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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 895/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 9.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Gioiosa Parte_1 C.F._1
Jonica, alla Via Madama Lena n. 37, presso lo studio degli Avv.ti MALAVENDA
MICHELE e VITA MARIA TERESA, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. AUTIERI MASSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti CP_1
n.48;
resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che in data
1.2.2023 gli veniva notificato l'AVA n. 394 2022 00040773 70 000, con il quale gli veniva richiesto il pagamento di € 9.169,76, per contributi evasi e dovuti a titolo di
Gestione Artigiani relativi al periodo dal 10/2018 al 09/2020; dedotto che l'atto esecutivo veniva emesso a seguito del verbale di accertamento e notificazione n.
2020011250 del 19.2.21, notificato il 25.2.21, a conclusione degli accertamenti espletati dagli ispettori in servizio presso la sede di Reggio Calabria;
dedotto CP_1
che, in particolare, gli ispettori, ritenendo che il ricorrente avrebbe gestito la pizzeria
“Mister Pizza”, sita in via E. Fermi di Roccella Ionica, dal mese di ottobre 2018 al mese di settembre 2020, e rilevando che lo stesso non risultava iscritto alla gestione artigiani, provvedevano ad iscriverlo d'ufficio in tale gestione;
lamentata l'intervenuta decadenza in capo all'ente impositore del diritto all'iscrizione a ruolo del credito azionato ai sensi dell'art. 25 d. lgs. 46/1999, la nullità dell'AVA per violazione dell'art. 30, c. 2, D. L. 78/2010, la nullità del verbale di accertamento, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 13, c. 1, D. Lgs. n. 124/04, così come novellato dalla l. n. 183/10, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/90, dell'art. 15 della circolare del ministero del lavoro n. 6 del 4.3.2014 (prot.
37/0004697 - codice disciplinare) e dell'art.
3.3 della circolare n. 76/16, nonché CP_1
vizi di motivazione dell'atto presupposto (verbale di accertamento), nonché contestata nel merito la valutazione operata dai verbalizzanti;
concludeva chiedendo
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi su esposti, - in via preliminare e cautelare, dichiarare e statuire, anche con decreto inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 39420220004077370000, notificato in plico raccomandato in data
01.02.2023, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione;
- dichiarare la nullità
e/o l'annullamento e/o disporre la revoca dell'avviso di addebito e del presupposto verbale di accertamento e notificazione n. 2020011250 del 19.2.21, notificato il 25.2.21 e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme in esso riportate a titolo di contributi e le relative sanzioni civili”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e l'escussione dei testimoni indicati dal ricorrente, a seguito dell'udienza di discussione del 9.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha agito in giudizio contestando l'AVA notificatogli dall' sia CP_1
sotto l'aspetto formale, sia sotto l'aspetto sostanziale.
Dal punto di vista formale ha eccepito: a) l'intervenuta decadenza dell' dal CP_1
diritto dell'iscrizione a ruolo del credito azionato ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 46/99, avendo l'istituto notificato l'AVA in data 31.1.2023 a fronte del verbale ispettivo notificato in data 25.2.2021, con conseguente necessità di iscrivere le pretese creditorie a ruolo entro e non oltre il 31.12.2022; b) la nullità dell'AVA per violazione dell'art. 30, c. 2, D. L. 78/2010, in quanto lo stesso è stato sottoscritto a mezzo stampa.
Con riferimento al merito della pretesa creditoria, il ricorrente ha lamentato una serie di vizi procedurali dell'attività di accertamento cui è conseguita la formazione dell'AVA e l'insussistenza dei presupposti per disporne l'iscrizione d'ufficio nella gestione separata degli artigiani.
2. In primo luogo, è necessario correttamente qualificare le domande avanzate dal ricorrente.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito è possibile proporre: 1) opposizione a ruolo ex art. 24 D. Lgs.
n. 46/99; 2) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; 3) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. 1) L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella e dell'AVA con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all'an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione
(non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla o Pt_2
alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000,
n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D. Lgs. 46/99.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi. 2) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme ( essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
3) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, si evidenzia che è possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione tra quelle su richiamate: in tal caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal ricorrente, interpretando la domanda e i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda che si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente
l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del
1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal
d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. n.
15116/2015)
3. Applicando al caso in esame i principi esposti, dunque, devono essere dichiarate inammissibili le doglianze relative all'intervenuta decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/99
e alla nullità dell'AVA, in quanto sottoscritto a mezzo stampa, atteso che le stesse sono qualificabili alla stregua di opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e il ricorso è stato depositato in data 9.3.2023, a fronte della notifica dell'avviso di addebito perfezionatasi in data 1.2.2023 e dunque oltre il termine perentorio di giorni venti.
4. Risultano al contrario ammissibili gli ulteriori motivi di opposizione, attinenti al merito della pretesa creditoria e riconducibili all'opposizione al ruolo ex art. 24 D.
Lgs. n. 46/99, essendo stato depositato il ricorso entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla notifica dell'AVA opposto.
4.1. Le irregolarità lamentate con riferimento al verbale di primo accesso risultano pretestuose e infondate. Di fatto, il ricorrente si limita a lamentare la mancata indicazione nel verbale delle attività svolte. In realtà nel verbale i funzionari ispettivi danno atto della attività compiute, ossia di essersi identificati e di aver acquisito le dichiarazioni rese da Parte_1 Altrettanto infondate sono le doglianze relative all'asserito difetto di motivazione del verbale unico di accertamento e notificazione. In tale atto risultano estensivamente dettagliate le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il personale ispettivo a ritenere che fosse l'effettivo gestore dell'attività “Mister Pizza”, con Parte_1
conseguente iscrizione del medesimo presso la gestione artigiani e richiesta di regolarizzazione dei contributi a tale titolo dovuti.
In ogni caso, si tratterebbe di irregolarità inidonee ad inficiare la validità degli accertamenti i cui esiti sono stati trasfusi nei verbali, e, quindi, ad incidere sulla regolazione di diritti e obblighi che ne derivano a favore o a carico delle parti del rapporto contributivo. Esse restano quindi ininfluenti nel presente giudizio, volto ad accertare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla
Gestione Artigiani, e dunque la fondatezza della pretesa contributiva scaturente dal verbale di accertamento e azionata dall' con l'avviso di addebito. CP_1
4.2. Da ultimo il ricorrente contesta le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori, in quanto gli stessi, in mancanza di qualsivoglia riscontro fattuale, avrebbero erroneamente sostenuto la titolarità in capo a di un'inesistente attività Parte_1
imprenditoriale, senza che risultasse alcuno degli elementi costitutivi della stessa.
In primo luogo, appare utile osservare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (tra le altre Cass. n. 3525/2005, n. 15073/2008).
Indirizzo questo poi consolidato (si veda ex multis Cass. n. 166/2014) con la precisazione che sussiste un triplice valore probatorio del verbale ispettivo : “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale”
(nello stesso senso, v. Cass. n. 6565/2007, n. 9919/2006, n. 11946/2005).
Orbene, l' ha prodotto in giudizio il verbale unico di accertamento e CP_1
notificazione, nonché il verbale delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal ricorrente.
Dalla lettura del verbale unico di accertamento emerge che gli ispettori procedevano all'accertamento su mandato della Direzione provinciale di Reggio Calabria, al CP_1
fine di verificare l'effettiva titolarità dell'attività “Mister Pizza”, una pizzeria da asporto sita in Via E. Fermi, a Roccella Ionica, intestata formalmente a
[...]
. Si evince dunque che gli ispettori effettuavano due tentativi di Parte_3
accesso in data 9 e 11 settembre 2020, trovando chiusa la pizzeria, ma da informazioni assunte in loco venivano a conoscenza del fatto che il locale apriva solo la sera ed era gestito dal ricorrente. Di fatti, al primo accesso serale, in data
16.9.2020, i locali della pizzeria venivano trovati aperti e, all'interno, nello specifico nel laboratorio, veniva trovato il ricorrente. Nella pizzeria venivano rinvenuti un frigo, con all'interno delle bibite, una mensola con sopra un dispenser di igienizzante per le mani e due cartelloni affissi sulla vetrina, verso l'esterno del locale, il primo con l'invito a indossare le mascherine anti-Covid e ad entrare nel locale una persona alla volta e il secondo con la scritta “vendesi attività per info rivolgersi al numero
3203175415”, che risultava a seguito di accertamenti essere il numero telefonico del ricorrente. In occasione del primo accesso venivano dunque raccolte le dichiarazioni di che sono state prodotte dall' nel presente giudizio, il quale Parte_1 CP_1
affermava di avere un accordo verbale per l'acquisto dell'attività con la proprietaria e di averle consegnato una somma a titolo di caparra, di aver Parte_3
iniziato il 15 settembre a svolgere l'attività per conto proprio e di non aver ancora venduto al pubblico alcun prodotto, né emesso alcuno scontrino, ad eccezione di uno per l'importo di dieci centesimi emesso nella stessa giornata dell'accertamento; dichiarava da ultimo di farsi assistere per la gestione dell'attività dal commercialista
. Testimone_1
In data 24.9.2020 veniva sentita presso gli uffici , la CP_1 Pt_3 Parte_3
quale dichiarava di essere titolare della pizzeria “Mister Pizza” e di aver svolto tale attività personalmente, in maniera continuativa, dal 1.3.2014 al mese di settembre/ottobre 2018 e successivamente solo in maniera saltuaria per qualche ordinazione. Precisava che il ricorrente è un suo amico e che al momento dell'accesso lo stesso si trovava presso i locali della pizzeria solo per provare le attrezzature per un eventuale acquisto dell'attività e di aver ricevuto da quest'ultimo un anticipo di circa
€ 1.500,00. Dichiarava che per il mese di settembre 2018 e per qualche altro mese il canone di affitto dei locali era stato corrisposto al proprietario, tale Hyeraci, direttamente dal ricorrente, impegnandosi a fornire le fatture relative alla fornitura di energia elettrica e il contratto di affitto dei locali, con le relative ricevute di pagamento del canone. In data 9.10.2020, tuttavia, la stessa precisava di non Pt_3
essere in grado di fornire le bollette e di aver perso le ricevute relative al canone di locazione, aggiungendo che il ricorrente era in possesso delle chiavi della pizzeria sin dal mese di ottobre 2018.
Nel verbale si dà inoltre atto che nel mese di settembre venivano assunte informazioni verbali presso il comando dei Vigili Urbani del Comune di Roccella Ionica e che in tale occasione emergeva che il titolare della pizzeria “Mister Pizza” era da oltre un anno. Parte_1
I verbalizzanti danno atto, inoltre, che in data 14.1.2021 veniva sentito
[...]
, proprietario dei locali in cui veniva svolta l'attività di pizzeria, e lo stesso Per_1
affermava che l'attività svolta dalla era cessata da circa due anni e che dal Pt_3
mese di ottobre/novembre 2018 la stessa veniva saltuariamente svolta da “un certo
; aggiungeva che da fine settembre 2020 tornava in possesso dei locali in Pt_1
quanto la pizzeria cessava ogni attività. Da ultimo, specificava verbalmente che precedentemente al cambio di gestione era stato informato dalla che Pt_3
l'attività della pizzeria sarebbe stata proseguita dal ricorrente.
Si dà inoltre atto che aveva pubblicizzato sul social Facebook la Parte_1
pizzeria “Mister Pizza”, qualificandosi quale titolare della stessa, inserendo post per la vendita delle “zeppole” nelle giornate 11 novembre e 8 dicembre 2018, nonché settembre 2020, inserendo il proprio numero di cellulare per le prenotazioni;
lo stesso ricorrente inoltre pubblicava sugli stessi canali social, un'inserzione per la vendita dell'attrezzatura della pizzeria con la propria foto.
A chiusura del verbale, si evidenzia inoltre che il commercialista , Testimone_1
menzionato dal ricorrente nelle proprie dichiarazioni, riferiva di non aver ricevuto alcuna delega da quest'ultimo e di non essere in possesso di documentazione aziendale da esibire.
Alla luce delle risultanze del verbale ispettivo emergono dunque innumerevoli indizi gravi, precisi e concordanti che lo stesso fosse l'effettivo gestore dell'attività nel periodo contestato dagli ispettori.
Il ricorrente veniva innanzitutto individuato da diverse fonti quale titolare effettivo dell'attività e, in particolare, la circostanza veniva confermata tanto dal locale
Comando dei Vigili Urbani, tanto dal proprietario dei locali.
D'altronde, la ricostruzione alternativa fornita prima da e Parte_1
successivamente da già di per sé poco credibile, veniva Parte_3
platealmente smentita dalle ulteriori risultanze dell'accertamento. In primo luogo, le dichiarazioni rese dai due risultavano incongruenti, in quanto riferiva che il ricorrente si trovava all'interno dei locali solo per Parte_3
provare le attrezzature in vista di un possibile acquisto, mentre quest'ultimo riferiva che vi si trovava, in quanto dal giorno prima aveva iniziato a svolgere in proprio l'attività di pizzeria.
La stessa peraltro, riferiva circostanze assolutamente eccentriche e non Pt_3
giustificabili alla luce della riferita posizione del ricorrente, quale mero possibile acquirente dell'attività; tale qualità difatti non giustificherebbe in alcun modo il fatto che il ricorrente provvedeva per alcuni mesi a corrispondere il canone di locazione al proprietario dei locali e che allo stesso erano state consegnate le chiavi della pizzeria sin dal mese di ottobre 2018, circostanze riferite dalla Pt_3
Allo stesso tempo, non si spiegherebbe a che titolo venisse indicato il numero di cellulare del ricorrente sull'avviso di vendita dell'attività. Inoltre, non è dato comprendere, a fronte di un'attività asseritamente iniziata il 15 settembre 2020, a che titolo lo stesso ricorrente avesse pubblicato sul proprio profilo social post che pubblicizzavano eventi svoltisi nelle giornate dell'11 novembre e dell'8 dicembre
2018 (ancora una volta indicando il numero cellulare del ricorrente per le prenotazioni) e la vendita delle attrezzature dell'attività di cui era titolare la Pt_3
Le circostanze riportate, al contrario, risultano perfettamente congruenti con la ricostruzione operata dagli ispettori, suffragata peraltro dal proprietario dei locali che ha dichiarato che l'attività veniva svolta dal ricorrente dal mese di ottobre/novembre
2018 dal ricorrente e che nel 2020 gli venivano restituiti i locali, in quanto cessava definitivamente l'attività.
Dagli accertamenti svolti emerge dunque chiaramente che il ricorrente a partire dal mese di ottobre 2018 esercitava l'attività di pizzeria da asporto e che nel mese di settembre 2020, al momento dell'accesso degli ispettori, lo stesso stava dismettendo l'attività, che difatti cessava, per come confermato dal proprietario dei locali, esattamente alla fine di settembre. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, d'altronde, non ha nessun rilievo la circostanza relativa alla mancata produzione di fatture di acquisto di materie prime, del contratto di fornitura elettrica, degli scontrini e delle ricevute di vendita.
Risulta difatti dalla lettura degli atti che tale documentazione non è stata acquisita in quanto non fornita da alcuno dei soggetti consultati in fase di accertamento: il ricorrente, pur riservandosi di fornire tutta la documentazione utile in suo possesso, non vi provvedeva;
il commercialista indicato dal ricorrente riferiva di non essere in possesso di alcuna documentazione aziendale da esibire;
si Parte_3
impegnava a fornire le fatture dell'energia elettrica e le ricevute di pagamento dei canoni di locazione, salvo poi successivamente specificare di non essere in grado di produrre le prime e di aver perso le seconde.
In ogni caso, laddove il ricorrente avesse svolto in modo irregolare l'attività di pizzeria, non risultando peraltro che lo stesso abbia mai aperto apposita partita IVA, siffatta documentazione non esisterebbe.
Né tantomeno assume rilevanza l'ulteriore circostanza dedotta dal ricorrente ossia che in occasione dei primi due accessi la pizzeria veniva trovata chiusa. Tale circostanza è perfettamente coerente con l'imminente dismissione dell'attività da parte del ricorrente e con la circostanza emersa in sede di accertamento che l'attività medesima veniva svolta solo in orario serale. Tant'è vero che gli ispettori, venuti a conoscenza di siffatta circostanza, trovavano il locale aperto al primo accesso utile effettuato successivamente ai primi due.
Al quadro delineato si aggiunga che le deposizioni testimoniali assunte su istanza del ricorrente non hanno in alcun modo smentito il quadro probatorio emergente dal verbale ispettivo.
All'udienza del 9.2.2024, veniva escussa , asserita titolare Parte_3
dell'attività, che dichiarava “sono amica del ricorrente. Ero titolare di un'attività denominata Mister Pizza. Ho chiuso l'attività nel 2018, anche se non ho provveduto alla cessazione dell'attività in via amministrativa. Ma a partire all'incirca dal settembre 2018 ho dovuto chiudere l'attività in quanto ho avuto dei problemi personali, non lavoravo moltissimo e mi avevano proposto un altro lavoro. Siccome non sapevo se il nuovo lavoro propostomi andasse effettivamente bene ho deciso di mantenere all'interno della pizzeria tutta l'attrezzatura. Ogni tanto capitava anche che mi ci recavo nella pizzeria, magari perché mi chiamavano per qualche evento, magari una festa e avendo bisogno di soldi, aprivo solo per l'occasione per incassare qualche somma. Specifico che facevamo solo cibo da asporto e della preparazione degli alimenti ci occupavamo esclusivamente io, mia figlia e il mio fidanzato dell'epoca. Questo è andato avanti fino al 2020, dopodiché ho deciso di chiudere tutto e risolvere il contratto d'affitto. L'affitto lo pagavo in contanti, spesso però incaricavo il ricorrente di consegnare i soldi in quanto non avevo piacere di incontrare il proprietario e forse, ma non ricordo bene, neanche abitavo a Roccella in quel periodo. Incaricavo perché eravamo amici ed è un ragazzo benvoluto Pt_1
da tutti, che mi aiutava sempre, non conoscendo io nessuno a Roccella. Mi sono fatta aiutare da lui in quanto non avevo nessun'altro disponibile e mia figlia non era ancora patentata. Non ricordo bene in che anni, ma prima abitavo a Gioiosa
Superiore. La consegna del denaro al ricorrente avveniva manualmente, o portavo io
i soldi a lui a Roccella oppure glieli consegnavo io a Gioiosa, dove lui a volte veniva anche per trovare la fidanzata. In queste occasioni lui non avendo una macchina, prendeva i soldi e andava a portarli con la mia macchina, sarà successo due/tre volte. Altre volte è anche capitato che venisse presso il bar di Siderno in cui lavoravo per prendere i soldi. Per un periodo di circa un mese gli ho prestato la mia macchina. Per il restante periodo specifico comunque che il ricorrente aveva una macchina a disposizione, non so però se fosse dei fratelli o di chi altro. Abbiamo parlato con il ricorrente della sua volontà di acquistare la mia attività. L'idea di proporgliela è stata mia e ne abbiamo parlato, avevamo concordato anche la somma di € 9.000,00. Il ricorrente mi ha dato anche € 1.500 in contanti come anticipo per
l'acquisto dell'attività ma successivamente ha deciso di non concludere l'affare. Se non ricordo male mi disse che non gli avevano passato il finanziamento. A quel punto ho deciso di restituire l'acconto che mi aveva dato. Questo avveniva nel 2020 non ricordo se fossero i primi mesi o l'estate. Capitava che consegnavo le chiavi della pizzeria al ricorrente e questi si recava presso l'attività per provare gli impasti e le attrezzature. Questo avveniva nel 2019/2020, comunque nel periodo antecedente al rigetto del finanziamento. Non so se in tali occasioni servisse cibo al pubblico. Non mi risultano comunque emissioni di scontrini in quel periodo. Questo periodo di prove, prima della definitiva rinuncia all'acquisto dell'attività è andata avanti per un anno, perché cambiava spesso idea ed era in attesa della risposta per il finanziamento. A volte comunque andava anche per conto mio, per farmi delle teglie di pizza, perché stavo male, ma sarà successo in una o due occasioni. Non mi risulta che fosse affisso alcun cartello di vendita fuori dalla pizzeria o comunque io non me ne sono accorta. Specifico che all'interno della pizzeria c'era una piccola friggitrice, un forno, un lavandino, un congelatore, un frigorifero e un bancone. La pizzeria non ha mai lavorato nel periodo covid. Non abbiamo mai esposto un cartello con obbligo di mascherina, comunque non lo ricordo. Mi ricordo comunque che avevamo messo all'interno del locale un dosatore di disinfettante per le mani. A domanda dell'Avv.
Malavenda specifico che da quanto ricordo nel giro di quell'anno di trattative e prove il ricorrente si è recato presso la pizzeria solo due o tre volte. A domanda dell'Avv. Sansalone specifico che le chiavi le consegnavo io al ricorrente e lo stesso provvedeva di volta in volta a riconsegnarmele. Non ricordo quante volte abbia provato l'attrezzatura, al più tre o quattro volte, ma non ricordo di preciso”.
Tali dichiarazioni risultano totalmente inattendibili in quanto in parte inverosimili, in parte contrastanti con circostanze accertate personalmente dagli ispettori e perciò assistite da pubblica fede e in parte contrastanti con le dichiarazioni rese in sede ispettiva tanto dalla teste, tanto dal ricorrente.
La testimone ha difatti dichiarato di aver chiuso l'attività per problemi personali e in quanto “non lavorava moltissimo”, ma ciononostante non provvedeva alla cessazione dell'attività in via amministrativa, manteneva le attrezzature all'interno dei locali e episodicamente svolgeva l'attività “avendo bisogno di soldi”. Tale ricostruzione non
è verosimile in quanto appare del tutto anti economico, soprattutto per qualcuno che si trova in difficoltà economiche, mantenere l'affitto dei locali per due anni e tutta l'attrezzatura necessaria al solo fine di svolgere episodicamente l'attività, in caso di feste o eventi.
Altrettanto inverosimile appare il tentativo di spiegare per quale motivo, per come dichiarato in sede ispettiva, il canone di locazione veniva corrisposto direttamente dal ricorrente (solo per qualche mensilità secondo quanto dichiarato in sede ispettiva, spesso per quanto dichiarato in giudizio).
La testimone non è stata in grado di ricordare se e in quali anni abitasse a Roccella o a Gioiosa Superiore, ma in ogni caso ha affermato di dare lei manualmente i soldi al ricorrente e che in alcune occasioni era lei a portarli al ricorrente a Roccella e in altri casi era il ricorrente a prenderli a Gioiosa. In un primo momento ha affermato che il ricorrente in questi casi si recava a Gioiosa e, non avendo una macchina, portava i soldi a Roccella con la macchina della ricorrente. In un secondo momento ha affermato che altre volte il ricorrente si recava presso il bar di Siderno ove la testimone lavorava per prendere i soldi e poi riportarli a Roccella e ha aggiunto che, per un periodo di un mese, ha addirittura lasciato in prestito la propria macchina al ricorrente, per poi ricordare che, in ogni caso, nonostante tutte queste complicate organizzazioni, il ricorrente avesse una macchina a disposizione fornitagli dai fratelli o da qualcun altro.
Ha dunque dichiarato che il ricorrente per circa un anno ha atteso il finanziamento per rilevare la sua attività e che in questo anno a volte si recava presso la pizzeria per provare attrezzature e impasti. Ancora una volta la ricostruzione fornita appare obiettivamente inverosimile ed è curioso che tali rilevanti circostanze non siano mai emerse nelle dichiarazioni rese ai verbalizzanti tanto dalla testimone, tanto dal ricorrente.
La testimone ha dunque smentito circostanze attestate dai pubblici ufficiali, ossia l'affissione del cartello di vendita e l'esposizione di un cartello relativo all'uso della mascherina;
ha escluso che la pizzeria abbia mai lavorato nel periodo Covid, circostanza in contrasto con l'affissione del cartello relativo all'uso della mascherina e l'avviso rivolto alla clientela di entrare uno alla volta all'interno dei locali della pizzeria;
da ultimo, ha riferito che consegnava le chiavi di volta in volta al ricorrente e che quest'ultimo provvedeva sempre a restituirgliele, mentre in sede ispettiva ha dichiarato che era in possesso delle chiavi della pizzeria sin dal mese di Parte_1
ottobre 2018.
Alla luce di quanto esposto, si ribadisce dunque l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste.
Alla medesima udienza veniva escussa che ha dichiarato Testimone_2
“conosco il ricorrente perché siamo compaesani. Conosco l'attività Mister Pizza, conosco anche la titolare, sig.ra . Che io ricordi la pizzeria è stata Parte_3
aperta sino al 2017. Siccome lavoro nella scuola che è vicina alla pizzeria potevo constatare che da quel periodo è stata sempre chiusa. Non mi risulta che dopo abbia mai aperto neanche occasionalmente”.
Tali dichiarazioni risultano irrilevanti, in quanto necessariamente riferite all'orario diurno, avendo avuto la teste contezza della chiusura solo in occasione dell'attività lavorativa prestata presso la scuola vicina alla pizzeria, mentre la pizzeria, ad esito dell'accertamento ispettivo, risultava aperta solo in orario serale. Le dichiarazioni risultano peraltro inattendibili in quanto la teste ha riferito che la pizzeria dal 2017 non è mai stata aperta, neanche occasionalmente, circostanza in contrasto con quanto dichiarato da in sede di accertamento ispettivo e in giudizio. Parte_3
Dall'esame del complessivo quadro probatorio acquisito al giudizio, emerge quindi la piena fondatezza delle valutazioni svolte dagli ispettori in merito all'effettivo svolgimento dell'attività di pizzeria da parte del ricorrente dal mese di ottobre 2018 al mese di settembre 2020, con conseguente obbligo in capo allo stesso, per tutto il periodo considerato, di iscrizione nella gestione artigiani e versamento della relativa contribuzione.
In ragione di tutte le considerazioni svolte, ritiene dunque il giudicante che il ricorso debba essere integralmente rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 2.697,00, oltre spese generali
15%, IVA e CPA, come per legge.
Locri, 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 895/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 9.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Gioiosa Parte_1 C.F._1
Jonica, alla Via Madama Lena n. 37, presso lo studio degli Avv.ti MALAVENDA
MICHELE e VITA MARIA TERESA, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. AUTIERI MASSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti CP_1
n.48;
resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che in data
1.2.2023 gli veniva notificato l'AVA n. 394 2022 00040773 70 000, con il quale gli veniva richiesto il pagamento di € 9.169,76, per contributi evasi e dovuti a titolo di
Gestione Artigiani relativi al periodo dal 10/2018 al 09/2020; dedotto che l'atto esecutivo veniva emesso a seguito del verbale di accertamento e notificazione n.
2020011250 del 19.2.21, notificato il 25.2.21, a conclusione degli accertamenti espletati dagli ispettori in servizio presso la sede di Reggio Calabria;
dedotto CP_1
che, in particolare, gli ispettori, ritenendo che il ricorrente avrebbe gestito la pizzeria
“Mister Pizza”, sita in via E. Fermi di Roccella Ionica, dal mese di ottobre 2018 al mese di settembre 2020, e rilevando che lo stesso non risultava iscritto alla gestione artigiani, provvedevano ad iscriverlo d'ufficio in tale gestione;
lamentata l'intervenuta decadenza in capo all'ente impositore del diritto all'iscrizione a ruolo del credito azionato ai sensi dell'art. 25 d. lgs. 46/1999, la nullità dell'AVA per violazione dell'art. 30, c. 2, D. L. 78/2010, la nullità del verbale di accertamento, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 13, c. 1, D. Lgs. n. 124/04, così come novellato dalla l. n. 183/10, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/90, dell'art. 15 della circolare del ministero del lavoro n. 6 del 4.3.2014 (prot.
37/0004697 - codice disciplinare) e dell'art.
3.3 della circolare n. 76/16, nonché CP_1
vizi di motivazione dell'atto presupposto (verbale di accertamento), nonché contestata nel merito la valutazione operata dai verbalizzanti;
concludeva chiedendo
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi su esposti, - in via preliminare e cautelare, dichiarare e statuire, anche con decreto inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 39420220004077370000, notificato in plico raccomandato in data
01.02.2023, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione;
- dichiarare la nullità
e/o l'annullamento e/o disporre la revoca dell'avviso di addebito e del presupposto verbale di accertamento e notificazione n. 2020011250 del 19.2.21, notificato il 25.2.21 e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme in esso riportate a titolo di contributi e le relative sanzioni civili”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e l'escussione dei testimoni indicati dal ricorrente, a seguito dell'udienza di discussione del 9.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha agito in giudizio contestando l'AVA notificatogli dall' sia CP_1
sotto l'aspetto formale, sia sotto l'aspetto sostanziale.
Dal punto di vista formale ha eccepito: a) l'intervenuta decadenza dell' dal CP_1
diritto dell'iscrizione a ruolo del credito azionato ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 46/99, avendo l'istituto notificato l'AVA in data 31.1.2023 a fronte del verbale ispettivo notificato in data 25.2.2021, con conseguente necessità di iscrivere le pretese creditorie a ruolo entro e non oltre il 31.12.2022; b) la nullità dell'AVA per violazione dell'art. 30, c. 2, D. L. 78/2010, in quanto lo stesso è stato sottoscritto a mezzo stampa.
Con riferimento al merito della pretesa creditoria, il ricorrente ha lamentato una serie di vizi procedurali dell'attività di accertamento cui è conseguita la formazione dell'AVA e l'insussistenza dei presupposti per disporne l'iscrizione d'ufficio nella gestione separata degli artigiani.
2. In primo luogo, è necessario correttamente qualificare le domande avanzate dal ricorrente.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito è possibile proporre: 1) opposizione a ruolo ex art. 24 D. Lgs.
n. 46/99; 2) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; 3) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. 1) L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella e dell'AVA con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all'an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione
(non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla o Pt_2
alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000,
n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D. Lgs. 46/99.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi. 2) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme ( essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
3) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, si evidenzia che è possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione tra quelle su richiamate: in tal caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal ricorrente, interpretando la domanda e i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda che si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente
l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del
1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal
d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. n.
15116/2015)
3. Applicando al caso in esame i principi esposti, dunque, devono essere dichiarate inammissibili le doglianze relative all'intervenuta decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/99
e alla nullità dell'AVA, in quanto sottoscritto a mezzo stampa, atteso che le stesse sono qualificabili alla stregua di opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e il ricorso è stato depositato in data 9.3.2023, a fronte della notifica dell'avviso di addebito perfezionatasi in data 1.2.2023 e dunque oltre il termine perentorio di giorni venti.
4. Risultano al contrario ammissibili gli ulteriori motivi di opposizione, attinenti al merito della pretesa creditoria e riconducibili all'opposizione al ruolo ex art. 24 D.
Lgs. n. 46/99, essendo stato depositato il ricorso entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla notifica dell'AVA opposto.
4.1. Le irregolarità lamentate con riferimento al verbale di primo accesso risultano pretestuose e infondate. Di fatto, il ricorrente si limita a lamentare la mancata indicazione nel verbale delle attività svolte. In realtà nel verbale i funzionari ispettivi danno atto della attività compiute, ossia di essersi identificati e di aver acquisito le dichiarazioni rese da Parte_1 Altrettanto infondate sono le doglianze relative all'asserito difetto di motivazione del verbale unico di accertamento e notificazione. In tale atto risultano estensivamente dettagliate le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il personale ispettivo a ritenere che fosse l'effettivo gestore dell'attività “Mister Pizza”, con Parte_1
conseguente iscrizione del medesimo presso la gestione artigiani e richiesta di regolarizzazione dei contributi a tale titolo dovuti.
In ogni caso, si tratterebbe di irregolarità inidonee ad inficiare la validità degli accertamenti i cui esiti sono stati trasfusi nei verbali, e, quindi, ad incidere sulla regolazione di diritti e obblighi che ne derivano a favore o a carico delle parti del rapporto contributivo. Esse restano quindi ininfluenti nel presente giudizio, volto ad accertare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla
Gestione Artigiani, e dunque la fondatezza della pretesa contributiva scaturente dal verbale di accertamento e azionata dall' con l'avviso di addebito. CP_1
4.2. Da ultimo il ricorrente contesta le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori, in quanto gli stessi, in mancanza di qualsivoglia riscontro fattuale, avrebbero erroneamente sostenuto la titolarità in capo a di un'inesistente attività Parte_1
imprenditoriale, senza che risultasse alcuno degli elementi costitutivi della stessa.
In primo luogo, appare utile osservare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (tra le altre Cass. n. 3525/2005, n. 15073/2008).
Indirizzo questo poi consolidato (si veda ex multis Cass. n. 166/2014) con la precisazione che sussiste un triplice valore probatorio del verbale ispettivo : “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale”
(nello stesso senso, v. Cass. n. 6565/2007, n. 9919/2006, n. 11946/2005).
Orbene, l' ha prodotto in giudizio il verbale unico di accertamento e CP_1
notificazione, nonché il verbale delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal ricorrente.
Dalla lettura del verbale unico di accertamento emerge che gli ispettori procedevano all'accertamento su mandato della Direzione provinciale di Reggio Calabria, al CP_1
fine di verificare l'effettiva titolarità dell'attività “Mister Pizza”, una pizzeria da asporto sita in Via E. Fermi, a Roccella Ionica, intestata formalmente a
[...]
. Si evince dunque che gli ispettori effettuavano due tentativi di Parte_3
accesso in data 9 e 11 settembre 2020, trovando chiusa la pizzeria, ma da informazioni assunte in loco venivano a conoscenza del fatto che il locale apriva solo la sera ed era gestito dal ricorrente. Di fatti, al primo accesso serale, in data
16.9.2020, i locali della pizzeria venivano trovati aperti e, all'interno, nello specifico nel laboratorio, veniva trovato il ricorrente. Nella pizzeria venivano rinvenuti un frigo, con all'interno delle bibite, una mensola con sopra un dispenser di igienizzante per le mani e due cartelloni affissi sulla vetrina, verso l'esterno del locale, il primo con l'invito a indossare le mascherine anti-Covid e ad entrare nel locale una persona alla volta e il secondo con la scritta “vendesi attività per info rivolgersi al numero
3203175415”, che risultava a seguito di accertamenti essere il numero telefonico del ricorrente. In occasione del primo accesso venivano dunque raccolte le dichiarazioni di che sono state prodotte dall' nel presente giudizio, il quale Parte_1 CP_1
affermava di avere un accordo verbale per l'acquisto dell'attività con la proprietaria e di averle consegnato una somma a titolo di caparra, di aver Parte_3
iniziato il 15 settembre a svolgere l'attività per conto proprio e di non aver ancora venduto al pubblico alcun prodotto, né emesso alcuno scontrino, ad eccezione di uno per l'importo di dieci centesimi emesso nella stessa giornata dell'accertamento; dichiarava da ultimo di farsi assistere per la gestione dell'attività dal commercialista
. Testimone_1
In data 24.9.2020 veniva sentita presso gli uffici , la CP_1 Pt_3 Parte_3
quale dichiarava di essere titolare della pizzeria “Mister Pizza” e di aver svolto tale attività personalmente, in maniera continuativa, dal 1.3.2014 al mese di settembre/ottobre 2018 e successivamente solo in maniera saltuaria per qualche ordinazione. Precisava che il ricorrente è un suo amico e che al momento dell'accesso lo stesso si trovava presso i locali della pizzeria solo per provare le attrezzature per un eventuale acquisto dell'attività e di aver ricevuto da quest'ultimo un anticipo di circa
€ 1.500,00. Dichiarava che per il mese di settembre 2018 e per qualche altro mese il canone di affitto dei locali era stato corrisposto al proprietario, tale Hyeraci, direttamente dal ricorrente, impegnandosi a fornire le fatture relative alla fornitura di energia elettrica e il contratto di affitto dei locali, con le relative ricevute di pagamento del canone. In data 9.10.2020, tuttavia, la stessa precisava di non Pt_3
essere in grado di fornire le bollette e di aver perso le ricevute relative al canone di locazione, aggiungendo che il ricorrente era in possesso delle chiavi della pizzeria sin dal mese di ottobre 2018.
Nel verbale si dà inoltre atto che nel mese di settembre venivano assunte informazioni verbali presso il comando dei Vigili Urbani del Comune di Roccella Ionica e che in tale occasione emergeva che il titolare della pizzeria “Mister Pizza” era da oltre un anno. Parte_1
I verbalizzanti danno atto, inoltre, che in data 14.1.2021 veniva sentito
[...]
, proprietario dei locali in cui veniva svolta l'attività di pizzeria, e lo stesso Per_1
affermava che l'attività svolta dalla era cessata da circa due anni e che dal Pt_3
mese di ottobre/novembre 2018 la stessa veniva saltuariamente svolta da “un certo
; aggiungeva che da fine settembre 2020 tornava in possesso dei locali in Pt_1
quanto la pizzeria cessava ogni attività. Da ultimo, specificava verbalmente che precedentemente al cambio di gestione era stato informato dalla che Pt_3
l'attività della pizzeria sarebbe stata proseguita dal ricorrente.
Si dà inoltre atto che aveva pubblicizzato sul social Facebook la Parte_1
pizzeria “Mister Pizza”, qualificandosi quale titolare della stessa, inserendo post per la vendita delle “zeppole” nelle giornate 11 novembre e 8 dicembre 2018, nonché settembre 2020, inserendo il proprio numero di cellulare per le prenotazioni;
lo stesso ricorrente inoltre pubblicava sugli stessi canali social, un'inserzione per la vendita dell'attrezzatura della pizzeria con la propria foto.
A chiusura del verbale, si evidenzia inoltre che il commercialista , Testimone_1
menzionato dal ricorrente nelle proprie dichiarazioni, riferiva di non aver ricevuto alcuna delega da quest'ultimo e di non essere in possesso di documentazione aziendale da esibire.
Alla luce delle risultanze del verbale ispettivo emergono dunque innumerevoli indizi gravi, precisi e concordanti che lo stesso fosse l'effettivo gestore dell'attività nel periodo contestato dagli ispettori.
Il ricorrente veniva innanzitutto individuato da diverse fonti quale titolare effettivo dell'attività e, in particolare, la circostanza veniva confermata tanto dal locale
Comando dei Vigili Urbani, tanto dal proprietario dei locali.
D'altronde, la ricostruzione alternativa fornita prima da e Parte_1
successivamente da già di per sé poco credibile, veniva Parte_3
platealmente smentita dalle ulteriori risultanze dell'accertamento. In primo luogo, le dichiarazioni rese dai due risultavano incongruenti, in quanto riferiva che il ricorrente si trovava all'interno dei locali solo per Parte_3
provare le attrezzature in vista di un possibile acquisto, mentre quest'ultimo riferiva che vi si trovava, in quanto dal giorno prima aveva iniziato a svolgere in proprio l'attività di pizzeria.
La stessa peraltro, riferiva circostanze assolutamente eccentriche e non Pt_3
giustificabili alla luce della riferita posizione del ricorrente, quale mero possibile acquirente dell'attività; tale qualità difatti non giustificherebbe in alcun modo il fatto che il ricorrente provvedeva per alcuni mesi a corrispondere il canone di locazione al proprietario dei locali e che allo stesso erano state consegnate le chiavi della pizzeria sin dal mese di ottobre 2018, circostanze riferite dalla Pt_3
Allo stesso tempo, non si spiegherebbe a che titolo venisse indicato il numero di cellulare del ricorrente sull'avviso di vendita dell'attività. Inoltre, non è dato comprendere, a fronte di un'attività asseritamente iniziata il 15 settembre 2020, a che titolo lo stesso ricorrente avesse pubblicato sul proprio profilo social post che pubblicizzavano eventi svoltisi nelle giornate dell'11 novembre e dell'8 dicembre
2018 (ancora una volta indicando il numero cellulare del ricorrente per le prenotazioni) e la vendita delle attrezzature dell'attività di cui era titolare la Pt_3
Le circostanze riportate, al contrario, risultano perfettamente congruenti con la ricostruzione operata dagli ispettori, suffragata peraltro dal proprietario dei locali che ha dichiarato che l'attività veniva svolta dal ricorrente dal mese di ottobre/novembre
2018 dal ricorrente e che nel 2020 gli venivano restituiti i locali, in quanto cessava definitivamente l'attività.
Dagli accertamenti svolti emerge dunque chiaramente che il ricorrente a partire dal mese di ottobre 2018 esercitava l'attività di pizzeria da asporto e che nel mese di settembre 2020, al momento dell'accesso degli ispettori, lo stesso stava dismettendo l'attività, che difatti cessava, per come confermato dal proprietario dei locali, esattamente alla fine di settembre. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, d'altronde, non ha nessun rilievo la circostanza relativa alla mancata produzione di fatture di acquisto di materie prime, del contratto di fornitura elettrica, degli scontrini e delle ricevute di vendita.
Risulta difatti dalla lettura degli atti che tale documentazione non è stata acquisita in quanto non fornita da alcuno dei soggetti consultati in fase di accertamento: il ricorrente, pur riservandosi di fornire tutta la documentazione utile in suo possesso, non vi provvedeva;
il commercialista indicato dal ricorrente riferiva di non essere in possesso di alcuna documentazione aziendale da esibire;
si Parte_3
impegnava a fornire le fatture dell'energia elettrica e le ricevute di pagamento dei canoni di locazione, salvo poi successivamente specificare di non essere in grado di produrre le prime e di aver perso le seconde.
In ogni caso, laddove il ricorrente avesse svolto in modo irregolare l'attività di pizzeria, non risultando peraltro che lo stesso abbia mai aperto apposita partita IVA, siffatta documentazione non esisterebbe.
Né tantomeno assume rilevanza l'ulteriore circostanza dedotta dal ricorrente ossia che in occasione dei primi due accessi la pizzeria veniva trovata chiusa. Tale circostanza è perfettamente coerente con l'imminente dismissione dell'attività da parte del ricorrente e con la circostanza emersa in sede di accertamento che l'attività medesima veniva svolta solo in orario serale. Tant'è vero che gli ispettori, venuti a conoscenza di siffatta circostanza, trovavano il locale aperto al primo accesso utile effettuato successivamente ai primi due.
Al quadro delineato si aggiunga che le deposizioni testimoniali assunte su istanza del ricorrente non hanno in alcun modo smentito il quadro probatorio emergente dal verbale ispettivo.
All'udienza del 9.2.2024, veniva escussa , asserita titolare Parte_3
dell'attività, che dichiarava “sono amica del ricorrente. Ero titolare di un'attività denominata Mister Pizza. Ho chiuso l'attività nel 2018, anche se non ho provveduto alla cessazione dell'attività in via amministrativa. Ma a partire all'incirca dal settembre 2018 ho dovuto chiudere l'attività in quanto ho avuto dei problemi personali, non lavoravo moltissimo e mi avevano proposto un altro lavoro. Siccome non sapevo se il nuovo lavoro propostomi andasse effettivamente bene ho deciso di mantenere all'interno della pizzeria tutta l'attrezzatura. Ogni tanto capitava anche che mi ci recavo nella pizzeria, magari perché mi chiamavano per qualche evento, magari una festa e avendo bisogno di soldi, aprivo solo per l'occasione per incassare qualche somma. Specifico che facevamo solo cibo da asporto e della preparazione degli alimenti ci occupavamo esclusivamente io, mia figlia e il mio fidanzato dell'epoca. Questo è andato avanti fino al 2020, dopodiché ho deciso di chiudere tutto e risolvere il contratto d'affitto. L'affitto lo pagavo in contanti, spesso però incaricavo il ricorrente di consegnare i soldi in quanto non avevo piacere di incontrare il proprietario e forse, ma non ricordo bene, neanche abitavo a Roccella in quel periodo. Incaricavo perché eravamo amici ed è un ragazzo benvoluto Pt_1
da tutti, che mi aiutava sempre, non conoscendo io nessuno a Roccella. Mi sono fatta aiutare da lui in quanto non avevo nessun'altro disponibile e mia figlia non era ancora patentata. Non ricordo bene in che anni, ma prima abitavo a Gioiosa
Superiore. La consegna del denaro al ricorrente avveniva manualmente, o portavo io
i soldi a lui a Roccella oppure glieli consegnavo io a Gioiosa, dove lui a volte veniva anche per trovare la fidanzata. In queste occasioni lui non avendo una macchina, prendeva i soldi e andava a portarli con la mia macchina, sarà successo due/tre volte. Altre volte è anche capitato che venisse presso il bar di Siderno in cui lavoravo per prendere i soldi. Per un periodo di circa un mese gli ho prestato la mia macchina. Per il restante periodo specifico comunque che il ricorrente aveva una macchina a disposizione, non so però se fosse dei fratelli o di chi altro. Abbiamo parlato con il ricorrente della sua volontà di acquistare la mia attività. L'idea di proporgliela è stata mia e ne abbiamo parlato, avevamo concordato anche la somma di € 9.000,00. Il ricorrente mi ha dato anche € 1.500 in contanti come anticipo per
l'acquisto dell'attività ma successivamente ha deciso di non concludere l'affare. Se non ricordo male mi disse che non gli avevano passato il finanziamento. A quel punto ho deciso di restituire l'acconto che mi aveva dato. Questo avveniva nel 2020 non ricordo se fossero i primi mesi o l'estate. Capitava che consegnavo le chiavi della pizzeria al ricorrente e questi si recava presso l'attività per provare gli impasti e le attrezzature. Questo avveniva nel 2019/2020, comunque nel periodo antecedente al rigetto del finanziamento. Non so se in tali occasioni servisse cibo al pubblico. Non mi risultano comunque emissioni di scontrini in quel periodo. Questo periodo di prove, prima della definitiva rinuncia all'acquisto dell'attività è andata avanti per un anno, perché cambiava spesso idea ed era in attesa della risposta per il finanziamento. A volte comunque andava anche per conto mio, per farmi delle teglie di pizza, perché stavo male, ma sarà successo in una o due occasioni. Non mi risulta che fosse affisso alcun cartello di vendita fuori dalla pizzeria o comunque io non me ne sono accorta. Specifico che all'interno della pizzeria c'era una piccola friggitrice, un forno, un lavandino, un congelatore, un frigorifero e un bancone. La pizzeria non ha mai lavorato nel periodo covid. Non abbiamo mai esposto un cartello con obbligo di mascherina, comunque non lo ricordo. Mi ricordo comunque che avevamo messo all'interno del locale un dosatore di disinfettante per le mani. A domanda dell'Avv.
