Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/05/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 126/2025, trattenuta in decisione all'udienza del
15/05/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. SONIA STAVALE;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SONIA STAVALE;
Controparte_1
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montalto
Uffugo (CS) in data 01/06/2019, dal quale è nata la figlia (12/04/2020). Per_1
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che i coniugi, comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza in data
08/06/2023, si sono consensualmente separati come da verbale omologato dal medesimo Tribunale con decreto del 08/09/2023.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Riguardo alle questioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi della minore, le condizioni concordate delle parti,
€100,00 a titolo di contributo pari al 50% della retta mensile dell'asilo frequentato dalla minore, il paritetico riparto delle spese straordinarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma