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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4121/2020 e R.G. n.4223/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Il Giudice Unico, Dott.ssa Veronica Milone, in funzione di giudice in grado di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 4121/2020 R.G. e al n. 4223/2020 R.G. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Augusta, , elettivamente domiciliata in Augusta, Via F. Controparte_1
Turati n. 91 presso lo studio dell'avv. Angela Munafò che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante contro
, (C.F. ), nella qualità di erede di Controparte_2 C.F._2 [...]
nata a [...], il [...], nata a [...], il [...] e residente in [...], C.Da Per_1
Piano Ippolito s.n.c., elettivamente domiciliata in Solarino, Via Ruggero Settimo n. 5 presso lo studio dell'Avv. Santi Milardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
, (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in CP_3 C.F._3
Augusta (SR) C.da Piano Ippolito s.n.c., elettivamente domiciliata in Floridia, Viale Nenni 12/4 presso lo studio dell'Avv. Mimma Coco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
pagina 1 di 13 , (C.F. , n. q. di erede di nata a Controparte_4 C.F._4 Persona_1
Catania il 09.08.1972 e residente in [...](Belgio), Sentier Nicaise n. 9. appellata contumace
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_1
tempore, con sede in Milano, Via Como 17, elettivamente domiciliata in Siracusa, Corso Gelone 106 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Trigilio che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
(P. IVA: , eredi di in persona del Controparte_6 P.IVA_2 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Siracusa, Viale Luigi Cadorna n. 133/A, Controparte_7
elettivamente domiciliata in ZO ID (SR), Via Cappuccini n. 30, presso e nello studio dell'Avv. Marco Russo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
e promossa da :
(P. IVA: , eredi di in persona del Controparte_6 P.IVA_2 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Siracusa, Viale Luigi Cadorna n. 133/A, Controparte_7
elettivamente domiciliata in ZO ID (SR), Via Cappuccini n. 30, presso e nello studio dell'Avv. Marco Russo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Augusta, , elettivamente domiciliata in Augusta, Via F. Controparte_1 Controparte_1
Turati n. 91 presso lo studio dell'avv. Angela Munafò che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
, (C.F. ), nella qualità di erede di Controparte_2 C.F._2 [...]
nata a [...], il [...], nata a [...], il [...] e residente in [...], C.Da Per_1
Piano Ippolito s.n.c., elettivamente domiciliata in Solarino, Via Ruggero Settimo n. 5 presso lo studio dell'Avv. Santi Milardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
pagina 2 di 13 , (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in CP_3 C.F._3
Augusta (SR) C.da Piano Ippolito s.n.c., elettivamente domiciliata in Floridia, Viale Nenni 12/4 presso lo studio dell'Avv. Mimma Coco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
, (C.F. , n. q. di erede di nata a Controparte_4 C.F._4 Persona_1
Catania il 09.08.1972 e residente in [...](Belgio), Sentier Nicaise n. 9. appellata contumace
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_1
tempore, con sede in Milano, Via Como 17, elettivamente domiciliata in Siracusa, Corso Gelone 106 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Trigilio che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
Avente ad oggetto: risarcimento del danno.
In esito all'udienza a trattazione scritta del 14/05/2024 la causa, con ordinanza del 27/05/2024, è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 684/2020 depositata in data 13/09/2020, il Giudice di Pace di Siracusa ha rigettato la domanda proposta da con l'intervento di eredi di Parte_1 Controparte_6 [...]
nei confronti di , (nella Parte_2 CP_3 Controparte_2 Controparte_4
qualità di eredi di e la prima anche in proprio) e volta al Persona_1 Controparte_5
risarcimento del danno personale ed al mezzo subito in conseguenza del sinistro stradale occorsole il
2.5.2013 intorno alle ore 10.
In particolare, la aveva esposto che quel giorno, mentre era alla guida dell'autovettura Toyota Parte_2
Yaris targata DB 707 SV garantita per la RCA dalla stava percorrendo la S.P. Controparte_5
1 in direzione Augusta nei pressi del locale denominato “Michelangelo” allorché era stata violentemente investita lungo la parte anteriore sinistra dall'autovettura Fiat 600 targata BH 265 TR, condotta da ma di proprietà di la quale, provenendo da non CP_3 Persona_1 Per_2
aveva rispettato il segnale stop né quello di precedenza a destra, e si era immessa imprudentemente sulla S.P. 1 in direzione Augusta.
pagina 3 di 13 L'attrice aveva dedotto di aver subito danni al veicolo Toyota oltre che danni fisici e che
[...] aveva all'uopo riconosciuto (soltanto) la somma di € 700,00 (trattenuta in acconto Controparte_5 sul maggior danno pari ad € 1.373,72), senza invitarla a sottoporsi a visita medico-legale.
Poste le superiori premesse, l'attrice aveva chiesto che venisse dichiarata la responsabilità del sinistro in capo a e conseguentemente la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al CP_3 pagamento dell'importo complessivo di € 3.673,72 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito anche con riferimento all'autovettura Toyota Yaris targata DB 707 SV.
Con comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, aveva dedotto: a) CP_3
l'inesistenza della notifica al convenuto, , in quanto deceduto in data 28/4/2014, più di Persona_1
un anno prima della notifica della citazione;
b) la nullità dell'atto di citazione nella parte in cui venivano omessi i riferimenti precisi ed identificativi di e c) CP_3 Persona_1
prescrizione della domanda di risarcimento in quanto il sinistro è avvenuto in data 2/5/2013 e la notifica dell'atto introduttivo in data 8/5/2015; d) invalidità della domanda per mancanza delle avvertenze sulle decadenze ex art. 38 c.p.c. Nel merito, la aveva contestato la dinamica CP_3 dell'incidente addossando l'intera colpa alla evidenziando, infine, la mancanza di prova in Parte_2
ordine alla quantificazione del danno.
Con comparsa di risposta si era costituita la quale aveva contestato le Controparte_5 domande dell'attrice e in particolare il quantum debeatur relativamente ai danni al mezzo nonché le percentuali d'invalidità lamentate. La società aveva quindi chiesto il rigetto della domanda attorea ed in subordine la limitazione del risarcimento a quanto provato dall'attrice.
Con provvedimento reso in data 3/5/2016, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17/9/2015, il
Giudice di Pace di Siracusa aveva dichiarato l'interruzione del processo che era stato successivamente riassunto in data 11/7/2016 da . Parte_1
Con comparsa di risposta si era costituita n.q. di erede di la quale Controparte_2 Persona_1 aveva rilevato l'inesistenza della notifica al convenuto deceduto, la prescrizione della domanda risarcitoria e in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle precedenti eccezioni, aveva dedotto la difformità della narrazione dei fatti svolta dall'attrice rispetto alla reale dinamica del sinistro e aveva chiesto, in ogni caso, di essere manlevata dalla compagnia assicuratrice (già CP_8 [...]
relativamente all'autovettura Fiat 600 targata BH 265 TR. Controparte_9
Con comparsa di risposta si era costituita, anche, , erede di la quale Controparte_4 Persona_1
aveva chiesto il rigetto della domanda attorea eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e la nullità della notifica della citazione al convenuto deceduto e contestando, nel merito, la pagina 4 di 13 dinamica dell'incidente. Infine, la senza recesso delle proposte eccezioni aveva chiesto di essere Per_1
manlevata dalla compagnia assicuratrice del mezzo Fiat 600, (già . CP_8 Controparte_9
La causa era stata una prima volta posta in decisione e quindi rimessa sul ruolo per l'espletamento dell'attività istruttoria.
Erano state quindi assunte le prove orali ed espletate la CTU medico-legale e la CTU sul danno all'autovettura.
Con atto depositato in data 20/12/2019 era intervenuta volontariamente la società Controparte_6
eredi di , la quale aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali in Parte_2 quanto proprietaria dell'autovettura danneggiata dal sinistro.
La causa era stata infine rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11/6/2020 ed indi posta in decisione.
Con sentenza n. 684/2020, il Giudice di Pace, in via preliminare, aveva affermato che il contraddittorio tra le parti era stato correttamente integrato e aveva rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento. Aveva, inoltre, respinto le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e dichiarato la carenza di legittimazione attiva di in ordine alla domanda di risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali dell'autovettura targata DB 707 SV di proprietà di eredi di Controparte_10
Inoltre, aveva dichiarato la irritualità e l'inammissibilità dell'intervento Persona_3
volontario della sopraindicata società e l'improcedibilità della domanda espletata.
Nel merito aveva rigettato la domanda dell'attrice per difetto di prova del danno da lesione personale e condannato la stessa alle spese del giudizio e al pagamento della somma di €300,00 ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. imputando alla stessa di avere agito in giudizio nella consapevolezza di non essere legittimata a chiedere i danni al mezzo in quanto non proprietaria.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello chiedendo, in via preliminare, la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e nel merito l'accoglimento dell'appello con condanna dei convenuti al pagamento della somma di €831,08 risultante dalla relazione di consulenza medico-legale, a firma Dott. quale risarcimento di tutti i danni Persona_4
non patrimoniali subiti in seguito al sinistro stradale, con rivalutazione monetaria e interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo pagamento nonché alla rifusione delle spese delle CC.TT.UU. con revoca della condanna di cui all'art. 96 c.p.c..
Con comparsa depositata in data 26/1/2021, si è costituita Controparte_11
la quale ha eccepito, in via preliminare, la simultanea pendenza innanzi a questo
[...]
Tribunale del procedimento n. 4223/2020 R.G. incardinato dalla Ha chiesto quindi Controparte_6 la riunione dei due giudizi e nel merito l'accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
pagina 5 di 13 Con comparsa di costituzione depositata in data 2/2/2021, si è costituita chiedendo, Controparte_5 previa riunione dei giudizi, l'inammissibilità dell'appello e l'infondatezza del primo motivo di gravame in quanto, nonostante il Giudice di Pace non abbia in alcun modo deciso e motivato sulle modalità del sinistro e sulla ripartizione di responsabilità, l'appellante non ha impugnato il capo di sentenza che è pertanto ormai coperto dal giudicato interno.
Con comparsa di costituzione depositata in data 2/2/2021, si è costituita , la Controparte_2 quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto, la si era limitata ad indicare soltanto la parte che intendeva appellare della sentenza, Parte_2
senza però indicare le modifiche specifiche da apportare alla sentenza impugnata. In ogni caso, la ha chiesto il rigetto dell'appello e in via subordinata, disporre una cauzione, da parte Per_1 dell'appellante, d'importo pari a quello della condanna nel giudizio di primo grado e sempre in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame, ritenere e dichiarare il diritto della ad essere manlevata dall' (già quale società assicuratrice Per_1 CP_12 Controparte_13 per la r.c.a. dell'autovettura Fiat 600 targata BH265TR. Infine, ha chiesto la condanna di Parte_1
a spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio nonché alla condanna ai sensi
[...] dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 22/2/2021, si è costituita la quale ha formulato le CP_3
stesse conclusioni di . Controparte_2
non si è costituita. Controparte_4
Avverso la medesima sentenza la società ha Parte_3
proposto autonomo giudizio di appello iscritto al n. 4223/2023 R.G. con cui ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la ritualità del proprio intervento volontario nel giudizio di primo grado e conseguentemente dichiararsi la responsabilità del sinistro in capo a con condanna dei CP_3 convenuti, in solido tra loro, al pagamento di tutti i danni subiti all'autovettura Toyota Yaris per l'importo residuo di €800,13 (IVA inclusa) ottenuto decurtando la somma di €1.400,13, risultante dalla
CTU a firma Dott. dalla somma di €600,00 già ricevuta. Per_5
In tale giudizio si è costituita sostanzialmente aderendo allo spiegato appello della Parte_1
società.
Si è altresì costituita eccependo l'inammissibilità del mezzo ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; CP_3 la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e l'infondatezza del gravame.
Si è costituita anche eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c. e contestandone nel merito la fondatezza.
pagina 6 di 13 Anche la società si è costituita riproponendo l'eccezione di prescrizione formulata in Controparte_5 primo grado e contestando la fondatezza dell'appello.
Anche nel suddetto giudizio di appello non si è costituita. Controparte_4
Con ordinanza resa in data 27/4/2021, in esito alle note scritte depositate dalle parti, è stata disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n.4223/2020 R.G.; è stata riservata al merito la decisione sull'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.; è stata altresì rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata concernente esclusivamente la condanna alle spese e al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'assenza di allegazione in ordine al periculum in mora .
La causa è stata infine rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni 14/5/2024 in esito alla quale è stata assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito.
Xxx
Preliminarmente vanno esitate le questioni preliminari di ordine processuale.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia di la quale, ritualmente attinta dalla Controparte_4
notifica di entrambi gli atti di appello, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Sempre in limine va vagliata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dalle appellate.
E' ormai jus receptum che l'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) sia da interpretare “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un. 16/11/2017 n.27199; conf.
Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Alla luce dei superiori principi entrambi i gravami devono ritenersi ammissibili in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
pagina 7 di 13 Quanto alla riproposizione nel grado dell'eccezione di nullità/inesistenza della notifica eseguita in primo grado nei confronti di la stessa si rivela priva di rilevanza per le ragioni Persona_1
condivisibilmente evidenziate dal giudice di prime cure. in quanto proprietario dell'autovettura condotta da era litisconsorte Persona_1 CP_3
necessario nel giudizio per il risarcimento del danno da sinistro stradale promosso dalla A Parte_2
prescindere dalla disposta interruzione del giudizio si è realizzata la rituale integrazione del contraddittorio nei confronti delle eredi del le quali si sono costituite in giudizio. Per_1
E tanto basta a superare la questione dato i vizi di notifica non sono fini a se stessi, ma rilevano in quanto determinano la violazione del contraddittorio che in questo caso si è pienamente realizzato con le eredi del de cuis parte necessaria del giudizio.
Sempre in via preliminare va poi esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata in riferimento al presunto giudicato interno che secondo gli appellati si sarebbe formato per la mancata proposizione da parte della del gravame in punto di ricostruzione della Parte_2
dinamica del sinistro e della relativa responsabilità.
In proposito è appena il caso di osservare che il primo giudice ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni fisici formulata dalla affermando che detti danni “non risultano provati a mezzo Parte_2 delle prove orali”. In particolare ha ritenuto che non fosse sufficiente a provare le lesioni subite la scheda individuale del pronto soccorso e la documentazione medica prodotta, in difetto di prova delle relative spese mediche e degli esami strumentali.
Il primo giudice cioè ha respinto la domanda per difetto di prova del danno così implicitamente riconoscendo la responsabilità in punto di an del sinistro in capo ai convenuti essendo tale implicito accertamento il presupposto logico-giuridico indefettibile per la valutazione (ed il rigetto) della pretesa relativa al danno.
Ne consegue che pur in mancanza di una esplicita affermazione di responsabilità in punto di an sulla responsabilità del sinistro, detta responsabilità è stata implicitamente affermata dal primo giudice che ha respinto la domanda per difetto di prova del danno.
E del resto l'implicita affermazione di responsabilità del sinistro in capo ai convenuti trova fondamento nelle convergenti risultanze probatorie assunte in primo grado. I testi escussi hanno infatti confermato la dinamica del sinistro riferita dalla La dinamica del sinistro è stata inoltre suffragata dalla Parte_2
CTU redatta dal P.I. E' pacifica, poi, la presenza del segnale di STOP sulla strada Persona_6 percorsa dalla alla giuda dell'autovettura Fiat 600. CP_3
pagina 8 di 13 Alla luce di tali univoche risultanze del tutto irrilevante si rilevano quindi le deduzioni riproposte nel grado dagli appellati in merito alla inattendibilità del teste , attesa la convergenza delle Testimone_1
sue dichiarazioni con quelle del teste e con le richiamate risultanze processuali. Testimone_2
Su tali presupposti deve quindi ritenersi che la in punto di responsabilità del sinistro è rimasta Parte_2
vittoriosa in primo grado, cosicché nessuna censura doveva muovere rispetto ad una implicita statuizione di responsabilità contenuta nella sentenza di primo grado che è stata gravata, correttamente, solo per la parte relativa al rigetto della domanda di riconoscimento del danno.
Passando al merito dell'appello proposto dalla la stessa con il primo motivo si duole del Parte_2
rigetto della domanda risarcitoria relativa ai danni fisici deducendo che detta statuizione è in contrasto con le risultanze istruttorie emerse in primo grado.
Evidenzia in proposito che la C.T.U. medico legale ha concluso riconoscendo il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportante dalla stessa e che i testi hanno confermato la dinamica del sinistro che è risultata compatibile con le lesioni riportate.
Lamenta conseguentemente la condanna alle spese del giudizio e al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. siccome carente dell'elemento oggettivo, ossia della totale soccombenza, atteso l'errato rigetto della sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Entrami i motivi sono fondati.
Non è infatti condivisibile l'affermazione del primo giudice in ordine alla mancanza di prova del danno fisico riportato dalla Parte_2
Invero, posto che è provata la dinamica del sinistro, il fatto che la abbia riportato lesioni Parte_2
personali in conseguenza del sinistro è comprovato univocamente dal referto di pari data redatto dal pronto soccorso dell'ospedale di Augusta attestante la limitazione funzionale del rachide cervicale e la dolenzia muscolare alla spalla destra;
dal certificato medico del 13.5.2013 redatto dal dott. Per_7 specialista in ortopedia e traumatologia, attestante il “trauma distorsivo alla rachide cervicale e
[...] alla spalla sinistra” con prescrizione di trattamento farmacologico e fisioterapico;
dal certificato medico redatto dallo stesso medico specialista in data 6.6.2013 confermativa della precedente diagnosi e attestante anche la sospetta lesione del sovraspinoso della spalla sinistra con prescrizione di ulteriori accertamenti diagnostici.
Tutta tale documentazione comprova che la a seguito del sinistro ha riportato effettivamente Parte_2
lesioni personali, irrilevante essendo la mancata allegazione delle spese mediche sostenute ( che semmai incidono sul piano del danno patrimoniale).
Inoltre la CTU disposta in primo grado ed eseguita dal dott. (con rigore metodologico Persona_8
e risultati del tutto condivisibili) ha confermato il nesso di derivazione causale tra le riscontrate lesioni pagina 9 di 13 personali al rachide cervicale e alla spalla sinistra ed il sinistro, concludendo che “In conclusione si può affermare che in base all'esame anamnestico e clinico-obiettivo della perizianda, in armonia alla documentazione sanitaria esaminata, in seguito all'incidente stradale del 02/05/2013, ha riportato: modesti esisti di distorsione cervicale e di contusione spalla sin, senza postumi strumentalmente valutabili. La malattia conseguenza a tale trauma ha comportato: un periodo di inabilità temporanea biologica assoluta al 75% di giorni 10. Un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di ulteriori giorni 20. DANNO BIOLOGICO: non residuo di danno clinicamente e strumentalmente valutabile. In ogni caso gli accertamenti strumentali, sono della massima importanza allo scopo di confermare od estendere con precisione un indirizzo diagnostico che già precedentemente, deve essere scaturito da una valutazione clinica.”
Orbene sulla scorta di tali convergenti risultanze deve ritenersi errata la valutazione del primo giudice in ordine al difetto di prova del danno non patrimoniale subito dalla a seguito delle lesioni Parte_2
riportate in conseguenza del sinistro di cui è causa.
Invero, è provato che la ha subito a causa del suddetto sinistro lesioni personali comportanti Parte_2
l'inabilità temporanea parziale della durata indicata dal CTU senza esiti permanenti rilevanti sul piano del danno biologico.
In applicazione delle vigenti tabelle di determinazione del danno da lesioni micropermanenti di cui al
DM 16.7.2024 il danno va così quantificato : € 414,30 per ITP al 75% per gg. 10 ed € 552,40 per ITP al
50% per giorni 20 = € 966,70.
Detto importo va tuttavia ridimensionato in € 831,08 nel rispetto del limiti della domanda essendo questo l'importo specificamente richiesto dall'appellante a titolo di danno per le lesioni riportate a seguito del sinistro.
Trattandosi di credito di valore l'importo come sopra determinato va rivalutato dal sinistro alla data odierna. Vanno altresì riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale sul detto importo, devalutato dalla data del sinistro e via via rivalutato sino alla data odierna.
L'accoglimento del primo motivo di gravame comporta anche l'accoglimento del secondo relativo alla condanna alle spese del giudizio di primo grado ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., norma che postula la totale soccombenza della parte.
Passando ora all'appello proposto dalla società (così per brevità indicata la società Parte_2
appellante) va rilevato che la società, in estrema sintesi, censura la sentenza gravata ritenendo che con il proprio intervento nel giudizio di primo grado essa abbia “ratificato l'operato dell'attrice” ed ha richiamato a confutazione della statuizione impugnata i principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il difetto di legittimazione della persona fisica che agisce in rappresentanza di un ente può
pagina 10 di 13 essere sanato in ogni stato e grado del processo con sanatoria ex tunc dell'attività svolta dal falsus procurator.
Ha dedotto che è quindi errata l'affermazione del primo giudice secondo cui l'intervento è irrituale ed inammissibile sul presupposto che essa è intervenuta per sostenere la domanda di la Parte_1
quale è sprovvista di legittimazione attiva in merito alla domanda di risarcimento dei danni materiali riportati dall'autovettura.
Ha inoltre contestato l'affermata improcedibilità della domanda per difetto della preventiva messa in mora ex art. 145 c.ass. atteso che la stessa era stata comunicata da . Parte_1
Il primo motivo di appello nei termini dedotti dall'appellante è infondato.
Il richiamo ai principi giurisprudenziali citati dall'appellante non è pertinente atteso che Parte_1
ha proposto la domanda di risarcimento del danno (personale e) all'autovettura in proprio
[...]
senza quindi spendere in alcun modo la qualità di rappresentante della società effettiva proprietaria del mezzo.
Non è quindi conferente il richiamo ai principi in tema di ratifica dell'operato del falsus procurator.
La infatti, ha speso la propria personale titolarità del bene e quindi la propria autonoma Parte_2 legittimazione a proporre la domanda risarcitoria relativa ai danni riportati dall'autovettura.
Non v'è quindi luogo per la dedotta ratifica della domanda dalla stessa svolta da parte della società.
Il motivo di appello è pertanto infondato e va rigettato.
Resta assorbita l'ulteriore lagnanza relativa all'improcedibilità della domanda per omessa messa in mora da parte dell'appellante.
Resta altresì assorbita ogni ulteriore eccezione riproposta nel grado.
Infine non possono trovare accoglimento le domande di manleva proposte dalle parti appellate attesa la mancata partecipazione al giudizio della compagnia di assicurazioni dell'autovettura condotta da
CP_3
Quanto alle spese del primo appello le stesse vanno poste a carico delle parti appellate rimaste soccombenti, per entrambi i gradi di giudizio.
Dette spese vanno liquidate in base al DM 55/14 e succ. agg, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, secondo il valore tabellare di riferimento, in complessivi € 346 per compensi ed €98 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
per il presente grado le spese vanno liquidate sulla base dei suddetti parametri in complessivi € 522 per compensi, esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività defensionale e con l'aumento di cui all'art. 4 co. 2 DM 55/14 per la sola fase decisionale ed € 64,50 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
pagina 11 di 13 Nulla sulle spese tra la e la società non essendovi domande tra le suddette Parte_2 Parte_2
parti.
Le spese dalla CTU medica vanno definitivamente poste a carico delle parti appellate Controparte_14
, mentre quelle della CTU sulla dinamica del sinistro e sul mezzo vanno poste per metà a carico
[...] dell'appellante (rimasta soccombente sulla domanda di risarcimento del danno al mezzo per difetto di legittimazione attiva) e per metà a carico dei suddetti appellati (in relazione alla accertata dinamica del sinistro).
Le spese dell'appello proposto dalla società rimasta soccombente, vanno poste a carico Parte_2
della stessa e vanno liquidate –in base al DM 55/14 e succ. agg.- tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale, ed esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività difensiva, in complessivi
€ 522 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, in favore di Controparte_5 [...]
e Controparte_2 CP_3
Nulla sulle spese con riferimento a rimasta contumace e per Controparte_4 Parte_1
mancanza di domanda.
Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in grado di appello nella cause civili riunite iscritte al n. 4121/2020 R.G. e al n. 4223/2020 R.G., così statuisce: accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. 684/2020 depositata in Parte_1
data 13/09/2020, il Giudice di Pace di Siracusa, condanna le appellate Controparte_5 [...]
, e al pagamento in solido in favore di Controparte_2 Controparte_4 CP_3 Parte_1 della somma di € 831,08 con rivalutazione dalla data del sinistro alla data odierna e oltre
[...]
interessi legali come in parte motiva;
condanna i suddetti convenuti in solido al pagamento in favore di delle spese dei Parte_1 due gradi di giudizio che liquida per il primo grado in complessivi € 346 per compensi ed €98 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa e per il presente grado in complessivi € 522 per compensi ed € 64,50 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
pone definitivamente a carico delle suddette parti appellate le spese della CTU medica svolta in primo grado e per metà a carico dell'appellante e per l'altra metà a carico delle suddette parti appellate le spese della CTU sulla dinamica del sinistro e sul danno al mezzo;
rigetta l'appello proposto dalla società Controparte_15
pagina 12 di 13 condanna la società appellante al pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_2
e delle spese del presente giudizio che liquida, per ciascuno, in complessivi € 522 per CP_3
compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
1.701,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa.
Così deciso in Siracusa, 3.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Il Giudice Unico, Dott.ssa Veronica Milone, in funzione di giudice in grado di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 4121/2020 R.G. e al n. 4223/2020 R.G. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Augusta, , elettivamente domiciliata in Augusta, Via F. Controparte_1
Turati n. 91 presso lo studio dell'avv. Angela Munafò che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante contro
, (C.F. ), nella qualità di erede di Controparte_2 C.F._2 [...]
nata a [...], il [...], nata a [...], il [...] e residente in [...], C.Da Per_1
Piano Ippolito s.n.c., elettivamente domiciliata in Solarino, Via Ruggero Settimo n. 5 presso lo studio dell'Avv. Santi Milardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
, (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in CP_3 C.F._3
Augusta (SR) C.da Piano Ippolito s.n.c., elettivamente domiciliata in Floridia, Viale Nenni 12/4 presso lo studio dell'Avv. Mimma Coco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
pagina 1 di 13 , (C.F. , n. q. di erede di nata a Controparte_4 C.F._4 Persona_1
Catania il 09.08.1972 e residente in [...](Belgio), Sentier Nicaise n. 9. appellata contumace
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_1
tempore, con sede in Milano, Via Como 17, elettivamente domiciliata in Siracusa, Corso Gelone 106 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Trigilio che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
(P. IVA: , eredi di in persona del Controparte_6 P.IVA_2 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Siracusa, Viale Luigi Cadorna n. 133/A, Controparte_7
elettivamente domiciliata in ZO ID (SR), Via Cappuccini n. 30, presso e nello studio dell'Avv. Marco Russo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
e promossa da :
(P. IVA: , eredi di in persona del Controparte_6 P.IVA_2 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Siracusa, Viale Luigi Cadorna n. 133/A, Controparte_7
elettivamente domiciliata in ZO ID (SR), Via Cappuccini n. 30, presso e nello studio dell'Avv. Marco Russo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Augusta, , elettivamente domiciliata in Augusta, Via F. Controparte_1 Controparte_1
Turati n. 91 presso lo studio dell'avv. Angela Munafò che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
, (C.F. ), nella qualità di erede di Controparte_2 C.F._2 [...]
nata a [...], il [...], nata a [...], il [...] e residente in [...], C.Da Per_1
Piano Ippolito s.n.c., elettivamente domiciliata in Solarino, Via Ruggero Settimo n. 5 presso lo studio dell'Avv. Santi Milardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
pagina 2 di 13 , (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in CP_3 C.F._3
Augusta (SR) C.da Piano Ippolito s.n.c., elettivamente domiciliata in Floridia, Viale Nenni 12/4 presso lo studio dell'Avv. Mimma Coco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
, (C.F. , n. q. di erede di nata a Controparte_4 C.F._4 Persona_1
Catania il 09.08.1972 e residente in [...](Belgio), Sentier Nicaise n. 9. appellata contumace
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_1
tempore, con sede in Milano, Via Como 17, elettivamente domiciliata in Siracusa, Corso Gelone 106 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Trigilio che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
Avente ad oggetto: risarcimento del danno.
In esito all'udienza a trattazione scritta del 14/05/2024 la causa, con ordinanza del 27/05/2024, è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 684/2020 depositata in data 13/09/2020, il Giudice di Pace di Siracusa ha rigettato la domanda proposta da con l'intervento di eredi di Parte_1 Controparte_6 [...]
nei confronti di , (nella Parte_2 CP_3 Controparte_2 Controparte_4
qualità di eredi di e la prima anche in proprio) e volta al Persona_1 Controparte_5
risarcimento del danno personale ed al mezzo subito in conseguenza del sinistro stradale occorsole il
2.5.2013 intorno alle ore 10.
In particolare, la aveva esposto che quel giorno, mentre era alla guida dell'autovettura Toyota Parte_2
Yaris targata DB 707 SV garantita per la RCA dalla stava percorrendo la S.P. Controparte_5
1 in direzione Augusta nei pressi del locale denominato “Michelangelo” allorché era stata violentemente investita lungo la parte anteriore sinistra dall'autovettura Fiat 600 targata BH 265 TR, condotta da ma di proprietà di la quale, provenendo da non CP_3 Persona_1 Per_2
aveva rispettato il segnale stop né quello di precedenza a destra, e si era immessa imprudentemente sulla S.P. 1 in direzione Augusta.
pagina 3 di 13 L'attrice aveva dedotto di aver subito danni al veicolo Toyota oltre che danni fisici e che
[...] aveva all'uopo riconosciuto (soltanto) la somma di € 700,00 (trattenuta in acconto Controparte_5 sul maggior danno pari ad € 1.373,72), senza invitarla a sottoporsi a visita medico-legale.
Poste le superiori premesse, l'attrice aveva chiesto che venisse dichiarata la responsabilità del sinistro in capo a e conseguentemente la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al CP_3 pagamento dell'importo complessivo di € 3.673,72 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito anche con riferimento all'autovettura Toyota Yaris targata DB 707 SV.
Con comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, aveva dedotto: a) CP_3
l'inesistenza della notifica al convenuto, , in quanto deceduto in data 28/4/2014, più di Persona_1
un anno prima della notifica della citazione;
b) la nullità dell'atto di citazione nella parte in cui venivano omessi i riferimenti precisi ed identificativi di e c) CP_3 Persona_1
prescrizione della domanda di risarcimento in quanto il sinistro è avvenuto in data 2/5/2013 e la notifica dell'atto introduttivo in data 8/5/2015; d) invalidità della domanda per mancanza delle avvertenze sulle decadenze ex art. 38 c.p.c. Nel merito, la aveva contestato la dinamica CP_3 dell'incidente addossando l'intera colpa alla evidenziando, infine, la mancanza di prova in Parte_2
ordine alla quantificazione del danno.
Con comparsa di risposta si era costituita la quale aveva contestato le Controparte_5 domande dell'attrice e in particolare il quantum debeatur relativamente ai danni al mezzo nonché le percentuali d'invalidità lamentate. La società aveva quindi chiesto il rigetto della domanda attorea ed in subordine la limitazione del risarcimento a quanto provato dall'attrice.
Con provvedimento reso in data 3/5/2016, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17/9/2015, il
Giudice di Pace di Siracusa aveva dichiarato l'interruzione del processo che era stato successivamente riassunto in data 11/7/2016 da . Parte_1
Con comparsa di risposta si era costituita n.q. di erede di la quale Controparte_2 Persona_1 aveva rilevato l'inesistenza della notifica al convenuto deceduto, la prescrizione della domanda risarcitoria e in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle precedenti eccezioni, aveva dedotto la difformità della narrazione dei fatti svolta dall'attrice rispetto alla reale dinamica del sinistro e aveva chiesto, in ogni caso, di essere manlevata dalla compagnia assicuratrice (già CP_8 [...]
relativamente all'autovettura Fiat 600 targata BH 265 TR. Controparte_9
Con comparsa di risposta si era costituita, anche, , erede di la quale Controparte_4 Persona_1
aveva chiesto il rigetto della domanda attorea eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e la nullità della notifica della citazione al convenuto deceduto e contestando, nel merito, la pagina 4 di 13 dinamica dell'incidente. Infine, la senza recesso delle proposte eccezioni aveva chiesto di essere Per_1
manlevata dalla compagnia assicuratrice del mezzo Fiat 600, (già . CP_8 Controparte_9
La causa era stata una prima volta posta in decisione e quindi rimessa sul ruolo per l'espletamento dell'attività istruttoria.
Erano state quindi assunte le prove orali ed espletate la CTU medico-legale e la CTU sul danno all'autovettura.
Con atto depositato in data 20/12/2019 era intervenuta volontariamente la società Controparte_6
eredi di , la quale aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali in Parte_2 quanto proprietaria dell'autovettura danneggiata dal sinistro.
La causa era stata infine rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11/6/2020 ed indi posta in decisione.
Con sentenza n. 684/2020, il Giudice di Pace, in via preliminare, aveva affermato che il contraddittorio tra le parti era stato correttamente integrato e aveva rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento. Aveva, inoltre, respinto le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e dichiarato la carenza di legittimazione attiva di in ordine alla domanda di risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali dell'autovettura targata DB 707 SV di proprietà di eredi di Controparte_10
Inoltre, aveva dichiarato la irritualità e l'inammissibilità dell'intervento Persona_3
volontario della sopraindicata società e l'improcedibilità della domanda espletata.
Nel merito aveva rigettato la domanda dell'attrice per difetto di prova del danno da lesione personale e condannato la stessa alle spese del giudizio e al pagamento della somma di €300,00 ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. imputando alla stessa di avere agito in giudizio nella consapevolezza di non essere legittimata a chiedere i danni al mezzo in quanto non proprietaria.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello chiedendo, in via preliminare, la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e nel merito l'accoglimento dell'appello con condanna dei convenuti al pagamento della somma di €831,08 risultante dalla relazione di consulenza medico-legale, a firma Dott. quale risarcimento di tutti i danni Persona_4
non patrimoniali subiti in seguito al sinistro stradale, con rivalutazione monetaria e interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo pagamento nonché alla rifusione delle spese delle CC.TT.UU. con revoca della condanna di cui all'art. 96 c.p.c..
Con comparsa depositata in data 26/1/2021, si è costituita Controparte_11
la quale ha eccepito, in via preliminare, la simultanea pendenza innanzi a questo
[...]
Tribunale del procedimento n. 4223/2020 R.G. incardinato dalla Ha chiesto quindi Controparte_6 la riunione dei due giudizi e nel merito l'accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
pagina 5 di 13 Con comparsa di costituzione depositata in data 2/2/2021, si è costituita chiedendo, Controparte_5 previa riunione dei giudizi, l'inammissibilità dell'appello e l'infondatezza del primo motivo di gravame in quanto, nonostante il Giudice di Pace non abbia in alcun modo deciso e motivato sulle modalità del sinistro e sulla ripartizione di responsabilità, l'appellante non ha impugnato il capo di sentenza che è pertanto ormai coperto dal giudicato interno.
Con comparsa di costituzione depositata in data 2/2/2021, si è costituita , la Controparte_2 quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto, la si era limitata ad indicare soltanto la parte che intendeva appellare della sentenza, Parte_2
senza però indicare le modifiche specifiche da apportare alla sentenza impugnata. In ogni caso, la ha chiesto il rigetto dell'appello e in via subordinata, disporre una cauzione, da parte Per_1 dell'appellante, d'importo pari a quello della condanna nel giudizio di primo grado e sempre in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame, ritenere e dichiarare il diritto della ad essere manlevata dall' (già quale società assicuratrice Per_1 CP_12 Controparte_13 per la r.c.a. dell'autovettura Fiat 600 targata BH265TR. Infine, ha chiesto la condanna di Parte_1
a spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio nonché alla condanna ai sensi
[...] dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 22/2/2021, si è costituita la quale ha formulato le CP_3
stesse conclusioni di . Controparte_2
non si è costituita. Controparte_4
Avverso la medesima sentenza la società ha Parte_3
proposto autonomo giudizio di appello iscritto al n. 4223/2023 R.G. con cui ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la ritualità del proprio intervento volontario nel giudizio di primo grado e conseguentemente dichiararsi la responsabilità del sinistro in capo a con condanna dei CP_3 convenuti, in solido tra loro, al pagamento di tutti i danni subiti all'autovettura Toyota Yaris per l'importo residuo di €800,13 (IVA inclusa) ottenuto decurtando la somma di €1.400,13, risultante dalla
CTU a firma Dott. dalla somma di €600,00 già ricevuta. Per_5
In tale giudizio si è costituita sostanzialmente aderendo allo spiegato appello della Parte_1
società.
Si è altresì costituita eccependo l'inammissibilità del mezzo ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; CP_3 la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e l'infondatezza del gravame.
Si è costituita anche eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c. e contestandone nel merito la fondatezza.
pagina 6 di 13 Anche la società si è costituita riproponendo l'eccezione di prescrizione formulata in Controparte_5 primo grado e contestando la fondatezza dell'appello.
Anche nel suddetto giudizio di appello non si è costituita. Controparte_4
Con ordinanza resa in data 27/4/2021, in esito alle note scritte depositate dalle parti, è stata disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n.4223/2020 R.G.; è stata riservata al merito la decisione sull'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.; è stata altresì rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata concernente esclusivamente la condanna alle spese e al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'assenza di allegazione in ordine al periculum in mora .
La causa è stata infine rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni 14/5/2024 in esito alla quale è stata assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito.
Xxx
Preliminarmente vanno esitate le questioni preliminari di ordine processuale.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia di la quale, ritualmente attinta dalla Controparte_4
notifica di entrambi gli atti di appello, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Sempre in limine va vagliata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dalle appellate.
E' ormai jus receptum che l'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) sia da interpretare “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un. 16/11/2017 n.27199; conf.
Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Alla luce dei superiori principi entrambi i gravami devono ritenersi ammissibili in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
pagina 7 di 13 Quanto alla riproposizione nel grado dell'eccezione di nullità/inesistenza della notifica eseguita in primo grado nei confronti di la stessa si rivela priva di rilevanza per le ragioni Persona_1
condivisibilmente evidenziate dal giudice di prime cure. in quanto proprietario dell'autovettura condotta da era litisconsorte Persona_1 CP_3
necessario nel giudizio per il risarcimento del danno da sinistro stradale promosso dalla A Parte_2
prescindere dalla disposta interruzione del giudizio si è realizzata la rituale integrazione del contraddittorio nei confronti delle eredi del le quali si sono costituite in giudizio. Per_1
E tanto basta a superare la questione dato i vizi di notifica non sono fini a se stessi, ma rilevano in quanto determinano la violazione del contraddittorio che in questo caso si è pienamente realizzato con le eredi del de cuis parte necessaria del giudizio.
Sempre in via preliminare va poi esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata in riferimento al presunto giudicato interno che secondo gli appellati si sarebbe formato per la mancata proposizione da parte della del gravame in punto di ricostruzione della Parte_2
dinamica del sinistro e della relativa responsabilità.
In proposito è appena il caso di osservare che il primo giudice ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni fisici formulata dalla affermando che detti danni “non risultano provati a mezzo Parte_2 delle prove orali”. In particolare ha ritenuto che non fosse sufficiente a provare le lesioni subite la scheda individuale del pronto soccorso e la documentazione medica prodotta, in difetto di prova delle relative spese mediche e degli esami strumentali.
Il primo giudice cioè ha respinto la domanda per difetto di prova del danno così implicitamente riconoscendo la responsabilità in punto di an del sinistro in capo ai convenuti essendo tale implicito accertamento il presupposto logico-giuridico indefettibile per la valutazione (ed il rigetto) della pretesa relativa al danno.
Ne consegue che pur in mancanza di una esplicita affermazione di responsabilità in punto di an sulla responsabilità del sinistro, detta responsabilità è stata implicitamente affermata dal primo giudice che ha respinto la domanda per difetto di prova del danno.
E del resto l'implicita affermazione di responsabilità del sinistro in capo ai convenuti trova fondamento nelle convergenti risultanze probatorie assunte in primo grado. I testi escussi hanno infatti confermato la dinamica del sinistro riferita dalla La dinamica del sinistro è stata inoltre suffragata dalla Parte_2
CTU redatta dal P.I. E' pacifica, poi, la presenza del segnale di STOP sulla strada Persona_6 percorsa dalla alla giuda dell'autovettura Fiat 600. CP_3
pagina 8 di 13 Alla luce di tali univoche risultanze del tutto irrilevante si rilevano quindi le deduzioni riproposte nel grado dagli appellati in merito alla inattendibilità del teste , attesa la convergenza delle Testimone_1
sue dichiarazioni con quelle del teste e con le richiamate risultanze processuali. Testimone_2
Su tali presupposti deve quindi ritenersi che la in punto di responsabilità del sinistro è rimasta Parte_2
vittoriosa in primo grado, cosicché nessuna censura doveva muovere rispetto ad una implicita statuizione di responsabilità contenuta nella sentenza di primo grado che è stata gravata, correttamente, solo per la parte relativa al rigetto della domanda di riconoscimento del danno.
Passando al merito dell'appello proposto dalla la stessa con il primo motivo si duole del Parte_2
rigetto della domanda risarcitoria relativa ai danni fisici deducendo che detta statuizione è in contrasto con le risultanze istruttorie emerse in primo grado.
Evidenzia in proposito che la C.T.U. medico legale ha concluso riconoscendo il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportante dalla stessa e che i testi hanno confermato la dinamica del sinistro che è risultata compatibile con le lesioni riportate.
Lamenta conseguentemente la condanna alle spese del giudizio e al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. siccome carente dell'elemento oggettivo, ossia della totale soccombenza, atteso l'errato rigetto della sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Entrami i motivi sono fondati.
Non è infatti condivisibile l'affermazione del primo giudice in ordine alla mancanza di prova del danno fisico riportato dalla Parte_2
Invero, posto che è provata la dinamica del sinistro, il fatto che la abbia riportato lesioni Parte_2
personali in conseguenza del sinistro è comprovato univocamente dal referto di pari data redatto dal pronto soccorso dell'ospedale di Augusta attestante la limitazione funzionale del rachide cervicale e la dolenzia muscolare alla spalla destra;
dal certificato medico del 13.5.2013 redatto dal dott. Per_7 specialista in ortopedia e traumatologia, attestante il “trauma distorsivo alla rachide cervicale e
[...] alla spalla sinistra” con prescrizione di trattamento farmacologico e fisioterapico;
dal certificato medico redatto dallo stesso medico specialista in data 6.6.2013 confermativa della precedente diagnosi e attestante anche la sospetta lesione del sovraspinoso della spalla sinistra con prescrizione di ulteriori accertamenti diagnostici.
Tutta tale documentazione comprova che la a seguito del sinistro ha riportato effettivamente Parte_2
lesioni personali, irrilevante essendo la mancata allegazione delle spese mediche sostenute ( che semmai incidono sul piano del danno patrimoniale).
Inoltre la CTU disposta in primo grado ed eseguita dal dott. (con rigore metodologico Persona_8
e risultati del tutto condivisibili) ha confermato il nesso di derivazione causale tra le riscontrate lesioni pagina 9 di 13 personali al rachide cervicale e alla spalla sinistra ed il sinistro, concludendo che “In conclusione si può affermare che in base all'esame anamnestico e clinico-obiettivo della perizianda, in armonia alla documentazione sanitaria esaminata, in seguito all'incidente stradale del 02/05/2013, ha riportato: modesti esisti di distorsione cervicale e di contusione spalla sin, senza postumi strumentalmente valutabili. La malattia conseguenza a tale trauma ha comportato: un periodo di inabilità temporanea biologica assoluta al 75% di giorni 10. Un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di ulteriori giorni 20. DANNO BIOLOGICO: non residuo di danno clinicamente e strumentalmente valutabile. In ogni caso gli accertamenti strumentali, sono della massima importanza allo scopo di confermare od estendere con precisione un indirizzo diagnostico che già precedentemente, deve essere scaturito da una valutazione clinica.”
Orbene sulla scorta di tali convergenti risultanze deve ritenersi errata la valutazione del primo giudice in ordine al difetto di prova del danno non patrimoniale subito dalla a seguito delle lesioni Parte_2
riportate in conseguenza del sinistro di cui è causa.
Invero, è provato che la ha subito a causa del suddetto sinistro lesioni personali comportanti Parte_2
l'inabilità temporanea parziale della durata indicata dal CTU senza esiti permanenti rilevanti sul piano del danno biologico.
In applicazione delle vigenti tabelle di determinazione del danno da lesioni micropermanenti di cui al
DM 16.7.2024 il danno va così quantificato : € 414,30 per ITP al 75% per gg. 10 ed € 552,40 per ITP al
50% per giorni 20 = € 966,70.
Detto importo va tuttavia ridimensionato in € 831,08 nel rispetto del limiti della domanda essendo questo l'importo specificamente richiesto dall'appellante a titolo di danno per le lesioni riportate a seguito del sinistro.
Trattandosi di credito di valore l'importo come sopra determinato va rivalutato dal sinistro alla data odierna. Vanno altresì riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale sul detto importo, devalutato dalla data del sinistro e via via rivalutato sino alla data odierna.
L'accoglimento del primo motivo di gravame comporta anche l'accoglimento del secondo relativo alla condanna alle spese del giudizio di primo grado ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., norma che postula la totale soccombenza della parte.
Passando ora all'appello proposto dalla società (così per brevità indicata la società Parte_2
appellante) va rilevato che la società, in estrema sintesi, censura la sentenza gravata ritenendo che con il proprio intervento nel giudizio di primo grado essa abbia “ratificato l'operato dell'attrice” ed ha richiamato a confutazione della statuizione impugnata i principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il difetto di legittimazione della persona fisica che agisce in rappresentanza di un ente può
pagina 10 di 13 essere sanato in ogni stato e grado del processo con sanatoria ex tunc dell'attività svolta dal falsus procurator.
Ha dedotto che è quindi errata l'affermazione del primo giudice secondo cui l'intervento è irrituale ed inammissibile sul presupposto che essa è intervenuta per sostenere la domanda di la Parte_1
quale è sprovvista di legittimazione attiva in merito alla domanda di risarcimento dei danni materiali riportati dall'autovettura.
Ha inoltre contestato l'affermata improcedibilità della domanda per difetto della preventiva messa in mora ex art. 145 c.ass. atteso che la stessa era stata comunicata da . Parte_1
Il primo motivo di appello nei termini dedotti dall'appellante è infondato.
Il richiamo ai principi giurisprudenziali citati dall'appellante non è pertinente atteso che Parte_1
ha proposto la domanda di risarcimento del danno (personale e) all'autovettura in proprio
[...]
senza quindi spendere in alcun modo la qualità di rappresentante della società effettiva proprietaria del mezzo.
Non è quindi conferente il richiamo ai principi in tema di ratifica dell'operato del falsus procurator.
La infatti, ha speso la propria personale titolarità del bene e quindi la propria autonoma Parte_2 legittimazione a proporre la domanda risarcitoria relativa ai danni riportati dall'autovettura.
Non v'è quindi luogo per la dedotta ratifica della domanda dalla stessa svolta da parte della società.
Il motivo di appello è pertanto infondato e va rigettato.
Resta assorbita l'ulteriore lagnanza relativa all'improcedibilità della domanda per omessa messa in mora da parte dell'appellante.
Resta altresì assorbita ogni ulteriore eccezione riproposta nel grado.
Infine non possono trovare accoglimento le domande di manleva proposte dalle parti appellate attesa la mancata partecipazione al giudizio della compagnia di assicurazioni dell'autovettura condotta da
CP_3
Quanto alle spese del primo appello le stesse vanno poste a carico delle parti appellate rimaste soccombenti, per entrambi i gradi di giudizio.
Dette spese vanno liquidate in base al DM 55/14 e succ. agg, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, secondo il valore tabellare di riferimento, in complessivi € 346 per compensi ed €98 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
per il presente grado le spese vanno liquidate sulla base dei suddetti parametri in complessivi € 522 per compensi, esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività defensionale e con l'aumento di cui all'art. 4 co. 2 DM 55/14 per la sola fase decisionale ed € 64,50 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
pagina 11 di 13 Nulla sulle spese tra la e la società non essendovi domande tra le suddette Parte_2 Parte_2
parti.
Le spese dalla CTU medica vanno definitivamente poste a carico delle parti appellate Controparte_14
, mentre quelle della CTU sulla dinamica del sinistro e sul mezzo vanno poste per metà a carico
[...] dell'appellante (rimasta soccombente sulla domanda di risarcimento del danno al mezzo per difetto di legittimazione attiva) e per metà a carico dei suddetti appellati (in relazione alla accertata dinamica del sinistro).
Le spese dell'appello proposto dalla società rimasta soccombente, vanno poste a carico Parte_2
della stessa e vanno liquidate –in base al DM 55/14 e succ. agg.- tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale, ed esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività difensiva, in complessivi
€ 522 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, in favore di Controparte_5 [...]
e Controparte_2 CP_3
Nulla sulle spese con riferimento a rimasta contumace e per Controparte_4 Parte_1
mancanza di domanda.
Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in grado di appello nella cause civili riunite iscritte al n. 4121/2020 R.G. e al n. 4223/2020 R.G., così statuisce: accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. 684/2020 depositata in Parte_1
data 13/09/2020, il Giudice di Pace di Siracusa, condanna le appellate Controparte_5 [...]
, e al pagamento in solido in favore di Controparte_2 Controparte_4 CP_3 Parte_1 della somma di € 831,08 con rivalutazione dalla data del sinistro alla data odierna e oltre
[...]
interessi legali come in parte motiva;
condanna i suddetti convenuti in solido al pagamento in favore di delle spese dei Parte_1 due gradi di giudizio che liquida per il primo grado in complessivi € 346 per compensi ed €98 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa e per il presente grado in complessivi € 522 per compensi ed € 64,50 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
pone definitivamente a carico delle suddette parti appellate le spese della CTU medica svolta in primo grado e per metà a carico dell'appellante e per l'altra metà a carico delle suddette parti appellate le spese della CTU sulla dinamica del sinistro e sul danno al mezzo;
rigetta l'appello proposto dalla società Controparte_15
pagina 12 di 13 condanna la società appellante al pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_2
e delle spese del presente giudizio che liquida, per ciascuno, in complessivi € 522 per CP_3
compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
1.701,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa.
Così deciso in Siracusa, 3.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Milone
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