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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 21/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato il seguente dispositivo di
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1161 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Enrico Pavia, giusta delega in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Frosinone, via Marittima 188.
-OPPONENTE-
C O N T R O
in persona del suo Sindaco p.t. Controparte_1
-OPPOSTO (contumace)–
Oggetto: opposizione a ordinanza- ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28/05/24 il sig. conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
in persona del suo Sindaco p.t., impugnando l'ordinanza- Controparte_1
ingiunzione n. 1 emessa il 9/04/24 dal nei suoi confronti Controparte_1
per l'importo di € 2.000,00 e comminata per la violazione del Regolamento
Regionale n. 1 del 2015, art. 2, comma 1, lett. C e della Legge Regionale Lazio n.
17/2006 n. 5 ovvero per il non corretto smaltimento dei rifiuti agricoli. Chiedeva quindi l'annullamento del predetto provvedimento, evidenziando: 1)
l'abrogazione da parte della Delibera della Giunta Regionale n. 67 del 10/02/23 del predetto Regolamento e lamentando quindi l'applicazione da parte della Forestale
( autore del verbale di contestazione della sanzione amministrativa) di una norma ormai abrogata;
2) l'illegittimità della sanzione per l'errata analogia tra lo smaltimento del digestato (residuo di processo di digestione anaerobica- fertilizzante organico) lo smaltimento del letame vero proprio.
Nessuno si costituiva per il per il quale va dichiarata la Controparte_1
contumacia.
All'udienza del 21/02/205 la presente causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Ritiene questo Tribunale che il ricorso sia fondato.
A tale riguardo, il su richiamato Regolamento è stato abrogato con una Delibera della Giunta Regionale n. 67, art. 49 del 10/2/23, sicché il verbale della Forestale del
5/10/23, con il quale veniva accertata l'infrazione, è stato redatto sulla scorta di una norma non più esistente, con la conseguenza che anche la successiva ordinanza- ingiunzione del appare illegittima in assenza della contestazione. CP_1
Ad ogni modo, al di là del profilo abrogativo, si osserva nel merito che al c.d. digestato (fertilizzante organico usato anche nell'ambito dell'agricoltura biologica) non può essere applicato per analogia il trattamento previsto per lo smaltimento degli effluenti dell'allevamento (letame), in quanto non può essere considerato rifiuto agricolo, trattandosi appunto di fertilizzante che può essere utilizzato anche per innaffiare i campi coltivati, miscelato con l'acqua, secondo le modalità previste dall'art. 40 del D.M. 2016 n. 5046. A tale riguardo, il digestato è frutto di un processo di trasformazione del letame in una sostanza diversa in cui la carica batterica è assente a differenza del letame, che la mantiene intatta e per quale è previsto il sotterramento.
Sulla scorta di tali argomentazioni il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto dal sig. e, per l'effetto, annulla Parte_1
l'ordinanza- ingiunzione n. 1 emessa il 9/04/24 dal nei Controparte_1
suoi confronti per l'importo di € 2.000,00.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite, che liquida Controparte_1
in € 125, 00 per spese, € 426,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, più iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Così deciso in Frosinone il 21/02/25 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani