Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 4391 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2021, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento numero 1543 pubblicata il 22 luglio 2021 e non notificata, avente a oggetto contratto di appalto e vertente tra
(cf ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Di Santo (cf ), elettivamente domiciliata in Guardia C.F._2
Sanframondi (BN), Via Municipio, 135, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
e
(cf ), in qualità di titolare della Ditta Controparte_1 C.F._3
EURO–EDILIZIA (p. iva , rappresentato e difeso dall'Avv. Nico P.IVA_1
1
183 nello studio dell'Avv. Giuseppe Longo, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_2 appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, titolare della ditta individuale Euro-Edilizia, conveniva in Controparte_1 giudizio onde ottenere il saldo del pagamento dei lavori eseguiti Parte_1 presso l'immobile di sua proprietà, per € 20.828,41.
si costituiva resistendo alla domanda e chiedendo, a sua volta, la Parte_1 risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta, la quale aveva abbandonato il cantiere senza ultimare l'opera, contestava l'importo richiesto, in particolare la circostanza che i prezzi avrebbero dovuto essere aggiornati all'anno 2007, invocando, altresì, il risarcimento del danno.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva assunta prova orale e disposta ctu, il Tribunale di Benevento così statuiva: “... È in parte fondata la domanda di adempimento dell'attore. Vanno rigettate tutte le altre restanti domande delle parti...
Il contratto di appalto, riguardo alla determinazione dell'oggetto fa riferimento al computo metrico allegato ad esso e, quanto ai prezzi, dice che all'impresa spetta
l'aggiornamento dei prezzi fino alla data di emissione del decreto rilasciato dal
Comune di Tocco Caudio, che sarà liquidato con lo stato finale. Orbene, il computo metrico allegato al contratto, sottoscritto in ogni pagina dalla indica Pt_1 all'ultima pagina la voce “AGG. AL 2001”, in virtù della quale l'ultima somma totale di lire 68.081.390,80 riportata alla pagina precedente, viene aggiornata a lire
92.436,83 e con l'aggiunta di lire 1.956.359,64 per lavori di lattoneria in rame, determina il totale preventivato in contratto di lire 94.363.162,50 pari ad euro
48.750,00. Ordunque, la committente era consapevole, sottoscrivendo il contrato e
l'allegato computo metrico, che i prezzi riportati in detto computo dovevano essere
2 comunque aggiornati all'anno 2007, anno di emissione del decreto comunale di autorizzazione e finanziamento lavori, nel quale pure è specificato che i prezzi indicati nel progetto allegato alla richiesta di finanziamento erano parametrati all'anno
2001.
Riguardo alla tempistica del pagamento del prezzo dell'appalto, il contratto nulla dice. In particolare, non dice di acconti dovuti all'impresa e indica solo che l'impresa si obbliga a fare uno sconto di euro 5.044,16 sulle opere a farsi. Precisa, inoltre, che
l'aggiornamento dei prezzi “sarà liquidato con lo stato finale”...
Circa i motivi della sospensione dei lavori e della non ultimazione degli stessi, da una parte vi è la testimonianza del direttore dei lavori, importantissima in quanto rappresentante tecnico della committente e da essa nominata che ha deposto in udienza che ... “Mi consta che i lavori furono sospesi perché la committente e il figlio fermarono i lavori. Credo, ma non ne sono sicuro, che lo fecero perché ritennero eccessiva la somma quantificata con la contabilizzazione del 1° SAL” (capitolo 8); “So che i lavori del 1° SAL non furono pagati all'appaltatore” (capitolo 9); “che mai la committenza (gli) chiese di richiamare formalmente l'impresa esecutrice, ovvero di ingiungere ad essa la ripresa dei lavori, proprio in ragione del fatto che la sospensione degli stessi era stata disposta su richiesta della prima e poi sostanzialmente concordata con l'appaltatore, il quale lasciava anche materiale ed attrezzature edili di sua proprietà in detto cantiere, in attesa della prossima ripresa dei lavori” (capitolo 10); precisando che, effettivamente, “i lavori furono sospesi per ordine della committenza ma sul cantiere rimasero le attrezzature dell'impresa”; -
“che per le medesime ragioni di cui al capo che precede, mai ebbe ad emettere un ordine di servizio nei confronti dell'impresa esecutrice, con ingiunzione a riprendere
i lavori entro un termine perentorio ...”...
In mancanza dei presupposti legali di risoluzione per inadempimento di una delle parti, vi fu di fatto una volontà reciproca delle parti di non continuare il rapporto contrattuale, prima con sospensione e poi con interruzione dello stesso, fino all'impossibilità oggettiva di riprenderlo per avvenuta scadenza dei termini autorizzativi.
Ciò posto, questo giudice condivide quanto argomentato in fatto e in diritto dal ctu
3 anche in risposta ai rilevi di parte, circa la quantificazione monetaria Per_1 secondo contratto delle opere realizzate dall'impresa, determinate in euro €
38.378,28 a prezzi aggiornati al 2007 e al netto del ribasso (sconto indicato in contratto e applicato in proporzione delle minori opere eseguite) ed al lordo dell'acconto ricevuto di euro 23.500,00.
Ne consegue che la domanda attorea per il pagamento dei lavori eseguiti è fondata per la minor somma di euro 14.878,28 oltre Iva secondo legge, oltre i soli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
Tutte le altre domande, comprese quelle risarcitorie, vanno rigettate, in quanto collegate e conseguenziali alle reciproche domande di risoluzione del contratto per colpa grave della controparte, da rigettarsi per i motivi sopra esposti”.
Il Tribunale condannava alla refusione delle spese di lite, Parte_1 compensate in misura di un quarto.
proponeva appello avverso la decisione, con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 20 ottobre 2021, invocandone l'integrale riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, così decidere:
- accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n.
1543/2021 del Tribunale civile di Benevento, accogliere tutte le domande proposte nel primo grado del presente giudizio nell'interesse dell'odierna appellante RA
, per l'effetto: Parte_1
A) rigettare tutte le domande proposte nel procedimento di primo grado nell'interesse del NO , titolare dell'impresa Euro-Edilizia, in quanto le Controparte_1 medesime sono improponibili, improcedibili, inammissibili, illegittime, nulle e comunque infondate in fatto ed in diritto;
B) in via riconvenzionale accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale, nonché illecito extracontrattuale, perpetrato dal NO _1
, titolare dell'impresa Euro-Edilizia, nei confronti della RA
[...] Pt_1
per la mancata ultimazione dei lavori, condannare per l'effetto il NO
[...]
, titolare dell'impresa Euro-Edilizia, al pagamento – a titolo di Controparte_1
4 risarcimento di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati alla RA - della somma di Euro Parte_1
25.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, o della diversa somma che l'adita Corte riterrà giusta ed equa;
C) in via subordinata, disporre la compensazione - anche impropria - delle somme richieste dall'impresa appellata con le somme di cui la stessa è debitrice nei confronti della RA per le causali indicate in epigrafe;
Parte_1
D) condannare controparte al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese di C.T.U., oltre ancora al rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dello scrivente Avvocato Antonio Di Santo il quale si dichiara antistatario, nonché alla restituzione delle spese legali del primo grado ove corrisposte in attesa della definizione del giudizio di secondo grado”.
Con comparsa depositata in data 11 febbraio 2022, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, alla prima udienza di trattazione la Corte, con ordinanza del 27 aprile 2022, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il processo, già trattenuto in decisione, veniva rimesso sul ruolo per consentire la diversa composizione del Collegio, a causa del trasferimento di un componente ad altro ufficio.
All'udienza del 15 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte riservava la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionali, che non hanno carattere di novità.
La difesa appellante, dopo aver ripercorso lo svolgimento del processo di primo grado, formula due motivi di gravame così rubricati:
“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 1175,
5 1341, 1370, 1375, 2697 DEL CODICE CIVILE, ARTT. 33 E 36 D. LGS. N. 206/2005;
MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA ED ERRONEA;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT.
1218, 1665, 1667 E 2697 DEL CODICE CIVILE;
MOTIVAZIONE
CONTRADDITTORIA”.
Con terzo motivo, la difesa appellante ripropone la domanda risarcitoria già formulata in primo grado.
I motivi di doglianza vanno trattati congiuntamente.
Con primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che i prezzi indicati nel contratto di appalto fossero risalenti al 2001 nonché che la committente, sottoscrivendo il contratto, avrebbe dovuto sapere che i prezzi ivi indicati erano risalenti al 2001 e che sarebbero stati aggiornati, alla fine dei lavori, al 2007.
I prezzi indicati nel contratto di appalto, in realtà, sarebbero stati quelli dell'anno
1982, come si evincerebbe dalle tabelle allegate alla ctu nonché dal quadro riepilogativo redatto dal Geometra Per_2
Risulterebbe, peraltro, dagli atti che per i lavori parziali eseguiti dall'impresa, a fronte di un corrispettivo - risultante dai prezzi indicati in contratto - pari a €
18.628,58, aveva ricevuto il pagamento della somma di € 23.500,00, dunque, nessuna ulteriore somma poteva essere pretesa poiché la clausola che prevederebbe un aumento dei prezzi del 144% sarebbe inesistente.
Se la clausola che prevedeva un aumento dei prezzi del 144% non si volesse ritenere inesistente, essa sarebbe comunque nulla per violazione delle norme di correttezza e buona fede nonché per violazione del combinato disposto degli artt. 33 e 36 del D. Lgs.
206/2005, che prevedono la nullità delle clausole che “determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Con secondo motivo di impugnazione la difesa appellante lamenta che il primo giudice abbia erroneamente statuito che il contratto si era risolto per reciproca volontà
6 delle parti.
La testimonianza resa dal Direttore dei lavori, in realtà, non confermerebbe una volontà comune dei contraenti di non proseguire nel rapporto ma, al contrario, che i lavori furono interrotti quando l'impresa pretese un aggiornamento prezzi del 144% che la committente rifiutò di corrispondere, come confermato dalle numerose diffide successivamente inviate.
Il Tribunale avrebbe, pertanto, erroneamente ritenuto che la risoluzione del contratto non fosse addebitabile all'impresa, la quale, come pure riconosciuto dal primo giudice, avrebbe avuto diritto all'incremento solo a fine lavori.
Va precisato, con riguardo alla vicenda in fatto sottesa alla presente controversia, che il contratto intercorso tra e aveva a oggetto la ristrutturazione, Pt_1 _1 post terremoto, di fabbricato ex L 219/81, L 32/1992 e succ. modifiche e integrazioni, per la quale il Comune di Tocco Caudio, con decreto 205/2005, ha deliberato l'erogazione di un contributo di € 54.961,22, espressamente riferito ai prezzi dell'anno
2001 (doc. 7 prod. , somma rispetto alla quale il medesimo decreto prevedeva Pt_1 la possibilità di aggiornamento su richiesta del titolare.
Il computo metrico allegato al contratto non è stato prodotto nel presente grado di giudizio né dall'appellante né dall'appellato. A differenza di quanto argomentato dalla difesa di , non solo dalla sentenza ma anche dalla consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio risulta, però, che al “contratto veniva allegato computo metrico dei lavori riportante i prezzi aggiornati all'anno 2001 (ved. dicitura in alto a destra sull'ultima pagina del computo metrico) e per un costo totale complessivo, escluso IVA, di €
48.750,00 (£ 94.393.162,50)” (pag. 6 ctu).
L'erogazione di un contributo comunale per € 54.961,22 e il computo metrico, sottoscritto dalle parti per € 48.750,00, esaminato dal ctu oltre che dal giudice di I grado, impongono di respingere la tesi propugnata dall'appellante secondo la quale i prezzi concordati in contratto sarebbero stati quelli dell'anno 1982 e che nessun aggiornamento sarebbe stato pattuito, anche tenuto conto che il documento contrattuale prevede espressamente “Viene stabilito che al sottoscritto (ndr
l'impresa), comunque, spetterà l'aggiornamento dei prezzi fino alla data dell'emissione del decreto rilasciato dal Comune di Tocco che sarà liquidato con lo
7 stato finale”.
L'aggiornamento dei prezzi, in primis, non era certamente del 144%, come sostenuto dalla difesa appellante, essendo stato fissato in contratto mediante richiamo al computo metrico ai prezzi 2001 come parimenti il contributo pubblico, e, in secondo luogo, considerato che il contratto è stato stipulato nell'anno 2008, sulla base di un computo metrico redatto con riguardo a prezziario di sette anni precedenti, la clausola di adeguamento degli stessi all'anno 2007 scarsamente potrebbe essere ritenuta determinante di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno del consumatore, essendo, piuttosto, volta a garantire all'appaltatore la giusta retribuzione.
Peraltro, il ctu ha confermato la circostanza già pacifica tra le parti, poiché non oggetto di alcuna contestazione, che l'impresa abbia realizzato anche lavorazioni aggiuntive, alle quali, nel caso di mancata determinazione del prezzo, non potrebbero che applicarsi i prezzi per le Opere Pubbliche della Regione Campania dell'anno 2007, parametro di riferimento anch'esso non contestato.
Il ctu ha chiaramente indicato che le opere realizzate da , comprese nel _1 computo metrico e analiticamente indicate, avevano un costo di € 12.985,79, aggiornato al 2007 e detratto lo sconto concordato in contratto, mentre erano state eseguite opere aggiuntive, ordinate in corso d'opera e anch'esse analiticamente indicate, per € 20.219,65 e ulteriori lavori a corpo, non soggetti ad aggiornamento, per
€ 1.634,45.
Part Quanto alla testimonianza del Direttore dei Lavori questi ha confermato che il I
(sottoscritto anche dalla committente e dalla ditta) era stato redatto “sulla scorta della tariffa del 1982, aggiornata al 2001, per un importo complessivo di € 30.586,23, senza considerare l'ulteriore compenso dovuto per gli altri lavori non contabilizzati, ossia fino alle quinte del sottotetto” (circostanza n. 5) e, altresì, che “su disposizione della committente ... furono sospesi i lavori nel cantiere in questione, dapprima per ragioni non chiare, salvo poi apprendersi che la committenza riteneva eccessive le pretese economiche dell'appaltatore e prospettava la possibile sostituzione dello stesso con altro costruttore” (circ. n. 8), precisando, “Mi consta che la committente e il figlio fermano i lavori. Credo, ma non sono sicuro, che lo fecero perché ritennero eccessiva
8 la somma quantificata con la contabilizzazione del I SAL”.
Dunque, al di là della chiara testimonianza resa dal DL circa la decisione unilaterale assunta dalla committenza, è evidente che nel momento in cui la decise di Pt_1 sospendere i lavori, contabilizzati secondo il prezziario dell'anno 2001, sulla base del quale era stato anche erogato il contributo comunale (del quale risulta corrisposta la somma di € 34.909,42 tra anticipazioni e I SAL), non vi era stata alcuna richiesta di aggiornamento dei prezzi al 2007, trovando smentita anche la tesi di un legittimo rifiuto da parte della di pagare l'impresa. Pt_1
Quanto alle diffide inoltrate dalla alle quali si è operato riferimento nel Pt_1 gravame, la difesa appellante ha omesso di censurare specificatamente la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale, tenendone debito conto, ha chiaramente statuito che”... le diffide scritte all'impresa per l'ultimazione dei lavori, non solo contrastavano con la imposizione della sospensione dei lavori all'impresa, ma furono fatte quando il termine finale per l'ultimazione dei lavori imposto dal decreto comunale autorizzativo era già scaduto in data 20/8/2009 (non sono state allegate
o provate la concessione di proroghe a detto termine finale), per cui l'impresa, anche se avesse voluto, non poteva più riprenderli”.
In conclusione, la decisione di primo grado è corretta e va confermata con conseguente rigetto del gravame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i criteri di cui al dm
55/2014 e ss modificazioni, dunque con riguardo al valore della lite, € 14.000,00 circa, all'attività svolta dalle parti e alla non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole, con riferimento ai valori minimi dello scaglione tariffario da € 5.201,00 a € 26.001,00, in € 4.92.906,00 per onorari, oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge.
Al rigetto dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 1543 pubblicata il 22 luglio 2021, proposto da Parte_1
9 nei confronti di , così dispone: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di liquidate in € 2.906,00, oltre al 15% per Controparte_1 rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Pasquale Maria Cristiano
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