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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/12/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1001\2024 RG, vertente
TRA
[...]
elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), alla via V. Virno n. 21, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Maurizio Mazzarella, che la rappresenta e difende come da procura alle liti conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
con sede legale in Bologna, in persona del Controparte_1
procuratore ad negotia, Dott. (munito dei poteri di rappresentanza legale in Controparte_2
forza di procura speciale del 28.5.2021 per atto notar dott. di Bologna ai Persona_1
1 nn. 95130/11214 di rep. e racc.,), elettivamente domiciliata in Salerno, alla via E. Castelluccio
n. 24, presso lo studio degli avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
NONCHE'
, residente in [...]. CP_3
APPELLATO – contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 937/2024 del 19\02\2024, pubblicata in data
20\02\2024 dal Tribunale di Salerno;
lesione personale da circolazione stradale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 6\11\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18/09/2024, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza 937/2024 del 19/02/2024 pubblicata in data 20/02/2024, mai notificata, con la quale il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento del danno proposta dall'odierna appellante, condannando in solido la
[...]
e al pagamento della somma di € 32.139,50, oltre Controparte_4 CP_3
rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo e agli interessi legali, nonché al rimborso delle spese processuali.
In effetti, con l'atto di citazione di primo grado, notificato il 17/08/2020 alla CP_4
e in rinnovazione il 10\4\2021 a l'attrice rappresentava che in data
[...] CP_3
06/02/2019, alle ore 16:25 circa, mentre procedeva a piedi sulle strisce pedonali per attraversare
2 il c.so Garibaldi di Salerno (altezza sede INPS), veniva improvvisamente investita da una vettura Fiat 600 (tg. BJ168WX), di proprietà di ed assicurata per la RCA con CP_3
la che l'auto, urtando l'anca sinistra di le faceva Controparte_4 Parte_1
battere la testa sul parabrezza e, poi, riversare al suolo, ove urtava nuovamente la testa sull'asfalto; che, subito dopo l'incidente, una pattuglia della Polizia Municipale interveniva sul luogo, redigendo relazione di servizio, mentre la veniva trasportata d'urgenza Pt_1
all'ospedale di Cava de' Tirreni;
che il medico legale di parte, dr. certificava Persona_2
le lesioni subite, concludendo per un danno biologico permanente (DBP) pari al 14%, ITT del
100% per 30 giorni, al 50% per 30 giorni e al 25% per altri 30 giorni;
che la compagnia assicurativa, sulla base della perizia medico-legale del proprio fiduciario, proponeva un risarcimento di € 28.424,17 escludendo le spese legali non giudiziali;
che, ritenuta detta somma insufficiente, si vedeva costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria.
L'attrice chiedeva, pertanto, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni,
quantificati in € 47.614,26, di cui € 37.151,00 per danno non patrimoniale, calcolato secondo le tabelle del Tribunale di Milano con una personalizzazione massima, € 823,15 per differenza nelle spese mediche, € 2.956,11 per spese legali, € 500,00 per la fattura del medico legale, €
6.184,00 per lucro cessante, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la compagnia assicurativa CP_4
eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, nonché il concorso dell'attrice nella causazione dell'incidente;
Rimaneva, di contro, contumace non costituitosi, benchè regolarmente citato. CP_3
Di poi, espletata l'attività istruttoria (cfr. ordinanza del 17\10\2019 e verbale di udienza del
6\5\2022 per il teste verbale di udienza del 25\11\2022 per il teste Testimone_1
), nonché disposta consulenza tecnica medico-legale (cfr. relazione del dott. Testimone_2
depositata in data 26\5\2023), il Giudice Unico, previa concessione dei termini Persona_3
ex art. 190 cpc, emanava la sentenza qui gravata e pubblicata in data 20/02/2024, con la quale
3 il Tribunale di Salerno così statuiva: “1) Accoglie la domanda;
2) Condanna la CP_5
, in persona del legale rapp.te p.t. e , in solido tra loro, al pagamento
[...] CP_3
in favore dell'attrice della somma di €. 32.139,50, oltre rivalutazione monetaria dal fatto
illecito fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulle
somme via via annualmente rivalutate fino al soddisfo;
3) Condanna i convenuti, in solido tra
loro, al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in complessive
€.6.020,00, di cui €. 520,00 per spese ed €.5.500,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle
spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed IVA come per legge, con
attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. 4) Pone le spese di ctu a carico della parte
soccombente”.
Invero, il giudice di prime cure, ritenuta dimostrata la dinamica del sinistro e l'attribuzione della responsabilità esclusiva in capo al , aderiva alle valutazioni del CTU che aveva CP_3
accertato la sussistenza di postumi permanenti pari all'11%, oltre Inabilità Temporanea Totale
del 100% per 30 giorni, un'inabilità temporanea parziale del 50% per altri 30 giorni, e del 25%
per ulteriori 30 giorni, pervenendo alla liquidazione complessiva di € 32.139,50, di cui €
26.932,00 per danno non patrimoniale e € 5.197,50 per danno biologico temporaneo. Il
Tribunale, comunque, dava atto della somma di € 28.424,17 offerta dalla compagnia assicurativa.
Di contro, il primo giudice negava la personalizzazione massima per mancata prova delle aggravanti.
Con l'impugnazione in esame, quindi, censurava la sentenza di primo grado Parte_1
per i seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul richiesto riconoscimento delle spese stragiudiziali e borsuali sostenute dall'appellante prima dell'avvio del giudizio. In
particolare, l'appellante sosteneva di aver affrontato i costi per la redazione della documentazione medica, come comprovato dalla fattura del Dr. per € Persona_2
4 500,00, oltre i compensi del precedente avvocato, come documentato dalla fattura dell'avv. UR DE CA per € 2.956,11;
- Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul richiesto riconoscimento del danno da cenestesi lavorativa, come accertato dal CTU nella relazione peritale, secondo il quale le lesioni riportate dalla avrebbero reso il suo lavoro più usurante. Pt_1
Per l'appellante, tale voce di danno sarebbe stata provata dai due testi immotivatamente non ammessi dal primo giudice, nonostante l'espressa richiesta. Pertanto, reiterava la richiesta istruttoria di escussione dei testimoni, e Testimone_3 Tes_4
.
[...]
Nonostante la regolare notifica dell'appello, rimaneva contumace anche in secondo grado
CP_3
Si costituiva, invece, la eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, contestando gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Successivamente, respinte le istanze istruttorie reiterate in sede di appello dalla Pt_1
(cfr. ordinanza del 17\4\2025), la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.,
e sulle conclusioni precisate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
6\11\2025, era riservata al Collegio per la decisione (cfr. provvedimento dell'11\112025).
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia in parte fondato e vada, pertanto accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sull'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, giova precisare che l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata, fondata sulla presunta violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata e deve essere rigettata.
Come noto, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione vigente, richiede che l'atto di appello contenga l'indicazione specifica delle parti della sentenza impugnate, delle modifiche richieste e delle
5 circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento dell'impugnazione, nonché delle critiche argomentate alla decisione di primo grado. Tale disposizione, secondo costante giurisprudenza di legittimità, non impone formule sacramentali né una rigida struttura formale, ma esige che dall'atto emerga in modo chiaro e intellegibile il dissenso dell'appellante rispetto alle statuizioni censurate e le ragioni poste a fondamento della richiesta riforma.
La norma, infatti, va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Nel caso di specie, l'atto di appello risulta pienamente conforme a tali requisiti, poiché
l'appellante ha individuato puntualmente i capi della sentenza gravati, ha articolato critiche specifiche alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e ha evidenziato le violazioni di legge e i vizi motivazionali che inficiano la decisione impugnata, illustrando le ragioni per cui se ne chiede la riforma.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, non ci si trova dinanzi a un mero elenco di doglianze generiche, bensì a un percorso argomentativo che consente pienamente al giudice di appello di comprendere l'oggetto della critica e di esercitare il proprio potere di riesame nel merito delle questioni devolute. La censura di inammissibilità si risolve pertanto in una
6 valutazione meramente formalistica e priva di fondamento, che si pone in contrasto con l'orientamento consolidato secondo cui il requisito della specificità deve essere interpretato in senso funzionale e non formalistico.
Ne consegue che l'atto di appello deve ritenersi esaustivo, specifico e pienamente idoneo a introdurre il giudizio di secondo grado, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla parte appellata.
B. Sul riconoscimento delle spese pregiudiziali sostenute da parte appellante.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante contestava la sentenza impugnata per aver omesso qualsiasi pronuncia in merito al richiesto riconoscimento delle spese stragiudiziali e borsuali sostenute prima del giudizio, tra cui i costi per la documentazione medica (fattura di € 500,00)
e gli onorari del precedente avvocato (fattura di € 2.956,11).
