Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/02/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1071/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
17.3.1967, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alessandra Ballerini,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
3.1.1984,
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice:
“l'Ill.mo Tribunale adito voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Parte_1
1
procedere alla annotazione della sentenza;
b) ferma la decadenza del signor dalla responsabilità genitoriale, pronunciata Controparte_1
dal Tribunale per I Minorenni con decreto del 17.3.2022, condannare il medesimo al pagamento di euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della minore , Per_1
con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
il Tribunale disponga l'affidamento esclusivo alla madre dei minori e determini le condizioni del divorzio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.2.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con
[...]
. Controparte_1
Parte attrice ha dedotto che:
- le parti si erano sposate il 4.5.2006;
- dall'unione coniugale era nata la figlia il 12.3.2007; Persona_2
- i coniugi si erano separati consensualmente il 16.3.2009, e in quella sede era stato previsto l'affidamento della minore alla madre;
la collocazione della bambina presso di lei;
un regime di frequentazione padre-figlia; l'obbligo a carico di di concorrere al Controparte_1
mantenimento ordinario della minore mediante versamento della somma mensile di euro
300,00, con suddivisione paritaria tra i genitori delle relative spese straordinarie;
- con decreto definitivo reso dal Tribunale per i Minorenni di Genova il 17.3.2022 era stata sancita la decadenza dell'odierno convenuto dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia, con prescrizione al predetto di contribuire al mantenimento della minore;
- da tempo ella non aveva più contatti con il marito;
2 - la minore, sulla base del progetto elaborato dai competenti Servizi Sociali, era stata inserita dal settembre 2022 in regime residenziale presso la struttura “Casa di Pollicino”, con rientro nei fine settimana presso l'abitazione materna.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha altresì domandato che il marito fosse condannato al versamento dell'importo mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, e che fosse posto a suo carico il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche della ragazza.
All'udienza del 28.5.2024 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini sopra trascritti.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 4.5.2006, atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 16.3.2009, omologata da questo Tribunale il 24.3.2009;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. In ordine alla domanda di concorso al mantenimento della figlia, giova preliminarmente rilevare che, in conformità al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. ad esempio Cass. pen., sez. VI, 28.9.2023, n. 43311), cui questo collegio intende dare continuità, il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale non vale a elidere l'obbligo di
3 contribuzione economica gravante sul genitore, pur decaduto.
Ancora in via preliminare, occorre prendere atto che dal giugno 2024 è cessata la permanenza in struttura residenziale della minore (peraltro limitata ai soli gironi infrasettimanali), e la ragazza ha fatto stabile rientro presso l'abitazione della madre (cfr. la relazione trasmessa dai
Servizi Sociali competenti e le dichiarazioni rese in udienza da parte attrice).
Occorre poi rilevare che ha rappresentato di lavorare con contratto subordinato alle Pt_1
dipendenze della Società Dussmann s.r.l. In sede di interrogatorio libero in udienza ha riferito altresì che svolge pulizie “anche da un privato”, “al mattino per due volte alla settimana”; percepisce integralmente l'assegno unico per la figlia, di importo pari a euro 189,00 mensili circa;
vive nella casa di sua proprietà, gravata da mutuo con rata mensile di euro 500,00. Dalla documentazione prodotta ella risulta aver conseguito nel triennio 2020, 2021 e 2022 redditi pari, in media, a 1.300,00 euro circa al mese, già decurtate le imposte.
Dalle espletate indagini è di contro emerso che l'odierno convenuto “nell'ultimo triennio risulta destinatario di certificazione unica, anno di imposta 2021, rilasciata dalla “Direzione
Casa Circondariale Genova” dalla quale risulta la percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati per un importo complessivo pari a € 281,37” (v. la relazione del 3.6.2024 trasmessa dall'Agenzia delle Entrate); egli è privo di lavoro subordinato dall'aprile 2021 (v. la documentazione del 6.6.2024 pervenuta dal Centro per l'Impiego); inoltre non risulta beneficiare di alcuna prestazione erogata dall' (v. la comunicazione via PEC inoltrata CP_2
dall'Istituto il 17.6.2024).
Ora, alla luce dei pregressi rilievi, valutate le complessive condizioni economiche delle parti quali emerse nel procedimento, tenuto conto dell'assenza di frequentazioni tra il padre e
, e in ragione degli ulteriori elementi acquisiti, ritiene il collegio che sia congruo Persona_2
porre a carico di l'obbligo di corrispondere all'odierna attrice, a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile pari a euro 200,00, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo (1.2.2024).
Reputa il collegio altresì congruo, alla luce delle risultanze procedimentali, disporre che le spese straordinarie relative alla minore siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno.
3. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e dell'esito della
4 lite, nonché in considerazione della mancata opposizione del convenuto – contumace –, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
17.3.1967,
e
, C.F. nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
3.1.1984,
contratto a Genova (GE) il 4.5.2006;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 295, parte I, anno 2006) e alle ulteriori incombenze di legge;
- pone a carico di di versare, con decorrenza dal 1.2.2024, a Controparte_1
, a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
, la somma mensile di euro 200,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni Persona_2
mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e , il Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese straordinarie per la figlia (per la cui individuazione si Persona_2
rinvia al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due.
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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