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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 30/9/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2513/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Patrone)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Piergentili)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6432 del 6/7/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava l'opposizione, proposta da , nei confronti Parte_1 dell'avviso di addebito n. 397 2021 00159427 85 000, con cui si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 31.690,59, a titolo omessi contributi relativi all'iscrizione nella Gestione separata dell'anno 2012.
Il interponeva appello, cui resisteva l . Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello è articolato in quattro motivi di gravame (rispettivamente, punti da A a D, mentre il punto E è dedicato all'istanza di sospensione dell'efficacia della decisione di cui sopra).
Con i primi due motivi - che possono essere trattati congiuntamente stante la connessione -
l'appellante rileva l'erroneità della pronuncia del Tribunale capitolino, da un lato, laddove aveva ritenuto formatosi il “silenzio-rigetto” sul ricorso amministrativo proposto dal e, dall'altro, nella parte in cui Pt_1 aveva accertato l'assenza di prova circa l'esenzione contributiva dello stesso . Pt_1
Le doglianze sono infondate. CP_ Invero, risulta documentalmente provato: a) che, con riferimento all'anno 2006, l ha riconosciuto la sussistenza del diritto del di non essere iscritto alla gestione separata e, per l'effetto, non ha Pt_1 dato seguito alla richiesta di versamento contributivo;
b) che, con riferimento all'anno 2008, il medesimo
, in sede di autotutela, ha accolto il ricorso amministrativo proposto dal e, per l'effetto, ha CP_1 Pt_1 annullato l'avviso di pagamento notificato in data 31/7/2012.
A questo punto, pacifico che il non ha offerto né nel presente giudizio, né nel ricorso Pt_1 amministrativo avverso l'avviso bonario di pagamento del dovuto anno 2012 - che ha preceduto l'avviso di addebito qui impugnato - la prova di aver esercitato, come lavoratore autonomo, il diritto di opzione che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge 8/8/1996, n. 335 e 4 del d.m. 2/5/1996 n. CP_ 282, gli avrebbe permesso la cancellazione dalla Gestione separata presso l , il primo giudice, correttamente perimetrando il thema decidendum, si è chiesto se le suddette decisioni, precedentemente adottate (implicitamente o espressamente) in via amministrativa dall , che avevano avuto, quale CP_1 motivo presupposto, il corretto esercizio, da parte del , del diritto di opzione (negli anni 2006 e Pt_1
2008), potessero inibire per il futuro, anche qualora errate nei presupposti, l'esercizio del diritto di credito, ad opera dello stesso , riferito a successivi anni di contribuzione (segnatamente, nell'anno 2012). CP_1
A questo interrogativo, il primo giudice ha dato, condivisibilmente, risposta negativa, atteso che, basandosi l'obbligo contributivo sulla sussistenza di dati oggettivi e non essendo, comunque, l'indicato CP_ credito disponibile da parte dell , un eventuale precedente errore dell , in merito alla rinuncia a far CP_1 valere il proprio diritto a contribuzione, non può far ritenere che l'errore debba continuare ad essere perpetrato in ragione del fatto che si sarebbe creato un affidamento della controparte sul punto.
Tale assunto si fonda sulla considerazione per cui l'odierno accertamento giudiziale è distinto da quello in sede di contenzioso amministrativo, sicché il giudice adìto è pur sempre tenuto a verificare l'esistenza dei requisiti di legge necessari per l'erogazione della prestazione o la debenza del contributo, e ciò anche nel caso in cui, nella sede amministrativa, sia stato già emanato un provvedimento ricognitivo in ipotesi sfavorevole alle tesi poi sostenuta dall in sede giudiziale. CP_1 In proposito, l'appellante non disconosce che un esito favorevole al lavoratore del contenzioso amministrativo non comporti per l'Istituto previdenziale una preclusione analoga ad un giudicato, rimanendo CP_ pur sempre la possibilità dell'azione giudiziaria, ma sostiene che l doveva, comunque, chiedere al giudice un accertamento negativo che si sovrapponesse alla decisione amministrativa a sé sfavorevole, sicché, ove fosse convenuto in giudizio dal lavoratore, “vittorioso” nel contenzioso amministrativo e non CP_ intendesse subire le conseguenze della decisione amministrativo a sé sfavorevole, l doveva proporre un'apposita domanda volta all'accertamento negativo.
Tuttavia, nel caso di specie, non risponde al vero - come sostenuto dal - che, “nel giudizio di Pt_1 CP_ primo grado, l non ha formulato alcuna domanda finalizzata a ribaltare le decisioni amministrative assunte in precedenza dall' e favorevoli al , relativamente alle annualità 2006 e Controparte_2 Pt_1
2008 ma, al contrario, si è limitato a resistere alla domanda formulata dall'odierno appellante”. CP_ Infatti, nella comparsa di costituzione e risposta davanti al Tribunale di Roma, l' ha concluso nel seguente modo: “Nel merito, respingere il ricorso di controparte …, confermando l'avviso di addebito opposto e, per l'effetto, dichiarando che controparte è tenuto al pagamento della somma ivi ingiunta … In via subordinata, confermare l'avviso di addebito per il diverso importo risultante all'esito dell'istruttoria e, per
l'effetto, dichiarare che controparte è tenuta al pagamento della somma che risulterà per dovuta … In ogni caso, anche in ipotesi di ritenuta illegittimità dell'avviso di addebito, accertare e dichiarare la debenza delle somme ivi ingiunte e per l'effetto condannare controparte al pagamento dei suddetti importi …”. CP_ Con il terzo motivo di gravame, l'appellante evidenzia la “insussistenza del diritto dell di procedere al recupero dei contributi richiesti per l'anno 2012, essendo maturata la relativa prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del diritto di credito”, ma trattasi di eccezione (in senso stretto) nuova, non sollevata nel giudizio di primo grado ed inammissibile in questa sede.
In ordine alla tutela del “legittimo affidamento” sorto in capo al a seguito del comportamento Pt_1 CP_ dell - dedotta nel quarto (ed ultimo) motivo di gravame - valga quanto sopra evidenziato circa la legittimità dell'attività recuperatoria da parte dell mediante l'avviso di addebito qui impugnato. CP_1
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Gli stessi motivi di equità che hanno indotto il Tribunale a compensare le spese del giudizio di primo grado, basati sull'oggettiva confusione creatasi in merito all'esistenza dell'obbligazione contributiva de qua, giustificano la compensazione anche nel presente giudizio.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - compensa le spese del grado;
c - dà atto che sussistono per appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 30/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)