Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/11/2016, n. 23350
CASS
Sentenza 16 novembre 2016

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In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'erede, senza ricorrere alla liquidazione di tipo concorsuale di cui agli art. 498 e ss. c.c. e provvedere alla conversione dei beni del "de cuius" in denaro, può procedere al pagamento individuale dei creditori ex art. 495 c.c. e conservare per sé la parte dell'attivo ereditario che dovesse residuare; in tal caso la responsabilità dell'erede è limitata al valore della stima dei beni effettuata in sede di inventario.

Commentario1

  • 1Responsabilità dell'erede: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 gennaio 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/11/2016, n. 23350
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23350
Data del deposito : 16 novembre 2016

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