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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.276/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 9/7/24 e promossa DA
Avv. Silvia, rappresentata e difesa pro domo sua ed elett.te Pt_1 dom.to in P.LE A. BOITO N. 5 43121 PARMA presso lo studio della medesima. Appellante CONTRO
Controparte_1 Appellato contumace AVVERSO ordinanza ex art. 702ter Cpc n.RG 2868/22 emessa dal Tribunale di Parma in data 18/1/23.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-Con ricorso ex art.702bis Cpc l'Avv. Silvia Dodi impugnava il decreto di liquidazione dei compensi professionali relativi ad attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato, del 09/06/2022 emesso dal Tribunale di Parma e conveniva in giudizio il dinanzi al Presidente del Tribunale. CP_1
Riteneva errato il provvedimento di liquidazione del compenso professionale, in quanto, a fronte del deposito dell'istanza n. 617/2021 con cui chiedeva la liquidazione della somma di € 3600,00 tenuto conto già della riduzione del 50%, il Tribunale di Parma liquidava l'importo di € 1800,00 oltre spese generali, cpa e iva se dovuta, precisando in parte motiva di poter liquidare quanto richiesto dall'istante, operando tuttavia una ulteriore ingiustificata riduzione del 50%.
-Avverso tale decisione propone appello x per i seguenti motivi. 1) Con il primo motivo, Errata quantificazione del compenso sulla base dei parametri di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55.
2) Con il secondo motivo, • Illegittima compensazione integrale delle spese di giudizio in assenza di reciproca soccombenza. -Il non si costituiva rimanendo contumace. CP_1
-L'appello è inammissibile.
-L'Art. 15 Dl.150/11 che disciplina “Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia” detta che “Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”. Tanto è nel caso di specie, conseguendone l'inammissibilità della impugnazione.
-Non luogo a provvedere sulle spese del grado per la contumacia del . CP_1
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto;
B)nulla per le spese. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 1/12/24
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.276/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 9/7/24 e promossa DA
Avv. Silvia, rappresentata e difesa pro domo sua ed elett.te Pt_1 dom.to in P.LE A. BOITO N. 5 43121 PARMA presso lo studio della medesima. Appellante CONTRO
Controparte_1 Appellato contumace AVVERSO ordinanza ex art. 702ter Cpc n.RG 2868/22 emessa dal Tribunale di Parma in data 18/1/23.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-Con ricorso ex art.702bis Cpc l'Avv. Silvia Dodi impugnava il decreto di liquidazione dei compensi professionali relativi ad attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato, del 09/06/2022 emesso dal Tribunale di Parma e conveniva in giudizio il dinanzi al Presidente del Tribunale. CP_1
Riteneva errato il provvedimento di liquidazione del compenso professionale, in quanto, a fronte del deposito dell'istanza n. 617/2021 con cui chiedeva la liquidazione della somma di € 3600,00 tenuto conto già della riduzione del 50%, il Tribunale di Parma liquidava l'importo di € 1800,00 oltre spese generali, cpa e iva se dovuta, precisando in parte motiva di poter liquidare quanto richiesto dall'istante, operando tuttavia una ulteriore ingiustificata riduzione del 50%.
-Avverso tale decisione propone appello x per i seguenti motivi. 1) Con il primo motivo, Errata quantificazione del compenso sulla base dei parametri di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55.
2) Con il secondo motivo, • Illegittima compensazione integrale delle spese di giudizio in assenza di reciproca soccombenza. -Il non si costituiva rimanendo contumace. CP_1
-L'appello è inammissibile.
-L'Art. 15 Dl.150/11 che disciplina “Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia” detta che “Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”. Tanto è nel caso di specie, conseguendone l'inammissibilità della impugnazione.
-Non luogo a provvedere sulle spese del grado per la contumacia del . CP_1
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto;
B)nulla per le spese. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 1/12/24
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)