Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 216/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Valentina Del Rio Giudice
dei quali il secodno relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 216 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CIANCIMINO RINO pec: ri-
Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SUTERA ANTONINO pec:
[...]
Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17/10/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/03/2020 ha Parte_1
evocato in giudizio il marito chiedendo al Tribunale Controparte_1
di: “ordinare la comparizione personale dei coniugi davanti a sé ed esperito
il rituale tentativo di conciliazione: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati,
dispensandoli l'un l'altro dall'obbligo della coabitazione;
2) Pronunciare la
separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al sig.
[...]
per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
Parte_2
3) Disporre un contributo per il mantenimento del figlio convivente CP_2
pari ad € 300,00; 4) Assegnare, altresì, la casa coniugale sita in
[...]
Menfi in via Raffaello n. 102 alla sig.ra e ad il figlio Parte_1
convivente ; 5) Rimettere le parti innanzi al Giudice Controparte_2
Istruttore designando per il prosieguo nel merito;
confermati i richiesti prov-
vedimenti provvisori, dichiarare la separazione giudiziale con addebito di
colpa al sig. .” Controparte_1
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda Controparte_1
relativa alla separazione personale svolta dalla ricorrente e chiedendo: “il
rigetto della domanda riconvenzionale di addebito avanzata, non essendosi
mai violati i doveri matrimoniali;
B) rigettarsi qualsiasi domanda di contri-
buzione per concorso al mantenimento sia dellamoglie che del figlio, del tut-
to autosufficienti, e statuirsi per converso l'obbligo della moglie di corri-
spondere la somma di €.100,00 mensili per contributo al mantenimento del
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sig. ; C) disporre per le ragioni sopra esposte l'assegnazione al so- CP_1
lo esponente, del tutto privo al tempo presente di redditi, della casa adibita
a residenza familiare, coi mobili in arredo;
D) adottarsi ogni e qualsiasi al-
tra statuizione, tenuto conto di quanto esposto”
Fallito il tentativo di conciliazione e adottati con ordinanza del 31 mag-
gio 2020 i provvedimenti provvisori e urgenti (con i quali il Presidente del
Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati rigettando tutte le ul-
teriori domande dagli stessi svolte), la causa è stata istruita in via esclu-
sivamente documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 17 ottobre 2024, all'esito della quale è stata tratte-
nuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190
c.p.c.
Così brevemente descritti i fatti di causa deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfa-
cimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, non-
ché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito svolta dalla Pt_3
deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici
[...]
episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione glo-
bale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
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In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito,
non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-
zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a ca-
rico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di ve-
rificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso,
con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità
e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sen-
sibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi-
nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto,
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento con-
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trario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001,
n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce Parte_1
all'odierno resistente, , la responsabilità della intolle- Controparte_1
rabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di assistenza morale, senza mai precisa-
re i fatti concretamente posti a fondamento della richiesta in tal senso svolta.
L'estrema genericità degli addebiti mossi dalla ricorrente al marito, in assenza peraltro di istanze istruttorie intese a dimostrare la sussistenza di specifiche condotte contrarie ai doveri matrimoniali e idonee a fornire elementi di riscontro dotati di adeguata consistenza impediscono al Pt_4
[...
di accertare se ed in quale misura l'odierno resistente abbia violato gli obblighi nascenti dal matrimonio e se tali comportamenti siano stati i soli a determinare la crisi del rapporto di coniugio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
In assenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, devono essere rigettate le domande reciprocamente svolte dalle parti di assegnazione della casa coniugale, la cui pronuncia risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere
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disposta, per ragioni diverse.
In caso di separazione tra coniugi comproprietari della loro abitazione,
e senza figli minorenni, il giudice non può dunque emettere alcun provve-
dimento relativo all'assegnazione della casa coniugale e il destino dell'immobile potrà essere deciso solo con un accordo privato, tra i due ex, come la divisione dell'appartamento o lo scioglimento della comunio-
ne.
Come già disposto con Ordinanza del 31 maggio 2020, con la quale si ribadisce il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere se-
parati rigettando tutte le ulteriori domande dagli stessi svolte e senza pertanto disporre l'assegnazione dell'immobile in questione in favore dell'uno o dell'altro coniuge, le vicende che riguardano la casa coniugale saranno disciplinate dal relativo titolo di proprietà e al di fuori del presen-
te giudizio.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, non si ri-
tengono, invece, sussistenti i presupposti per l'accoglimento della doman-
da proposta dalla ricorrente con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
In proposito, infatti, non è stato anzitutto fornito alcun elemento pro-
batori al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto in costanza di ma-
trimonio e dall'esame delle rispettive disponibilità economiche e capacità
reddituali non è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequa-
zione tra le condizioni economiche dei coniugi stessi, per cui la domanda in tal senso svolta dalla deve essere rigettata. Pt_1
In assenza di addebito della separazione si ritengono sussistere i moti-
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vi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_5
[...
nata a [...], in data [...], e , Controparte_1
nato a [...], in data [...], i quali hanno contratto matri-
monio in MENFI, in data 07/06/1982, trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 14, parte II serie A, dell'anno 1982;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale reciprocamen-
te formulata dalle parti;
rigetta tutte le ulteriori domande di contenuto economico;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
05/03/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Valentina Stabile Antonio Tricoli
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