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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1102/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4712/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Persona Del Legale Rapp.te P.t. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10671/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 17/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 96542232 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7609/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società a responsabilità limitata denominata Ricorrente_1 srl in persona del legale rappresentante sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1, presenta appello
contro
Resistente_1 srl, affidataria dell'attività di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Napoli, per ottenere la riforma della sentenza emessa dalla sezione 3 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli depositata in data 17/06/2025 con la quale è stato rigettato il ricorso promosso avverso l'avviso di accertamento esecutivo notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 07/12/2023 riportante l'omesso versamento della TARI anno 2020 per un importo di euro 2.166,79 oltre TEFA, sanzioni ed interessi in relazione all'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1 dove viene esercitata l'attività di bar, caffetteria e pasticceria. La Resistente_1 srl ha provveduto a tassare mq. 89 mentre l'immobile ha una superficie totale di mq. 64 come stabilito nella sentenza n. 8569/19 della sezione 23 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania in data 16/07/2019. Il giudice di primo grado è incorso in un palese errore laddove ha ravvisato la diversità dell'immobile oggetto di accertamento giudiziale da quello rispetto al quale è stata avanzata la pretesa tributaria. Come si evince dalla documentazione versata in atti e dalla visura storica per immobile del 31/05/2024, l'immobile oggetto di accertamento odiernamente contrassegnato con i seguenti dati catastali Sez. Indirizzo_2 in origine era riportato al NCEU del Comune di Napoli con i seguenti dati Sez. A Indirizzo_3 La modifica del subalterno è frutto di una variazione di destinazione d'uso del bene da civile abitazione A/2 in negozio C/1 effettuata in data 15/06/2010. La variazione di destinazione d'uso è intervenuta successivamente alla stipula del contratto di locazione del 8/06/2009 che riportava logicamente i vecchi valori catastali. La società Resistente_1 giammai ha contestato la difformità dell'immobile accertato rispetto a quello indicato in catasto nè ha depositato documentazione attestante la rilevata difformità. In via preliminare si censura il capo della sentenza di primo grado con il quale il Giudice Tributario ha statuito l'infondatezza dell'eccezione di giudicato esterno sostenendo che si trattava di immobili diversi fra quello oggetto di accertamento e quello per il quale è intervenutala pronuncia giurisprudenziale passata in giudicato. Ne consegue che la ricostruzione operata dal giudice di prime cure è errata. In conclusione con il presente appello parte appellante ribadisce che l'avviso di accertamento n. 965/42232 del 20/11/2023 notificato in data 07/12/2023 è infondato in quanto emesso in palese difformità rispetto alla decisione della CTR della Campania n. 8569 del 16/07/2019 che ha confermato la superficie dell'immobile pari a mq. 64. Successivamente in data 19/11/2025 parte appellante deposita memorie illustrative con le quali ribadisce la proprie eccezioni sollevate in merito alla sentenza di cui chiede la riforma. Si costituisce la Resistente_1 srl che ribadisce che l'immobile nel quale viene esercitata l'attività è di mq. 112 e che la superficie tassata è pari a mq. 89.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte accoglie parzialmente il ricorso in appello stabilendo che l'avviso di accertamento è valido ma va rideterminato l'importo calcolandolo su una superficie di mq. 64 e non di mq. 89 come riportato nell'avviso di accertamento. Dall'esame della visura storica dell'immobile effettivamente lo stesso ha subito nel corso degli anni variazioni nel passaggio da categoria A/4 poi ad A/2 fino a divenire C/01 con variazione del
15/06/2010. Ebbene se l'immobile è lo stesso solo ha cambiato sub passando da 6 a 13 va confermata la validità della sentenza della CRT della Campania n. 8569/2019 che, pronunciandosi sulle eccezioni della ricorrente attinenti il periodo di tassazione e la determinazione della superficie, accoglieva il ricorso della Ricorrente_1 Srl e ne detrerminava la superficie disponendo l'annullamento della tassazione siccome operata dal Comune in merito al pagamento della TARSU 2012. Nel dettaglio la prefata sentenza accertava l'esatta superficie da addurre a tassazione. Nel processo tributario il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi tra le stesse parti secondo le regole che disciplinano nel processo civile il giudicato esterno. Tale principio è stato enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 13916/2006. Avendo prodotto la società ricorrente in giudizio la precedente sentenza passata in giudicato è sulla base di quanto deciso all'epoca che va stabilita la superficie da sottoporre a tassazione. Le spese del grado vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione. Spese del grado compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4712/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Persona Del Legale Rapp.te P.t. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10671/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 17/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 96542232 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7609/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società a responsabilità limitata denominata Ricorrente_1 srl in persona del legale rappresentante sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1, presenta appello
contro
Resistente_1 srl, affidataria dell'attività di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Napoli, per ottenere la riforma della sentenza emessa dalla sezione 3 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli depositata in data 17/06/2025 con la quale è stato rigettato il ricorso promosso avverso l'avviso di accertamento esecutivo notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 07/12/2023 riportante l'omesso versamento della TARI anno 2020 per un importo di euro 2.166,79 oltre TEFA, sanzioni ed interessi in relazione all'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1 dove viene esercitata l'attività di bar, caffetteria e pasticceria. La Resistente_1 srl ha provveduto a tassare mq. 89 mentre l'immobile ha una superficie totale di mq. 64 come stabilito nella sentenza n. 8569/19 della sezione 23 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania in data 16/07/2019. Il giudice di primo grado è incorso in un palese errore laddove ha ravvisato la diversità dell'immobile oggetto di accertamento giudiziale da quello rispetto al quale è stata avanzata la pretesa tributaria. Come si evince dalla documentazione versata in atti e dalla visura storica per immobile del 31/05/2024, l'immobile oggetto di accertamento odiernamente contrassegnato con i seguenti dati catastali Sez. Indirizzo_2 in origine era riportato al NCEU del Comune di Napoli con i seguenti dati Sez. A Indirizzo_3 La modifica del subalterno è frutto di una variazione di destinazione d'uso del bene da civile abitazione A/2 in negozio C/1 effettuata in data 15/06/2010. La variazione di destinazione d'uso è intervenuta successivamente alla stipula del contratto di locazione del 8/06/2009 che riportava logicamente i vecchi valori catastali. La società Resistente_1 giammai ha contestato la difformità dell'immobile accertato rispetto a quello indicato in catasto nè ha depositato documentazione attestante la rilevata difformità. In via preliminare si censura il capo della sentenza di primo grado con il quale il Giudice Tributario ha statuito l'infondatezza dell'eccezione di giudicato esterno sostenendo che si trattava di immobili diversi fra quello oggetto di accertamento e quello per il quale è intervenutala pronuncia giurisprudenziale passata in giudicato. Ne consegue che la ricostruzione operata dal giudice di prime cure è errata. In conclusione con il presente appello parte appellante ribadisce che l'avviso di accertamento n. 965/42232 del 20/11/2023 notificato in data 07/12/2023 è infondato in quanto emesso in palese difformità rispetto alla decisione della CTR della Campania n. 8569 del 16/07/2019 che ha confermato la superficie dell'immobile pari a mq. 64. Successivamente in data 19/11/2025 parte appellante deposita memorie illustrative con le quali ribadisce la proprie eccezioni sollevate in merito alla sentenza di cui chiede la riforma. Si costituisce la Resistente_1 srl che ribadisce che l'immobile nel quale viene esercitata l'attività è di mq. 112 e che la superficie tassata è pari a mq. 89.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte accoglie parzialmente il ricorso in appello stabilendo che l'avviso di accertamento è valido ma va rideterminato l'importo calcolandolo su una superficie di mq. 64 e non di mq. 89 come riportato nell'avviso di accertamento. Dall'esame della visura storica dell'immobile effettivamente lo stesso ha subito nel corso degli anni variazioni nel passaggio da categoria A/4 poi ad A/2 fino a divenire C/01 con variazione del
15/06/2010. Ebbene se l'immobile è lo stesso solo ha cambiato sub passando da 6 a 13 va confermata la validità della sentenza della CRT della Campania n. 8569/2019 che, pronunciandosi sulle eccezioni della ricorrente attinenti il periodo di tassazione e la determinazione della superficie, accoglieva il ricorso della Ricorrente_1 Srl e ne detrerminava la superficie disponendo l'annullamento della tassazione siccome operata dal Comune in merito al pagamento della TARSU 2012. Nel dettaglio la prefata sentenza accertava l'esatta superficie da addurre a tassazione. Nel processo tributario il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi tra le stesse parti secondo le regole che disciplinano nel processo civile il giudicato esterno. Tale principio è stato enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 13916/2006. Avendo prodotto la società ricorrente in giudizio la precedente sentenza passata in giudicato è sulla base di quanto deciso all'epoca che va stabilita la superficie da sottoporre a tassazione. Le spese del grado vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione. Spese del grado compensate.