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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/05/2024, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
N. 492/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 492/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PODDIGHE Parte_1 C.F._1
LUIGI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CUNCU SILVIA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 28.02.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attore ha dedotto che
- con sentenza del Tribunale di Sassari n. 578, depositata il 14.05.2018, passata in giudicato,
CP_ l' convenuto è stato condannato all'esecuzione dei lavori atti ad evitare il protrarsi delle infiltrazioni nel fabbricato di sua proprietà sito in Sassari, Via Bogino n. 23, distinto al N.C.E.U al F. 86, mappale 598, classe C 1 della superficie di mq. 86, da sempre adibito ad attività commerciale per la rivendita di marmi ed articoli funerari, reso inagibile per effetto di dette infiltrazioni provenienti (fin dall'anno 2013) dall'area cortilizia destinata a parcheggio del di Via Buonarrotti n. 2 e Controparte_3 Controparte_4
4 e di via Bogino n. 21;
pagina 1 di 7 - l'Ente convenuto all'esito ha provveduto immediatamente al risarcimento del danno e al rimborso delle spese legali e (solo a seguito di procedimento esecutivo dell'obbligo di fare) ha eseguito e concluso gli interventi indicati in sentenza solo in data 19.05.2020;
- in conseguenza dell'inerzia nell'esecuzione dei lavori, l' ha subìto il protrarsi Controparte_5 dell'indisponibilità dell'immobile, dichiarato inagibile, e non ha potuto avviare le opere di ristrutturazione e di risanamento dei locali fino al compimento degli interventi atti ad evitare il protrarsi delle infiltrazioni, di competenza dell'Ente convenuto, con conseguente protrarsi del danno derivante dalla inagibilità dello stesso.
Sulla base di tali premesse ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta:
1) Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni CP_1 subiti dall'attore per l'indisponibilità dell'immobile per cui è causa a far data dal 14 maggio 2018 fino all'effettivo ripristino in data 19.05.2020, in misura pari al valore locativo dell'immobile di € 885,00 mensili, quindi per € 21.240,00, od in quella veriore accertanda nel presente giudizio;
2) Condannare altresì l'Ente convenuto al risarcimento dei danni dovuti all'inutilizzo del bene per utenze, imposte e tasse relative al periodo di inutilizzo dell'immobile, per € 4.650,20;
3) Condannare infine l'Ente convenuto al risarcimento dei danni causati alle statue ed agli elementi decorativi in bronzo depositati nel fabbricato, in misura pari al costo di risanamento od al loro valore di mercato e/o deprezzamento in caso di impossibilità di ripristino nello status quo ante:
4) Condannare l'Ente convenuto al risarcimento del danno arrecato all'immagine ed alla reputazione commerciale dell' azienda storica che opera da oltre cinquant'anni nel settore Parte_2
della realizzazione artigianale dei manufatti in marmo, da liquidarsi in via equitativa;
5) In ogni caso condannare l'Ente convenuto al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di liquidare, in base alle risultanze processuali ovvero anche in via equitativa, a causa dell'inerzia nell'attuazione della sentenza n. 578/18 ed alle ulteriori causali in espositiva;
6) Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo;
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al contributo forfettario, C.p.a. ed I.v.a. come per legge”.
pagina 2 di 7 La convenuta si è costituita in Controparte_1
giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande e contestando che durante l'esecuzione dei lavori di cui alla sentenza, consistiti in
1) sostituzione dei pozzetti (P2) di raccolta condominiale e quello (P3) di raccolta acqua cortilizia con pozzetti di maggiore dimensione ispezionabili e sigillare gli stessi per evitare eventuali perdite;
2) realizzazione di una nuova impermeabilizzazione dell'edificio di proprietà con protezione a Pt_1 tela borchiata, un nuovo vespaio ed un massetto di protezione con pendenza opposta all'edificio da proteggere;
3) sagomatura del profilo del cortile in modo da realizzare un accumulo di laminazione per migliorare il deflusso dell'acqua piovana dallo stesso;
4) realizzazione di un sistema di raccolta a griglie in linea ispezionabili e potenziare il deflusso con un collegamento di troppo pieno che va dal pozzetto P3 fino al pozzetto P2 connesso con la linea fognaria, in modo da accelerare lo smaltimento dell'acqua del cortile durante gli eventi di elevata intensità piovosa;
sarebbero emerse delle criticità sull'impermeabilizzazione dell'edificio di proprietà del ha Pt_1
rilevato, inoltre, che la fognatura sarebbe parte accessoria di 2 fabbricati, Organizzazione_1
e Via Bogino n. 9, in cui sono presenti altri 37 proprietari oltre all' [di cui
[...] CP_1 non ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa].
