TRIB
Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.10.2024, ha pronunciato il seguente
DECRETO DEFINITIVO nella causa iscritta al n. r.g. 20/2021 promossa da
(CF. ) rappresentata, difesa Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Tatiana Benelli (c.f. ) C.F._2 in Milano (MI), alla via Pogdora n. 12;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato, difeso ed Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Simona Vivaldi Maimone (C.F.
) in Milano (MI), alla via Savona n. 94; C.F._4
- Resistente
con i figli minori
(c.f. e Persona_1 C.F._5 [...]
(c.f. ) rappresentati dall'avv.ta Assunta Susi Persona_2 C.F._6
Ciaglia (c.f. ) quale curatrice speciale dei minori, con studio in Milano (MI) C.F._7 alla via Boccaccio n. 4.
§§§
Rilevato che:
Pagina 1 - con decreto provvisorio in data 4.07.2023 è stato disposto l'affido dei minori
[...]
e all'Ente di residenza, individuato Persona_1 Persona_2
nel comune di Vigevano, ove i minori hanno la loro residenza abituale, al quale è stata conferita delega in materia sanitaria, di istruzione e collocamento;
il collocamento prevalente dei figli presso l'abitazione materna, con diritto del padre di vedere i figli tutte le domeniche dalle ore 9.30 alle 19.30, prelevandoli presso l'abitazione della nonna materna in San
Giuliano, ove li raccompagnerà alla fine della giornata. Per il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre 3 settimane, anche non consecutive ed è stato posto a carico del padre un contributo al mantenimento di Euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con il predetto decreto provvisorio è stato altresì conferito incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare e nella valutazione delle capacità genitoriali di ciascun genitore, anche con riferimento alla capacità di garantire l'altra figura genitoriale, chiarendo le condizioni dei minori e i rapporti tra gli stessi e ciascun genitore, offrendo ogni tipo di aiuto e sostegno, anche psicologico, ritenuto necessario. I Servizi Sociali, oltre a descrivere l'esito della predetta analisi ed attività di monitoraggio, che dovrà concentrarsi anche sulle figure parentali vicine ai minori, dovranno fornire indicazioni motivate in ordine al migliore regime di collocamento e disciplina dei rapporti con il genitore non prevalentemente collocatario. In ipotesi di circostanze pregiudizievoli per i minori, gli stessi riferiranno immediatamente al Tribunale;
- con il predetto decreto è stato nominato il curatore speciale per i minori, individuato nell'avv.ta Assunta Giusi Ciaglia del Foro di Milano, che si è costituita con memoria in data
31.10.2023;
- con successivo decreto in data 11.12.2023, alla luce delle relazioni depositate dai Servizi
Sociali competenti, è stato disposto che l'ente affidatario avviasse gli interventi ritenuti necessari nell'interesse dei minori (supporto psicologico per ed educativa Per_1 domiciliare presso l'abitazione materna e paterna), e che entrambi i Servizi competenti per il padre e la madre procedessero alla valutazione delle capacità genitoriale delle parti e al monitoraggio del nucleo familiare;
- con il predetto decreto è stata altresì modificata la regolamentazione del regime di visita padre-figli, disponendo che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli minori CP_1 Per_1
e per due fine settimana consecutivi, dal venerdì pomeriggio, quando li preleverà da Per_2 scuola, fino alla domenica sera alle ore 20.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
il successivo fine settimana sarà di competenza materna;
nel periodo natalizio, i
Pagina 2 minori trascorreranno con la madre i giorni dal 24 al 26 dicembre sino alle ore 16.30, e con il padre dal 26 dicembre alle ore 16.30 sino al 6 gennaio 2024 alle ore 17.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- con decreto del 21.05.2024 è stato dato nuovo impulso all'ente affidatario per l'attivazione degli interventi in favore dei minori, e ai Servizi sociali competenti per la conclusione dell'indagine sulle capacità genitoriali delle parti, con invito a queste ultime a sottoporsi al percorso presso i NOA-SERD di competenza;
- con relazione di aggiornamento in data 19.08.2024 il Servizio sociale del comune di Milano ha dato atto del fatto che l'adesione del padre al percorso di sostegno alla genitorialità fosse stata discontinua e frammentata, essendo mancato a plurimi appuntamenti senza aver preventivamente avvisato. Conseguentemente, gli operatori hanno concluso rilevando che la sostanziale assenza di volontà del resistente di intraprendere un percorso di sostegno sia di fatto ostativa al suo avvio;
- con relazione del 4.10.2024 i Servizi Sociali del Comune di Vigevano (ente affidatario) hanno evidenziato come la madre ha mostrato adeguate capacità genitoriali, dimostrandosi attenta nel riconoscere i bisogni dei figli, pur permanendo una sua fragilità tale da rendere opportuna la prosecuzione del sostegno educativo in atto. Il Servizio ha dato altresì atto che la madre e l'attuale compagno sono risultati negativi ai test tossicologici. Quanto al padre dei minori, il
Servizio ha riportato delle criticità relative alle frequentazioni con i figli, dando atto che la madre aveva riferito di numerosi ritardi nel riaccompagnare a casa i minori, i quali rincasavano sporchi e con problematiche sanitarie. In conclusione, gli operatori hanno evidenziato l'opportunità di proseguire nei percorsi in essere;
- con ulteriore relazione di aggiornamento del 08.10.2024 i Servizi Sociali del Comune di
Milano hanno riferito di essere riusciti ad incontrare il padre una sola volta nel mese di maggio, che non si è poi presentato ai successivi appuntamenti. Al colloquio telefonico del
26.08.2024 il padre avrebbe riferito agli operatori del Servizio sociale che gli incontri con i figli avvengono in maniera costante e soddisfacente e che non vi sono questioni da sottoporre agli operatori. Il resistente ha inoltre riferito ai Servizi sociali di non lavorare più come badante notturno a causa del decesso dell'assistito, e di assistere persone disabili in orario diurno;
il resistente ha dato atto di non essersi ancora sottoposto ai test tossicologici a causa di impegni lavorativi. Al successivo incontro il sig. non si è presentato. Il Servizio CP_1
sociale ha rilevato che il disinteresse del padre potrebbe essere imputabile alla recente nascita della figlia, avuta dalla relazione con la nuova compagna convivente, nel maggio 2024, e al timore che il Tribunale possa estendere gli interventi anche alla minore. La scarsa
Pagina 3 collaborazione del padre non ha reso possibile l'avvio dell'intervento educativo domiciliare disposto dal Tribunale.
Rilevato che:
- all'udienza del 8.10.2024 la curatrice ha chiesto la conferma dell'affido dei minori all'ente con la prosecuzione del sostegno a favore del nucleo familiare e del servizio di educativa domiciliare, il collocamento prevalente dei minori presso la madre con regolamentazione delle visite paterne e valutazione di un adeguato contributo al mantenimento a carico del padre;
- parte ricorrente ha insistito per l'affido esclusivo dei figli, con collocamento presso di Pt_1
sé, e ha domandato un contributo al mantenimento a carico del padre di almeno € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- parte resistente ha chiesto che sia disposto in via definitiva il collocamento dei minori CP_1
presso la madre, con ampliamento dei tempi di visita di sua pertinenza nel fine settimana, per tre fine settimana al mese, non essendo possibile il pernottamento infrasettimanale. Quanto al mantenimento, il padre si è dichiarato disponibile al versamento di €300,00 mensili, oltre alle spese straordinarie, come già previsto in via provvisoria;
Ritenuto che:
- alla luce delle relazioni del Servizio sociale come sopra riportate, che hanno dato atto, da un lato dell'adeguatezza della madre nell'accudimento dei minori, oltre che del contesto familiare materno, pur sottolineando la permanenza di alcune fragilità e della necessità di un costante supporto alla genitorialità della sig.ra Pt_1
- dalle relazioni depositate in atti è emersa la necessità di un supporto costante al nucleo familiare, anche mediante l'attivazione e la prosecuzione degli interventi di supporto – anche psicologico, ai minori;
- considerata la scarsa collaborazione del padre, il quale è passato da un iniziale atteggiamento collaborante a un progressivo disinteresse verso gli interventi del Servizio Sociale a favore del proprio nucleo familiare e degli stessi minori e rendendo di fatto non Per_1 Per_2
possibile lo svolgimento di un'indagine sulle sue capacità genitoriali e l'attivazione dell'educativa domiciliare nei giorni di permanenza dei minori presso la sua abitazione,
- deve dunque essere disposto ex art. 337 ter c.c., in via definitiva, l'affidamento dei minori
(nata il [...]) e (nato il Persona_1 Persona_2
16.10.2019) all'Ente (Comune di residenza – identificato nel Comune di Vigevano), al quale vengono delegati poteri in materia di collocamento, istruzione ed educazione, e sanitaria –
Pagina 4 con corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale del padre e della madre in tali ambiti;
- deve essere confermata in questa sede la nomina della curatrice speciale dei minori, alla quale vengono conferiti poteri sostanziali di monitoraggio, controllo e tutela dei minori nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'Ente e dei genitori, e quindi di gestire nel loro esclusivo interesse i rapporti con i Servizi sociali dell'Ente affidatario, con le strutture di riferimento per tutti i percorsi e interventi che verranno indicati, e con i genitori;
- contestualmente, viene disposta la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare territorialmente competente per l'apertura della vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.;
Ritenuto altresì che:
- sia da confermare il collocamento prevalente dei figli presso l'abitazione materna, tenuto conto dell'adeguatezza della stessa, quale risulta dalle relazioni dei Servizi sociali in atti e dalle difese della curatrice speciale, nonché dell'impossibilità di valutare il contesto paterna in ragione dell'atteggiamento ostativo del resistente;
- quanto alle visite, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e a fine CP_1 Per_1 Per_2
settimana alternati, dal sabato mattina alle 10.00 prelevandoli presso l'abitazione materna, fino alla domenica sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso la madre;
durante il periodo estivo potrà tenere con sé i figli per 3 settimane non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie i minori potranno stare con ciascun genitore, secondo un regime di alternanza, dal 23/12 al 30/12 con l'uno e dal
31/12 al 6/01 con l'altro; allo stesso modo, secondo un regime di alternanza, dovrà essere ripartita la presenza dei minori presso ciascun genitore, durante le altre festività (es. carnevale, pasqua, primo maggio, etc.);
Ritenuto da ultimo che:
- quanto al contributo al mantenimento dei figli, considerata la situazione economica delle parti
(la sig.ra lavora part-time come collaboratrice domestica presso un convento di suore Pt_1
e percepisce una retribuzione mensile netta di circa €250,00, [cfr. CUD 2021, 2022, 2023] e convive con il compagno, che lavora, dal quale ha avuto due figlie;
il sig. lavora come CP_1
badante con una retribuzione netta mensile di circa 1.000,00 mensili [cfr. buste paga 2022 e dichiarazioni dei redditi 2022 e 2023] e vive con la nuova compagna in un appartamento in locazione per il quale corrisponde un canone di €550,00 mensili), tenuto conto che le parti hanno diritto di percepire l'assegno unico, il cui importo non è allo stato noto, e che il padre sostiene le spese di trasporto per il prelievo e l'accompagnamento dei figli presso l'abitazione materna a Vigevano, nonché dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, deve
Pagina 5 essere posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei minori di Euro 350,00 mensili, comprensivo anche delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
Ritenuto che:
- le spese di lite debbano essere compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca;
- quanto al curatore speciale dei minori, in applicazione del principio di causalità di cui all'art. 91 c.p.c., al fine di individuare la parte tenuta a sostenerne i relativi costi, è necessario individuare, ove possibile, il genitore che ha dato causa alla necessità di detta nomina col proprio comportamento illecito, in quanto contrario ai doveri genitoriali;
- nel caso in esame, la nomina della curatrice speciale è causalmente imputabile ad entrambe le parti in egual misura, essendo stata determinata dall'alta conflittualità tra loro esistente;
- il compenso dovuto alla curatrice speciale viene liquidato come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 (cause di valore indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione e decisionale);
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
1) affida i minori (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]) all'ente, individuato nel Comune di Vigevano, quale luogo
[...] di residenza abituale degli stessi;
2) delega all'Ente affidatario poteri in materia di collocamento, istruzione ed educazione, e sanitaria – con corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale del padre e della madre in tali ambiti;
3) conferma la nomina della curatrice speciale dei minori avv.ta Assunta Susi Ciaglia, alla quale conferisce poteri sostanziali monitoraggio, controllo e tutela dei minori nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'Ente affidatario e dei genitori, e quindi di gestire nel loro esclusivo interesse i rapporti con i Servizi sociali del Comune di Vigevano, con le strutture di riferimento per tutti i percorsi e interventi che verranno indicati, e con i genitori;
4) dispone che i minori siano collocati in via prevalente presso l'abitazione della madre;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli e a fine settimana Per_1 Per_2 alternati, dal sabato mattina alle 10.00 prelevandoli presso l'abitazione materna, fino alla domenica sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso la madre;
durante il periodo estivo potrà tenere con sé i figli per 3 settimane non consecutive, da concordare con la madre entro il 31
Pagina 6 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie i minori potranno stare con ciascun genitore, secondo un regime di alternanza, dal 23/12 al 30/12 con l'uno e dal 31/12 al 6/01 con l'altro; allo stesso modo, secondo un regime di alternanza, dovrà essere ripartita la presenza dei minori presso ciascun genitore, durante le altre festività (es. carnevale, pasqua, primo maggio, etc.);
6) pone a carico del sig. un contributo al mantenimento dei minori l'importo di 350,00 CP_1 mensili, comprensivo di spese straordinarie, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
7) compensa le spese di lite tra le parti;
8) condanna e in ragione del 50% ciascuno, alla rifusione delle Parte_1 CP_1 spese di lite in favore della curatrice speciale dei minori, avv. Assunta Susi Ciaglia, che liquida in
Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
9) dispone la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Pavia per l'apertura della vigilanza.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 11.03.2025.
La giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
Pagina 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.10.2024, ha pronunciato il seguente
DECRETO DEFINITIVO nella causa iscritta al n. r.g. 20/2021 promossa da
(CF. ) rappresentata, difesa Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Tatiana Benelli (c.f. ) C.F._2 in Milano (MI), alla via Pogdora n. 12;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato, difeso ed Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Simona Vivaldi Maimone (C.F.
) in Milano (MI), alla via Savona n. 94; C.F._4
- Resistente
con i figli minori
(c.f. e Persona_1 C.F._5 [...]
(c.f. ) rappresentati dall'avv.ta Assunta Susi Persona_2 C.F._6
Ciaglia (c.f. ) quale curatrice speciale dei minori, con studio in Milano (MI) C.F._7 alla via Boccaccio n. 4.
§§§
Rilevato che:
Pagina 1 - con decreto provvisorio in data 4.07.2023 è stato disposto l'affido dei minori
[...]
e all'Ente di residenza, individuato Persona_1 Persona_2
nel comune di Vigevano, ove i minori hanno la loro residenza abituale, al quale è stata conferita delega in materia sanitaria, di istruzione e collocamento;
il collocamento prevalente dei figli presso l'abitazione materna, con diritto del padre di vedere i figli tutte le domeniche dalle ore 9.30 alle 19.30, prelevandoli presso l'abitazione della nonna materna in San
Giuliano, ove li raccompagnerà alla fine della giornata. Per il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre 3 settimane, anche non consecutive ed è stato posto a carico del padre un contributo al mantenimento di Euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con il predetto decreto provvisorio è stato altresì conferito incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare e nella valutazione delle capacità genitoriali di ciascun genitore, anche con riferimento alla capacità di garantire l'altra figura genitoriale, chiarendo le condizioni dei minori e i rapporti tra gli stessi e ciascun genitore, offrendo ogni tipo di aiuto e sostegno, anche psicologico, ritenuto necessario. I Servizi Sociali, oltre a descrivere l'esito della predetta analisi ed attività di monitoraggio, che dovrà concentrarsi anche sulle figure parentali vicine ai minori, dovranno fornire indicazioni motivate in ordine al migliore regime di collocamento e disciplina dei rapporti con il genitore non prevalentemente collocatario. In ipotesi di circostanze pregiudizievoli per i minori, gli stessi riferiranno immediatamente al Tribunale;
- con il predetto decreto è stato nominato il curatore speciale per i minori, individuato nell'avv.ta Assunta Giusi Ciaglia del Foro di Milano, che si è costituita con memoria in data
31.10.2023;
- con successivo decreto in data 11.12.2023, alla luce delle relazioni depositate dai Servizi
Sociali competenti, è stato disposto che l'ente affidatario avviasse gli interventi ritenuti necessari nell'interesse dei minori (supporto psicologico per ed educativa Per_1 domiciliare presso l'abitazione materna e paterna), e che entrambi i Servizi competenti per il padre e la madre procedessero alla valutazione delle capacità genitoriale delle parti e al monitoraggio del nucleo familiare;
- con il predetto decreto è stata altresì modificata la regolamentazione del regime di visita padre-figli, disponendo che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli minori CP_1 Per_1
e per due fine settimana consecutivi, dal venerdì pomeriggio, quando li preleverà da Per_2 scuola, fino alla domenica sera alle ore 20.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
il successivo fine settimana sarà di competenza materna;
nel periodo natalizio, i
Pagina 2 minori trascorreranno con la madre i giorni dal 24 al 26 dicembre sino alle ore 16.30, e con il padre dal 26 dicembre alle ore 16.30 sino al 6 gennaio 2024 alle ore 17.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- con decreto del 21.05.2024 è stato dato nuovo impulso all'ente affidatario per l'attivazione degli interventi in favore dei minori, e ai Servizi sociali competenti per la conclusione dell'indagine sulle capacità genitoriali delle parti, con invito a queste ultime a sottoporsi al percorso presso i NOA-SERD di competenza;
- con relazione di aggiornamento in data 19.08.2024 il Servizio sociale del comune di Milano ha dato atto del fatto che l'adesione del padre al percorso di sostegno alla genitorialità fosse stata discontinua e frammentata, essendo mancato a plurimi appuntamenti senza aver preventivamente avvisato. Conseguentemente, gli operatori hanno concluso rilevando che la sostanziale assenza di volontà del resistente di intraprendere un percorso di sostegno sia di fatto ostativa al suo avvio;
- con relazione del 4.10.2024 i Servizi Sociali del Comune di Vigevano (ente affidatario) hanno evidenziato come la madre ha mostrato adeguate capacità genitoriali, dimostrandosi attenta nel riconoscere i bisogni dei figli, pur permanendo una sua fragilità tale da rendere opportuna la prosecuzione del sostegno educativo in atto. Il Servizio ha dato altresì atto che la madre e l'attuale compagno sono risultati negativi ai test tossicologici. Quanto al padre dei minori, il
Servizio ha riportato delle criticità relative alle frequentazioni con i figli, dando atto che la madre aveva riferito di numerosi ritardi nel riaccompagnare a casa i minori, i quali rincasavano sporchi e con problematiche sanitarie. In conclusione, gli operatori hanno evidenziato l'opportunità di proseguire nei percorsi in essere;
- con ulteriore relazione di aggiornamento del 08.10.2024 i Servizi Sociali del Comune di
Milano hanno riferito di essere riusciti ad incontrare il padre una sola volta nel mese di maggio, che non si è poi presentato ai successivi appuntamenti. Al colloquio telefonico del
26.08.2024 il padre avrebbe riferito agli operatori del Servizio sociale che gli incontri con i figli avvengono in maniera costante e soddisfacente e che non vi sono questioni da sottoporre agli operatori. Il resistente ha inoltre riferito ai Servizi sociali di non lavorare più come badante notturno a causa del decesso dell'assistito, e di assistere persone disabili in orario diurno;
il resistente ha dato atto di non essersi ancora sottoposto ai test tossicologici a causa di impegni lavorativi. Al successivo incontro il sig. non si è presentato. Il Servizio CP_1
sociale ha rilevato che il disinteresse del padre potrebbe essere imputabile alla recente nascita della figlia, avuta dalla relazione con la nuova compagna convivente, nel maggio 2024, e al timore che il Tribunale possa estendere gli interventi anche alla minore. La scarsa
Pagina 3 collaborazione del padre non ha reso possibile l'avvio dell'intervento educativo domiciliare disposto dal Tribunale.
Rilevato che:
- all'udienza del 8.10.2024 la curatrice ha chiesto la conferma dell'affido dei minori all'ente con la prosecuzione del sostegno a favore del nucleo familiare e del servizio di educativa domiciliare, il collocamento prevalente dei minori presso la madre con regolamentazione delle visite paterne e valutazione di un adeguato contributo al mantenimento a carico del padre;
- parte ricorrente ha insistito per l'affido esclusivo dei figli, con collocamento presso di Pt_1
sé, e ha domandato un contributo al mantenimento a carico del padre di almeno € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- parte resistente ha chiesto che sia disposto in via definitiva il collocamento dei minori CP_1
presso la madre, con ampliamento dei tempi di visita di sua pertinenza nel fine settimana, per tre fine settimana al mese, non essendo possibile il pernottamento infrasettimanale. Quanto al mantenimento, il padre si è dichiarato disponibile al versamento di €300,00 mensili, oltre alle spese straordinarie, come già previsto in via provvisoria;
Ritenuto che:
- alla luce delle relazioni del Servizio sociale come sopra riportate, che hanno dato atto, da un lato dell'adeguatezza della madre nell'accudimento dei minori, oltre che del contesto familiare materno, pur sottolineando la permanenza di alcune fragilità e della necessità di un costante supporto alla genitorialità della sig.ra Pt_1
- dalle relazioni depositate in atti è emersa la necessità di un supporto costante al nucleo familiare, anche mediante l'attivazione e la prosecuzione degli interventi di supporto – anche psicologico, ai minori;
- considerata la scarsa collaborazione del padre, il quale è passato da un iniziale atteggiamento collaborante a un progressivo disinteresse verso gli interventi del Servizio Sociale a favore del proprio nucleo familiare e degli stessi minori e rendendo di fatto non Per_1 Per_2
possibile lo svolgimento di un'indagine sulle sue capacità genitoriali e l'attivazione dell'educativa domiciliare nei giorni di permanenza dei minori presso la sua abitazione,
- deve dunque essere disposto ex art. 337 ter c.c., in via definitiva, l'affidamento dei minori
(nata il [...]) e (nato il Persona_1 Persona_2
16.10.2019) all'Ente (Comune di residenza – identificato nel Comune di Vigevano), al quale vengono delegati poteri in materia di collocamento, istruzione ed educazione, e sanitaria –
Pagina 4 con corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale del padre e della madre in tali ambiti;
- deve essere confermata in questa sede la nomina della curatrice speciale dei minori, alla quale vengono conferiti poteri sostanziali di monitoraggio, controllo e tutela dei minori nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'Ente e dei genitori, e quindi di gestire nel loro esclusivo interesse i rapporti con i Servizi sociali dell'Ente affidatario, con le strutture di riferimento per tutti i percorsi e interventi che verranno indicati, e con i genitori;
- contestualmente, viene disposta la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare territorialmente competente per l'apertura della vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.;
Ritenuto altresì che:
- sia da confermare il collocamento prevalente dei figli presso l'abitazione materna, tenuto conto dell'adeguatezza della stessa, quale risulta dalle relazioni dei Servizi sociali in atti e dalle difese della curatrice speciale, nonché dell'impossibilità di valutare il contesto paterna in ragione dell'atteggiamento ostativo del resistente;
- quanto alle visite, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e a fine CP_1 Per_1 Per_2
settimana alternati, dal sabato mattina alle 10.00 prelevandoli presso l'abitazione materna, fino alla domenica sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso la madre;
durante il periodo estivo potrà tenere con sé i figli per 3 settimane non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie i minori potranno stare con ciascun genitore, secondo un regime di alternanza, dal 23/12 al 30/12 con l'uno e dal
31/12 al 6/01 con l'altro; allo stesso modo, secondo un regime di alternanza, dovrà essere ripartita la presenza dei minori presso ciascun genitore, durante le altre festività (es. carnevale, pasqua, primo maggio, etc.);
Ritenuto da ultimo che:
- quanto al contributo al mantenimento dei figli, considerata la situazione economica delle parti
(la sig.ra lavora part-time come collaboratrice domestica presso un convento di suore Pt_1
e percepisce una retribuzione mensile netta di circa €250,00, [cfr. CUD 2021, 2022, 2023] e convive con il compagno, che lavora, dal quale ha avuto due figlie;
il sig. lavora come CP_1
badante con una retribuzione netta mensile di circa 1.000,00 mensili [cfr. buste paga 2022 e dichiarazioni dei redditi 2022 e 2023] e vive con la nuova compagna in un appartamento in locazione per il quale corrisponde un canone di €550,00 mensili), tenuto conto che le parti hanno diritto di percepire l'assegno unico, il cui importo non è allo stato noto, e che il padre sostiene le spese di trasporto per il prelievo e l'accompagnamento dei figli presso l'abitazione materna a Vigevano, nonché dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, deve
Pagina 5 essere posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei minori di Euro 350,00 mensili, comprensivo anche delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
Ritenuto che:
- le spese di lite debbano essere compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca;
- quanto al curatore speciale dei minori, in applicazione del principio di causalità di cui all'art. 91 c.p.c., al fine di individuare la parte tenuta a sostenerne i relativi costi, è necessario individuare, ove possibile, il genitore che ha dato causa alla necessità di detta nomina col proprio comportamento illecito, in quanto contrario ai doveri genitoriali;
- nel caso in esame, la nomina della curatrice speciale è causalmente imputabile ad entrambe le parti in egual misura, essendo stata determinata dall'alta conflittualità tra loro esistente;
- il compenso dovuto alla curatrice speciale viene liquidato come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 (cause di valore indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione e decisionale);
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
1) affida i minori (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]) all'ente, individuato nel Comune di Vigevano, quale luogo
[...] di residenza abituale degli stessi;
2) delega all'Ente affidatario poteri in materia di collocamento, istruzione ed educazione, e sanitaria – con corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale del padre e della madre in tali ambiti;
3) conferma la nomina della curatrice speciale dei minori avv.ta Assunta Susi Ciaglia, alla quale conferisce poteri sostanziali monitoraggio, controllo e tutela dei minori nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'Ente affidatario e dei genitori, e quindi di gestire nel loro esclusivo interesse i rapporti con i Servizi sociali del Comune di Vigevano, con le strutture di riferimento per tutti i percorsi e interventi che verranno indicati, e con i genitori;
4) dispone che i minori siano collocati in via prevalente presso l'abitazione della madre;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli e a fine settimana Per_1 Per_2 alternati, dal sabato mattina alle 10.00 prelevandoli presso l'abitazione materna, fino alla domenica sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso la madre;
durante il periodo estivo potrà tenere con sé i figli per 3 settimane non consecutive, da concordare con la madre entro il 31
Pagina 6 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie i minori potranno stare con ciascun genitore, secondo un regime di alternanza, dal 23/12 al 30/12 con l'uno e dal 31/12 al 6/01 con l'altro; allo stesso modo, secondo un regime di alternanza, dovrà essere ripartita la presenza dei minori presso ciascun genitore, durante le altre festività (es. carnevale, pasqua, primo maggio, etc.);
6) pone a carico del sig. un contributo al mantenimento dei minori l'importo di 350,00 CP_1 mensili, comprensivo di spese straordinarie, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
7) compensa le spese di lite tra le parti;
8) condanna e in ragione del 50% ciascuno, alla rifusione delle Parte_1 CP_1 spese di lite in favore della curatrice speciale dei minori, avv. Assunta Susi Ciaglia, che liquida in
Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
9) dispone la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Pavia per l'apertura della vigilanza.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 11.03.2025.
La giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
Pagina 7