TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
NN. R.G. 761/2024 766/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 21.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause di primo grado riunite, iscritte ai nn. r.g. 761/2024 e 766/2024 promosse da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
e (C.F. ), elettivamente C.F._5 Parte_6 C.F._6 domiciliate in Sansepolcro (AR), Via XXV Aprile n. 62, presso lo studio dell'Avv. AMEDEO STOPPA, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrenti contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto contumace
OGGETTO: Altre ipotesi Il Difensore delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVA
PER LE RICORRENTI: 1) DISAPPLICARE il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nella parte in cui escludono il profilo personale educativo nell'area personale docente;
e/o INTERPRETARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti anche il personale educativo;
2) DISAPPLICARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea;
Controparte_2
l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 1 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere tra i destinatari del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 anche il personale docente ed educativo non di ruolo;
3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e, 4) CONDANNARE il , in persona del Ministro in Controparte_1 carica, (C.F. ), corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A all'attribuzione P.IVA_1 della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, così come prevista e disciplinata dalla normativa, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di:
✓ Prof.ssa (C.F. ) per gli anni scolastici Parte_1 C.F._1
2023/2024 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 500,oo, ovvero, in subordine, CONDANNARE il
[...]
, in persona del Ministro in carica, (C.F. ), a Controparte_1 P.IVA_1 corrispondere al Ricorrente una somma pari ad Euro 500,oo, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento del danno.
✓ Prof.ssa (C.F. ) per gli anni scolastici Parte_2 C.F._2
2022/2023 e 2023/2024 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 1.000,oo, ovvero, in subordine, CONDANNARE il
, in persona del in carica, (C.F. Controparte_1 CP_3
), a corrispondere al Ricorrente una somma pari ad Euro 1.000,oo, o la P.IVA_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento del danno.
✓ Prof.ssa (C.F. per gli anni scolastici Parte_3 C.F._3
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 2.500,oo, ovvero, in subordine, CONDANNARE il , in persona del Controparte_1
in carica, (C.F. , a corrispondere al Ricorrente una somma pari CP_3 P.IVA_1 ad Euro 2.500,oo, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento del danno.
✓ Prof.ssa (C.F. ) per gli anni scolastici Parte_4 C.F._4
2023/2024 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 500,oo, ovvero, in subordine, CONDANNARE il
[...]
, in persona del Ministro in carica, (C.F. ), a Controparte_1 P.IVA_1 corrispondere al Ricorrente una somma pari ad Euro 500,oo, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento del danno. 5) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede si chiede la maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4 comma 2 (“Assistenza di più parti” n°
2 4) del Decreto ministeriale 10/03/2014, n. 55; e la maggiorazione obbligatoria ex Lege del compenso del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (“Ricerca testuale all'interno dell'atto ex Legge Cartabia”) da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Analoghe conclusioni venivano assunte nella causa iscritta al r.g. n. 766/2024, in riferimento agli anni di servizio rispettivamente prestati dalle ricorrenti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi rispettivamente depositati in data 2.7.2024 e 4.7.2024, le ricorrenti indicate in epigrafe adivano il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferivano di essere assunte con contratto a tempo determinato con qualifica di personale educativo e personale docente e di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto rispettivamente: CP_1
- nell'a.s. 2023/2024; Parte_1
- : dall'a.s. 2022/2023 all'a.s. 2023/2024; Parte_2
- : dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2023/2024; Parte_3
- : nell'a.s. 2023/2024; Parte_4
- : dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2023/2024; Parte_5
- : nell'a.s. 2019/2020 e dall'a.s. 2021/2022 all'a.s. 2023/2024. Parte_6
Allegavano di essere state escluse, in riferimento agli anni indicati, dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500,00 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali. Richiamavano il disposto dell'art. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015 e il primo regolamento attuativo, emanato con d.p.c.m. 23.9.2015, che aveva disciplinato le modalità di assegnazione della carta, riservata ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale e anche in periodo di formazione e prova. Esso era stato, poi, modificato dal d.p.c.m. del 28.11.2016, fermo restando che il beneficio era riservato ai docenti assunti a tempo indeterminato. Lamentavano l'illegittimità e il carattere discriminatorio dell'interpretazione che il aveva dato della suddetta normativa, escludendo dal beneficio il personale CP_1 educativo di ruolo e i docenti con contratti a tempo determinato. Richiamavano gli artt. 121 DPR n. 417/1974 e 398 D. Lgs. n. 297/1994, per cui
“al personale educativo si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari” e l'art. 25 CCNL comparto Scuola 2016- 2018, che disponeva che “il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente”.
3 Citavano, altresì, l'art. 127 CCNL cit., recante “nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo”. Sostenevano che l'art. 395 D. Lgs. n. 297/1994 rubricato “funzione docente” il quale, nel prevedere che “la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità", ricomprendesse anche il personale educativo, menzionando le funzioni proprie, che l'art. 128 CCNL assegnava al personale educativo. Citavano l'art. 129 CCNL cit., per cui “rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”. Rammentavano che la S.C. aveva già riconosciuto la spettanza della cd. carta docente, anche al personale educativo, in seguito a vari precedenti di merito, favorevoli alla tesi dei ricorrenti. Le ricorrenti e , in riferimento agli anni in cui avevano Parte_5 Parte_6 prestato servizio come docenti con contratto a tempo determinato, richiamavano la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, la quale aveva sottolineato l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. L'illegittimità della suddetta esclusione era, poi, stata confermata anche dall'ordinanza resa dalla CGUE il 18.5.2022. Deducevano altresì la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché del principio di parità di trattamento, vigente nell'ambito del sistema del pubblico impiego. Richiamando le disposizioni rilevanti di cui al CCNL scuola e citando precedenti giurisprudenziali favorevoli, sottolineavano che il diritto/dovere di formazione e aggiornamento riguardasse indistintamente il personale a tempo determinato e indeterminato. Ciononostante, soltanto alla seconda categoria era garantito lo strumento di autoformazione in questione. Tutte le ricorrenti chiedevano, pertanto, il riconoscimento del diritto a percepire l'importo di euro 500,00, tramite carta elettronica, per ciascuno degli anni in cui avevano prestato servizio quali educatrici e quali docenti titolari di contratto a tempo determinato.
Il , pur avendo ricevuto Controparte_1 regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, rimaneva contumace.
Riunite le cause ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., all'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti costituite, esse venivano poste in decisione.
4 *** 1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti. Le ricorrenti agiscono, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per gli anni in cui hanno prestato servizio come educatrici e come docenti a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_1
Non è controversa tra le parti la circostanza che nessuna delle ricorrenti, per gli anni di cui alla domanda, ha fruito della carta docente. 2. Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 prevede che: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
5 tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile". Il comma 122 dell'art. 1 cit. demanda, inoltre, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal CP_1 oggi convenuto (tra cui la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato. È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
6
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione). Il Giudice amministrativo d'appello ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria. 3. Tale ultimo problema risulta, in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. Richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, il Giudice di Lussemburgo ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
7 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33). La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, appena citata. Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato con contratto annuale dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate. A tale conclusione è pervenuta la S.C., nella sentenza sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto (fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato. Inoltre, il precedente di Cass., sez. lav., 31.10.2022, n. 32104, confermato da Cass., sez. lav., 11.4.2024, n. 9895, ha statuito che: “la carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di
8 essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
9 Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che CP_6
"(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale
o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si CP_6 specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarità delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”. 4. Il valore del beneficio riconosciuto alle ricorrenti, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla più volte citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036). Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, derivante dalla somma del valore economico dei benefici riconosciuti (euro 8.500) della limitata attività processuale svolta, della natura documentale delle cause, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e del patrocinio di più soggetti, aventi situazione processuale analoga, in complessivi euro 4.250, oltre
10 rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 98 per contributo unificato. L'importo dei compensi viene aumentato del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, d.m. n. 55/2014, atteso che i collegamenti ipertestuali, in gran parte riguardanti giurisprudenza nota all'ufficio, con riguardo ai contratti di lavoro, hanno agevolato solo in minima parte la consultazione dell'atto. La liquidazione finale si determina, quindi, in euro 4.675.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dei ricorsi, condanna il a Controparte_1 consegnare alle ricorrenti la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a:
euro 500 per;
Parte_1
euro 1.000 per Parte_2
euro 2.500 per Parte_3
euro 500 per;
Parte_4
euro 2.000 per;
Parte_5
euro 2.000 per;
Parte_6 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei singoli contratti a termine al saldo effettivo, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio delle ricorrenti, liquidate in complessivi euro 4.675, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 98 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'Avv. Amedeo Stoppa. Così deciso il 21.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 21.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause di primo grado riunite, iscritte ai nn. r.g. 761/2024 e 766/2024 promosse da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
e (C.F. ), elettivamente C.F._5 Parte_6 C.F._6 domiciliate in Sansepolcro (AR), Via XXV Aprile n. 62, presso lo studio dell'Avv. AMEDEO STOPPA, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrenti contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto contumace
OGGETTO: Altre ipotesi Il Difensore delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVA
PER LE RICORRENTI: 1) DISAPPLICARE il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nella parte in cui escludono il profilo personale educativo nell'area personale docente;
e/o INTERPRETARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti anche il personale educativo;
2) DISAPPLICARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea;
Controparte_2
l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 1 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere tra i destinatari del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 anche il personale docente ed educativo non di ruolo;
3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e, 4) CONDANNARE il , in persona del Ministro in Controparte_1 carica, (C.F. ), corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A all'attribuzione P.IVA_1 della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, così come prevista e disciplinata dalla normativa, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di:
✓ Prof.ssa (C.F. ) per gli anni scolastici Parte_1 C.F._1
2023/2024 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 500,oo, ovvero, in subordine, CONDANNARE il
[...]
, in persona del Ministro in carica, (C.F. ), a Controparte_1 P.IVA_1 corrispondere al Ricorrente una somma pari ad Euro 500,oo, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento del danno.
✓ Prof.ssa (C.F. ) per gli anni scolastici Parte_2 C.F._2
2022/2023 e 2023/2024 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 1.000,oo, ovvero, in subordine, CONDANNARE il
, in persona del in carica, (C.F. Controparte_1 CP_3
), a corrispondere al Ricorrente una somma pari ad Euro 1.000,oo, o la P.IVA_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento del danno.
✓ Prof.ssa (C.F. per gli anni scolastici Parte_3 C.F._3
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 2.500,oo, ovvero, in subordine, CONDANNARE il , in persona del Controparte_1
in carica, (C.F. , a corrispondere al Ricorrente una somma pari CP_3 P.IVA_1 ad Euro 2.500,oo, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento del danno.
✓ Prof.ssa (C.F. ) per gli anni scolastici Parte_4 C.F._4
2023/2024 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 500,oo, ovvero, in subordine, CONDANNARE il
[...]
, in persona del Ministro in carica, (C.F. ), a Controparte_1 P.IVA_1 corrispondere al Ricorrente una somma pari ad Euro 500,oo, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento del danno. 5) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede si chiede la maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4 comma 2 (“Assistenza di più parti” n°
2 4) del Decreto ministeriale 10/03/2014, n. 55; e la maggiorazione obbligatoria ex Lege del compenso del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (“Ricerca testuale all'interno dell'atto ex Legge Cartabia”) da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Analoghe conclusioni venivano assunte nella causa iscritta al r.g. n. 766/2024, in riferimento agli anni di servizio rispettivamente prestati dalle ricorrenti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi rispettivamente depositati in data 2.7.2024 e 4.7.2024, le ricorrenti indicate in epigrafe adivano il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferivano di essere assunte con contratto a tempo determinato con qualifica di personale educativo e personale docente e di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto rispettivamente: CP_1
- nell'a.s. 2023/2024; Parte_1
- : dall'a.s. 2022/2023 all'a.s. 2023/2024; Parte_2
- : dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2023/2024; Parte_3
- : nell'a.s. 2023/2024; Parte_4
- : dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2023/2024; Parte_5
- : nell'a.s. 2019/2020 e dall'a.s. 2021/2022 all'a.s. 2023/2024. Parte_6
Allegavano di essere state escluse, in riferimento agli anni indicati, dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500,00 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali. Richiamavano il disposto dell'art. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015 e il primo regolamento attuativo, emanato con d.p.c.m. 23.9.2015, che aveva disciplinato le modalità di assegnazione della carta, riservata ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale e anche in periodo di formazione e prova. Esso era stato, poi, modificato dal d.p.c.m. del 28.11.2016, fermo restando che il beneficio era riservato ai docenti assunti a tempo indeterminato. Lamentavano l'illegittimità e il carattere discriminatorio dell'interpretazione che il aveva dato della suddetta normativa, escludendo dal beneficio il personale CP_1 educativo di ruolo e i docenti con contratti a tempo determinato. Richiamavano gli artt. 121 DPR n. 417/1974 e 398 D. Lgs. n. 297/1994, per cui
“al personale educativo si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari” e l'art. 25 CCNL comparto Scuola 2016- 2018, che disponeva che “il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente”.
3 Citavano, altresì, l'art. 127 CCNL cit., recante “nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo”. Sostenevano che l'art. 395 D. Lgs. n. 297/1994 rubricato “funzione docente” il quale, nel prevedere che “la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità", ricomprendesse anche il personale educativo, menzionando le funzioni proprie, che l'art. 128 CCNL assegnava al personale educativo. Citavano l'art. 129 CCNL cit., per cui “rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”. Rammentavano che la S.C. aveva già riconosciuto la spettanza della cd. carta docente, anche al personale educativo, in seguito a vari precedenti di merito, favorevoli alla tesi dei ricorrenti. Le ricorrenti e , in riferimento agli anni in cui avevano Parte_5 Parte_6 prestato servizio come docenti con contratto a tempo determinato, richiamavano la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, la quale aveva sottolineato l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. L'illegittimità della suddetta esclusione era, poi, stata confermata anche dall'ordinanza resa dalla CGUE il 18.5.2022. Deducevano altresì la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché del principio di parità di trattamento, vigente nell'ambito del sistema del pubblico impiego. Richiamando le disposizioni rilevanti di cui al CCNL scuola e citando precedenti giurisprudenziali favorevoli, sottolineavano che il diritto/dovere di formazione e aggiornamento riguardasse indistintamente il personale a tempo determinato e indeterminato. Ciononostante, soltanto alla seconda categoria era garantito lo strumento di autoformazione in questione. Tutte le ricorrenti chiedevano, pertanto, il riconoscimento del diritto a percepire l'importo di euro 500,00, tramite carta elettronica, per ciascuno degli anni in cui avevano prestato servizio quali educatrici e quali docenti titolari di contratto a tempo determinato.
Il , pur avendo ricevuto Controparte_1 regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, rimaneva contumace.
Riunite le cause ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., all'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti costituite, esse venivano poste in decisione.
4 *** 1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti. Le ricorrenti agiscono, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per gli anni in cui hanno prestato servizio come educatrici e come docenti a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_1
Non è controversa tra le parti la circostanza che nessuna delle ricorrenti, per gli anni di cui alla domanda, ha fruito della carta docente. 2. Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 prevede che: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
5 tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile". Il comma 122 dell'art. 1 cit. demanda, inoltre, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal CP_1 oggi convenuto (tra cui la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato. È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
6
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione). Il Giudice amministrativo d'appello ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria. 3. Tale ultimo problema risulta, in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. Richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, il Giudice di Lussemburgo ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
7 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33). La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, appena citata. Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato con contratto annuale dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate. A tale conclusione è pervenuta la S.C., nella sentenza sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto (fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato. Inoltre, il precedente di Cass., sez. lav., 31.10.2022, n. 32104, confermato da Cass., sez. lav., 11.4.2024, n. 9895, ha statuito che: “la carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di
8 essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
9 Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che CP_6
"(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale
o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si CP_6 specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarità delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”. 4. Il valore del beneficio riconosciuto alle ricorrenti, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla più volte citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036). Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, derivante dalla somma del valore economico dei benefici riconosciuti (euro 8.500) della limitata attività processuale svolta, della natura documentale delle cause, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e del patrocinio di più soggetti, aventi situazione processuale analoga, in complessivi euro 4.250, oltre
10 rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 98 per contributo unificato. L'importo dei compensi viene aumentato del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, d.m. n. 55/2014, atteso che i collegamenti ipertestuali, in gran parte riguardanti giurisprudenza nota all'ufficio, con riguardo ai contratti di lavoro, hanno agevolato solo in minima parte la consultazione dell'atto. La liquidazione finale si determina, quindi, in euro 4.675.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dei ricorsi, condanna il a Controparte_1 consegnare alle ricorrenti la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a:
euro 500 per;
Parte_1
euro 1.000 per Parte_2
euro 2.500 per Parte_3
euro 500 per;
Parte_4
euro 2.000 per;
Parte_5
euro 2.000 per;
Parte_6 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei singoli contratti a termine al saldo effettivo, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio delle ricorrenti, liquidate in complessivi euro 4.675, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 98 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'Avv. Amedeo Stoppa. Così deciso il 21.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
11