Il motivo deve essere rigettato.
L'appellante ha prodotto in giudizio le fatture relative alle prestazioni legali fornite dall'avv.
UR DE CA, nonché la fattura emessa dal Dr. per la redazione della Persona_2
relazione di parte medico-legale, per un totale di € 2.956,11 e € 500,00 rispettivamente.
Tuttavia, osserva questa Corte che, sebbene tali documenti contabili attestino l'esistenza del rapporto professionale, non costituiscono prova sufficiente dell'effettivo e necessario esborso da parte della Pt_1
E' noto, infatti, che ai fini del risarcimento delle spese stragiudiziali, costituenti danno emergente, è necessario che la parte che ne chiede il rimborso produca non solo le fatture, ma fornisca altresì la prova dell'avvenuto pagamento ai sensi degli artt. 1223 e 2697 c.c.. La
giurisprudenza, invero, ha più volte ribadito che, in tema di risarcimento danni, le spese stragiudiziali devono essere supportate da idonea documentazione probatoria, che, nel caso di spese legali o di consulenze, comprende non solo le fatture, ma anche la prova dell'effettivo pagamento delle somme in esse indicate, atteso che le spese stragiudiziali, diversamente da quelle processuali, costituiscono una componente del danno emergente e, come quest'ultimo,
7 deve esserne dimostrata l'esistenza ad opera della parte che l'abbia subito (o, nel caso delle spese, che le abbia sostenute), mediante la produzione ad esempio di estratti conto bancari,
ricevute di pagamento o altre modalità documentali che consentano di dimostrare che le somme fatturate sono state effettivamente versate.
Nel caso di specie, l'appellante non ha prodotto alcun documento idoneo a comprovare l'avvenuto pagamento delle fatture per l'onorario dell'avv. DE CA e per la relazione medico-legale del dr. né ha offerto ulteriori elementi di prova al riguardo. Per_2
Ragion per cui il motivo in esame non può trovare accoglimento.
C. Sull'esistenza del danno da “cenestesi lavorativa”.
Con il secondo motivo, l'appellante contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui ometteva qualsiasi pronuncia sulla richiesta liquidazione del danno da cd. “cenestesi lavorativa”, benchè la maggiore fatica nello svolgimento delle mansioni lavorative fosse stata accertato dal CTU.
Ritiene la Corte che la doglianza sia fondata.
A tal riguardo è opportuno chiarire che in giurisprudenza si parla di danno da “cenestesi lavorativa”, intesa come quella variazione della condizione di benessere e percezione di maggiore fatica da parte di un soggetto nell'espletamento delle mansioni lavorative come diretta conseguenza di una lesione subita.
Si tratta, in realtà, di danno rientrante nell'ampia sfera concettuale “unitaria” del danno non patrimoniale, all'interno della quale confluiscono anche altre voci di danno, quali il danno esistenziale, morale, estetico, alla vita di relazione, da perdita di chances. Infatti, la cenestesi lavorativa è cosa ben diversa dal danno da capacità lavorativa specifica: mentre quest'ultimo attiene alla peculiare attività lavorativa svolta dal danneggiato e costituito dalla perdita, totale o parziale, del reddito generato da quest'ultima, traducendosi in un danno patrimoniale, che deve essere risarcito mediante la liquidazione di una somma da calcolarsi “ponendo a base del
calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima”; la lesione della cenestesi lavorativa
8 consiste, invece, nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dal soggetto nello svolgimento dell'attività lavorativa ed essa non incide sull'opportunità di reddito ma solo sulla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo stesso. In altri termini, “il danno alla
capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico” perché “non attiene alla
produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in
una menomazione all'efficienza psicofisica (Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014)”, consistente non già nell'impossibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa, ma nel doverlo fare con maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa,
risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023; Cass., Ordinanza n. 21322 del 25/07/2025; Cass.
n. 17411/2019).
Alla luce dei principi sin qui espressi, va ritenuta sussistente, nel caso di specie, la richiesta lesione, in quanto dagli accertamenti peritali è dato trarre in maniera univoca che i postumi permanenti potranno avere una concreta ripercussione negativa sulla futura capacità lavorativa pur generica della esercente attività di tecnica dell'analisi del comportamento: il Pt_1
dott. , infatti, affermava in maniera espressa che Le lesioni subite incidono sulla CP_3
capacità lavorativa, sia temporanea che permanente, rendendo più usurante il lavoro
esercitato> (cfr. risposta quesito E nella relazione depositata in data 26\5\2023).
Di conseguenza, ritiene la Corte equo riconoscere a una maggiorazione Parte_1
complessiva minima, pari al 10% del danno biologico permanente liquidato (€ 2.700,00), in assenza di ulteriori elementi idonei a calibrare diversamente detta liquidazione. Pr inciso, la
9 reiterata istanza di escussioni dei testi indicati non avrebbe apportato alcun elemento utile a ad una maggiore “personalizzazione” del danno, afferendo i capitoli di prova ad una eventuale riduzione della capacità lavorativa specifica e\o perdita di chance, ossia a voci di danno estranee alla presente controversia.
In conclusione, in virtù delle motivazioni sin qui riportate, la Corte ridetermina il danno da risarcire da parte degli appellati, in solido, in favore di in € 34.839,50 Parte_1
all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata (anno per anno) agli indici ISTAT fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo.
D. Spese processuali.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno rideterminate in ragione della modifica della sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 27606 del 29/10/2019; Cass.
ordinanza n. 33412 del 19/12/2024) e, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste in capo agli appellati in via solidale, così come in dispositivo, con attribuzione dei difensori dichiaratisi antistatari (avv. Gennaro Via per il primo grado e avv. Maurizio Mazzarella per l'appello).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_3
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 841/2024, pubblicata in data 20/02/2024, dal Tribunale di Salerno,
RIDETERMINA in € 34.839,50 all'attualità il danno patito da Parte_1
CONDANNANDO gli appellati in solido al relativo pagamento,, oltre interessi al tasso
10 legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata
(anno per anno) agli indici ISTAT fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) CONDANNA gli appellati, Controparte_1 CP_3
in solido, al pagamento in favore di delle spese del primo grado di Parte_1
giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 520,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Gennaro Vita;
3) CONDANNA gli appellati, Controparte_1 CP_3
in solido, al pagamento in favore di delle spese del secondo grado di Parte_1
giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 174,50 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Maurizio Mazzarella per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti-
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1001\2024 RG, vertente
TRA
[...]
elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), alla via V. Virno n. 21, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Maurizio Mazzarella, che la rappresenta e difende come da procura alle liti conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
con sede legale in Bologna, in persona del Controparte_1
procuratore ad negotia, Dott. (munito dei poteri di rappresentanza legale in Controparte_2
forza di procura speciale del 28.5.2021 per atto notar dott. di Bologna ai Persona_1
1 nn. 95130/11214 di rep. e racc.,), elettivamente domiciliata in Salerno, alla via E. Castelluccio
n. 24, presso lo studio degli avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
NONCHE'
, residente in [...]. CP_3
APPELLATO – contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 937/2024 del 19\02\2024, pubblicata in data
20\02\2024 dal Tribunale di Salerno;
lesione personale da circolazione stradale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 6\11\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18/09/2024, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza 937/2024 del 19/02/2024 pubblicata in data 20/02/2024, mai notificata, con la quale il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento del danno proposta dall'odierna appellante, condannando in solido la
[...]
e al pagamento della somma di € 32.139,50, oltre Controparte_4 CP_3
rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo e agli interessi legali, nonché al rimborso delle spese processuali.
In effetti, con l'atto di citazione di primo grado, notificato il 17/08/2020 alla CP_4
e in rinnovazione il 10\4\2021 a l'attrice rappresentava che in data
[...] CP_3
06/02/2019, alle ore 16:25 circa, mentre procedeva a piedi sulle strisce pedonali per attraversare
2 il c.so Garibaldi di Salerno (altezza sede INPS), veniva improvvisamente investita da una vettura Fiat 600 (tg. BJ168WX), di proprietà di ed assicurata per la RCA con CP_3
la che l'auto, urtando l'anca sinistra di le faceva Controparte_4 Parte_1
battere la testa sul parabrezza e, poi, riversare al suolo, ove urtava nuovamente la testa sull'asfalto; che, subito dopo l'incidente, una pattuglia della Polizia Municipale interveniva sul luogo, redigendo relazione di servizio, mentre la veniva trasportata d'urgenza Pt_1
all'ospedale di Cava de' Tirreni;
che il medico legale di parte, dr. certificava Persona_2
le lesioni subite, concludendo per un danno biologico permanente (DBP) pari al 14%, ITT del
100% per 30 giorni, al 50% per 30 giorni e al 25% per altri 30 giorni;
che la compagnia assicurativa, sulla base della perizia medico-legale del proprio fiduciario, proponeva un risarcimento di € 28.424,17 escludendo le spese legali non giudiziali;
che, ritenuta detta somma insufficiente, si vedeva costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria.
L'attrice chiedeva, pertanto, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni,
quantificati in € 47.614,26, di cui € 37.151,00 per danno non patrimoniale, calcolato secondo le tabelle del Tribunale di Milano con una personalizzazione massima, € 823,15 per differenza nelle spese mediche, € 2.956,11 per spese legali, € 500,00 per la fattura del medico legale, €
6.184,00 per lucro cessante, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la compagnia assicurativa CP_4
eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, nonché il concorso dell'attrice nella causazione dell'incidente;
Rimaneva, di contro, contumace non costituitosi, benchè regolarmente citato. CP_3
Di poi, espletata l'attività istruttoria (cfr. ordinanza del 17\10\2019 e verbale di udienza del
6\5\2022 per il teste verbale di udienza del 25\11\2022 per il teste Testimone_1
), nonché disposta consulenza tecnica medico-legale (cfr. relazione del dott. Testimone_2
depositata in data 26\5\2023), il Giudice Unico, previa concessione dei termini Persona_3
ex art. 190 cpc, emanava la sentenza qui gravata e pubblicata in data 20/02/2024, con la quale
3 il Tribunale di Salerno così statuiva: “1) Accoglie la domanda;
2) Condanna la CP_5
, in persona del legale rapp.te p.t. e , in solido tra loro, al pagamento
[...] CP_3
in favore dell'attrice della somma di €. 32.139,50, oltre rivalutazione monetaria dal fatto
illecito fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulle
somme via via annualmente rivalutate fino al soddisfo;
3) Condanna i convenuti, in solido tra
loro, al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in complessive
€.6.020,00, di cui €. 520,00 per spese ed €.5.500,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle
spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed IVA come per legge, con
attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. 4) Pone le spese di ctu a carico della parte
soccombente”.
Invero, il giudice di prime cure, ritenuta dimostrata la dinamica del sinistro e l'attribuzione della responsabilità esclusiva in capo al , aderiva alle valutazioni del CTU che aveva CP_3
accertato la sussistenza di postumi permanenti pari all'11%, oltre Inabilità Temporanea Totale
del 100% per 30 giorni, un'inabilità temporanea parziale del 50% per altri 30 giorni, e del 25%
per ulteriori 30 giorni, pervenendo alla liquidazione complessiva di € 32.139,50, di cui €
26.932,00 per danno non patrimoniale e € 5.197,50 per danno biologico temporaneo. Il
Tribunale, comunque, dava atto della somma di € 28.424,17 offerta dalla compagnia assicurativa.
Di contro, il primo giudice negava la personalizzazione massima per mancata prova delle aggravanti.
Con l'impugnazione in esame, quindi, censurava la sentenza di primo grado Parte_1
per i seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul richiesto riconoscimento delle spese stragiudiziali e borsuali sostenute dall'appellante prima dell'avvio del giudizio. In
particolare, l'appellante sosteneva di aver affrontato i costi per la redazione della documentazione medica, come comprovato dalla fattura del Dr. per € Persona_2
4 500,00, oltre i compensi del precedente avvocato, come documentato dalla fattura dell'avv. UR DE CA per € 2.956,11;
- Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul richiesto riconoscimento del danno da cenestesi lavorativa, come accertato dal CTU nella relazione peritale, secondo il quale le lesioni riportate dalla avrebbero reso il suo lavoro più usurante. Pt_1
Per l'appellante, tale voce di danno sarebbe stata provata dai due testi immotivatamente non ammessi dal primo giudice, nonostante l'espressa richiesta. Pertanto, reiterava la richiesta istruttoria di escussione dei testimoni, e Testimone_3 Tes_4
.
[...]
Nonostante la regolare notifica dell'appello, rimaneva contumace anche in secondo grado
CP_3
Si costituiva, invece, la eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, contestando gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Successivamente, respinte le istanze istruttorie reiterate in sede di appello dalla Pt_1
(cfr. ordinanza del 17\4\2025), la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.,
e sulle conclusioni precisate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
6\11\2025, era riservata al Collegio per la decisione (cfr. provvedimento dell'11\112025).
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia in parte fondato e vada, pertanto accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sull'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, giova precisare che l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata, fondata sulla presunta violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata e deve essere rigettata.
Come noto, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione vigente, richiede che l'atto di appello contenga l'indicazione specifica delle parti della sentenza impugnate, delle modifiche richieste e delle
5 circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento dell'impugnazione, nonché delle critiche argomentate alla decisione di primo grado. Tale disposizione, secondo costante giurisprudenza di legittimità, non impone formule sacramentali né una rigida struttura formale, ma esige che dall'atto emerga in modo chiaro e intellegibile il dissenso dell'appellante rispetto alle statuizioni censurate e le ragioni poste a fondamento della richiesta riforma.
La norma, infatti, va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Nel caso di specie, l'atto di appello risulta pienamente conforme a tali requisiti, poiché
l'appellante ha individuato puntualmente i capi della sentenza gravati, ha articolato critiche specifiche alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e ha evidenziato le violazioni di legge e i vizi motivazionali che inficiano la decisione impugnata, illustrando le ragioni per cui se ne chiede la riforma.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, non ci si trova dinanzi a un mero elenco di doglianze generiche, bensì a un percorso argomentativo che consente pienamente al giudice di appello di comprendere l'oggetto della critica e di esercitare il proprio potere di riesame nel merito delle questioni devolute. La censura di inammissibilità si risolve pertanto in una
6 valutazione meramente formalistica e priva di fondamento, che si pone in contrasto con l'orientamento consolidato secondo cui il requisito della specificità deve essere interpretato in senso funzionale e non formalistico.
Ne consegue che l'atto di appello deve ritenersi esaustivo, specifico e pienamente idoneo a introdurre il giudizio di secondo grado, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla parte appellata.
B. Sul riconoscimento delle spese pregiudiziali sostenute da parte appellante.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante contestava la sentenza impugnata per aver omesso qualsiasi pronuncia in merito al richiesto riconoscimento delle spese stragiudiziali e borsuali sostenute prima del giudizio, tra cui i costi per la documentazione medica (fattura di € 500,00)
e gli onorari del precedente avvocato (fattura di € 2.956,11).
Il motivo deve essere rigettato.
L'appellante ha prodotto in giudizio le fatture relative alle prestazioni legali fornite dall'avv.
UR DE CA, nonché la fattura emessa dal Dr. per la redazione della Persona_2
relazione di parte medico-legale, per un totale di € 2.956,11 e € 500,00 rispettivamente.
Tuttavia, osserva questa Corte che, sebbene tali documenti contabili attestino l'esistenza del rapporto professionale, non costituiscono prova sufficiente dell'effettivo e necessario esborso da parte della Pt_1
E' noto, infatti, che ai fini del risarcimento delle spese stragiudiziali, costituenti danno emergente, è necessario che la parte che ne chiede il rimborso produca non solo le fatture, ma fornisca altresì la prova dell'avvenuto pagamento ai sensi degli artt. 1223 e 2697 c.c.. La
giurisprudenza, invero, ha più volte ribadito che, in tema di risarcimento danni, le spese stragiudiziali devono essere supportate da idonea documentazione probatoria, che, nel caso di spese legali o di consulenze, comprende non solo le fatture, ma anche la prova dell'effettivo pagamento delle somme in esse indicate, atteso che le spese stragiudiziali, diversamente da quelle processuali, costituiscono una componente del danno emergente e, come quest'ultimo,
7 deve esserne dimostrata l'esistenza ad opera della parte che l'abbia subito (o, nel caso delle spese, che le abbia sostenute), mediante la produzione ad esempio di estratti conto bancari,
ricevute di pagamento o altre modalità documentali che consentano di dimostrare che le somme fatturate sono state effettivamente versate.
Nel caso di specie, l'appellante non ha prodotto alcun documento idoneo a comprovare l'avvenuto pagamento delle fatture per l'onorario dell'avv. DE CA e per la relazione medico-legale del dr. né ha offerto ulteriori elementi di prova al riguardo. Per_2
Ragion per cui il motivo in esame non può trovare accoglimento.
C. Sull'esistenza del danno da “cenestesi lavorativa”.
Con il secondo motivo, l'appellante contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui ometteva qualsiasi pronuncia sulla richiesta liquidazione del danno da cd. “cenestesi lavorativa”, benchè la maggiore fatica nello svolgimento delle mansioni lavorative fosse stata accertato dal CTU.
Ritiene la Corte che la doglianza sia fondata.
A tal riguardo è opportuno chiarire che in giurisprudenza si parla di danno da “cenestesi lavorativa”, intesa come quella variazione della condizione di benessere e percezione di maggiore fatica da parte di un soggetto nell'espletamento delle mansioni lavorative come diretta conseguenza di una lesione subita.
Si tratta, in realtà, di danno rientrante nell'ampia sfera concettuale “unitaria” del danno non patrimoniale, all'interno della quale confluiscono anche altre voci di danno, quali il danno esistenziale, morale, estetico, alla vita di relazione, da perdita di chances. Infatti, la cenestesi lavorativa è cosa ben diversa dal danno da capacità lavorativa specifica: mentre quest'ultimo attiene alla peculiare attività lavorativa svolta dal danneggiato e costituito dalla perdita, totale o parziale, del reddito generato da quest'ultima, traducendosi in un danno patrimoniale, che deve essere risarcito mediante la liquidazione di una somma da calcolarsi “ponendo a base del
calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima”; la lesione della cenestesi lavorativa
8 consiste, invece, nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dal soggetto nello svolgimento dell'attività lavorativa ed essa non incide sull'opportunità di reddito ma solo sulla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo stesso. In altri termini, “il danno alla
capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico” perché “non attiene alla
produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in
una menomazione all'efficienza psicofisica (Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014)”, consistente non già nell'impossibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa, ma nel doverlo fare con maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa,
risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023; Cass., Ordinanza n. 21322 del 25/07/2025; Cass.
n. 17411/2019).
Alla luce dei principi sin qui espressi, va ritenuta sussistente, nel caso di specie, la richiesta lesione, in quanto dagli accertamenti peritali è dato trarre in maniera univoca che i postumi permanenti potranno avere una concreta ripercussione negativa sulla futura capacità lavorativa pur generica della esercente attività di tecnica dell'analisi del comportamento: il Pt_1
dott. , infatti, affermava in maniera espressa che Le lesioni subite incidono sulla CP_3
capacità lavorativa, sia temporanea che permanente, rendendo più usurante il lavoro
esercitato> (cfr. risposta quesito E nella relazione depositata in data 26\5\2023).
Di conseguenza, ritiene la Corte equo riconoscere a una maggiorazione Parte_1
complessiva minima, pari al 10% del danno biologico permanente liquidato (€ 2.700,00), in assenza di ulteriori elementi idonei a calibrare diversamente detta liquidazione. Pr inciso, la
9 reiterata istanza di escussioni dei testi indicati non avrebbe apportato alcun elemento utile a ad una maggiore “personalizzazione” del danno, afferendo i capitoli di prova ad una eventuale riduzione della capacità lavorativa specifica e\o perdita di chance, ossia a voci di danno estranee alla presente controversia.
In conclusione, in virtù delle motivazioni sin qui riportate, la Corte ridetermina il danno da risarcire da parte degli appellati, in solido, in favore di in € 34.839,50 Parte_1
all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata (anno per anno) agli indici ISTAT fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo.
D. Spese processuali.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno rideterminate in ragione della modifica della sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 27606 del 29/10/2019; Cass.
ordinanza n. 33412 del 19/12/2024) e, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste in capo agli appellati in via solidale, così come in dispositivo, con attribuzione dei difensori dichiaratisi antistatari (avv. Gennaro Via per il primo grado e avv. Maurizio Mazzarella per l'appello).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_3
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 841/2024, pubblicata in data 20/02/2024, dal Tribunale di Salerno,
RIDETERMINA in € 34.839,50 all'attualità il danno patito da Parte_1
CONDANNANDO gli appellati in solido al relativo pagamento,, oltre interessi al tasso
10 legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata
(anno per anno) agli indici ISTAT fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) CONDANNA gli appellati, Controparte_1 CP_3
in solido, al pagamento in favore di delle spese del primo grado di Parte_1
giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 520,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Gennaro Vita;
3) CONDANNA gli appellati, Controparte_1 CP_3
in solido, al pagamento in favore di delle spese del secondo grado di Parte_1
giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 174,50 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Maurizio Mazzarella per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti-
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