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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 151/2019 R.G. avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurazione sulla vita
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, nelle loro rispettive qualità di moglie e figlie di C.F._3
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in Persona_1 data 27.09.2017, rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Speranza ed elettivamente domiciliate come in atti
ricorrenti
CONTRO
già ON Controparte_2
giusta assemblea straordinaria del 06/04/2018 e
[...]
autorizzazione CF e P.VA , con sede in Roma, via CP_3 P.VA_1
Guido D'Arezzo, 14, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Primerano ed elettivamente domiciliata come in atti
resistente
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 Con ricorso ex art. 702 bis cpc le ricorrenti, nella qualità di eredi di
, chiedevano che la resistente società provvedesse al Persona_1 pagamento della somma di €.65.000,00 pari all'importo contrattuale previsto in caso di morte, dalla polizza infortuni “Tessera Normale”, di cui era titolare il sig. relativamente all'attività Persona_1
venatoria.
Sottolineavano che il loro congiunto era tragicamente deceduto nello svolgimento di regolare attività venatoria, in data 27.09.2017, in
Vibonati, per mano di per il quale risultava in corso Persona_2
separato procedimento penale per omicidio colposo, presso il Tribunale di Lagonegro. Che il pagamento dell'indennizzo assicurativo era dovuto in quanto il de cuius era provvisto di regolare ed efficace tesserino per l'attività venatoria 2017/2018 rilasciato dal Comune di Vibonati.
Specificavano, altresì, che la compagnia assicuratrice non aveva provveduto alla liquidazione dell'importo contrattualmente previsto, ritenendo che alla data dell'evento l'attività venatoria fosse chiusa, circostanza ritenuta non esatta da parte delle ricorrenti essendo alcune attività venatorie ancora aperte.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa che in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione delle ricorrenti non essendo stata data la prova della qualità di eredi. Nel merito, la insussistenza dei presupposti per l'operatività della polizza non essendo stata data la prova dell'assenza di violazioni di legge ed, in particolare, della legge 157/1992 e della L.R.
n. 26/2012. Sottolineava, infatti, che la vittima, Controparte_4
unitamente a stava praticando la caccia al cinghiale, Persona_2
vietata in quel periodo, così come risultante dagli atti del procedimento penale anche richiamato da parte ricorrente.
Il giudice riteneva sussistere motivi per disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Pag. 2 Successivamente dichiarati inammissibili i mezzi di prova richiesti dalle parti, riteneva la causa matura per la decisione.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, la domanda risulta procedibile in quanto è stata data la prova dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare va evidenziata l'infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti per non aver dato la prova di essere eredi di . Invero, la stessa azione, prima Persona_1
stragiudiziale e poi giudiziale, volta ad ottenere l'indennizzo per cui è causa rappresenta una ipotesi di accettazione tacita dell'eredità. In particolare, l'esperimento da parte del chiamato di azioni giudiziarie volte ad ottenere il pagamento di crediti (ex multis, Cass., 13.6.2008, n.
16002) rappresenta ipotesi di accettazione tacita dell'eredità.
Quanto al merito della domanda, occorre sottolineare che non trovano riscontro in atti le eccezioni avanzate dalla resistente assicurazione in ordine alla inoperatività della polizza e dell'impossibilità di provvedere alla liquidazione di indennizzo.
Risulta fatto non contestato e provato per tabulas a mezzo delle produzioni di entrambe le parti, che in data Persona_1
27.09.2017, in Vibonati fosse impegnato in attività venatoria.
Al riguardo, è vero che è la stessa ricorrente a Parte_4
confermare che il marito era impegnato in una battuta di caccia al cinghiale con un gruppo di compagni (cfr. verbale sommarie informazioni rese ai Carabinieri di Vibonati in data 2 ottobre 2017) ed è anche vero che alla data dell'evento la caccia al cinghiale risultava vietata.
Ad ogni buon conto detti aspetti non hanno rilevanza in merito alla operatività della polizza. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare, ai fini della operatività della copertura assicurativa
Pag. 3 per l'attività venatoria, che in caso di danni conseguenti all'esercizio dell'attività venatoria, la copertura assicurativa non opera per quei danni che sono l'esito della violazione di norme di sicurezza che l'assicurato dovrebbe osservare, non avendo rilievo la violazione di norme che mirano semmai ad organizzare l'attività venatoria secondo altri scopi, e la cui violazione non comporta quindi concretizzazione del rischio di danno (Cass., 9/5/2022, n. 14549).
Orbene, la violazione invocata da parte resistente riguarderebbe una norma che non ha lo scopo di evitare incidenti, ma che serve soltanto a regolamentare la caccia, ovvero una norma non finalizzata a creare condizioni di sicurezza ma che è soltanto volta al controllo amministrativo dell'attività che si intende svolgere (Cass., 9/5/2022, n.
14549).
Ne deriva che nel caso di specie la polizza può ritenersi operante, tanto anche sulla scorta della dimostrazione della titolarità della tessera venatoria e del pagamento del relativo importo anche sotto forma di polizza assicurativa.
Pertanto, in applicazione a quanto previsto dalla “SEZIONE III –
SOMME ASSICURATE”, laddove è previsto che per i titolari di Tessera
Normale per casi di morte il capitale assicurato è pari a €.65.000,00, ai ricorrenti va riconosciuta, in solido, la somma appena richiamata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda pari ad €.65.000,00 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 151/2019, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dalle ricorrenti e, per l'effetto,
Pag.
4 - condanna la resistente già ON
, in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., a pagare, per i motivi sopra specificati, a favore ed in solido di e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di , la somma di €.65.000,00 oltre Persona_1 interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, la resistente già ON
, in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., a pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €.379,50 per esborsi ed in €.8.433,00 oltre spese generali
15%, CNPA e VA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Vincenzo Speranza.
Così deciso in Lagonegro il 24 marzo 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 151/2019 R.G. avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurazione sulla vita
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, nelle loro rispettive qualità di moglie e figlie di C.F._3
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in Persona_1 data 27.09.2017, rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Speranza ed elettivamente domiciliate come in atti
ricorrenti
CONTRO
già ON Controparte_2
giusta assemblea straordinaria del 06/04/2018 e
[...]
autorizzazione CF e P.VA , con sede in Roma, via CP_3 P.VA_1
Guido D'Arezzo, 14, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Primerano ed elettivamente domiciliata come in atti
resistente
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 Con ricorso ex art. 702 bis cpc le ricorrenti, nella qualità di eredi di
, chiedevano che la resistente società provvedesse al Persona_1 pagamento della somma di €.65.000,00 pari all'importo contrattuale previsto in caso di morte, dalla polizza infortuni “Tessera Normale”, di cui era titolare il sig. relativamente all'attività Persona_1
venatoria.
Sottolineavano che il loro congiunto era tragicamente deceduto nello svolgimento di regolare attività venatoria, in data 27.09.2017, in
Vibonati, per mano di per il quale risultava in corso Persona_2
separato procedimento penale per omicidio colposo, presso il Tribunale di Lagonegro. Che il pagamento dell'indennizzo assicurativo era dovuto in quanto il de cuius era provvisto di regolare ed efficace tesserino per l'attività venatoria 2017/2018 rilasciato dal Comune di Vibonati.
Specificavano, altresì, che la compagnia assicuratrice non aveva provveduto alla liquidazione dell'importo contrattualmente previsto, ritenendo che alla data dell'evento l'attività venatoria fosse chiusa, circostanza ritenuta non esatta da parte delle ricorrenti essendo alcune attività venatorie ancora aperte.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa che in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione delle ricorrenti non essendo stata data la prova della qualità di eredi. Nel merito, la insussistenza dei presupposti per l'operatività della polizza non essendo stata data la prova dell'assenza di violazioni di legge ed, in particolare, della legge 157/1992 e della L.R.
n. 26/2012. Sottolineava, infatti, che la vittima, Controparte_4
unitamente a stava praticando la caccia al cinghiale, Persona_2
vietata in quel periodo, così come risultante dagli atti del procedimento penale anche richiamato da parte ricorrente.
Il giudice riteneva sussistere motivi per disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Pag. 2 Successivamente dichiarati inammissibili i mezzi di prova richiesti dalle parti, riteneva la causa matura per la decisione.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, la domanda risulta procedibile in quanto è stata data la prova dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare va evidenziata l'infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti per non aver dato la prova di essere eredi di . Invero, la stessa azione, prima Persona_1
stragiudiziale e poi giudiziale, volta ad ottenere l'indennizzo per cui è causa rappresenta una ipotesi di accettazione tacita dell'eredità. In particolare, l'esperimento da parte del chiamato di azioni giudiziarie volte ad ottenere il pagamento di crediti (ex multis, Cass., 13.6.2008, n.
16002) rappresenta ipotesi di accettazione tacita dell'eredità.
Quanto al merito della domanda, occorre sottolineare che non trovano riscontro in atti le eccezioni avanzate dalla resistente assicurazione in ordine alla inoperatività della polizza e dell'impossibilità di provvedere alla liquidazione di indennizzo.
Risulta fatto non contestato e provato per tabulas a mezzo delle produzioni di entrambe le parti, che in data Persona_1
27.09.2017, in Vibonati fosse impegnato in attività venatoria.
Al riguardo, è vero che è la stessa ricorrente a Parte_4
confermare che il marito era impegnato in una battuta di caccia al cinghiale con un gruppo di compagni (cfr. verbale sommarie informazioni rese ai Carabinieri di Vibonati in data 2 ottobre 2017) ed è anche vero che alla data dell'evento la caccia al cinghiale risultava vietata.
Ad ogni buon conto detti aspetti non hanno rilevanza in merito alla operatività della polizza. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare, ai fini della operatività della copertura assicurativa
Pag. 3 per l'attività venatoria, che in caso di danni conseguenti all'esercizio dell'attività venatoria, la copertura assicurativa non opera per quei danni che sono l'esito della violazione di norme di sicurezza che l'assicurato dovrebbe osservare, non avendo rilievo la violazione di norme che mirano semmai ad organizzare l'attività venatoria secondo altri scopi, e la cui violazione non comporta quindi concretizzazione del rischio di danno (Cass., 9/5/2022, n. 14549).
Orbene, la violazione invocata da parte resistente riguarderebbe una norma che non ha lo scopo di evitare incidenti, ma che serve soltanto a regolamentare la caccia, ovvero una norma non finalizzata a creare condizioni di sicurezza ma che è soltanto volta al controllo amministrativo dell'attività che si intende svolgere (Cass., 9/5/2022, n.
14549).
Ne deriva che nel caso di specie la polizza può ritenersi operante, tanto anche sulla scorta della dimostrazione della titolarità della tessera venatoria e del pagamento del relativo importo anche sotto forma di polizza assicurativa.
Pertanto, in applicazione a quanto previsto dalla “SEZIONE III –
SOMME ASSICURATE”, laddove è previsto che per i titolari di Tessera
Normale per casi di morte il capitale assicurato è pari a €.65.000,00, ai ricorrenti va riconosciuta, in solido, la somma appena richiamata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda pari ad €.65.000,00 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 151/2019, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dalle ricorrenti e, per l'effetto,
Pag.
4 - condanna la resistente già ON
, in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., a pagare, per i motivi sopra specificati, a favore ed in solido di e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di , la somma di €.65.000,00 oltre Persona_1 interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, la resistente già ON
, in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., a pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €.379,50 per esborsi ed in €.8.433,00 oltre spese generali
15%, CNPA e VA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Vincenzo Speranza.
Così deciso in Lagonegro il 24 marzo 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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