Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 22/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 2943/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. DIBITONTO MARCO contro
Controparte_1
rappr. e dif. ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa LOTITO GIUSEPPINA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21.3.2024, parte ricorrente – premesso di essere docente con qualifica di insegnante di Scuola secondaria con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.9.2019, attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico
Commerciale G); di aver prestato, prima Controparte_2
Cont dell'immissione in ruolo, servizio d'insegnamento alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a tempo determinato dall'a.s. 2003/2004 sino all'a.s. 2018/2019; che, con decreto di ricostruzione di carriera n. 216 emesso dal predetto
[...]
in data 6.6.2023, la sua anzianità di Controparte_4
servizio pre-ruolo, è stata quantificata in anni 10, – ha adito l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accerti che l'art. 485 e seguenti del d.lgs. n.
297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo della parte ricorrente appartenente al personale DOCENTE della scuola è in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella
2) a) dichiari il diritto della parte ricorrente – prima lavoratore/trice a termine, poi immesso/a nei ruoli dell'amministrazione -di vedersi riconoscere, ad ogni effetto,
l'intero servizio effettivo prestato come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato sin dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato, e, quindi, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale scolastico assunto a tempo indeterminato di pari qualifica con decorrenza temporale dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato, con l'applicazione della clausola di salvaguardia ex CCNL comparto scuola del 2011, in quanto lavoratore a termine che, alla data dell'1.9.2010, aveva già maturato le anzianità di cui ai commi
2 e 3 del citato art. 2 del CCNL del 2011, e, per l'effetto,
3) accerti che a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 che - anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica -viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, in quanto l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999, è inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, accerti che b) la sussistenza della denunciata discriminazione compara il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato per cui non sono state valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né è stata applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489 e accerti che c)
l'anzianità riconosciuta ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 è stata computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato, il tutto come prevede la sentenza n. 31149/2019 della Suprema Corte di Cassazione;
4) dichiari il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per l'intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio (12 anni, 6 mesi e 8 giorni) in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato sino alla data di immissione in ruolo - ascrivendogli la seguente anzianità alla predetta data: 12 anni, 6 mesi e 8 giorni e con collocamento della medesima parte nella conseguenziale posizione stipendiale corrispondente alla fascia stipendiale acquisita in forza dell'intero servizio pregresso prestato (sia a tempo determinato che indeterminato);
5) condanni il , in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_5
pagamento delle differenze retributive, conseguenti alla sopraddetta ricostruzione di carriera, derivanti dagli incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti sin dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato) che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;” vinte le spese di lite.
Si è costituito, tempestivamente, il resistente, rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “accogliere la domanda e riconoscere in anni 12 mesi 0 e giorni 2 il servizio effettivo pre – ruolo prestato dalla ricorrente e valutabile in sede di ricostruzione della carriera come da correttivo effettuato da questa
Amministrazione; dichiarare prescritte le pretese maturate oltre i cinque anni dal primo atto interruttivo;
accertare e dichiarare la non cumulabilità tra somme eventualmente percepite in accoglimento del presente ricorso e le somme già percepite per effetto della ricostruzione della carriera effettuata dall'Amministrazione scolastica;
affidare alla Controparte_6
, organo MEF competente alla liquidazione degli emolumenti al personale
[...]
scolastica, la quantificazione delle somme dovute in eventuale accoglimento del ricorso;
compensare le spese di giudizio”.
Il ha sostanzialmente dedotto l'errata inclusione dell'anno 2013 nel totale CP_1
del servizio richiesto.
Acquisite note di trattazione dalle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Parte ricorrente censura l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione resistente, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale - e cioè per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo - come previsto dall'art. 485 D.lgs. n.
297/1994 espressamente per i docenti e, in forza dell'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399 del 1988 (poi ripreso nei successivi CCNL).
L'art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 prevede infatti che: "al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo".
L'art. 489 co. 1° del medesimo corpo normativo prevede che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione".
La norma va letta in combinato disposto con l'art. 11 co 14° della L. 124/1999 che chiarisce "Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Lamenta parte ricorrente che la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo,
a fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 ("Principio di non discriminazione") dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che dispone al comma 1: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive", e al comma 4: "I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi".
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi)".
In altri termini, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale di ruolo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva
1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di "ragioni oggettive", che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Sulla questione del riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo dai docenti che, immessi in ruolo, hanno ottenuto la ricostruzione ai sensi dell'art. 485 cit., è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia emessa nella causa
C-466/17 contro , del 20.09.18. Parte_2 Controparte_7
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato:
- al punto 47: "gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una "ragione oggettiva", ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine";
- al punto 48: "Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice di rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità";
- al punto 49: "Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti (...)". Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso dichiarando che "la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, sulle questioni oggetto di controversia si è poi pronunciata, in funzione nomofilattica, la Corte di Cassazione
(sentenza n. 31149/2019) che, avendo premesso che è onere del giudice di merito verificare "tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere innanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato italiano per giustificare la disparità di trattamento" (punto 7), ha anzitutto escluso che la disparità di trattamento del docente precario rispetto al personale assunto a tempo indeterminato possa essere giustificata, di per sé, dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalla particolare modalità di reclutamento del personale scolastico, ovvero dalla temporaneità dell'assunzione o dalla differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, non emergendo neppure nei CCNL succedutisi nel tempo sostanziali diversità nelle mansioni espletate dal personale precario rispetto al personale di ruolo
(cfr. punto 8).
Piuttosto, secondo la Corte di Cassazione l'aspetto determinante da valutarsi è la durata della prestazione effettivamente resa dal lavoratore prima dell'assunzione (v. punto n. 9.1: "un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato"). Il successivo punto 9.2 chiarisce poi che "Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi [da intendersi come luglio e agosto], in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione
(Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia".
Nel punto 9.3 la Corte giunge alla conclusione che "Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del D.lgs.
n. 297/94, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione".
In ossequio a tali principi, il ricorrente ha calcolato la propria anzianità tenendo conto del servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), senza considerare né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, tenendo invece conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni di cui all'art. 485 d.lgs. n. 297/1994. Da tale calcolo è risultata un'anzianità di servizio pre-ruolo pari ad 12 anni 6 mesi e 8 giorni.
Anche il resistente ha elaborato un calcolo da cui risulta un'anzianità di 12 CP_1
anni, mesi 0 e giorni 2.
Detta valutazione del servizio pre-ruolo, in considerazione dell'effettivo impegno lavorativo, è superiore all'anzianità di servizio pre-ruolo ottenuta con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 D.lgs. n. 297 cit., pari a anni 10 (cfr., decreto di ricostruzione della carriera, versato in atti).
Un siffatto raffronto comparativo – aderente ai principi di diritto innanzi enunciati – comprova la denunciata violazione del principio di non discriminazione ed impone, pertanto, il riconoscimento del periodo di lavoro svolto antecedentemente all'immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato.
Deve puntualizzarsi, poi, che nel già menzionato calcolo sia stato computato il servizio prestato nell'anno 2013, sebbene non sia utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b, D.P.R. n. 122/2013.
Giova, infatti, evidenziare come la “sterilizzazione” dell'anno 2013 non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione della carriera della docente in quanto il meccanismo della sterilizzazione riguarda solo gli effetti economici (v. Corte di Appello di Bari,
Sezione Lavoro, sentenza n. 822/2024 pubbl. il 24/06/2024; Corte di Cassazione,
Sez. Lav., ordinanza n. 16133/2024 pubbl. in data 11/06/2024).
Di seguito si riportano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i tratti salienti della suddetta pronuncia della Corte territoriale: “ Per una compiuta comprensione della vicenda va riportata la specifica disciplina richiamata dal CP_8
Ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 23, convertito con modificazioni dalla
L. n. 122 del 2010 “per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14”.
Il sopra citato D.L. n. 78 del 2010, art. 8, comma 14, come convertito dalla L. n. 122 del 2010, stabilisce che “fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui al D.L.
25 giugno 2008, n. 112, art. 64, comma 9, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato art. 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma e stabilita con decreto di natura non regolamentare del di concerto Controparte_9
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Il richiamato D.L. n. 112 del 2008, art. 64, comma 9, come convertito dalla L. n. 133 del 2008, ha previsto a sua volta che “una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed Controparte_10 integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”.
Ebbene, in attuazione di tali norme di rango legislativo, è intervenuto dapprima il
Decreto 14 gennaio 2011, n. 3 adottato dal Controparte_9
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanza che,
[...] all'art. 2, ha stabilito che “la somma di Euro 320 milioni è destinata al recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed
ATA”.
Il suddetto decreto ministeriale ha, dunque, destinato dei fondi per il ripristino degli scatti stipendiali per il personale scolastico per l'anno 2010.
E' stato successivamente stipulato in data 13.03.2013 il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 8, comma 14, convertito in L. n. 122 del 2010 e della
L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 83, che ha individuato tali fondi al fine di
“consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici”, come stabilito espressamente nell'art. 1, comma 3. Tale contratto collettivo ha, pertanto, ripristinato la progressione economica del personale scolastico per l'anno 2011.
Il successivo contratto collettivo del personale del comparto scuola stipulato in data
07.08.2014 per le medesime finalità ha invece reperito le risorse finanziarie per
“consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici”, come specularmente previsto nell'art. 1, comma 3.
Anche gli scatti stipendiali per l'anno 2012 sono stati dunque ripristinati.
Deve conclusivamente ritenersi che gli insegnanti di ruolo, ai quali i precari vanno equiparati, hanno successivamente recuperato gli scatti persi a seguito del c.d. blocco previsto dalle norme sopra richiamate.
In tal modo quindi sono state salvaguardate le posizioni dei dipendenti a tempo indeterminato dagli effetti della rimodulazione delle fasce stipendiali e della
“sterilizzazione” dei servizi prestati negli anni scolastici 2010, 2011 e 2012 ai fini delle progressioni stipendiali così che - in ragione del divieto di discriminazione sancito dalla fonte comunitaria- lo stesso trattamento deve essere assicurato ai dipendenti assunti a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive che possano giustificare una disparità di regime.
Le disposizioni de quibus devono quindi essere disapplicate laddove non riconoscono anche ai dipendenti assunti a termine la medesima salvaguardia dell'anzianità di servizio maturata ai fini della progressione retributiva.
Quanto, invece, all'anno 2013 effettivamente l'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R.
122/2013 dispone che “le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”, così estendendo il cd.
“blocco” dell'anzianità anche all'anno 2013, per il quale non consta un meccanismo di salvaguardia, del quale, conclusivamente, il terrà conto, in CP_8
sede attuativa, ai fini della ricostruzione della progressione economica.
Ebbene, tanto chiarito, occorre preliminarmente sottolineare che è evidente che la innegabile e su descritta “sterilizzazione economica” dell'anno 2013 non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione della carriera della docente in quanto il meccanismo della sterilizzazione riguarda solo gli effetti economici. […] Quindi, in applicazione delle norme sopra citate, la ricostruzione in termini di anzianità di servizio della carriera della docente non soffre della cd. “sterilizzazione economica” del 2013, e tanto a prescindere dalla circostanza che l'appellata sia una docente a tempo determinato, inquanto a fini giuridici – lo si ripete – è legittimo il riconoscimento dell'anno 2013 sia per chi svolga servizio di ruolo che per il personale scolastico non di ruolo.
Pur applicando l'invocato meccanismo della sterilizzazione del 2013, il computo degli anni relativi alla anzianità di servizio prestati dalla docente Parte_3
risulterebbe del tutto inalterato, incidendo il medesimo solo eventualmente sulla ricostruzione (in sede di attuazione della sentenza) della progressione economica spettante, e non - con tutta evidenza - sugli anni/giorni di effettivo servizio resi in favore del che tali permangono anche a voler 'bloccare' l'incremento CP_8 economico connesso agli scaglioni stipendiali.”
Peraltro è bene sottolineare che il calcolo elaborato dalla parte ricorrente
Cont comprensivo dell'anno 2013 è addirittura inferiore a quello elaborato dal nella propria memoria di costituzione, e pari ad anni 12 mesi 11 e giorni 22.
Analogamente va accolta la domanda di applicazione della clausola di salvaguardia.
Ed invero, l'accordo del 4 agosto 2011 ha introdotto una doppia clausola di salvaguardia in favore del personale già in servizio alla data dell'1.9.2010 statuendo che:
- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9- 14 anni".
- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre - esistente fascia stipendiale
"3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".
Come sancito in numerosi precedenti giurisprudenziali, proprio al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, si evidenzia, riguardo la clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL economico 2011, come "tale clausola di favore deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze Cont del in forza di successione di contratti a tempo determinato, iniziati prima del
1° settembre 2011 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale, avessero già svolto un anno di servizio, con conseguente fondatezza anche della pretesa del ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni, sino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni"(Tribunale Torino sentenza n. 429 del 2019; Tribunale Bologna 12/03/2020, n.139;Tribunale Palermo,
17/07/2020, n.2262; Tribunale Cosenza 03/07/2020, n.1013).
In tal senso, peraltro, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione.”(Cass. Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020).
Nel caso in esame sussistono i presupposti previsti dal citato accordo, avendo la ricorrente iniziato a lavorare prima del 1° settembre 2011 e avendo a quella data più di un anno di servizio.
Da quanto precede discende, pertanto, l'applicabilità della clausola di salvaguardia di cui al C.C.N.L. 2011.
Conclusivamente, deve essere riconosciuta in favore della ricorrente l'anzianità di servizio pre-ruolo pari a 12 anni, mesi 6 e giorni 8, con sterilizzazione economica dell'anno 2013.
Da quanto precede discende, altresì, la condanna del resistente al CP_1
pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive conseguenti alla disposta ricostruzione della carriera.
In proposito, giova richiamare il principio di diritto, enunciato ai sensi dell'art. 363
c.p.c. da Cass. Sez. Lav. n. 12503 del 24.6.2020, secondo cui “nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 c.c., nn. 4 e 5 che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
Si è, infatti, affermato che la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta.
Nel caso concreto, costituendosi tempestivamente in giudizio, il resistente CP_1 ha sollevato eccezione di prescrizione e quest'ultima è stata validamente interrotta, con la notifica, a mezzo pec, della lettera di messa in mora avvenuta in data
8.3.2024.
Spettano, pertanto, le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente all'8.3.2024 e su dette differenze compete la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36°, della L. n. 724 del 1994.
Le spese processuali seguono la soccombenza del e si liquidano ai sensi del CP_3
D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – bassa complessità), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93
c.p.c.
Si fa luogo all'aumento di cui all'articolo 4, comma 1bis, del D.M. 55/2014 nella misura del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2943 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta sin dal primo contratto di lavoro a tempo determinato, in misura pari a anni 12, mesi 6 e giorni 8, con sterilizzazione economica dell'anno 2013;
- condanna il resistente alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed CP_1 economici, in conformità al predetto riconoscimento dell'anzianità di servizio ordinando, altresì, l'attribuzione, in favore della parte ricorrente, della corretta fascia stipendiale, da determinarsi in conformità alle previsioni dei contratti collettivi succedutisi nel tempo e con il riconoscimento della clausola di salvaguardia;
;
- condanna, altresì, il resistente al pagamento delle relative differenze CP_1
retributive, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui agli artt. 22 co. 36 L.
1994/724 e 16 co. 6 L. 1991/412, nei limiti della prescrizione quinquennale innanzi indicata;
- condanna il resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi €.5.091,90 (comprensivo dell'aumento nella misura del 10% per i collegamenti ipertestuali), oltre IVA, CAP, rimborso forfettario per spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 22.5.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti