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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 42630/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42630/2020 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1
(C.F./P.I. , Parte_2 C.F._2
(C.F./P.I. ), Parte_3 C.F._3
(C.F./P.I. ), Parte_4 C.F._4
(C.F./P.I. ), Parte_5 C.F._5
(C.F./P.I. ), Parte_6 C.F._6
(C.F./P.I. , Parte_7 C.F._7
MATUTE (C.F./P.I. ), Parte_8 Pt_9 C.F._8
E
(C.F./P. Parte_10
RI ET HE (C.F./P.I. Pt_10
, C.F._9
tutti rappresentati e difesi dall'avv. DELLA MURA ALESSANDRO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro pagina 1 di 12 (C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. FEDELI ALBERTO VITTORIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
FORMICA ANDREA MATTEO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO
1. Sintesi dei fatti di causa e dello svolgimento del giudizio
Gli attori, in qualità di congiunti del minore defunto , Persona_1
hanno agito in giudizio nei confronti del per Controparte_3
chiedere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale e, a titolo ereditario, del danno terminale, subiti in conseguenza dell'infortunio mortale del predetto minore avvenuto in data 6.8.2017 presso la vasca di raccolta dell'acqua del derivatore di
Hanno in particolare invocato il disposto di cui all'art. Controparte_4
2051 c.c., affermando come il tratto di canale ove si è verificato il sinistro, per ciò che attiene alla gestione e alla manutenzione, sia sottoposto alla custodia del
[...]
custodia implicante il potere di controllo, di eliminazione Controparte_3
delle situazioni di pericolo e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa. Al riguardo pagina 2 di 12 hanno richiamato i doveri di vigilanza e controllo sulla rete consortile e sulle opere di bonifica gravanti in capo al quale autorità di polizia idraulica in virtù della CP_3
Legge Regione Lombardia n. 31 del 2008 e del D.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6037.
Si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo in via preliminare di essere CP_3
autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi Controparte_2
In via preliminare/pregiudiziale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in rapporto alla dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., deducendo di non essere il proprietario del sito dove è avvenuto il tragico fatto né dell'area limitrofa di passaggio per accedere al predetto sito. Ha infatti riferito che la vasca di raccolta dell'acqua del derivatore di che in data 6.8.2017 presentava interventi di Controparte_4
manomissione e artificiosa ostruzione delle paratoie al fine di bloccare l'acqua e creare uno stabile invaso per permettere una non consentita e pericolosa attività di balneazione,
è collocata in un sito di proprietà della Controparte_5
( , e che detto sito è raggiungibile provenendo dagli impianti sportivi
[...] CP_6
comunali (palestra e campi da calcio), introducendosi in aree di proprietà del CP_7
, recintate e chiuse da cancelli. Al contrario esso è titolare solo di una
[...] CP_3
servitù di acquedotto relativa al canale derivatore di , tombinato sotto CP_4
l'autostrada, salvo la parte prossima al fiume Olona, che è a cielo aperto ma coperta da grate, per poi diramarsi nei derivatori n. 7 e n. 8 di . Da qui l'inesistenza di un CP_4 obbligo in capo al di mettere in sicurezza tutta l'area interessata e di inibirne CP_3
l'accesso ai non autorizzati.
Ove poi si volesse riconnettere la pretesa responsabilità ex art. 2051 c.c. al canale in quanto tale ed ai suoi manufatti pertinenziali, il , ente pubblico economico a CP_3 carattere associativo ai sensi dell'art. 79 L.r. 31/2008, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo a suo dire la giurisdizione del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, che sarebbe competente per le domande aventi ad oggetto danni cagionati a terzi in dipendenza non solo dalla realizzazione di opere idrauliche ma anche per omessa o cattiva manutenzione di canali.
pagina 3 di 12 Nel merito ha comunque contestato ogni propria responsabilità in quanto gestore del canale (esclusa l'area sulla quale insiste), per assenza del nesso causale con l'evento, stante la manomissione della vasca ad opera di terzi (probabilmente degli stessi ragazzi che la sera dell'evento si immersero nella vasca di raccolta), tale da integrare il caso fortuito, pacificamente ravvisabile anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In subordine ha chiesto l'applicazione dell'art. 1227 c.c. sul concorso di colpa del danneggiato, instando per essere manlevato da da qualsiasi Controparte_2 conseguenza negativa derivante dall'accoglimento anche solo parziale delle domande attoree.
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita la Compagnia terza chiamata, contestando le deduzioni e le domande attoree e aderendo alle difese del proprio assicurato. Quale conseguenza del rigetto delle domande attoree nei confronti del convenuto ha dunque concluso per il rigetto della domanda di manleva spiegata nei propri confronti.
Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta sufficientemente istruita su base documentale, alla luce dei verbali delle sommarie informazioni rese nel procedimento penale e delle altre produzioni documentali versate in atti dalle parti. Le conclusioni sono state precisate in data 8.6.2023 e la causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Le eccezioni pregiudiziali e preliminari del convenuto CP_3
Il convenuto solleva in via preliminare, potenzialmente assorbente, eccezione CP_3
di carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande attoree, specificamente formulate ai sensi dell'art. 2051 c.c., per non essere custode dell'area ove è occorso il sinistro, non essendo proprietario né del sito ove insistono il canale e la vasca di raccolta, né dell'area circostante, ma essendo titolare unicamente si una servitù di acquedotto relativa al canale. Al riguardo cita, chiedendone l'applicazione in via analogica,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di servitù di passaggio, secondo cui “l'azione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esperibile solo nei confronti del custode del bene e tale non è il titolare della servitù di passaggio, atteso che
pagina 4 di 12 l'esistenza di quest'ultima non sottrae al proprietario del fondo servente, né attribuisce al proprietario del fondo dominante, la disponibilità e custodia della parte di fondo (strada
e accessori) sulla quale la servitù è esercitata” (Cass. Sez. 2, 12/10/2012, n. 17492).
Ad avviso di questo Giudice, tuttavia, non è dato ravvisare i presupposti per una estensione analogica dei principi appena citati alla servitù di acquedotto, le cui modalità di esercizio sono in via generale differenti da quelle della servitù di passaggio: si pensi solo al fatto che chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto (v. art. 1034 c.c.), che evidentemente dovrà poi manutenere a sua cura e spese, mentre di norma chi è titolare della servitù di passaggio coattivo non occupa con opere stabili il fondo servente (invero, qualora tali opere debbano essere intraprese, chi le costruisce deve pagare, ai sensi dell'art. 1053 co. 2 c.c., non una semplice indennità, bensì il valore della zona su cui sorgono, da quantificarsi ai sensi dell'art. 1038 co. 1 c.c., ovvero nella stessa misura stabilita a carico di chi deve costruire l'acquedotto per esercitare la relativa servitù).
Ma vi è di più: nella fattispecie l'esercizio della servitù di acquedotto da parte del
è disciplinato dalla già citata normativa regionale, che contempla Controparte_3
una serie di obblighi di gestione, di manutenzione e controllo (la c.d. polizia idraulica) quanto meno sui canali che fanno parte del proprio reticolo, essendo stato stigmatizzato da parte attrice, ai fini di meglio circoscrivere il rapporto di custodia che verrebbe qui in rilievo, tra l'altro, l'omesso posizionamento di griglie di protezione sulla vasca di raccolta dove è avvenuto il sinistro.
D'altra parte occorre rammentare che la funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa, “dovendo considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità
d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta” (v. Cass. n. 15429/2004).
Se così è, va affermata la legittimazione passiva del convenuto rispetto alla CP_3
domanda per come prospettata dagli attori.
Va quindi gradatamente scrutinata l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, sollevata dal pagina 5 di 12 sul presupposto - appena ravvisato - che si ritenga astrattamente predicabile la CP_3
sua responsabilità ex art. 2051 c.c. rispetto al canale in quanto tale ed ai suoi manufatti pertinenziali (tra cui la vasca di raccolta oggetto di causa).
Reputa il Tribunale che tale eccezione sia infondata e vada respinta per le ragioni che seguono.
L'attenta lettura integrale della pronuncia della Suprema Corte citata dal CP_3
(Cass. n. 172/2012), che afferma la giurisdizione del TRAP, consente infatti di cogliere il discrimen di tale giurisdizione nell'ipotesi di domande risarcitorie svolte da terzi per danni subiti in conseguenza della realizzazione o della non corretta manutenzione di opere idrauliche pubbliche. Invero tale arresto giurisprudenziale, e i precedenti conformi, sono resi in ipotesi di danni materiali direttamente conseguenti alla tracimazione di canali nei fondi circostanti.
E la ratio di tale competenza del TRAP risiede nella necessità in tali ipotesi di compiere valutazioni implicanti accertamenti sulle scelte della P.A. correlate ad interessi generali circa il regime delle acque pubbliche, come del resto espressamente enunciato nella stessa massima citata dal : “Ai sensi dell'art. 140, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, CP_3
la domanda risarcitoria, con la quale venga prospettata la mancata effettuazione delle opere di manutenzione di un fosso di scolo di acque di carattere demaniale, è di competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, anche se l'illecito abbia ad oggetto un comportamento tenuto in violazione della comune diligenza e prudenza, atteso che tali condotte, commissive o omissive, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte della P.A., dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque.”
(Cass. Sez. 6, 11/01/2012, n. 172).
Al contrario la presente controversia si ricollega solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque ed alla manutenzione di opere idrauliche (v.
Cass. S.U. n. 1066/2006), atteso che involge la responsabilità del convenuto CP_3
non per omessa manutenzione in quanto tale, bensì per asserita omessa adozione di cautele volte a prevenire situazioni di pericolo o più in generale per danni derivanti dalla cosa custodita, considerata per così dire nella sua dimensione inerte e tuttavia tale da interagire con il comportamento umano, indipendentemente da quelli che sono i danni pagina 6 di 12 derivanti dal non corretto governo di acque in quanto tali, concretizzantisi per definizione in episodi che ne comportano il non corretto deflusso (straripamenti, tracimazioni, allagamenti).
Si richiama al riguardo quanto chiaramente puntualizzato da un altro arresto della
Suprema Corte: “La ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali vengano coinvolti apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e
l'attuazione di opere idrauliche o, comunque, le scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque. Spetta invece al tribunale ordinario la cognizione delle controversie che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, come quelle in cui si deduca la violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza che, dovendo essere osservate per evitare lesioni all'altrui diritto, non richiedono valutazioni ed apprezzamenti tecnici, restando nell'ambito di un'attività doverosa per evitare pericoli a terzi.” (Cass. Sez. 3, 11/01/2007,
n. 368).
3. L'infondatezza delle domande attoree
Superate come sopra le eccezioni pregiudiziali e preliminari, occorre entrare nel merito della fondatezza delle domande attoree.
Come si è detto, gli attori fondano le proprie domande sull'art. 2051 c.c., la cui applicazione postula non solo l'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa, ma anche la dimostrazione degli elementi costitutivi richiesti dalla norma.
Occorre rammentare, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, che “sia che si ravvisi nella fattispecie delineata dall'art. 2051 c.c. una responsabilità presunta del custode, sia che, come sembra preferibile, la si inquadri nell'ambito della responsabilità oggettiva,
l'attore che agisce per ottenere il risarcimento del danno, invocando la responsabilità del custode, deve provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso,
e tale prova consiste nella dimostrazione che tale evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o
pagina 7 di 12 successivamente assunta dalla cosa” (Trib. Milano, 15.10.05). E' dunque indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa e il danno patito dall'attore (cfr. Cass. n. 27168/06 ex plurimis).
Grava invece sul convenuto l'onere di dimostrare eventualmente l'intervento di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva (c.d. fortuito), idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Invero, secondo la giurisprudenza, il danno si considera cagionato dalla cosa quando è prodotto da essa per effetto del suo “intrinseco dinamismo”, al di fuori di un'azione diretta dell'uomo. In altri termini, per poter applicare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., è necessario che la cosa, pur nella combinazione con un agente esterno, costituisca essa stessa la causa o la concausa del danno, sotto il profilo dinamico, per cui va esclusa la responsabilità nel caso in cui il fattore esterno, non imputabile al custode, sia stato da solo sufficiente a causare il danno e la cosa costituisca solo il mezzo o l'occasione per la produzione dell'evento. Tale fattore esterno, il c.d. caso fortuito, è inteso nell'elaborazione giurisprudenziale come fattore straordinario ed imprevedibile, tale da ricomprendere anche il fatto del terzo ed il comportamento dello stesso danneggiato, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno (v.
Cass. n. 2430/2004).
Venendo all'applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie, lo svolgersi dei fatti di causa, nella sostanza pacifico tra le parti, è ricavabile dalle risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, che possono essere utilizzati come prove atipiche (v. ad es. Cass. n. 2947/2023), e di cui non può essere data una lettura differente da quella che ha indotto il PM a chiedere l'archiviazione e il GIP a disporla con motivata ordinanza, a seguito di opposizione della parte offesa (doc. 30 att.). Né i fatti, come acclarati in sede penale e correttamente interpretati, possono condurre ad affermare la responsabilità del convenuto sul piano civilistico sulla scorta dell'applicazione CP_3 dell'art. 2051 c.c..
Premesso infatti che il medico legale che ha eseguito l'autopsia non ha escluso che il decesso del povero possa essere stato conseguenza di un malore, e segnatamente di Pt_2
pagina 8 di 12 un blocco digestivo, la causa dell'annegamento va individuata nella manomissione del flusso dell'acqua nella vasca, avvenuta con la posa da parte di qualcuno (probabilmente degli stessi ragazzi) di grate e tavole di legno ad occlusione delle bocche di scolo, elementi questi per così dire di fortuna, tali da poter essere rimossi o spostati anche dalla corrente, così da far sì che il corpo di vi rimanesse incastrato. In tal senso Pt_2
depongono concordemente le sommarie informazioni rese dagli amici di Pt_2 [...]
(doc. 14 att.) e (doc. 12 att.), Persona_2 Persona_3
nonché (doc. 24 att.). Persona_4
Tali deposizioni hanno trovato conferma nelle sommarie informazioni rese dall'operatore del (doc. 22 att.), addetto tra l'altro al controllo e alla Parte_11
manutenzione del derivatore di , che ha riferito quanto da lui riscontrato nei CP_4
sopralluoghi svolti nei giorni precedenti il sinistro, a partire dalla mattina del 3.8.2017, quando aveva trovato e rimosso una griglia che impediva il normale deflusso dell'acqua dalla vasca di raccolta, evenienza occorsa anche il giorno dopo, allorquando aveva notato altresì come fossero stati rubati il lucchetto ed il chiavistello che bloccavano la paratoia di scarico. Nonostante il ripristino del lucchetto da parte del suo collega ha poi Tes_1
dichiarato che anche sabato mattina, 5.8.2017 aveva trovato il sito manomesso con l'inserimento di una griglia e di assi di legno ed aveva provveduto a ripristinarlo. Infine domenica mattina, 6.8.2017, lo stesso era dovuto intervenire ancora per rimuovere Pt_11
la griglia ed i pannelli di legno, a seguito di segnalazione di un utente del che CP_3
lamentava il mancato afflusso di acqua irrigua sul suo fondo.
Le manomissioni di cui sopra costituiscono senz'altro comportamento gravemente imprudente, integrando un uso non legittimo della cosa, ed essendo comunque idonee ad interrompere il nesso causale e a far venir meno la responsabilità del CP_3
convenuto.
Dette manomissioni sono state stata inoltre precedute dall'aggiramento dei cancelli muniti di lucchetto per l'accesso all'area, nella consapevolezza che si trattasse di canale non balneabile, se in tal modo ne era intercluso l'accesso, tant'è vero che per poter fare il bagno era necessario intervenire a bloccare artificiosamente il decorso della corrente.
pagina 9 di 12 Né può sostenersi che il convenuto avrebbe dovuto posizionare delle grate o CP_3 altre protezioni che impedissero l'accesso a terzi alla vasca di raccolta ove è avvenuto il sinistro, dal momento che le tombinature e le coperture dei canali sono di norma vietate dalle leggi regionali e non può certo dirsi che l'area circostante sia un luogo urbanizzato, come dimostrano le fotografie prodotte da parte attrice.
Si richiamano e si condividono i principi espressi dalla Suprema Corte in una fattispecie di danno subito da un minore, che presenta analogie con l'ipotesi oggetto di causa:
“In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento. Alla stregua di tale principio generale consegue che
l'obbligo del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatto uso improprio integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il nesso di causalità tra l'eventuale dovere di custodia di un relativo ad un cortile adibito a CP_8
parcheggio e l'evento di danno occorso al figlio minore di uno dei condomini che, introdottosi in ora serale in tale cortile protetto da apposito cancello e destinandolo a spazio ricreativo per giocarvi a pallone, si era procurato delle lesioni venendo a contatto con i vetri di copertura delle grate di aerazione di un garage, anch'esse appositamente protette, così ponendo in essere il c.d. "fattore esterno", idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a condurre all'esonero da qualsiasi responsabilità del convenuto ).” (Cass. Sez. 3, 08/10/2008, n. 24804). CP_8
In un'altra ipotesi di danno subito da un minore, la Suprema Corte si è così pronunciata:
pagina 10 di 12 “La presunzione di responsabilità a carico di chi abbia una cosa in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., riguarda i danni cagionati dalla cosa medesima per la sua intrinseca natura e per l'insorgenza in essa di agenti dannosi e, pertanto, non può trovare applicazione nella diversa ipotesi di danni che non derivino dalla cosa in sè, ma da comportamenti dolosi o colposi di chi detiene la cosa. (nella specie, in cui si discuteva dei danni derivati ai genitori di un minore dalla morte dello stesso, caduto nella tromba delle scale dell'orfanotrofio ove era ospitato, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art.
2051 citato in quanto il danno era stato cagionato dal comportamento imprudente della vittima la quale, arrampicatasi sulla ringhiera delle scale, si era sporta all'esterno sbilanciandosi e cadendo nel vuoto).” (Cass. Sez. 3, 23/02/1983, n. 1394).
Ed ancora, più recentemente, è stato affermato quanto segue:
“In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità del proprietario di un immobile per il decesso di un minore precipitato da una terrazza, nonostante fosse emerso che il ragazzo, in compagnia di coetanei, tra i quali anche il figlio del proprietario, si era introdotto nella terrazza dell'abitazione, priva di ringhiere di protezione, nonostante l'apertura della porta di accesso richiedesse una particolare manovra che solo chi ne fosse avvertito poteva conoscere e che, altrimenti, avrebbe certamente impedito l'eccesso ad un estraneo).” (Cass. Sez. 3, 29/01/2019).
Per tutte le argomentazioni innanzi esposte, le domande attore vanno respinte siccome infondate.
pagina 11 di 12 Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, da ravvisarsi nella reciproca soccombenza, tenuto conto del rigetto delle eccezioni pregiudiziali/preliminari del , e comunque CP_3
nella peculiarità della vicenda oggetto di causa e dei risvolti sul piano umano ad essa sottesi, per compensare integralmente le spese di lite tra gli attori e le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione decima civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge le eccezioni pregiudiziali e preliminari del convenuto;
CP_3
2) respinge le domande attoree;
3) dichiara assorbita la domanda di manleva del convenuto nei confronti della terza chiamata;
4) compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e le altre parti.
Milano, 20.2.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42630/2020 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1
(C.F./P.I. , Parte_2 C.F._2
(C.F./P.I. ), Parte_3 C.F._3
(C.F./P.I. ), Parte_4 C.F._4
(C.F./P.I. ), Parte_5 C.F._5
(C.F./P.I. ), Parte_6 C.F._6
(C.F./P.I. , Parte_7 C.F._7
MATUTE (C.F./P.I. ), Parte_8 Pt_9 C.F._8
E
(C.F./P. Parte_10
RI ET HE (C.F./P.I. Pt_10
, C.F._9
tutti rappresentati e difesi dall'avv. DELLA MURA ALESSANDRO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro pagina 1 di 12 (C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. FEDELI ALBERTO VITTORIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
FORMICA ANDREA MATTEO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO
1. Sintesi dei fatti di causa e dello svolgimento del giudizio
Gli attori, in qualità di congiunti del minore defunto , Persona_1
hanno agito in giudizio nei confronti del per Controparte_3
chiedere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale e, a titolo ereditario, del danno terminale, subiti in conseguenza dell'infortunio mortale del predetto minore avvenuto in data 6.8.2017 presso la vasca di raccolta dell'acqua del derivatore di
Hanno in particolare invocato il disposto di cui all'art. Controparte_4
2051 c.c., affermando come il tratto di canale ove si è verificato il sinistro, per ciò che attiene alla gestione e alla manutenzione, sia sottoposto alla custodia del
[...]
custodia implicante il potere di controllo, di eliminazione Controparte_3
delle situazioni di pericolo e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa. Al riguardo pagina 2 di 12 hanno richiamato i doveri di vigilanza e controllo sulla rete consortile e sulle opere di bonifica gravanti in capo al quale autorità di polizia idraulica in virtù della CP_3
Legge Regione Lombardia n. 31 del 2008 e del D.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6037.
Si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo in via preliminare di essere CP_3
autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi Controparte_2
In via preliminare/pregiudiziale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in rapporto alla dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., deducendo di non essere il proprietario del sito dove è avvenuto il tragico fatto né dell'area limitrofa di passaggio per accedere al predetto sito. Ha infatti riferito che la vasca di raccolta dell'acqua del derivatore di che in data 6.8.2017 presentava interventi di Controparte_4
manomissione e artificiosa ostruzione delle paratoie al fine di bloccare l'acqua e creare uno stabile invaso per permettere una non consentita e pericolosa attività di balneazione,
è collocata in un sito di proprietà della Controparte_5
( , e che detto sito è raggiungibile provenendo dagli impianti sportivi
[...] CP_6
comunali (palestra e campi da calcio), introducendosi in aree di proprietà del CP_7
, recintate e chiuse da cancelli. Al contrario esso è titolare solo di una
[...] CP_3
servitù di acquedotto relativa al canale derivatore di , tombinato sotto CP_4
l'autostrada, salvo la parte prossima al fiume Olona, che è a cielo aperto ma coperta da grate, per poi diramarsi nei derivatori n. 7 e n. 8 di . Da qui l'inesistenza di un CP_4 obbligo in capo al di mettere in sicurezza tutta l'area interessata e di inibirne CP_3
l'accesso ai non autorizzati.
Ove poi si volesse riconnettere la pretesa responsabilità ex art. 2051 c.c. al canale in quanto tale ed ai suoi manufatti pertinenziali, il , ente pubblico economico a CP_3 carattere associativo ai sensi dell'art. 79 L.r. 31/2008, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo a suo dire la giurisdizione del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, che sarebbe competente per le domande aventi ad oggetto danni cagionati a terzi in dipendenza non solo dalla realizzazione di opere idrauliche ma anche per omessa o cattiva manutenzione di canali.
pagina 3 di 12 Nel merito ha comunque contestato ogni propria responsabilità in quanto gestore del canale (esclusa l'area sulla quale insiste), per assenza del nesso causale con l'evento, stante la manomissione della vasca ad opera di terzi (probabilmente degli stessi ragazzi che la sera dell'evento si immersero nella vasca di raccolta), tale da integrare il caso fortuito, pacificamente ravvisabile anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In subordine ha chiesto l'applicazione dell'art. 1227 c.c. sul concorso di colpa del danneggiato, instando per essere manlevato da da qualsiasi Controparte_2 conseguenza negativa derivante dall'accoglimento anche solo parziale delle domande attoree.
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita la Compagnia terza chiamata, contestando le deduzioni e le domande attoree e aderendo alle difese del proprio assicurato. Quale conseguenza del rigetto delle domande attoree nei confronti del convenuto ha dunque concluso per il rigetto della domanda di manleva spiegata nei propri confronti.
Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta sufficientemente istruita su base documentale, alla luce dei verbali delle sommarie informazioni rese nel procedimento penale e delle altre produzioni documentali versate in atti dalle parti. Le conclusioni sono state precisate in data 8.6.2023 e la causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Le eccezioni pregiudiziali e preliminari del convenuto CP_3
Il convenuto solleva in via preliminare, potenzialmente assorbente, eccezione CP_3
di carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande attoree, specificamente formulate ai sensi dell'art. 2051 c.c., per non essere custode dell'area ove è occorso il sinistro, non essendo proprietario né del sito ove insistono il canale e la vasca di raccolta, né dell'area circostante, ma essendo titolare unicamente si una servitù di acquedotto relativa al canale. Al riguardo cita, chiedendone l'applicazione in via analogica,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di servitù di passaggio, secondo cui “l'azione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esperibile solo nei confronti del custode del bene e tale non è il titolare della servitù di passaggio, atteso che
pagina 4 di 12 l'esistenza di quest'ultima non sottrae al proprietario del fondo servente, né attribuisce al proprietario del fondo dominante, la disponibilità e custodia della parte di fondo (strada
e accessori) sulla quale la servitù è esercitata” (Cass. Sez. 2, 12/10/2012, n. 17492).
Ad avviso di questo Giudice, tuttavia, non è dato ravvisare i presupposti per una estensione analogica dei principi appena citati alla servitù di acquedotto, le cui modalità di esercizio sono in via generale differenti da quelle della servitù di passaggio: si pensi solo al fatto che chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto (v. art. 1034 c.c.), che evidentemente dovrà poi manutenere a sua cura e spese, mentre di norma chi è titolare della servitù di passaggio coattivo non occupa con opere stabili il fondo servente (invero, qualora tali opere debbano essere intraprese, chi le costruisce deve pagare, ai sensi dell'art. 1053 co. 2 c.c., non una semplice indennità, bensì il valore della zona su cui sorgono, da quantificarsi ai sensi dell'art. 1038 co. 1 c.c., ovvero nella stessa misura stabilita a carico di chi deve costruire l'acquedotto per esercitare la relativa servitù).
Ma vi è di più: nella fattispecie l'esercizio della servitù di acquedotto da parte del
è disciplinato dalla già citata normativa regionale, che contempla Controparte_3
una serie di obblighi di gestione, di manutenzione e controllo (la c.d. polizia idraulica) quanto meno sui canali che fanno parte del proprio reticolo, essendo stato stigmatizzato da parte attrice, ai fini di meglio circoscrivere il rapporto di custodia che verrebbe qui in rilievo, tra l'altro, l'omesso posizionamento di griglie di protezione sulla vasca di raccolta dove è avvenuto il sinistro.
D'altra parte occorre rammentare che la funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa, “dovendo considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità
d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta” (v. Cass. n. 15429/2004).
Se così è, va affermata la legittimazione passiva del convenuto rispetto alla CP_3
domanda per come prospettata dagli attori.
Va quindi gradatamente scrutinata l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, sollevata dal pagina 5 di 12 sul presupposto - appena ravvisato - che si ritenga astrattamente predicabile la CP_3
sua responsabilità ex art. 2051 c.c. rispetto al canale in quanto tale ed ai suoi manufatti pertinenziali (tra cui la vasca di raccolta oggetto di causa).
Reputa il Tribunale che tale eccezione sia infondata e vada respinta per le ragioni che seguono.
L'attenta lettura integrale della pronuncia della Suprema Corte citata dal CP_3
(Cass. n. 172/2012), che afferma la giurisdizione del TRAP, consente infatti di cogliere il discrimen di tale giurisdizione nell'ipotesi di domande risarcitorie svolte da terzi per danni subiti in conseguenza della realizzazione o della non corretta manutenzione di opere idrauliche pubbliche. Invero tale arresto giurisprudenziale, e i precedenti conformi, sono resi in ipotesi di danni materiali direttamente conseguenti alla tracimazione di canali nei fondi circostanti.
E la ratio di tale competenza del TRAP risiede nella necessità in tali ipotesi di compiere valutazioni implicanti accertamenti sulle scelte della P.A. correlate ad interessi generali circa il regime delle acque pubbliche, come del resto espressamente enunciato nella stessa massima citata dal : “Ai sensi dell'art. 140, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, CP_3
la domanda risarcitoria, con la quale venga prospettata la mancata effettuazione delle opere di manutenzione di un fosso di scolo di acque di carattere demaniale, è di competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, anche se l'illecito abbia ad oggetto un comportamento tenuto in violazione della comune diligenza e prudenza, atteso che tali condotte, commissive o omissive, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte della P.A., dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque.”
(Cass. Sez. 6, 11/01/2012, n. 172).
Al contrario la presente controversia si ricollega solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque ed alla manutenzione di opere idrauliche (v.
Cass. S.U. n. 1066/2006), atteso che involge la responsabilità del convenuto CP_3
non per omessa manutenzione in quanto tale, bensì per asserita omessa adozione di cautele volte a prevenire situazioni di pericolo o più in generale per danni derivanti dalla cosa custodita, considerata per così dire nella sua dimensione inerte e tuttavia tale da interagire con il comportamento umano, indipendentemente da quelli che sono i danni pagina 6 di 12 derivanti dal non corretto governo di acque in quanto tali, concretizzantisi per definizione in episodi che ne comportano il non corretto deflusso (straripamenti, tracimazioni, allagamenti).
Si richiama al riguardo quanto chiaramente puntualizzato da un altro arresto della
Suprema Corte: “La ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali vengano coinvolti apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e
l'attuazione di opere idrauliche o, comunque, le scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque. Spetta invece al tribunale ordinario la cognizione delle controversie che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, come quelle in cui si deduca la violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza che, dovendo essere osservate per evitare lesioni all'altrui diritto, non richiedono valutazioni ed apprezzamenti tecnici, restando nell'ambito di un'attività doverosa per evitare pericoli a terzi.” (Cass. Sez. 3, 11/01/2007,
n. 368).
3. L'infondatezza delle domande attoree
Superate come sopra le eccezioni pregiudiziali e preliminari, occorre entrare nel merito della fondatezza delle domande attoree.
Come si è detto, gli attori fondano le proprie domande sull'art. 2051 c.c., la cui applicazione postula non solo l'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa, ma anche la dimostrazione degli elementi costitutivi richiesti dalla norma.
Occorre rammentare, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, che “sia che si ravvisi nella fattispecie delineata dall'art. 2051 c.c. una responsabilità presunta del custode, sia che, come sembra preferibile, la si inquadri nell'ambito della responsabilità oggettiva,
l'attore che agisce per ottenere il risarcimento del danno, invocando la responsabilità del custode, deve provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso,
e tale prova consiste nella dimostrazione che tale evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o
pagina 7 di 12 successivamente assunta dalla cosa” (Trib. Milano, 15.10.05). E' dunque indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa e il danno patito dall'attore (cfr. Cass. n. 27168/06 ex plurimis).
Grava invece sul convenuto l'onere di dimostrare eventualmente l'intervento di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva (c.d. fortuito), idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Invero, secondo la giurisprudenza, il danno si considera cagionato dalla cosa quando è prodotto da essa per effetto del suo “intrinseco dinamismo”, al di fuori di un'azione diretta dell'uomo. In altri termini, per poter applicare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., è necessario che la cosa, pur nella combinazione con un agente esterno, costituisca essa stessa la causa o la concausa del danno, sotto il profilo dinamico, per cui va esclusa la responsabilità nel caso in cui il fattore esterno, non imputabile al custode, sia stato da solo sufficiente a causare il danno e la cosa costituisca solo il mezzo o l'occasione per la produzione dell'evento. Tale fattore esterno, il c.d. caso fortuito, è inteso nell'elaborazione giurisprudenziale come fattore straordinario ed imprevedibile, tale da ricomprendere anche il fatto del terzo ed il comportamento dello stesso danneggiato, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno (v.
Cass. n. 2430/2004).
Venendo all'applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie, lo svolgersi dei fatti di causa, nella sostanza pacifico tra le parti, è ricavabile dalle risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, che possono essere utilizzati come prove atipiche (v. ad es. Cass. n. 2947/2023), e di cui non può essere data una lettura differente da quella che ha indotto il PM a chiedere l'archiviazione e il GIP a disporla con motivata ordinanza, a seguito di opposizione della parte offesa (doc. 30 att.). Né i fatti, come acclarati in sede penale e correttamente interpretati, possono condurre ad affermare la responsabilità del convenuto sul piano civilistico sulla scorta dell'applicazione CP_3 dell'art. 2051 c.c..
Premesso infatti che il medico legale che ha eseguito l'autopsia non ha escluso che il decesso del povero possa essere stato conseguenza di un malore, e segnatamente di Pt_2
pagina 8 di 12 un blocco digestivo, la causa dell'annegamento va individuata nella manomissione del flusso dell'acqua nella vasca, avvenuta con la posa da parte di qualcuno (probabilmente degli stessi ragazzi) di grate e tavole di legno ad occlusione delle bocche di scolo, elementi questi per così dire di fortuna, tali da poter essere rimossi o spostati anche dalla corrente, così da far sì che il corpo di vi rimanesse incastrato. In tal senso Pt_2
depongono concordemente le sommarie informazioni rese dagli amici di Pt_2 [...]
(doc. 14 att.) e (doc. 12 att.), Persona_2 Persona_3
nonché (doc. 24 att.). Persona_4
Tali deposizioni hanno trovato conferma nelle sommarie informazioni rese dall'operatore del (doc. 22 att.), addetto tra l'altro al controllo e alla Parte_11
manutenzione del derivatore di , che ha riferito quanto da lui riscontrato nei CP_4
sopralluoghi svolti nei giorni precedenti il sinistro, a partire dalla mattina del 3.8.2017, quando aveva trovato e rimosso una griglia che impediva il normale deflusso dell'acqua dalla vasca di raccolta, evenienza occorsa anche il giorno dopo, allorquando aveva notato altresì come fossero stati rubati il lucchetto ed il chiavistello che bloccavano la paratoia di scarico. Nonostante il ripristino del lucchetto da parte del suo collega ha poi Tes_1
dichiarato che anche sabato mattina, 5.8.2017 aveva trovato il sito manomesso con l'inserimento di una griglia e di assi di legno ed aveva provveduto a ripristinarlo. Infine domenica mattina, 6.8.2017, lo stesso era dovuto intervenire ancora per rimuovere Pt_11
la griglia ed i pannelli di legno, a seguito di segnalazione di un utente del che CP_3
lamentava il mancato afflusso di acqua irrigua sul suo fondo.
Le manomissioni di cui sopra costituiscono senz'altro comportamento gravemente imprudente, integrando un uso non legittimo della cosa, ed essendo comunque idonee ad interrompere il nesso causale e a far venir meno la responsabilità del CP_3
convenuto.
Dette manomissioni sono state stata inoltre precedute dall'aggiramento dei cancelli muniti di lucchetto per l'accesso all'area, nella consapevolezza che si trattasse di canale non balneabile, se in tal modo ne era intercluso l'accesso, tant'è vero che per poter fare il bagno era necessario intervenire a bloccare artificiosamente il decorso della corrente.
pagina 9 di 12 Né può sostenersi che il convenuto avrebbe dovuto posizionare delle grate o CP_3 altre protezioni che impedissero l'accesso a terzi alla vasca di raccolta ove è avvenuto il sinistro, dal momento che le tombinature e le coperture dei canali sono di norma vietate dalle leggi regionali e non può certo dirsi che l'area circostante sia un luogo urbanizzato, come dimostrano le fotografie prodotte da parte attrice.
Si richiamano e si condividono i principi espressi dalla Suprema Corte in una fattispecie di danno subito da un minore, che presenta analogie con l'ipotesi oggetto di causa:
“In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento. Alla stregua di tale principio generale consegue che
l'obbligo del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatto uso improprio integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il nesso di causalità tra l'eventuale dovere di custodia di un relativo ad un cortile adibito a CP_8
parcheggio e l'evento di danno occorso al figlio minore di uno dei condomini che, introdottosi in ora serale in tale cortile protetto da apposito cancello e destinandolo a spazio ricreativo per giocarvi a pallone, si era procurato delle lesioni venendo a contatto con i vetri di copertura delle grate di aerazione di un garage, anch'esse appositamente protette, così ponendo in essere il c.d. "fattore esterno", idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a condurre all'esonero da qualsiasi responsabilità del convenuto ).” (Cass. Sez. 3, 08/10/2008, n. 24804). CP_8
In un'altra ipotesi di danno subito da un minore, la Suprema Corte si è così pronunciata:
pagina 10 di 12 “La presunzione di responsabilità a carico di chi abbia una cosa in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., riguarda i danni cagionati dalla cosa medesima per la sua intrinseca natura e per l'insorgenza in essa di agenti dannosi e, pertanto, non può trovare applicazione nella diversa ipotesi di danni che non derivino dalla cosa in sè, ma da comportamenti dolosi o colposi di chi detiene la cosa. (nella specie, in cui si discuteva dei danni derivati ai genitori di un minore dalla morte dello stesso, caduto nella tromba delle scale dell'orfanotrofio ove era ospitato, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art.
2051 citato in quanto il danno era stato cagionato dal comportamento imprudente della vittima la quale, arrampicatasi sulla ringhiera delle scale, si era sporta all'esterno sbilanciandosi e cadendo nel vuoto).” (Cass. Sez. 3, 23/02/1983, n. 1394).
Ed ancora, più recentemente, è stato affermato quanto segue:
“In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità del proprietario di un immobile per il decesso di un minore precipitato da una terrazza, nonostante fosse emerso che il ragazzo, in compagnia di coetanei, tra i quali anche il figlio del proprietario, si era introdotto nella terrazza dell'abitazione, priva di ringhiere di protezione, nonostante l'apertura della porta di accesso richiedesse una particolare manovra che solo chi ne fosse avvertito poteva conoscere e che, altrimenti, avrebbe certamente impedito l'eccesso ad un estraneo).” (Cass. Sez. 3, 29/01/2019).
Per tutte le argomentazioni innanzi esposte, le domande attore vanno respinte siccome infondate.
pagina 11 di 12 Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, da ravvisarsi nella reciproca soccombenza, tenuto conto del rigetto delle eccezioni pregiudiziali/preliminari del , e comunque CP_3
nella peculiarità della vicenda oggetto di causa e dei risvolti sul piano umano ad essa sottesi, per compensare integralmente le spese di lite tra gli attori e le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione decima civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge le eccezioni pregiudiziali e preliminari del convenuto;
CP_3
2) respinge le domande attoree;
3) dichiara assorbita la domanda di manleva del convenuto nei confronti della terza chiamata;
4) compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e le altre parti.
Milano, 20.2.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Grazia Fedele
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