Malavenda specifico che da quanto ricordo nel giro di quell'anno di trattative e prove il ricorrente si è recato presso la pizzeria solo due o tre volte. A domanda dell'Avv. Sansalone specifico che le chiavi le consegnavo io al ricorrente e lo stesso provvedeva di volta in volta a riconsegnarmele. Non ricordo quante volte abbia provato l'attrezzatura, al più tre o quattro volte, ma non ricordo di preciso”.
Tali dichiarazioni risultano totalmente inattendibili in quanto in parte inverosimili, in parte contrastanti con circostanze accertate personalmente dagli ispettori e perciò assistite da pubblica fede e in parte contrastanti con le dichiarazioni rese in sede ispettiva tanto dalla teste, tanto dal ricorrente.
La testimone ha difatti dichiarato di aver chiuso l'attività per problemi personali e in quanto “non lavorava moltissimo”, ma ciononostante non provvedeva alla cessazione dell'attività in via amministrativa, manteneva le attrezzature all'interno dei locali e episodicamente svolgeva l'attività “avendo bisogno di soldi”. Tale ricostruzione non
è verosimile in quanto appare del tutto anti economico, soprattutto per qualcuno che si trova in difficoltà economiche, mantenere l'affitto dei locali per due anni e tutta l'attrezzatura necessaria al solo fine di svolgere episodicamente l'attività, in caso di feste o eventi.
Altrettanto inverosimile appare il tentativo di spiegare per quale motivo, per come dichiarato in sede ispettiva, il canone di locazione veniva corrisposto direttamente dal ricorrente (solo per qualche mensilità secondo quanto dichiarato in sede ispettiva, spesso per quanto dichiarato in giudizio).
La testimone non è stata in grado di ricordare se e in quali anni abitasse a Roccella o a Gioiosa Superiore, ma in ogni caso ha affermato di dare lei manualmente i soldi al ricorrente e che in alcune occasioni era lei a portarli al ricorrente a Roccella e in altri casi era il ricorrente a prenderli a Gioiosa. In un primo momento ha affermato che il ricorrente in questi casi si recava a Gioiosa e, non avendo una macchina, portava i soldi a Roccella con la macchina della ricorrente. In un secondo momento ha affermato che altre volte il ricorrente si recava presso il bar di Siderno ove la testimone lavorava per prendere i soldi e poi riportarli a Roccella e ha aggiunto che, per un periodo di un mese, ha addirittura lasciato in prestito la propria macchina al ricorrente, per poi ricordare che, in ogni caso, nonostante tutte queste complicate organizzazioni, il ricorrente avesse una macchina a disposizione fornitagli dai fratelli o da qualcun altro.
Ha dunque dichiarato che il ricorrente per circa un anno ha atteso il finanziamento per rilevare la sua attività e che in questo anno a volte si recava presso la pizzeria per provare attrezzature e impasti. Ancora una volta la ricostruzione fornita appare obiettivamente inverosimile ed è curioso che tali rilevanti circostanze non siano mai emerse nelle dichiarazioni rese ai verbalizzanti tanto dalla testimone, tanto dal ricorrente.
La testimone ha dunque smentito circostanze attestate dai pubblici ufficiali, ossia l'affissione del cartello di vendita e l'esposizione di un cartello relativo all'uso della mascherina;
ha escluso che la pizzeria abbia mai lavorato nel periodo Covid, circostanza in contrasto con l'affissione del cartello relativo all'uso della mascherina e l'avviso rivolto alla clientela di entrare uno alla volta all'interno dei locali della pizzeria;
da ultimo, ha riferito che consegnava le chiavi di volta in volta al ricorrente e che quest'ultimo provvedeva sempre a restituirgliele, mentre in sede ispettiva ha dichiarato che era in possesso delle chiavi della pizzeria sin dal mese di Parte_1
ottobre 2018.
Alla luce di quanto esposto, si ribadisce dunque l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste.
Alla medesima udienza veniva escussa che ha dichiarato Testimone_2
“conosco il ricorrente perché siamo compaesani. Conosco l'attività Mister Pizza, conosco anche la titolare, sig.ra . Che io ricordi la pizzeria è stata Parte_3
aperta sino al 2017. Siccome lavoro nella scuola che è vicina alla pizzeria potevo constatare che da quel periodo è stata sempre chiusa. Non mi risulta che dopo abbia mai aperto neanche occasionalmente”.
Tali dichiarazioni risultano irrilevanti, in quanto necessariamente riferite all'orario diurno, avendo avuto la teste contezza della chiusura solo in occasione dell'attività lavorativa prestata presso la scuola vicina alla pizzeria, mentre la pizzeria, ad esito dell'accertamento ispettivo, risultava aperta solo in orario serale. Le dichiarazioni risultano peraltro inattendibili in quanto la teste ha riferito che la pizzeria dal 2017 non è mai stata aperta, neanche occasionalmente, circostanza in contrasto con quanto dichiarato da in sede di accertamento ispettivo e in giudizio. Parte_3
Dall'esame del complessivo quadro probatorio acquisito al giudizio, emerge quindi la piena fondatezza delle valutazioni svolte dagli ispettori in merito all'effettivo svolgimento dell'attività di pizzeria da parte del ricorrente dal mese di ottobre 2018 al mese di settembre 2020, con conseguente obbligo in capo allo stesso, per tutto il periodo considerato, di iscrizione nella gestione artigiani e versamento della relativa contribuzione.
In ragione di tutte le considerazioni svolte, ritiene dunque il giudicante che il ricorso debba essere integralmente rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 2.697,00, oltre spese generali
15%, IVA e CPA, come per legge.
Locri, 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi