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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2474/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa HE MA ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/04/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2474/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 21/05/1959, entrambi con il patrocinio dell'avv. GIACOBELLI LUCIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore
Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 05/07/1986 in
ROMBAS – FRANCIA, poi trascritto in Italia, atto N. 67 P. 2 S. C anno 1986 MONZA, ordinando al suddetto Ufficio di Stato civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
1)con il presente ricorso per divorzio congiunto le parti intendono definire i loro rapporti personali e patrimoniali. 2) Il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra l'assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento pari ad € 1.200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da giugno 2025.
3) In base agli accordi raggiunti tra le parti, la Sig.ra si impegna a cedere Parte_1 al Sig. la propria quota del 50% dei seguenti immobili: Controparte_1
▪ appartamento in Agrate Brianza (MB), Via Padre Clemente Vismara n.61, contraddistinto al
NCEU Foglio 11, Mappale 114, Sub 702, Ren. Cat. € 286,63 (cat A/2);
▪ box in Agrate Brianza (MB), Via Padre Clemente Vismara n.61, contraddistinto al NCEU
Foglio 11, Mappale 114, Sub 35, Ren. Cat. € 65,07 (cat c/6);
▪ appartamento in Agrate Brianza (MB), Via Madre Margherita Panzeri SNC, contraddistinto al
NCEU Foglio 19, Mappale 154, Sub 732, Ren. Cat. € 334,41 (cat A/2);
▪ box in Agrate Brianza (MB), Via Cesare Battisti SNC contraddistinto al NCEU Foglio 19,
Mappale 154, Sub 794, Ren. Cat. € 83,67 (cat c/6);
▪ immobile a Concorezzo (MB), Via Oreno n.52, contraddistinto al NCEU Foglio 5 , Mappale
98, Sub 1, Ren. Cat. € 888,31, (cat A7/);
▪ box in Concorezzo (MB), Via Oreno n.52 (cat c/6) contraddistinto al NCEU Foglio 5,
Mappale 98, Sub 2, Ren. Cat. € 78,09 (cat c/6);
▪ appartamento a Cornalba (BG), Via Ronchi, contraddistinto al NCEU Foglio 7 , Mappale
1954, Sub 12, Ren. Cat. € 302,13 (cat A/2);
▪ box a Cornalba (BG), Via Ronchi (cat c/6) contraddistinto al NCEU Foglio 7, Mappale 1954,
Sub 27, Ren. Cat. € 27,27 (cat c/6);
Il trasferimento immobiliare avverrà entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dall'emananda sentenza di divorzio, a cura e spese del Sig. Controparte_1
4) A definizione di ogni reciproca pretesa economica derivante dal rapporto matrimoniale il Sig. verserà alla Sig.ra la complessiva somma di € 350.000,00 Controparte_1 Parte_1 che verrà corrisposta il giorno del trasferimento immobiliare.
5) Le spese del presente procedimento resteranno a carico del Sig. Controparte_1
6) Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altra per il pregresso rapporto di coniugio;
7) Le parti dichiarano, inoltre, di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza del 30.01.2025 Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 08/04/2025, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in FRANCIA in data 05/07/1986 (atto n. 67, Parte II, Serie C, Controparte_1 anno 1986 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONZA (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di MONZA (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE MA AN
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa HE MA ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/04/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2474/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 21/05/1959, entrambi con il patrocinio dell'avv. GIACOBELLI LUCIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore
Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 05/07/1986 in
ROMBAS – FRANCIA, poi trascritto in Italia, atto N. 67 P. 2 S. C anno 1986 MONZA, ordinando al suddetto Ufficio di Stato civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
1)con il presente ricorso per divorzio congiunto le parti intendono definire i loro rapporti personali e patrimoniali. 2) Il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra l'assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento pari ad € 1.200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da giugno 2025.
3) In base agli accordi raggiunti tra le parti, la Sig.ra si impegna a cedere Parte_1 al Sig. la propria quota del 50% dei seguenti immobili: Controparte_1
▪ appartamento in Agrate Brianza (MB), Via Padre Clemente Vismara n.61, contraddistinto al
NCEU Foglio 11, Mappale 114, Sub 702, Ren. Cat. € 286,63 (cat A/2);
▪ box in Agrate Brianza (MB), Via Padre Clemente Vismara n.61, contraddistinto al NCEU
Foglio 11, Mappale 114, Sub 35, Ren. Cat. € 65,07 (cat c/6);
▪ appartamento in Agrate Brianza (MB), Via Madre Margherita Panzeri SNC, contraddistinto al
NCEU Foglio 19, Mappale 154, Sub 732, Ren. Cat. € 334,41 (cat A/2);
▪ box in Agrate Brianza (MB), Via Cesare Battisti SNC contraddistinto al NCEU Foglio 19,
Mappale 154, Sub 794, Ren. Cat. € 83,67 (cat c/6);
▪ immobile a Concorezzo (MB), Via Oreno n.52, contraddistinto al NCEU Foglio 5 , Mappale
98, Sub 1, Ren. Cat. € 888,31, (cat A7/);
▪ box in Concorezzo (MB), Via Oreno n.52 (cat c/6) contraddistinto al NCEU Foglio 5,
Mappale 98, Sub 2, Ren. Cat. € 78,09 (cat c/6);
▪ appartamento a Cornalba (BG), Via Ronchi, contraddistinto al NCEU Foglio 7 , Mappale
1954, Sub 12, Ren. Cat. € 302,13 (cat A/2);
▪ box a Cornalba (BG), Via Ronchi (cat c/6) contraddistinto al NCEU Foglio 7, Mappale 1954,
Sub 27, Ren. Cat. € 27,27 (cat c/6);
Il trasferimento immobiliare avverrà entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dall'emananda sentenza di divorzio, a cura e spese del Sig. Controparte_1
4) A definizione di ogni reciproca pretesa economica derivante dal rapporto matrimoniale il Sig. verserà alla Sig.ra la complessiva somma di € 350.000,00 Controparte_1 Parte_1 che verrà corrisposta il giorno del trasferimento immobiliare.
5) Le spese del presente procedimento resteranno a carico del Sig. Controparte_1
6) Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altra per il pregresso rapporto di coniugio;
7) Le parti dichiarano, inoltre, di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza del 30.01.2025 Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 08/04/2025, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in FRANCIA in data 05/07/1986 (atto n. 67, Parte II, Serie C, Controparte_1 anno 1986 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONZA (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di MONZA (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE MA AN