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'escussione di testimoni;
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.02.2024, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
*
Le domande dell'attore sono fondate e meritano di essere accolte nei limiti che seguono.
Occorre innanzitutto precisare che il Tribunale non può entrare nel merito delle cause delle infiltrazioni, in quanto la relativa responsabilità è stata già accertata in capo ad con sentenza CP_1
passata in giudicato;
le difese mosse sul punto dalla convenuta sono palesemente inammissibili, in quanto volte ad introdurre tardivamente elementi di novità in merito all'accertamento in fatto già compiuto e ormai vincolante per le parti.
Altrettanto non può dirsi con riferimento all'eccezione di inammissibilità della domanda, formulata pagina 3 di 7 dalla convenuta, con riferimento al punto motivazionale della sentenza ove si legge “Null'altro appare dovuto siccome non ritualmente provato, come ad esempio il mancato godimento dell'immobile essendo stati genericamente allegati i periodi nei quali ci sia stato il mancato godimento totale, quali parziale e quali nonostante le infiltrazioni il godimento è stato totale” in quanto il periodo di riferimento della domanda non è quello coperto dal giudicato (per il quale sul punto non è stata raggiunta la prova), ma il periodo successivo, certamente estraneo all'accertamento ivi contenuto.
Ciò posto, occorre concentrarsi sull'esito dell'istruttoria della presente vertenza: ebbene, i testi escussi
(sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare) hanno confermato la sussistenza delle infiltrazioni nel periodo de quo e dei danni relativi ai beni di arte funeraria depositati nell'immobile di proprietà
inoltre, i medesimi hanno affermato che l'attore aveva ricevuto numerose richieste per Pt_1 condurre in affitto l'immobile, che ha due grandi vetrine fronte strada in un quartiere molto popoloso, per l'avvio di attività di ristorazione o pizzeria.
In particolare, all'udienza del 24.11.2022, il teste ha affermato: Testimone_1
“Confermo in questo immobile ci facevamo l'esposizione dei bronzi e delle statue, negli ultimi cinque anni si sono verificati tantissime volte degli allagamenti. Il locale è tutt'oggi chiuso e inutilizzato.
Confermo che ha fatto i lavori di ripristino dell'impermeabilizzazione della facciata posteriore CP_1
del fabbricato e le canalizzazioni delle acque reflue del cortile del di via Buonarrotti e CP_3
confermo che da quel momento non si sono verificati episodi di infiltrazioni come invece accadeva prima. Quando pioveva il pavimento si riempiva d'acqua e si formava anche il fango. ADR: ho visto la condizione del locale con le infiltrazioni perché mi recavo sul luogo per prendere dei documenti e per verificare la situazione su incarico del mio datore di lavoro. Confermo che l'immobile di cui è causa è rimasto inutilizzato e chiuso al pubblico dal 14 maggio 2018 al 19 maggio 2020 (anche in precedenza
c'erano infiltrazioni). Il locale conteneva i manufatti, le statue e gli elementi decorativi in bronzo ed ottone, risultanti dalla documentazione fotografica che mi viene mostrata (all 19 – si tratta di fotografie che ho scattato io), per oltre 200 pezzi. Nel periodo tra il 2018 ed il 2020 i manufatti in bronzo ed ottone sono stati a contatto con l'umidità e le infiltrazioni e si sono rovinati (si sono ossidati
e corrosi), attualmente sono ancora lì in queste condizioni, il restauro delle statue e dei manufatti deve essere eseguito mediante un intervento di rimbrunitura in fonderia. Confermo i cap. 11 e 12”.
Il teste ex dipendente, in pensione dal 2019, ha dichiarato: “Conosco il locale, sono Testimone_2 andato più volte a pulire e asciugare l'acqua, fino al 2018 ho pulito sempre io con il figlio del titolare.
Successivamente ne ho solo sentito parlare, mi dicevano che infiltrazioni si stavano ancora pagina 4 di 7 manifestando. Sui lavori di area posso dire che ho visto degli operai lavorare sul posto. Sulle foto dell'all 19 riferisce: riconosco i manufatti e le statue, si trovavano nel locale 2018; quando le ho viste
l'ultima volta le ho trovate rovinate sulla parte inferiore. Sui cap. 11 e 12: confermo, me l'ha riferito il sig. . Pt_1
Analogamente, all'udienza del 26.04.2023 il teste figlio dell'attore che esercita Parte_1
attività di marmista, ha affermato: “confermo, negli ultimi cinque anni tutte le volte che pioveva
c'erano infiltrazioni d'acqua. Questo succede da tanti anni, nel 2020 ci sono stati dei lavori da parte di
hanno fatto dei buchi e messo cisterne e la situazione è migliorata. Riconosco le foto che mi CP_1 vengono mostrate (allegate alla perizia di parte), l'acqua usciva a zampilli e allagava il pavimento, il pozzetto si riempiva e da dietro l'acqua entrava nell'ufficio, anche dal bagno. Il locale da maggio 2018
a maggio 2020 è rimasto sempre chiuso, andavamo a controllare e a pulire. Prima era un ufficio aperto al pubblico, con una segretaria e diversi oggetti custoditi lì, che si trovano ancora lì. Ad oggi sono deteriorati dall'umido, hanno il verde-rame, prevalentemente è merce in bronzo e quindi
l'umidità li ha rovinati, ossidati e corrosi. Riconosco le fotografie di cui al doc. 19. Per ripristinarli serve un intervento di rimbrunitura in fonderia. So che mio padre aveva ricevuto un'offerta di affitto del locale per realizzare una pizzeria d'asporto, non è andata in porto perché il locale andava svuotato
e sistemato da questo problema delle infiltrazioni”.
Infine, all'udienza del 30.11.2023, il teste ha così dichiarato: “mi occupo di Testimone_3 un'associazione che fa cultura e spettacolo, mi sono interessato al locale di via Bogino del sig. Pt_1 che volevo prendere in locazione per l'associazione ma non me lo dava mai perché era sempre pieno
d'acqua; ne ho parlato con lui di questo 3 o 4 anni fa, l'avrei anche comprato, sono andato a visionarlo e ho visto che c'era l'acqua. Era inutilizzabile. Non gli ho fatto proposta scritta, ne abbiamo parlato a voce, aspettavo che mi richiamasse ma non mi ha mai richiamato, poi mi sono organizzato diversamente”.
L'istruttoria ha quindi dimostrato che, a causa delle denunziate infiltrazioni, l'immobile è stato reso inagibile nel periodo richiamato in citazione (ossia a far data dal 14 maggio 2018 fino all'effettivo ripristino in data 19.05.2020), e ciò a prescindere dalle giustificazioni “di difficoltà di bilancio” ed amministrative addotte dalla convenuta, ininfluenti ai fini della decisione circa il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento-danno.
Quanto alla quantificazione del danno “da mancato godimento” occorre rifarsi alla quantificazione del valore locatizio (€ 885,00 mensili) stimato nel precedente giudizio dal CTU geom. , la cui Per_1
pagina 5 di 7 valutazione non è stata oggetto di specifiche contestazioni da parte della convenuta.
Da ciò consegue la condanna di , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 risarcimento dei danni subiti dall'attore per l'indisponibilità dell'immobile per cui è causa a far data dal
14 maggio 2018 fino all'effettivo ripristino in data 19.05.2020, in misura pari al valore locativo dell'immobile di € 885,00 mensili, quindi per € 21.240,00.
Non può essere riconosciuta la voce di danno richiesta dall'attore con riferimento ai costi del bene per utenze, imposte e tasse relative al periodo di inutilizzo dell'immobile, pari a € 4.650,20, in quanto trattasi di costi - legati alla proprietà e non all'utilizzo del bene - che l'attore avrebbe comunque dovuto sopportare;
e ciò ancor più considerando che sull'importo del valore locativo come sopra determinato, così ragionando, dovrebbe essere applicabile la tassazione che sarebbe stata necessariamente applicata sul reddito ricavato dall'immobile.
Inoltre, l'istruttoria ha dimostrato che, a causa delle denunziate infiltrazioni, sono risultati danneggiati gli articoli funerari in bronzo, come statue, sculture ed altri manufatti, depositati nell'immobile di proprietà che andranno sottoposti ad un intervento di rimbrunitura in fonderia, stimato in € Pt_1
12.050,00 oltre I.v.a. di legge;
tale valutazione è da considerarsi pacifica in causa, in quanto la quantificazione dei costi del ripristino dei manufatti di cui al preventivo di (prodotto CP_6
dall'attore con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc) non è stata specificatamente contestata nei termini di legge dalla parte convenuta, e che detti costi appaiono attendibili e congrui (v. ordinanza del
6.12.2013, che qui si conferma).
Infine, non può essere accolta la domanda dell'attore di risarcimento del danno arrecato all'immagine ed alla reputazione commerciale dell' da liquidarsi in via equitativa, in difetto CP_5 Parte_2 della prova relativa all'an debeatur.
Sugli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno, in mancanza di espressa richiesta, mediante l'allegazione e la prova (anche presuntiva) dell'insufficienza della somma liquidata ai fini del ristoro del danno da ritardo, non possono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi (Cass. 4938/2023); con la liquidazione il debito risarcitorio diventa obbligazione di valuta per cui, sull'importo liquidato all'attualità sono dovuti, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi legali al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del
D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo le Tabelle: 2022 del D.M. n. 147 del 13/08/2022, competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa: da € 26.001
a € 52.000, applicazione dei parametri medi a tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti CP_1 dall'attore per l'indisponibilità dell'immobile per cui è causa a far data dal 14 maggio 2018 fino all'effettivo ripristino in data 19.05.2020, in misura pari al valore locativo dell'immobile di € 885,00 mensili, quindi per € 21.240,00 oltre interessi come indicato in parte motiva;
2) Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni causati CP_1
alle statue ed agli elementi decorativi in bronzo depositati nel fabbricato, pari ad € 12.050,00 oltre I.v.a. di legge, oltre interessi come indicato in parte motiva;
3) Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese del CP_1
giudizio in favore dell'attore liquidate in € 7.616,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.
Sassari, il 31 maggio 2024
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 492/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PODDIGHE Parte_1 C.F._1
LUIGI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CUNCU SILVIA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 28.02.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attore ha dedotto che
- con sentenza del Tribunale di Sassari n. 578, depositata il 14.05.2018, passata in giudicato,
CP_ l' convenuto è stato condannato all'esecuzione dei lavori atti ad evitare il protrarsi delle infiltrazioni nel fabbricato di sua proprietà sito in Sassari, Via Bogino n. 23, distinto al N.C.E.U al F. 86, mappale 598, classe C 1 della superficie di mq. 86, da sempre adibito ad attività commerciale per la rivendita di marmi ed articoli funerari, reso inagibile per effetto di dette infiltrazioni provenienti (fin dall'anno 2013) dall'area cortilizia destinata a parcheggio del di Via Buonarrotti n. 2 e Controparte_3 Controparte_4
4 e di via Bogino n. 21;
pagina 1 di 7 - l'Ente convenuto all'esito ha provveduto immediatamente al risarcimento del danno e al rimborso delle spese legali e (solo a seguito di procedimento esecutivo dell'obbligo di fare) ha eseguito e concluso gli interventi indicati in sentenza solo in data 19.05.2020;
- in conseguenza dell'inerzia nell'esecuzione dei lavori, l' ha subìto il protrarsi Controparte_5 dell'indisponibilità dell'immobile, dichiarato inagibile, e non ha potuto avviare le opere di ristrutturazione e di risanamento dei locali fino al compimento degli interventi atti ad evitare il protrarsi delle infiltrazioni, di competenza dell'Ente convenuto, con conseguente protrarsi del danno derivante dalla inagibilità dello stesso.
Sulla base di tali premesse ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta:
1) Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni CP_1 subiti dall'attore per l'indisponibilità dell'immobile per cui è causa a far data dal 14 maggio 2018 fino all'effettivo ripristino in data 19.05.2020, in misura pari al valore locativo dell'immobile di € 885,00 mensili, quindi per € 21.240,00, od in quella veriore accertanda nel presente giudizio;
2) Condannare altresì l'Ente convenuto al risarcimento dei danni dovuti all'inutilizzo del bene per utenze, imposte e tasse relative al periodo di inutilizzo dell'immobile, per € 4.650,20;
3) Condannare infine l'Ente convenuto al risarcimento dei danni causati alle statue ed agli elementi decorativi in bronzo depositati nel fabbricato, in misura pari al costo di risanamento od al loro valore di mercato e/o deprezzamento in caso di impossibilità di ripristino nello status quo ante:
4) Condannare l'Ente convenuto al risarcimento del danno arrecato all'immagine ed alla reputazione commerciale dell' azienda storica che opera da oltre cinquant'anni nel settore Parte_2
della realizzazione artigianale dei manufatti in marmo, da liquidarsi in via equitativa;
5) In ogni caso condannare l'Ente convenuto al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di liquidare, in base alle risultanze processuali ovvero anche in via equitativa, a causa dell'inerzia nell'attuazione della sentenza n. 578/18 ed alle ulteriori causali in espositiva;
6) Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo;
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al contributo forfettario, C.p.a. ed I.v.a. come per legge”.
pagina 2 di 7 La convenuta si è costituita in Controparte_1
giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande e contestando che durante l'esecuzione dei lavori di cui alla sentenza, consistiti in
1) sostituzione dei pozzetti (P2) di raccolta condominiale e quello (P3) di raccolta acqua cortilizia con pozzetti di maggiore dimensione ispezionabili e sigillare gli stessi per evitare eventuali perdite;
2) realizzazione di una nuova impermeabilizzazione dell'edificio di proprietà con protezione a Pt_1 tela borchiata, un nuovo vespaio ed un massetto di protezione con pendenza opposta all'edificio da proteggere;
3) sagomatura del profilo del cortile in modo da realizzare un accumulo di laminazione per migliorare il deflusso dell'acqua piovana dallo stesso;
4) realizzazione di un sistema di raccolta a griglie in linea ispezionabili e potenziare il deflusso con un collegamento di troppo pieno che va dal pozzetto P3 fino al pozzetto P2 connesso con la linea fognaria, in modo da accelerare lo smaltimento dell'acqua del cortile durante gli eventi di elevata intensità piovosa;
sarebbero emerse delle criticità sull'impermeabilizzazione dell'edificio di proprietà del ha Pt_1
rilevato, inoltre, che la fognatura sarebbe parte accessoria di 2 fabbricati, Organizzazione_1
e Via Bogino n. 9, in cui sono presenti altri 37 proprietari oltre all' [di cui
[...] CP_1 non ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa].
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'escussione di testimoni;
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.02.2024, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
*
Le domande dell'attore sono fondate e meritano di essere accolte nei limiti che seguono.
Occorre innanzitutto precisare che il Tribunale non può entrare nel merito delle cause delle infiltrazioni, in quanto la relativa responsabilità è stata già accertata in capo ad con sentenza CP_1
passata in giudicato;
le difese mosse sul punto dalla convenuta sono palesemente inammissibili, in quanto volte ad introdurre tardivamente elementi di novità in merito all'accertamento in fatto già compiuto e ormai vincolante per le parti.
Altrettanto non può dirsi con riferimento all'eccezione di inammissibilità della domanda, formulata pagina 3 di 7 dalla convenuta, con riferimento al punto motivazionale della sentenza ove si legge “Null'altro appare dovuto siccome non ritualmente provato, come ad esempio il mancato godimento dell'immobile essendo stati genericamente allegati i periodi nei quali ci sia stato il mancato godimento totale, quali parziale e quali nonostante le infiltrazioni il godimento è stato totale” in quanto il periodo di riferimento della domanda non è quello coperto dal giudicato (per il quale sul punto non è stata raggiunta la prova), ma il periodo successivo, certamente estraneo all'accertamento ivi contenuto.
Ciò posto, occorre concentrarsi sull'esito dell'istruttoria della presente vertenza: ebbene, i testi escussi
(sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare) hanno confermato la sussistenza delle infiltrazioni nel periodo de quo e dei danni relativi ai beni di arte funeraria depositati nell'immobile di proprietà
inoltre, i medesimi hanno affermato che l'attore aveva ricevuto numerose richieste per Pt_1 condurre in affitto l'immobile, che ha due grandi vetrine fronte strada in un quartiere molto popoloso, per l'avvio di attività di ristorazione o pizzeria.
In particolare, all'udienza del 24.11.2022, il teste ha affermato: Testimone_1
“Confermo in questo immobile ci facevamo l'esposizione dei bronzi e delle statue, negli ultimi cinque anni si sono verificati tantissime volte degli allagamenti. Il locale è tutt'oggi chiuso e inutilizzato.
Confermo che ha fatto i lavori di ripristino dell'impermeabilizzazione della facciata posteriore CP_1
del fabbricato e le canalizzazioni delle acque reflue del cortile del di via Buonarrotti e CP_3
confermo che da quel momento non si sono verificati episodi di infiltrazioni come invece accadeva prima. Quando pioveva il pavimento si riempiva d'acqua e si formava anche il fango. ADR: ho visto la condizione del locale con le infiltrazioni perché mi recavo sul luogo per prendere dei documenti e per verificare la situazione su incarico del mio datore di lavoro. Confermo che l'immobile di cui è causa è rimasto inutilizzato e chiuso al pubblico dal 14 maggio 2018 al 19 maggio 2020 (anche in precedenza
c'erano infiltrazioni). Il locale conteneva i manufatti, le statue e gli elementi decorativi in bronzo ed ottone, risultanti dalla documentazione fotografica che mi viene mostrata (all 19 – si tratta di fotografie che ho scattato io), per oltre 200 pezzi. Nel periodo tra il 2018 ed il 2020 i manufatti in bronzo ed ottone sono stati a contatto con l'umidità e le infiltrazioni e si sono rovinati (si sono ossidati
e corrosi), attualmente sono ancora lì in queste condizioni, il restauro delle statue e dei manufatti deve essere eseguito mediante un intervento di rimbrunitura in fonderia. Confermo i cap. 11 e 12”.
Il teste ex dipendente, in pensione dal 2019, ha dichiarato: “Conosco il locale, sono Testimone_2 andato più volte a pulire e asciugare l'acqua, fino al 2018 ho pulito sempre io con il figlio del titolare.
Successivamente ne ho solo sentito parlare, mi dicevano che infiltrazioni si stavano ancora pagina 4 di 7 manifestando. Sui lavori di area posso dire che ho visto degli operai lavorare sul posto. Sulle foto dell'all 19 riferisce: riconosco i manufatti e le statue, si trovavano nel locale 2018; quando le ho viste
l'ultima volta le ho trovate rovinate sulla parte inferiore. Sui cap. 11 e 12: confermo, me l'ha riferito il sig. . Pt_1
Analogamente, all'udienza del 26.04.2023 il teste figlio dell'attore che esercita Parte_1
attività di marmista, ha affermato: “confermo, negli ultimi cinque anni tutte le volte che pioveva
c'erano infiltrazioni d'acqua. Questo succede da tanti anni, nel 2020 ci sono stati dei lavori da parte di
hanno fatto dei buchi e messo cisterne e la situazione è migliorata. Riconosco le foto che mi CP_1 vengono mostrate (allegate alla perizia di parte), l'acqua usciva a zampilli e allagava il pavimento, il pozzetto si riempiva e da dietro l'acqua entrava nell'ufficio, anche dal bagno. Il locale da maggio 2018
a maggio 2020 è rimasto sempre chiuso, andavamo a controllare e a pulire. Prima era un ufficio aperto al pubblico, con una segretaria e diversi oggetti custoditi lì, che si trovano ancora lì. Ad oggi sono deteriorati dall'umido, hanno il verde-rame, prevalentemente è merce in bronzo e quindi
l'umidità li ha rovinati, ossidati e corrosi. Riconosco le fotografie di cui al doc. 19. Per ripristinarli serve un intervento di rimbrunitura in fonderia. So che mio padre aveva ricevuto un'offerta di affitto del locale per realizzare una pizzeria d'asporto, non è andata in porto perché il locale andava svuotato
e sistemato da questo problema delle infiltrazioni”.
Infine, all'udienza del 30.11.2023, il teste ha così dichiarato: “mi occupo di Testimone_3 un'associazione che fa cultura e spettacolo, mi sono interessato al locale di via Bogino del sig. Pt_1 che volevo prendere in locazione per l'associazione ma non me lo dava mai perché era sempre pieno
d'acqua; ne ho parlato con lui di questo 3 o 4 anni fa, l'avrei anche comprato, sono andato a visionarlo e ho visto che c'era l'acqua. Era inutilizzabile. Non gli ho fatto proposta scritta, ne abbiamo parlato a voce, aspettavo che mi richiamasse ma non mi ha mai richiamato, poi mi sono organizzato diversamente”.
L'istruttoria ha quindi dimostrato che, a causa delle denunziate infiltrazioni, l'immobile è stato reso inagibile nel periodo richiamato in citazione (ossia a far data dal 14 maggio 2018 fino all'effettivo ripristino in data 19.05.2020), e ciò a prescindere dalle giustificazioni “di difficoltà di bilancio” ed amministrative addotte dalla convenuta, ininfluenti ai fini della decisione circa il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento-danno.
Quanto alla quantificazione del danno “da mancato godimento” occorre rifarsi alla quantificazione del valore locatizio (€ 885,00 mensili) stimato nel precedente giudizio dal CTU geom. , la cui Per_1
pagina 5 di 7 valutazione non è stata oggetto di specifiche contestazioni da parte della convenuta.
Da ciò consegue la condanna di , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 risarcimento dei danni subiti dall'attore per l'indisponibilità dell'immobile per cui è causa a far data dal
14 maggio 2018 fino all'effettivo ripristino in data 19.05.2020, in misura pari al valore locativo dell'immobile di € 885,00 mensili, quindi per € 21.240,00.
Non può essere riconosciuta la voce di danno richiesta dall'attore con riferimento ai costi del bene per utenze, imposte e tasse relative al periodo di inutilizzo dell'immobile, pari a € 4.650,20, in quanto trattasi di costi - legati alla proprietà e non all'utilizzo del bene - che l'attore avrebbe comunque dovuto sopportare;
e ciò ancor più considerando che sull'importo del valore locativo come sopra determinato, così ragionando, dovrebbe essere applicabile la tassazione che sarebbe stata necessariamente applicata sul reddito ricavato dall'immobile.
Inoltre, l'istruttoria ha dimostrato che, a causa delle denunziate infiltrazioni, sono risultati danneggiati gli articoli funerari in bronzo, come statue, sculture ed altri manufatti, depositati nell'immobile di proprietà che andranno sottoposti ad un intervento di rimbrunitura in fonderia, stimato in € Pt_1
12.050,00 oltre I.v.a. di legge;
tale valutazione è da considerarsi pacifica in causa, in quanto la quantificazione dei costi del ripristino dei manufatti di cui al preventivo di (prodotto CP_6
dall'attore con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc) non è stata specificatamente contestata nei termini di legge dalla parte convenuta, e che detti costi appaiono attendibili e congrui (v. ordinanza del
6.12.2013, che qui si conferma).
Infine, non può essere accolta la domanda dell'attore di risarcimento del danno arrecato all'immagine ed alla reputazione commerciale dell' da liquidarsi in via equitativa, in difetto CP_5 Parte_2 della prova relativa all'an debeatur.
Sugli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno, in mancanza di espressa richiesta, mediante l'allegazione e la prova (anche presuntiva) dell'insufficienza della somma liquidata ai fini del ristoro del danno da ritardo, non possono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi (Cass. 4938/2023); con la liquidazione il debito risarcitorio diventa obbligazione di valuta per cui, sull'importo liquidato all'attualità sono dovuti, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi legali al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del
D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo le Tabelle: 2022 del D.M. n. 147 del 13/08/2022, competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa: da € 26.001
a € 52.000, applicazione dei parametri medi a tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti CP_1 dall'attore per l'indisponibilità dell'immobile per cui è causa a far data dal 14 maggio 2018 fino all'effettivo ripristino in data 19.05.2020, in misura pari al valore locativo dell'immobile di € 885,00 mensili, quindi per € 21.240,00 oltre interessi come indicato in parte motiva;
2) Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni causati CP_1
alle statue ed agli elementi decorativi in bronzo depositati nel fabbricato, pari ad € 12.050,00 oltre I.v.a. di legge, oltre interessi come indicato in parte motiva;
3) Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese del CP_1
giudizio in favore dell'attore liquidate in € 7.616,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.
Sassari, il 31 maggio 2024
Il Giudice
Marta Guadalupi
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