei rotatori, con limitazione della funzionalità articolare”, per le cui conseguenze si era resa necessaria la prestazione di cure mediche presso il Presidio ospedaliero di DE (SA).
A sostegno della propria domanda, la sig.ra allegava certificazioni mediche e relazione del Parte_1 consulente tecnico di parte, quantificando i danni nella misura complessiva di € 23.128,03, comprensivi di danno biologico permanente e temporaneo, danno morale, spese mediche e compenso del consulente tecnico.
Evidenziava, inoltre, di aver inviato al , con PEC del 9 marzo 2023 (prot. n. Controparte_1
13018/2023), formale messa in mora, nonché successiva richiesta di negoziazione assistita del
27.11.2023, rimaste entrambe prive di riscontro.
Ritenendo l'ente responsabile ex artt. 2051 e 2043 c.c. per difetto di manutenzione e custodia della rete fognaria e della sede stradale, l'attrice concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità del nella causazione del sinistro, con conseguente Controparte_2 condanna di quest'ultimo al pagamento della somma sopra indicata o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, con attribuzione in favore del proprio procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.4.2025, si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010.
Il eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., CP_2 per l'assoluta genericità delle indicazioni relative al luogo del sinistro, tali da non consentire all'Ente di individuare con precisione il punto in cui si sarebbe verificato l'evento né di approntare un'adeguata difesa, lamentando, altresì, la mancata produzione di rilievi fotografici e la carenza di elementi descrittivi idonei a ricostruire la dinamica del fatto.
Nel merito, il contestava integralmente la fondatezza della domanda, negando qualsiasi CP_2 responsabilità nella causazione del sinistro.
Rappresentava che il presunto evento si sarebbe verificato in pieno giorno, in assenza di anomalie tali da rendere la pavimentazione pericolosa o invisibile, e che, in ogni caso, eventuali irregolarità sarebbero state facilmente evitabili da un pedone diligente e prudente. Invocava, pertanto, l'esclusione del nesso di causalità tra la condotta dell'Ente e il danno lamentato, osservando come la pavimentazione fosse perfettamente visibile e priva di insidie occulte.
Sottolineava, altresì, che la rete stradale del Comune di Capaccio si estende per oltre 274 chilometri, circostanza che rendeva senz'altro difficile l'esercizio di un controllo operativo continuo ed effettivo sull'intero patrimonio viario.
Rilevava, infine, che l'asserito danno era, in realtà, da imputarsi esclusivamente alla condotta imprudente e disattenta della stessa attrice, la quale non avrebbe usato l'ordinaria diligenza nel percorrere la strada.
Contestava, inoltre, la quantificazione dei danni, ritenuta eccessiva e non supportata da idonea documentazione probatoria.
Tanto premesso, il concludeva chiedendo, in via preliminare, che fosse Controparte_1 dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, instava per l'integrale rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, ovvero, in via gradata, per l'accertamento del concorso di colpa della sig.ra
, con conseguente riduzione proporzionale della responsabilità dell'Ente, con vittoria di Parte_1 spese e compensi di giudizio.
Rigettate le richieste istruttorie, con ordinanza del 2.10.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 18.12.2025, all'esito della quale la sola parte attrice rassegnava le proprie conclusioni come da verbale allegato.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, è infondata la doglianza dedotta da parte dell'ente convenuto in merito al mancato esperimento del procedimento di mediazione. Sotto tale profilo, ed in via del tutto assorbente, nessun dubbio può porsi in merito al fatto che la domanda in esame non rientra in alcuna delle ipotesi specificamente previste dall'art. 5, I comma d.lgs. n. 28/2010.
Sempre in via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte CP_ dell' convenuto.
Invero, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultano assolutamente incerti.
Sotto tale specifico profilo, invero, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn.
3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli, l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum risulti del tutto omesso ovvero assolutamente incerto: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III,
28.8.2009, n. 18783).
In particolare, l'incertezza dell'editio actionis deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum): con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. Civ., Sez. I, 21.7.2021, n. 20861).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, ispirate ad una valutazione non meramente formalistica delle garanzie a tutela del diritto di difesa delle parti, è agevole riscontrare l'infondatezza delle eccezioni a tal uopo dedotta da parte del convenuto.
Ed invero, occorre rilevare come risulti sufficientemente precisato il titolo ed il petitum delle richieste formulate per conto dell'attrice; d'altro canto, l'analitica difesa esplicata da parte dell'ente convenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta e nel corso del giudizio, lascia presumere che lo stesso abbia ben inteso il contenuto delle avverse argomentazioni, con la conseguenza che non risulta configurabile la denunciata lesione del proprio diritto di difesa.
Con riferimento al merito della vicenda, secondo la versione dell'attrice, l'evento pregiudizievole per cui è causa si verificava a causa della presenza di ghiaccio, e del dissesto del manto stradale, causato dalla fuoriuscita dai pozzetti fognari delle acque reflue.
Sotto tale specifico profilo, quindi, instava per il risarcimento del danno: vengono così in rilievo sia il titolo di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., che il paradigma generale della responsabilità aquiliana rappresentato dall'art. 2043 c.c.
Con riguardo allo speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., occorre in questa sede ribadire come l'istituto in commento presupponga il fatto che il danno sia cagionato da una cosa nei cui confronti il soggetto chiamato a risponderne eserciti un concreto potere di custodia. In tal senso, fondamentale elemento costitutivo di tale specifica tipologia di illecito civile, risulta l'intrinseca potenzialità offensiva della res: ed invero, pur non essendo necessario che la cosa sia pericolosa (Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2002, n. 10641), occorre accertare che la res sia la causa diretta del danno, nel senso cioè dell'idoneità della stessa a cagionare potenzialmente la lesione pregiudizievole di una situazione giuridica subiettiva.
In altre parole, è necessario che la causa diretta del danno sia la res e che la stessa non costituisca soltanto la mera occasione del sinistro, come ad esempio nel caso in cui la cosa venga utilizzata dall'azione dell'uomo per cagionare il danno, trovando in tal caso applicazione il più generale disposto di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2000, n. 1682).
Ulteriore elemento costitutivo dell'illecito risulta la sussistenza di un potere di custodia intercorrente tra la cosa ed il soggetto chiamato a rispondere del danno da essa cagionato.
In tal senso, risulta sufficiente la concreta disponibilità del bene da parte del custode, secondo un'effettiva relazione di fatto, cui si accompagni un potere di governo della cosa, di tal guisa da legittimare un concreto dovere di controllo sulla stessa, a prescindere dal fatto che sia stata assunta una specifica obbligazione custodiale stricto sensu intesa da parte del responsabile (Cass. Civ., Sez.
III, 2.12.2021, n. 38089).
Sicché, si è avuto modo di ribadire come il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere obiettivo, essendo sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione di aver subito un danno eziologicamente riconducibile alla res su cui venga esercitato un concreto potere di custodia da parte del soggetto responsabile (Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018, n. 27724).
Sotto tale specifico profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che l'accertamento causale sia improntato al paradigma penalistico degli artt. 40 e 41 c.p.: in tal senso, la riconducibilità eziologica del danno-evento alla condotta oggetto di contestazione presuppone che, alla stregua della legge scientifica di copertura - ovvero di una massima di esperienza, nel caso della causalità “psichica”-,
l'evento concreto sia effettivamente ricollegabile alla condotta, secondo un elevato livello di probabilità logica.
Sicché, non rileva tanto la probabilità statistica di verificazione di quel determinato evento, date quelle specifiche condizioni di fatto, sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura: appare invece decisivo il riscontro dell'esclusione di eventuali fattori alternativi di causazione dello specifico evento concreto oggetto di contestazione.
In tal senso, tanto maggiore risulta la percentuale statistico-probabilistica di verificazione dell'evento sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura, tanto minore risulterà lo sforzo motivazionale atto a dimostrare l'insussistenza di eventuali fattori alternativi che in concreto abbiano potuto incidere sulla verificazione dell'evento. E, inversamente, basse percentuali statistico- probabilistiche di verificazione dell'evento alla stregua dell'applicazione della legge scientifica non escludono la possibilità di ritenere accertato in concreto il nesso causale in parte qua, laddove sia opportunamente dimostrata l'esclusione di fattori concreti alternativi di causazione dell'evento, di tal guisa da far ritenere, in concreto, che l'effettiva verificazione dell'evento sia riconducibile, secondo un adeguato livello di probabilità logica, a quel concreto antecedente causale, quantunque lo stesso, in astratto, non avesse significative probabilità statistiche di cagionare quel determinato tipo di evento.
E non v'è dubbio circa il fatto che se in sede penalistica lo standard probatorio necessario per ritenere accertata la sussistenza del nesso eziologico in parte qua debba ispirarsi al principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Pen., SS.UU., 11.9.2002, n. 30328), diversamente dicasi per quanto concerne il paradigma probatorio proprio del giudizio civile, ispirato al criterio del “più probabile che non”.
Infine, il principio condizionalistico, alla base dell'elaborazione giuridica del nesso eziologico, deve necessariamente contemperarsi, con specifico riguardo ai decorsi causali atipici, con il paradigma della causalità adeguata, dovendosi pertanto escludere la riconducibilità eziologica di eventi del tutto avulsi dal fattore causale, secondo un giudizio di prevedibilità da formularsi ex ante, alla stregua del criterio dell'id quod plerumque accidit.
Tanto premesso, una volta accertata l'esistenza del nesso eziologico intercorrente tra il danno e la cosa in custodia, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che abbia efficacia determinante nella causazione dell'evento dannoso: in tal senso, per imprevedibilità dovrà intendersi l'oggettiva inverosimiglianza dell'evento, laddove invece l'eccezionalità attiene alla straordinarietà, sotto il profilo della verificazione statistica dell'evento, dato quel determinato antecedente causale.
Se tant'è, quindi, una volta accertati i presupposti de quibus, incomberà sul custode la prova contraria dell'inesistenza del nesso causale in parte qua, ovvero la riconducibilità dell'evento concreto ad un fatto concretamente non prevedibile, né evitabile.
Sicché, si è avuto modo di rilevare come nell'operazione di accertamento del nesso causale nell'ipotesi dell'illecito di cui all'art. 2051 c.c., occorra distinguere se il fattore causale concorrente, potenzialmente idoneo ad escludere il nesso causale, sia rappresentato dalla condotta del danneggiato oppure no.
Fermo restando che è rimesso al concreto apprezzamento giudiziale l'accertamento delle risultanze istruttorie sul punto, non v'è dubbio circa il fatto che il fattore concorrente non riconducibile alla condotta del danneggiato debba integrare il carattere di obiettiva imprevedibilità dello stesso, al fine di escludere la configurabilità dell'imputazione causale dell'evento rispetto alla cosa. Laddove invece venga in rilievo la compresenza della condotta del danneggiato, può venire in giuoco l'applicazione del più generale disposto di cui all'art. 1227, I comma c.c., come richiamato con riferimento alla disciplina dell'illecito aquiliano dall'art. 2056 c.c.
In tal senso, quindi, risulta pienamente applicabile anche nell'ipotesi di specie il paradigma generale di cui all'art. 1227, I comma c.c., che sotto il profilo processuale opera quale mera difesa in parte qua
(Cass. Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480; SS.UU., 3.6.2013, n. 13902).
E peraltro, fermo restando l'onere della prova liberatoria gravante sul custode, come già detto,
l'accertamento del nesso eziologico deve essere oggetto di valutazione officiosa del giudice, sicché, come si è avuto modo di rilevare, l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'incidenza causale del fatto del terzo ovvero del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.
Quindi, può rilevare in tal senso il fatto colposo del danneggiato, oggetto di mera allegazione e, in caso di contestazione, di prova da parte del danneggiante.
Sotto tale specifico profilo, la condotta del danneggiato, a seconda della tipologia di incidenza in ordine alla concreta modalità di determinazione dell'evento, può assurgere a concausa idonea ad attenuare il nesso eziologico, ovvero addirittura ad interromperlo, secondo un accertamento che deve essere oggetto di autonoma e specifica valutazione da parte del giudice.
Ed infatti, al più generale dovere di custodia gravante sul danneggiante, deve necessariamente associarsi un onere di cautela in capo al danneggiato, in virtù del principio di autoresponsabilità, e, quindi, del più ampio dovere solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
Sicché, ove la condotta del danneggiato assurga a vera e propria causa esclusiva dell'evento, del quale quindi la res abbia integrato una mera occasione di concretizzazione della stessa, non può che riscontrarsi in parte qua l'interruzione del nesso eziologico, a prescindere dalla prevedibilità della condotta in questione, laddove la stessa sia stata esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Qualora invece l'apporto eziologico sia più sfumato, ma abbia comunque inciso in ordine alla verificazione dell'evento concreto, verrà senz'altro in rilievo l'applicazione dell'art. 1227, I comma c.c.
Infine, appare quindi evidente che, venendo in giuoco un'ipotesi di responsabilità obiettiva, non assurge ad elemento costitutivo dell'illecito la dimostrazione di elementi a sostegno della culpa del custode, che tutt'al più potrebbero rilevare esclusivamente sotto il profilo del rafforzamento della prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI,
17.11.2021, n. 34886).
Venendo al caso di specie, occorre rilevare come ha costituito oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale la possibilità applicativa dell'istituto di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. con riferimento ai beni rientranti nella sua disponibilità.
Ed invero, secondo una prima impostazione, nelle ipotesi in esame avrebbe dovuto escludersi l'applicabilità dell'illecito de quo anzitutto tenuto conto del fatto che, per definizione, considerata l'entità e l'estensione dei beni rientranti nella disponibilità della P.A., alcuna possibilità di controllo sugli stessi sarebbe risultata possibile in parte qua, così dovendosi escludere un rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Di qui l'elaborazione attinente al concetto di “insidia” o “trabocchetto”, la cui sussistenza avrebbe costituito elemento discriminante per verificare, in concreto, la sussistenza di una culpa in capo alla
P.A. custode del bene pubblico, in virtù del paradigma generale di cui all'art. 2043 c.c.
Tale orientamento è stato progressivamente superato, alla stregua di un'impostazione costituzionalmente orientata (a partire da Cort. Cost., 10.5.1999, n. 156), nella logica secondo cui la sola natura demaniale del bene non possa escludere la configurabilità del rapporto di custodia, dovendo quindi essere oggetto di rigoroso accertamento la sussistenza di elementi atti a riscontrare l'insuscettibilità del bene demaniale, per la sua dimensione, ovvero per le sue caratteristiche ontologiche, ad essere oggetto di un rapporto di custodia.
Sulla scorta di tali presupposti, quindi, si è ritenuto effettivamente configurabile in capo alla P.A. un potere-dovere di custodia avente ad oggetto beni pubblici, secondo lo schema di cui all'art. 2051 c.c.
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 18.06.2019, n. 16295).
Sicché, l'eventuale sussistenza dell' “insidia” o “trabocchetto” non rileverà più quale elemento
“costitutivo” dell'illecito aquiliano imputabile alla P.A. in parte qua, ma inciderà, se del caso, esclusivamente sotto il profilo probatorio: la sussistenza dell' “insidia”, invero, aggrava la posizione della custode, e correlativamente non può che ridurre i margini di rilevanza di un eventuale CP_4 concorso del danneggiato nella causazione dell'evento, sia sotto il profilo dell'interruzione del nesso causale, sia, in termini di riduzione del quantum risarcibile ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c.
Sotto tale specifico profilo, invero, si è avuto modo di ribadire che nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 13.1.2015, n. 287). Quindi, con riguardo all'onere della prova gravante sull'ente pubblico titolare del bene demaniale, lo stesso dovrà quindi consistere, in concreto, nel dare atto che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che la stessa res abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 14.7.2020, n. 6826).
Resta comunque ferma la possibilità, da parte del danneggiato, di invocare il più generale parametro di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., dovendo in tal senso onerarsi di dare prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano;
in tal senso, si è avuto modo di rilevare come incomba sul danneggiato l'onere di un'opzione chiara, benché anche solo di alternatività o reciproca subordinazione, tra l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. e quella della responsabilità ex art. 2051
c.c., considerata la diversità degli elementi costitutivi dei due diversi titoli di responsabilità (Cass.
Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480).
Sicché, sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche dovrà valutarsi il caso concreto in esame.
Parte attrice riferiva genericamente nell'atto di citazione che la caduta per cui è causa si verificava “a causa della presenza di ghiaccio e di un dissesto stradale.” In particolare, “detto ghiaccio si era formato a causa delle acque reflue che fuoriuscivano dalle fognature (pozzetto fognario) presenti sul manto stradale”. Tanto accadeva il giorno 8.2.2023, alle ore 8:00 circa, in Capaccio, alla via VA
NO n. 90, quando l'attrice, nel mentre usciva di casa a piedi, scivolava e rovinava a terra a causa della presenza di ghiaccio e di un dissesto stradale.
A sostegno di tale ricostruzione, richiedeva ammettersi prova testimoniale sui capitoli articolati nell'atto di citazione a pag. n. 5, e riprodotti nelle memorie ex art 171 ter n. 1 e 2 c.p.c.; depositava inoltre due rilievi fotografici.
Con ordinanza del 2.10.2025, a fronte della genericità dei capitoli di prova di cui alle lett. a) e b), e dell'irrilevanza dei capitoli di cui alle lettere da c) ad e), venivano rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice, così risultando la causa matura per la decisione.
Più in particolare, i capitoli di prova testimoniale indicati nelle lettere a) e b) risultavano così formulati: “Vero è che in data 08.02.2023 alle ore 8.00 circa la sig.ra cadeva Parte_1 rovinosamente a terra in località Capaccio?”, e ancora, “Vero è che la strada era dissestata e nel punto dove la sig.ra cadeva, vi era del ghiaccio formatosi a causa delle acque reflue che Parte_1 fuoriuscivano dal pozzetto fognario.”
Invero, la formulazione dei predetti capitoli risulta del tutto generica, in quanto priva degli elementi essenziali da cui poter inferire il fatto storico da provare: in particolare, l'attrice si riferiva ad un evento verificatosi in data 8.2.2023, alle ore 8.00, in località Capaccio. Orbene, benché l'evento risultasse sufficientemente descritto con riferimento al tempo in cui lo stesso si verificava, lo stesso non può dirsi con riferimento allo specifico luogo in cui il sinistro si sarebbe verificato.
L'attrice, infatti, indicava genericamente la località “Capaccio”, senza fornire alcuna ulteriore specificazione con riguardo alla via e all'esatto punto in cui la caduta si verificava.
Tanto, a maggior ragione tenuto conto della specifica contestazione dedotta da parte dell'ente convenuto in merito alla verificazione del sinistro per cui è causa, oltre che con riferimento all'effettiva esistenza “di insidie stradali che possano fondare la responsabilità dell'ente convenuto”
(cfr. pag. 6 e ss. della comparsa di costituzione), anche in considerazione del fatto che la rete stradale afferente al predetto comune si estendeva “per oltre 274 km, di cui circa 179 km di competenza comunale e 95 di competenza di altri enti”.
Più in particolare, i predetti capitoli di prova non risultavano evidentemente conformi al più generale disposto di cui all'art. 244 c.p.c.
E' noto, che in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte di formulare un'adeguata prova contraria, potendo la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati essere condotta non solo alla stregua della loro letterale formulazione ma anche in relazione agli altri atti di causa (Cass. Civ., Sez. 2, 6.5.2019, n. 11765).
Invero, il giudice, nello svolgimento dell'attività di escussione ha solo la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, ma non può rendersi artefice di un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria, non potendo svolgere un ruolo di supplenza (Cass. Civ., Sez. II, 05/06/2018, n. 14364; Cass. Civ.,
Sez. III, 12.02.2008, n. 3280).
Sicché, a fronte della carenza di un elemento essenziale, quale quello inerente alla specifica individuazione del luogo ove si verificava il sinistro per cui è causa, non può che ribadirsi il rigetto delle richieste istruttorie così formulate. Tanto, peraltro, a maggior ragione tenuto conto della specifica contestazione a tal uopo dedotta in parte qua da parte del convenuto. CP_2 Né risultano allegati, prima ancora che provati, ulteriori e significativi riscontri volti a superare tale deficit probatori, non essendo a tal fine sufficienti i rilievi fotografici allegati da parte attrice, dai quali non è possibile dedurre alcuno specifico riferimento al riguardo.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria così formulata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con riguardo allo scaglione del D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche dedotte dalle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'interesse di , nei confronti Parte_1 del , con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione Controparte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla refusione delle spese processuali in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre Controparte_2 rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 23.12.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 1519/2025 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Federica Foglia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capaccio Paestum, alla via Galileo Ferraris n. 35;
ATTRICE
E
, in persona del sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Raffaele Carpinelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capaccio, alla via Vittorio Emanuele n.1;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2025 la sola parte attrice rassegnava le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportato e trascritto in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 [...] dinanzi al Tribunale di Salerno, al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_2 fisici e patrimoniali patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 8 febbraio 2023 alla via
VA NO n. 90, nel territorio comunale di CP_2 Ed invero, l'attrice esponeva che, alle ore 8:00 circa, mentre usciva di casa a piedi, scivolava e rovinava a terra a causa della presenza di ghiaccio e del dissesto del manto stradale, determinati dalle acque reflue fuoriuscite dai pozzetti fognari presenti lungo la via.
Rappresentava, inoltre, che a seguito della caduta aveva riportato “una frattura del collo dell'omero destro con distacco del trochite omerale e impingement della cuffia dei rotatori, con limitazione della funzionalità articolare”, per le cui conseguenze si era resa necessaria la prestazione di cure mediche presso il Presidio ospedaliero di DE (SA).
A sostegno della propria domanda, la sig.ra allegava certificazioni mediche e relazione del Parte_1 consulente tecnico di parte, quantificando i danni nella misura complessiva di € 23.128,03, comprensivi di danno biologico permanente e temporaneo, danno morale, spese mediche e compenso del consulente tecnico.
Evidenziava, inoltre, di aver inviato al , con PEC del 9 marzo 2023 (prot. n. Controparte_1
13018/2023), formale messa in mora, nonché successiva richiesta di negoziazione assistita del
27.11.2023, rimaste entrambe prive di riscontro.
Ritenendo l'ente responsabile ex artt. 2051 e 2043 c.c. per difetto di manutenzione e custodia della rete fognaria e della sede stradale, l'attrice concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità del nella causazione del sinistro, con conseguente Controparte_2 condanna di quest'ultimo al pagamento della somma sopra indicata o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, con attribuzione in favore del proprio procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.4.2025, si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010.
Il eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., CP_2 per l'assoluta genericità delle indicazioni relative al luogo del sinistro, tali da non consentire all'Ente di individuare con precisione il punto in cui si sarebbe verificato l'evento né di approntare un'adeguata difesa, lamentando, altresì, la mancata produzione di rilievi fotografici e la carenza di elementi descrittivi idonei a ricostruire la dinamica del fatto.
Nel merito, il contestava integralmente la fondatezza della domanda, negando qualsiasi CP_2 responsabilità nella causazione del sinistro.
Rappresentava che il presunto evento si sarebbe verificato in pieno giorno, in assenza di anomalie tali da rendere la pavimentazione pericolosa o invisibile, e che, in ogni caso, eventuali irregolarità sarebbero state facilmente evitabili da un pedone diligente e prudente. Invocava, pertanto, l'esclusione del nesso di causalità tra la condotta dell'Ente e il danno lamentato, osservando come la pavimentazione fosse perfettamente visibile e priva di insidie occulte.
Sottolineava, altresì, che la rete stradale del Comune di Capaccio si estende per oltre 274 chilometri, circostanza che rendeva senz'altro difficile l'esercizio di un controllo operativo continuo ed effettivo sull'intero patrimonio viario.
Rilevava, infine, che l'asserito danno era, in realtà, da imputarsi esclusivamente alla condotta imprudente e disattenta della stessa attrice, la quale non avrebbe usato l'ordinaria diligenza nel percorrere la strada.
Contestava, inoltre, la quantificazione dei danni, ritenuta eccessiva e non supportata da idonea documentazione probatoria.
Tanto premesso, il concludeva chiedendo, in via preliminare, che fosse Controparte_1 dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, instava per l'integrale rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, ovvero, in via gradata, per l'accertamento del concorso di colpa della sig.ra
, con conseguente riduzione proporzionale della responsabilità dell'Ente, con vittoria di Parte_1 spese e compensi di giudizio.
Rigettate le richieste istruttorie, con ordinanza del 2.10.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 18.12.2025, all'esito della quale la sola parte attrice rassegnava le proprie conclusioni come da verbale allegato.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, è infondata la doglianza dedotta da parte dell'ente convenuto in merito al mancato esperimento del procedimento di mediazione. Sotto tale profilo, ed in via del tutto assorbente, nessun dubbio può porsi in merito al fatto che la domanda in esame non rientra in alcuna delle ipotesi specificamente previste dall'art. 5, I comma d.lgs. n. 28/2010.
Sempre in via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte CP_ dell' convenuto.
Invero, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultano assolutamente incerti.
Sotto tale specifico profilo, invero, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn.
3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli, l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum risulti del tutto omesso ovvero assolutamente incerto: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III,
28.8.2009, n. 18783).
In particolare, l'incertezza dell'editio actionis deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum): con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. Civ., Sez. I, 21.7.2021, n. 20861).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, ispirate ad una valutazione non meramente formalistica delle garanzie a tutela del diritto di difesa delle parti, è agevole riscontrare l'infondatezza delle eccezioni a tal uopo dedotta da parte del convenuto.
Ed invero, occorre rilevare come risulti sufficientemente precisato il titolo ed il petitum delle richieste formulate per conto dell'attrice; d'altro canto, l'analitica difesa esplicata da parte dell'ente convenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta e nel corso del giudizio, lascia presumere che lo stesso abbia ben inteso il contenuto delle avverse argomentazioni, con la conseguenza che non risulta configurabile la denunciata lesione del proprio diritto di difesa.
Con riferimento al merito della vicenda, secondo la versione dell'attrice, l'evento pregiudizievole per cui è causa si verificava a causa della presenza di ghiaccio, e del dissesto del manto stradale, causato dalla fuoriuscita dai pozzetti fognari delle acque reflue.
Sotto tale specifico profilo, quindi, instava per il risarcimento del danno: vengono così in rilievo sia il titolo di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., che il paradigma generale della responsabilità aquiliana rappresentato dall'art. 2043 c.c.
Con riguardo allo speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., occorre in questa sede ribadire come l'istituto in commento presupponga il fatto che il danno sia cagionato da una cosa nei cui confronti il soggetto chiamato a risponderne eserciti un concreto potere di custodia. In tal senso, fondamentale elemento costitutivo di tale specifica tipologia di illecito civile, risulta l'intrinseca potenzialità offensiva della res: ed invero, pur non essendo necessario che la cosa sia pericolosa (Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2002, n. 10641), occorre accertare che la res sia la causa diretta del danno, nel senso cioè dell'idoneità della stessa a cagionare potenzialmente la lesione pregiudizievole di una situazione giuridica subiettiva.
In altre parole, è necessario che la causa diretta del danno sia la res e che la stessa non costituisca soltanto la mera occasione del sinistro, come ad esempio nel caso in cui la cosa venga utilizzata dall'azione dell'uomo per cagionare il danno, trovando in tal caso applicazione il più generale disposto di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2000, n. 1682).
Ulteriore elemento costitutivo dell'illecito risulta la sussistenza di un potere di custodia intercorrente tra la cosa ed il soggetto chiamato a rispondere del danno da essa cagionato.
In tal senso, risulta sufficiente la concreta disponibilità del bene da parte del custode, secondo un'effettiva relazione di fatto, cui si accompagni un potere di governo della cosa, di tal guisa da legittimare un concreto dovere di controllo sulla stessa, a prescindere dal fatto che sia stata assunta una specifica obbligazione custodiale stricto sensu intesa da parte del responsabile (Cass. Civ., Sez.
III, 2.12.2021, n. 38089).
Sicché, si è avuto modo di ribadire come il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere obiettivo, essendo sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione di aver subito un danno eziologicamente riconducibile alla res su cui venga esercitato un concreto potere di custodia da parte del soggetto responsabile (Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018, n. 27724).
Sotto tale specifico profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che l'accertamento causale sia improntato al paradigma penalistico degli artt. 40 e 41 c.p.: in tal senso, la riconducibilità eziologica del danno-evento alla condotta oggetto di contestazione presuppone che, alla stregua della legge scientifica di copertura - ovvero di una massima di esperienza, nel caso della causalità “psichica”-,
l'evento concreto sia effettivamente ricollegabile alla condotta, secondo un elevato livello di probabilità logica.
Sicché, non rileva tanto la probabilità statistica di verificazione di quel determinato evento, date quelle specifiche condizioni di fatto, sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura: appare invece decisivo il riscontro dell'esclusione di eventuali fattori alternativi di causazione dello specifico evento concreto oggetto di contestazione.
In tal senso, tanto maggiore risulta la percentuale statistico-probabilistica di verificazione dell'evento sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura, tanto minore risulterà lo sforzo motivazionale atto a dimostrare l'insussistenza di eventuali fattori alternativi che in concreto abbiano potuto incidere sulla verificazione dell'evento. E, inversamente, basse percentuali statistico- probabilistiche di verificazione dell'evento alla stregua dell'applicazione della legge scientifica non escludono la possibilità di ritenere accertato in concreto il nesso causale in parte qua, laddove sia opportunamente dimostrata l'esclusione di fattori concreti alternativi di causazione dell'evento, di tal guisa da far ritenere, in concreto, che l'effettiva verificazione dell'evento sia riconducibile, secondo un adeguato livello di probabilità logica, a quel concreto antecedente causale, quantunque lo stesso, in astratto, non avesse significative probabilità statistiche di cagionare quel determinato tipo di evento.
E non v'è dubbio circa il fatto che se in sede penalistica lo standard probatorio necessario per ritenere accertata la sussistenza del nesso eziologico in parte qua debba ispirarsi al principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Pen., SS.UU., 11.9.2002, n. 30328), diversamente dicasi per quanto concerne il paradigma probatorio proprio del giudizio civile, ispirato al criterio del “più probabile che non”.
Infine, il principio condizionalistico, alla base dell'elaborazione giuridica del nesso eziologico, deve necessariamente contemperarsi, con specifico riguardo ai decorsi causali atipici, con il paradigma della causalità adeguata, dovendosi pertanto escludere la riconducibilità eziologica di eventi del tutto avulsi dal fattore causale, secondo un giudizio di prevedibilità da formularsi ex ante, alla stregua del criterio dell'id quod plerumque accidit.
Tanto premesso, una volta accertata l'esistenza del nesso eziologico intercorrente tra il danno e la cosa in custodia, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che abbia efficacia determinante nella causazione dell'evento dannoso: in tal senso, per imprevedibilità dovrà intendersi l'oggettiva inverosimiglianza dell'evento, laddove invece l'eccezionalità attiene alla straordinarietà, sotto il profilo della verificazione statistica dell'evento, dato quel determinato antecedente causale.
Se tant'è, quindi, una volta accertati i presupposti de quibus, incomberà sul custode la prova contraria dell'inesistenza del nesso causale in parte qua, ovvero la riconducibilità dell'evento concreto ad un fatto concretamente non prevedibile, né evitabile.
Sicché, si è avuto modo di rilevare come nell'operazione di accertamento del nesso causale nell'ipotesi dell'illecito di cui all'art. 2051 c.c., occorra distinguere se il fattore causale concorrente, potenzialmente idoneo ad escludere il nesso causale, sia rappresentato dalla condotta del danneggiato oppure no.
Fermo restando che è rimesso al concreto apprezzamento giudiziale l'accertamento delle risultanze istruttorie sul punto, non v'è dubbio circa il fatto che il fattore concorrente non riconducibile alla condotta del danneggiato debba integrare il carattere di obiettiva imprevedibilità dello stesso, al fine di escludere la configurabilità dell'imputazione causale dell'evento rispetto alla cosa. Laddove invece venga in rilievo la compresenza della condotta del danneggiato, può venire in giuoco l'applicazione del più generale disposto di cui all'art. 1227, I comma c.c., come richiamato con riferimento alla disciplina dell'illecito aquiliano dall'art. 2056 c.c.
In tal senso, quindi, risulta pienamente applicabile anche nell'ipotesi di specie il paradigma generale di cui all'art. 1227, I comma c.c., che sotto il profilo processuale opera quale mera difesa in parte qua
(Cass. Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480; SS.UU., 3.6.2013, n. 13902).
E peraltro, fermo restando l'onere della prova liberatoria gravante sul custode, come già detto,
l'accertamento del nesso eziologico deve essere oggetto di valutazione officiosa del giudice, sicché, come si è avuto modo di rilevare, l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'incidenza causale del fatto del terzo ovvero del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.
Quindi, può rilevare in tal senso il fatto colposo del danneggiato, oggetto di mera allegazione e, in caso di contestazione, di prova da parte del danneggiante.
Sotto tale specifico profilo, la condotta del danneggiato, a seconda della tipologia di incidenza in ordine alla concreta modalità di determinazione dell'evento, può assurgere a concausa idonea ad attenuare il nesso eziologico, ovvero addirittura ad interromperlo, secondo un accertamento che deve essere oggetto di autonoma e specifica valutazione da parte del giudice.
Ed infatti, al più generale dovere di custodia gravante sul danneggiante, deve necessariamente associarsi un onere di cautela in capo al danneggiato, in virtù del principio di autoresponsabilità, e, quindi, del più ampio dovere solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
Sicché, ove la condotta del danneggiato assurga a vera e propria causa esclusiva dell'evento, del quale quindi la res abbia integrato una mera occasione di concretizzazione della stessa, non può che riscontrarsi in parte qua l'interruzione del nesso eziologico, a prescindere dalla prevedibilità della condotta in questione, laddove la stessa sia stata esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Qualora invece l'apporto eziologico sia più sfumato, ma abbia comunque inciso in ordine alla verificazione dell'evento concreto, verrà senz'altro in rilievo l'applicazione dell'art. 1227, I comma c.c.
Infine, appare quindi evidente che, venendo in giuoco un'ipotesi di responsabilità obiettiva, non assurge ad elemento costitutivo dell'illecito la dimostrazione di elementi a sostegno della culpa del custode, che tutt'al più potrebbero rilevare esclusivamente sotto il profilo del rafforzamento della prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI,
17.11.2021, n. 34886).
Venendo al caso di specie, occorre rilevare come ha costituito oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale la possibilità applicativa dell'istituto di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. con riferimento ai beni rientranti nella sua disponibilità.
Ed invero, secondo una prima impostazione, nelle ipotesi in esame avrebbe dovuto escludersi l'applicabilità dell'illecito de quo anzitutto tenuto conto del fatto che, per definizione, considerata l'entità e l'estensione dei beni rientranti nella disponibilità della P.A., alcuna possibilità di controllo sugli stessi sarebbe risultata possibile in parte qua, così dovendosi escludere un rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Di qui l'elaborazione attinente al concetto di “insidia” o “trabocchetto”, la cui sussistenza avrebbe costituito elemento discriminante per verificare, in concreto, la sussistenza di una culpa in capo alla
P.A. custode del bene pubblico, in virtù del paradigma generale di cui all'art. 2043 c.c.
Tale orientamento è stato progressivamente superato, alla stregua di un'impostazione costituzionalmente orientata (a partire da Cort. Cost., 10.5.1999, n. 156), nella logica secondo cui la sola natura demaniale del bene non possa escludere la configurabilità del rapporto di custodia, dovendo quindi essere oggetto di rigoroso accertamento la sussistenza di elementi atti a riscontrare l'insuscettibilità del bene demaniale, per la sua dimensione, ovvero per le sue caratteristiche ontologiche, ad essere oggetto di un rapporto di custodia.
Sulla scorta di tali presupposti, quindi, si è ritenuto effettivamente configurabile in capo alla P.A. un potere-dovere di custodia avente ad oggetto beni pubblici, secondo lo schema di cui all'art. 2051 c.c.
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 18.06.2019, n. 16295).
Sicché, l'eventuale sussistenza dell' “insidia” o “trabocchetto” non rileverà più quale elemento
“costitutivo” dell'illecito aquiliano imputabile alla P.A. in parte qua, ma inciderà, se del caso, esclusivamente sotto il profilo probatorio: la sussistenza dell' “insidia”, invero, aggrava la posizione della custode, e correlativamente non può che ridurre i margini di rilevanza di un eventuale CP_4 concorso del danneggiato nella causazione dell'evento, sia sotto il profilo dell'interruzione del nesso causale, sia, in termini di riduzione del quantum risarcibile ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c.
Sotto tale specifico profilo, invero, si è avuto modo di ribadire che nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 13.1.2015, n. 287). Quindi, con riguardo all'onere della prova gravante sull'ente pubblico titolare del bene demaniale, lo stesso dovrà quindi consistere, in concreto, nel dare atto che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che la stessa res abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 14.7.2020, n. 6826).
Resta comunque ferma la possibilità, da parte del danneggiato, di invocare il più generale parametro di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., dovendo in tal senso onerarsi di dare prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano;
in tal senso, si è avuto modo di rilevare come incomba sul danneggiato l'onere di un'opzione chiara, benché anche solo di alternatività o reciproca subordinazione, tra l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. e quella della responsabilità ex art. 2051
c.c., considerata la diversità degli elementi costitutivi dei due diversi titoli di responsabilità (Cass.
Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480).
Sicché, sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche dovrà valutarsi il caso concreto in esame.
Parte attrice riferiva genericamente nell'atto di citazione che la caduta per cui è causa si verificava “a causa della presenza di ghiaccio e di un dissesto stradale.” In particolare, “detto ghiaccio si era formato a causa delle acque reflue che fuoriuscivano dalle fognature (pozzetto fognario) presenti sul manto stradale”. Tanto accadeva il giorno 8.2.2023, alle ore 8:00 circa, in Capaccio, alla via VA
NO n. 90, quando l'attrice, nel mentre usciva di casa a piedi, scivolava e rovinava a terra a causa della presenza di ghiaccio e di un dissesto stradale.
A sostegno di tale ricostruzione, richiedeva ammettersi prova testimoniale sui capitoli articolati nell'atto di citazione a pag. n. 5, e riprodotti nelle memorie ex art 171 ter n. 1 e 2 c.p.c.; depositava inoltre due rilievi fotografici.
Con ordinanza del 2.10.2025, a fronte della genericità dei capitoli di prova di cui alle lett. a) e b), e dell'irrilevanza dei capitoli di cui alle lettere da c) ad e), venivano rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice, così risultando la causa matura per la decisione.
Più in particolare, i capitoli di prova testimoniale indicati nelle lettere a) e b) risultavano così formulati: “Vero è che in data 08.02.2023 alle ore 8.00 circa la sig.ra cadeva Parte_1 rovinosamente a terra in località Capaccio?”, e ancora, “Vero è che la strada era dissestata e nel punto dove la sig.ra cadeva, vi era del ghiaccio formatosi a causa delle acque reflue che Parte_1 fuoriuscivano dal pozzetto fognario.”
Invero, la formulazione dei predetti capitoli risulta del tutto generica, in quanto priva degli elementi essenziali da cui poter inferire il fatto storico da provare: in particolare, l'attrice si riferiva ad un evento verificatosi in data 8.2.2023, alle ore 8.00, in località Capaccio. Orbene, benché l'evento risultasse sufficientemente descritto con riferimento al tempo in cui lo stesso si verificava, lo stesso non può dirsi con riferimento allo specifico luogo in cui il sinistro si sarebbe verificato.
L'attrice, infatti, indicava genericamente la località “Capaccio”, senza fornire alcuna ulteriore specificazione con riguardo alla via e all'esatto punto in cui la caduta si verificava.
Tanto, a maggior ragione tenuto conto della specifica contestazione dedotta da parte dell'ente convenuto in merito alla verificazione del sinistro per cui è causa, oltre che con riferimento all'effettiva esistenza “di insidie stradali che possano fondare la responsabilità dell'ente convenuto”
(cfr. pag. 6 e ss. della comparsa di costituzione), anche in considerazione del fatto che la rete stradale afferente al predetto comune si estendeva “per oltre 274 km, di cui circa 179 km di competenza comunale e 95 di competenza di altri enti”.
Più in particolare, i predetti capitoli di prova non risultavano evidentemente conformi al più generale disposto di cui all'art. 244 c.p.c.
E' noto, che in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte di formulare un'adeguata prova contraria, potendo la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati essere condotta non solo alla stregua della loro letterale formulazione ma anche in relazione agli altri atti di causa (Cass. Civ., Sez. 2, 6.5.2019, n. 11765).
Invero, il giudice, nello svolgimento dell'attività di escussione ha solo la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, ma non può rendersi artefice di un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria, non potendo svolgere un ruolo di supplenza (Cass. Civ., Sez. II, 05/06/2018, n. 14364; Cass. Civ.,
Sez. III, 12.02.2008, n. 3280).
Sicché, a fronte della carenza di un elemento essenziale, quale quello inerente alla specifica individuazione del luogo ove si verificava il sinistro per cui è causa, non può che ribadirsi il rigetto delle richieste istruttorie così formulate. Tanto, peraltro, a maggior ragione tenuto conto della specifica contestazione a tal uopo dedotta in parte qua da parte del convenuto. CP_2 Né risultano allegati, prima ancora che provati, ulteriori e significativi riscontri volti a superare tale deficit probatori, non essendo a tal fine sufficienti i rilievi fotografici allegati da parte attrice, dai quali non è possibile dedurre alcuno specifico riferimento al riguardo.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria così formulata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con riguardo allo scaglione del D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche dedotte dalle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'interesse di , nei confronti Parte_1 del , con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione Controparte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla refusione delle spese processuali in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre Controparte_2 rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 23.12.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato