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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7611/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7611/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. SARTINI SIMONE, presso il cui studio Parte_1
in VIA AGNOLO POLIZIANO 17 50129 FIRENZE ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
ATTORE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. MEREU MARIA CHIARA, presso il CP_1
cui studio in VIA ZARINI 352 59100 PRATO ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTO
con il patrocinio dell'avv. GRASSO GIORGIO, Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA DEGLI SCIALOJA 3 00196 ROMA presso il difensore avv.
GRASSO GIORGIO
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda proposta dal Sig. , contrariis reiectis, per le causali dedotte in atti Parte_1
o per quelle eventualmente diverse rilevabili d'ufficio, condannare l'Avv. a CP_1
pagina 1 di 12 pagare al Sig. la somma di Euro 122.033,97 o la diversa somma ritenuta di Parte_1
giustizia a titolo di sorte capitale oltre interessi dalla data del dovuto fino alla data dell'effettivo saldo. Con vittoria delle spese processuali oltre CAP e IVA come per legge”.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze: A) In via preliminare disporre la chiamata in garanzia della CP_3 CP_2 Controparte_2
(con sede legale in 20121 – Milano, Corso Garibaldi n. 86. Cod. Fisc.: ), con la P.IVA_1
quale il convenuto intrattiene un contratto di Polizza rischi professionali, per essere dalla stessa manlevato e ritenuto indenne da quanto richiesto in questa sede dall'attore e da Parte_1
quanto eventualmente dallo stesso dovuto in sede di condanna contro il convenuto nel presente procedimento;
B) Dichiarare prescritta la domanda di risarcimento avanzata;
C) Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto D) Con vittoria di spese e competenze della presente causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: - in via principale, nel merito: rigettare la domande poste in essere dal Sig. nei confronti dell'Avv. Parte_1
poiché del tutto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, e, per CP_1
l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dall'Avv. nei confronti di con riferimento al rischio CP_1 Controparte_2
assunto con il certificato n. GT0C043437P-LB, con conseguente estromissione dello stesso
Assicuratore dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei suoi confronti, così assolvendo la stessa Controparte_2
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. GT0C043437P-LB da ogni
[...]
domanda e pretesa da chiunque formulata;
- sempre in via principale, nel merito: nella denegata
e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal Sig. Pt_1
nei confronti dell'Avv. accertare e dichiarare l'inoperatività della
[...] CP_1
Polizza n. GT0C043437P-LB per fatti dolosi e, comunque, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e/o per le cause di esclusione di copertura espressamente richiamate nel corpo del presente atto e, per l'effetto, con riferimento al CP_4 Controparte_2
rischio assunto con il certificato n. GT0C043437P-LB dalla domanda avverso la stessa proposte dall'Avv. ; - in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta CP_1
ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal Sig. nei Parte_1 confronti dell'Avv. e di ritenuta operatività della Polizza, contenere CP_1
pagina 2 di 12 l'obbligazione di manleva di con riferimento al rischio assunto Controparte_2
con il certificato n. GT0C043437P-LB (i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. (ii) in ragione del massimale, dedotta la franchigia e delle CP_1
limitazioni di Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Avv. per lo stesso rischio;
- in ogni caso: CP_1
con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio l'Avv. Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 122.033,97, o di quella diversa
[...]
ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese di lite, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall'inadempimento colposo del convenuto al contratto d'opera professionale, consistente nell'aver omesso di eccepire tempestivamente in compensazione il credito vantato dall'attore nei confronti di sua controparte nel giudizio di divisione dinanzi al CP_5
Tribunale di Firenze, n. r.g. 8430/93, definito con Sentenza n. 1890/04, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Firenze con Sentenza 827/09.
A fondamento delle domande proposte, l'attore ha dedotto:
- che aveva intrapreso nei confronti del proprio debitore Controparte_6 CP_5
l'esecuzione immobiliare r.g.e. 572/89, sospesa in quanto inerente beni oggetto di comunione, e nel 1993 aveva promosso, nei confronti del Sig. e delle di lui figlie , CP_5 CP_7
ed il giudizio (Tribunale di Firenze n. r.g. 8430/93) volto ad CP_8 Controparte_9
ottenere lo scioglimento della comunione su due immobili siti nel comune di Fiesole (Piazza della Repubblica n. 2 e Via delle Mura Etrusche n. 7);
- che, nell'ambito di tale procedimento di cognizione, l'attore rappresentava che sulla CP_6
quota di comproprietà dei suddetti immobili originariamente spettante alla Sig.ra CP_10
coniuge del Sig. e deceduta, era stata trascritta domanda giudiziale di trasferimento ex CP_5
art. 2932 c.c. in favore di , che in altro procedimento aveva infatti chiesto Parte_1
pronunciarsi Sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo, in forza di preliminare stipulato con la stessa e rimasto inadempiuto;
CP_10
- di essersi costituito nel giudizio di divisione r.g. 8430/93 a mezzo del difensore odierno convenuto, sostenendo di essere proprietario al 50% dei beni immobili in questione per cessione promessagli dalla Sig.ra prima della sua morte, di talché nessuna quota di proprietà CP_10 pagina 3 di 12 spettava alle Sig.re ed figlie di e CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_5 CP_10
stante il fatto che la metà indivisa proprietà originariamente di quest'ultima non era mai
[...]
caduta in successione, mentre il restante 50% era del Sig. CP_5
- di aver depositato nella causa di scioglimento della comunione, a sostegno della propria pretesa, gli atti relativi al procedimento n. r.g. 8259/86, radicato per ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. della suddetta quota di proprietà di sua spettanza;
- di essere altresì intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e. 572/89, deducendo di essere creditore del debitore esecutato in forza del D.I. n. 7/97, emesso dal CP_5
Tribunale di Firenze e ritualmente notificato, e domandando di partecipare alla distribuzione della somma che sarebbe stata ricavata dalla vendita forzata;
- che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza emessa in esito al giudizio r.g. 8529/86, che trasferiva a suo favore la quota corrispondente alla metà della proprietà degli immobili di
Fiesole, veniva riassunto quello di scioglimento della comunione r.g. 8430/93, nel frattempo sospeso, nel quale chiedeva l'assegnazione degli immobili indivisi;
- che con sentenza n. 1890/04 emessa nel suddetto giudizio di divisione, il Tribunale di
Firenze, sciogliendo la comunione tra sè ed il Sig. assegnava a suo favore la CP_5
proprietà esclusiva dei beni immobili che ne costituivano oggetto, imponendogli il pagamento di un conguaglio pari ad € 91.412,90;
- che la Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 827/09, decidendo sull'impugnazione proposta da , creditore procedente nella procedura esecutiva, in parziale Controparte_6
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, ordinava che il versamento del conguaglio avvenisse nelle forme dei depositi giudiziari nel fascicolo dell'esecuzione r.g.e.
572/89, credito a garanzia del quale il Sig. iscriveva ipoteca per un importo pari al CP_6
conguaglio;
- di avere, nell'ambito del procedimento esecutivo, a mezzo di altro difensore nel frattempo nominato, eccepito in compensazione il credito portato dal D.I. 7/97, in precedenza emesso su suo ricorso nei confronti di in forza di altro rapporto, per l'importo di € CP_5
164.989,23;
- che, con Ordinanza del 19.01.2011, il G.E. aveva disposto a suo carico il versamento del conguaglio ancora dovuto, potendosi valutare eventuali voci di credito in suo favore solo in sede di riparto;
pagina 4 di 12 - che, con successiva ordinanza del 26.09.2013, il G.E. lo aveva dichiarato decaduto dall'assegnazione degli immobili oggetto di esecuzione per non avere effettuato il pagamento del conguaglio dovuto, ed aveva disposto la vendita dei beni;
- che, su sua istanza in sede di opposizione, il G.E. aveva dapprima revocato l'ordinanza che aveva dichiarato la sua decadenza dall'assegnazione degli immobili e ne aveva disposto la vendita e, successivamente, con ordinanza del 10.03.2016, aveva rigettato – per quanto di rilievo nel presente giudizio - la sua eccezione di compensazione del proprio credito con quello del Sig.
in ragione del giudicato ormai formatosi sulla Sentenza definitiva del procedimento di CP_5
scioglimento della comunione, nel corso del quale doveva essere fatto valere il controcredito sorto anteriormente al suo inizio;
- che le parti, preso atto di quanto stabilito, avevano concluso un accordo transattivo con il quale si davano reciprocamente atto del versamento da parte sua a titolo di conguaglio per l'assegnazione degli immobili dell'importo di € 113.595,46, pari alla somma di € 91.412,90 originariamente dovuta, maggiorata di interessi;
- di avere dovuto altresì corrispondere la somma di € 18.911,67 per ottenere la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta sui beni assegnatigli, al fine di poterli vendere;
- che alla luce dei fatti come sopra ricostruiti, emerge chiaramente la responsabilità dell'Avv.
che nel giudizio di divisione r.g. 8430/93 aveva colpevolmente omesso di CP_1
eccepire in compensazione il suo credito nei confronti di in forza del D.I. 7/97, CP_5
ritenendo, erroneamente, che tale eccezione andasse formulata in sede di esecuzione;
- che, qualora tempestivamente formulata, l'eccezione di compensazione sarebbe stata sicuramente accolta, atteso che il credito di cui al D.I. non era mai stato contestato, ed era certo, liquido ed esigibile;
- che l'Avv. era stato tempestivamente informato dal proprio assistito dell'esistenza del CP_1
credito a suo favore, come emerge dalle missive datate 23.05.2002 e 29.06.2009;
- che l'errore professionale del convenuto aveva determinato altresì l'impossibilità di ottenere in altra sede il pagamento del proprio credito, dal momento che gli immobili oggetto di causa erano gli unici beni del suo debitore, sui quali avrebbe potuto soddisfarsi;
- che dunque la negligenza dell'Avv. aveva causato nei suoi confronti danni per: € CP_1
82.122,30, quale differenza tra la somma che aveva dovuto versare a titolo di conguaglio per l'assegnazione degli immobili – che avrebbe dovuto essere integralmente compensata con il credito di cui al D.I. – e quella percepita in sede di distribuzione;
€ 18.911,67, quale somma corrisposta per ottenere la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta dal Sig. Controparte_6
pagina 5 di 12 a seguito della sentenza n. 1890/04 del Tribunale di Firenze;
€ 21.000,00, corrispondenti a quanto versato a titolo di compensi per l'attività svolta dal convenuto a seguito della notifica del D.I. n.
715/10 emesso dal Tribunale di Prato, e per la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia di detto credito professionale.
Costituitosi regolarmente in giudizio, l'Avv. ha chiesto, in via preliminare, di CP_1 essere autorizzato a chiamare in causa on la quale Controparte_2
aveva stipulato la polizza assicurativa per la responsabilità professionale, e ha concluso nel merito per l'accertamento della prescrizione del credito risarcitorio dell'attore ovvero per il rigetto delle domande da questi proposte poiché infondate, deducendo:
- che il credito risarcitorio fatto valere in questa sede, laddove anche esistente, si era prescritto, essendo ormai trascorsi più di dieci anni da quando l'attore aveva avuto contezza del suo inadempimento e del conseguente danno subito;
- che comunque, nel merito, la domanda attorea era infondata, non avendogli l'attore mai consegnato il D.I. che avrebbe dovuto opporre in compensazione, trattandosi peraltro di titolo ottenuto in esito a giudizio nel quale il Sig. era assistito da altro legale;
Pt_1
- che, in ogni caso, nessuna compensazione avrebbe potuto essere fruttuosamente opposta nel giudizio di divisione, atteso che il pagamento del conguaglio per l'assegnazione degli immobili avrebbe dovuto essere effettuato in favore della massa dei creditori e non già al Sig. CP_5
[...]
- che, in ordine al quantum debeatur, non risultavano comunque dovute le somme corrisposte per la cancellazione dell'ipoteca iscritta dal Sig. , dal momento che tale Controparte_6
iscrizione pregiudizievole era da addebitare esclusivamente alla negligenza dell'odierno attore, e comunque non integrava conseguenza immediata e diretta del proprio eventuale inadempimento al contratto d'opera professionale;
- che neppure erano dovute le somme corrispostegli dall'attore a titolo di compensi e per la Con cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del loro pagamento il forza di emesso dal
Tribunale di Prato su suo ricorso, trattandosi di compensi in parte dovuti per l'espletamento di attività professionale estranea a quella oggetto del presente giudizio e comunque essendosi il ricorso alla procedura monitoria reso necessario per via dell'inadempimento dell'attore all'obbligazione di pagamento.
Con decreto del 24.12.2021, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa di
[...]
differito la prima udienza al 21.06.2022. Controparte_2
pagina 6 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la Compagnia Assicuratrice terza chiamata, che ha chiesto il rigetto delle domande dell'attore nei confronti del convenuto;
in subordine il rigetto della domanda di manleva da questi proposta e, in ulteriore subordine, il contenimento della propria condanna a titolo di garanzia impropria nei limiti di quanto dovuto in forza della polizza, conclusioni a sostegno delle quali ha fatto proprie nel merito le difese del convenuto ed ha inoltre dedotto:
- l'inoperatività della copertura assicurativa, in quanto, trattandosi di polizza claims made, vi rientrano gli eventi occorsi prima del periodo di validità della polizza (08.01.2020 – 08.01.2021),
a patto che non fossero conosciuti dall'assicurato mentre, nel caso di specie, l'Avv. aveva CP_1 avuto notizia della contestazioni mosse nei suoi confronti da parte dell'attore già il 23.07.2019;
- che la copertura assicurativa neppure poteva considerarsi operativa nel caso in cui fosse stata accertata la natura dolosa o fraudolenta del comportamento del convenuto;
- che comunque, qualora il convenuto avesse stipulato altre polizze, quella in oggetto poteva operare solo rispetto all'eccedenza risultante dai limiti di indennizzo dell'altra polizza;
- che l'onere della prova relativo alla operatività della polizza grava sull'assicurato e che, in ogni caso, essa potrebbe operare solo nei limiti del massimale previsto e previa applicazione della franchigia.
Assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini ex art. 183 comma VI cpc e depositate le relative memorie, espletata l'istruttoria in via documentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2024, sostituita con trattazione scritta, indi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella loro massima estensione, dei quali tutte le parti si sono avvalse per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'atto della propria tempestiva costituzione nel presente giudizio, il convenuto ha sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento del danno, questione preliminare di merito il cui esame si impone in via prioritaria in base all'ordine di trattazione delle questioni compendiato nel comma 2 dell'art. 276 c.p.c.
L'eccezione è fondata e pertanto la domanda deve essere rigettata, per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
Invero, è pacifico l'orientamento secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento inizia a decorrere non già dal momento in cui il danno si è verificato, ma da quello eventualmente pagina 7 di 12 diverso in cui il danneggiato ne abbia avuto effettiva conoscenza o avrebbe potuto conoscerlo usando l'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 c.c. Tale approdo ermeneutico, dapprima Co cristallizzato dalla in materia di responsabilità extracontrattuale da danno biologico (Cass. n.
576/08), ha poi assunto carattere generale in relazione alla decorrenza del dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, anche in materia di responsabilità contrattuale e di responsabilità del professionista, qual è quella qui allegata da parte attrice (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 16631 del 12/06/2023: <In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito.>>.
Conformi ex multis: Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 29859 del 27/10/2023; Sez. 3 - , Ordinanza n.
29140 del 12/11/2024).
Nel caso di specie, occorre dunque accertare quale sia il momento dal quale fare decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno asseritamente patito dall'attore: in altre parole, si impone di chiarire quando l'attore abbia potuto percepire il danno cagionatogli dall'omessa proposizione dell'eccezione di compensazione nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione celebrato dinanzi al Tribunale di Firenze (r.g. 8430/93).
Ebbene, ritiene chi giudica che tale momento non possa che identificarsi col passaggio in giudicato della Sentenza del Tribunale di Firenze n. 1890/04, definitiva di detto procedimento di scioglimento della comunione - in cui, si ribadisce, l'eccezione di compensazione pacificamente non è stata sollevata - limitatamente al capo che ha imposto all'attore di corrispondere la somma di € 91.412,90 a titolo di conguaglio per l'assegnazione su sua domanda degli immobili oggetto di divisione.
Detta Sentenza è infatti stata appellata dal Sig. limitatamente alla previsione Controparte_6
che il pagamento del conguaglio dovesse essere effettuato direttamente al Sig. CP_5
anziché nelle forme del deposito giudiziario in seno alla procedura esecutiva rg. 572/89.
Di talché, la condanna dell'odierno attore al pagamento della somma di € 91.412,90 deve ritenersi passata in giudicato con lo spirare del termine ordinario per la proposizione dell'appello, anche incidentale.
pagina 8 di 12 In materia di inadempimento dell'Avvocato al contratto d'opera professionale col proprio Co assistito, la ha infatti di recente affermato che “[...] nel caso in cui l'illecito contrattuale consista nell'inadempimento del mandato di difesa in un ambito giudiziario, si ha la certezza del conseguente danno soltanto quando si forma il giudicato del processo, per cui solo a partire dalla formazione di tale giudicato decorre la prescrizione del diritto risarcitorio ai sensi dell'articolo 2935 c.c. Dato, questo, che traduce, nella fattispecie peculiare dell'inadempimento inserito entro una struttura processuale e quindi di per sé solo inidoneo a causare danno, il principio della percepibilità oggettiva quale elemento necessario per l'identificazione del dies a quo del termine prescrizionale” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24270 del 03/11/2020) e, in precedenza, che “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha ritenuto che, in un'ipotesi di responsabilità professionale per avere il proprio difensore in altra causa di risarcimento danni erroneamente evocato in giudizio soggetto diverso da colui che risultava essere il vero responsabile, correttamente il giudice del merito aveva considerato la prescrizione dell'azione nei confronti del suddetto legale iniziare a decorrere dalla notificazione della sentenza del definitivo accertamento giudiziale della carenza di legittimazione del soggetto in quell'altro processo convenuto, quale momento in cui il danno si era manifestato all'esterno nella sua oggettività, divenendo percepibile, conoscibile ed azionabile sul piano della domanda risarcitoria)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10493 del 08/05/2006; conformi Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 16463 del 15/07/2009; Sez. 2, Sentenza n. 16658 del 27/07/2007).
Nel caso di specie, pertanto, il danno subito era oggettivamente percepibile e dunque conoscibile già dal 2004, anno nel quale è stata emessa ed è passata in giudicato la Sentenza definitiva del procedimento in cui è stato accertato il debito dell'odierno attore a titolo di conguaglio e non è stato eccepito il credito dello stesso derivante da altro rapporto, al fine di far valere la compensazione legale, a norma dell'art. 1243 cc.
Non può, infatti, essere condiviso quanto sostenuto dall'attore, secondo il quale il danno si sarebbe manifestato solo nel 2016, quando il G.E. nella procedura r.g. 572/89 ha rigettato l'eccezione di compensazione formulata per la prima volta in quella sede, dovendosi avere riguardo – sulla scorta dei principi fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità e sopra pagina 9 di 12 richiamati – non al momento in cui il danno è stato effettivamente percepito, bensì a quello in cui il danneggiato poteva oggettivamente, ovvero adoperandosi con la diligenza di grado medio dallo stesso esigibile, averne conoscenza e determinarsi all'esercizio della relativa azione risarcitoria.
Segnatamente, l'aver omesso di sollevare l'eccezione di compensazione – non rilevabile d'ufficio e quindi da proporsi ad opera della parte legittimata a farla valere con il proprio primo atto difensivo - nel corso del procedimento di cognizione in cui difendeva l'attore, integra inadempimento del professionista convenuto produttivo di un danno percepibile con l'ordinaria diligenza una volta che la Sentenza definitiva di detto giudizio era stata emessa o, al più, col suo passaggio in giudicato (momento in cui non era più possibile l'impugnazione nemmeno incidentale), a nulla valendo che nel concreto e colposamente l'odierno attore abbia avuto effettiva conoscenza del pregiudizio a suo carico nel 2016, nel corso della procedura esecutiva e per effetto di provvedimento del GE, affermazione questa che peraltro si scontra con la circostanza che nell'ambito dei procedimenti in cui è stato parte, il Sig. è sempre stato Pt_1
assistito da Procuratori avvalendosi dei quali ben avrebbe potuto appurare il pregiudizio attribuito all'inadempimento dell'Avv. risalente al giudizio di cognizione conclusosi nel 2004. CP_1
Ne deriva che il diritto ad agire al fine di ottenere la condanna del Legale inadempiente al risarcimento del danno si è prescritto nel 2014, senza che medio tempore si siano verificati fatti sospensivi o interruttivi.
Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, del tutto irrilevante è l'invio ad opera di altro Difensore dell'odierno attore al convenuto, della comunicazione via PEC del 23.7.2019, recante richiesta di risarcimento del danno (doc. 33 di parte attrice), inidonea a interrompere la prescrizione in quanto successiva al termine decennale decorso, come visto, dal 2004.
La domanda deve dunque essere rigettata, per essersi il diritto fatto valere estinto per intervenuta prescrizione.
Dato atto della portata assorbente dell'eccezione preliminare di prescrizione, ad abundantiam, si osserva altresì che la domanda attorea di risarcimento dei danni si profila infondata quantomeno per due ulteriori ordini di ragioni, ovvero in quanto:
- la Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 827/2009, ha accertato che la somma indicata nella pronuncia di primo grado quale conguaglio era “destinata al soddisfacimento dei creditori che hanno promosso esecuzione immobiliare ovvero vi siano intervenuti”, con ciò significando che il debito a carico dell'odierno attore era nei confronti dei creditori pagina 10 di 12 procedenti e intervenuti nell'esecuzione forzata immobiliare r.g.e. 572/89 promossa da verso e non nei confronti di quest'ultimo, verso il Controparte_6 CP_5 quale l'attore ha in questa sede affermato di avere un credito da far valere con l'eccezione non proposta dal convenuto, dal che deriva l'insussistenza del presupposto di cui agli artt.
1241 e ss cc, della reciprocità di obbligazioni tra due parti ai fini dell'estinzione;
- l'attore, che pure ne era onerato in ragione della domanda risarcitoria proposta, non ha Con fornito prova di aver consegnato al convenuto il da cui originava il proprio credito opponibile in compensazione, a nulla rilevando la circostanza – emersa dalla corrispondenza agli atti della presente causa - che lo avesse informato della sua esistenza.
Per tutto quanto esposto, la domanda attorea deve essere rigettata, restando assorbita ogni disamina delle ulteriori domande ed eccezioni fatte valere.
2. Vengono poste a carico dell'attore, in applicazione del principio generale della soccombenza,
a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dal convenuto, con distrazione a favore del suo Legale dichiaratosi antistatario a norma dell'art. 93 cpc, ed altresì quelle sostenute dalla terza chiamata a titolo di garanzia impropria, per le quali trova applicazione il principio di causalità, secondo cui “Attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia impropria, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato
e giustificato la chiamata in garanzia, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6514 del 02/04/2004; conformi ex multis: Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 17770 del 05/09/2005; Sez. 3, Sentenza n. 8363 del 08/04/2010, Sez. 2, Sentenza n.
23552 del 10/11/2011; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016).
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio rispetto al rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta, minimi con riferimento al rapporto processuale con la terza chiamata, tenuto conto del fatto che la difesa di questa si è concretizzata nell'adesione alle ragioni in fatto ed in diritto fatte proprie dal convenuto, oltre che su eccezioni circa l'ambito di operatività della polizza, rimaste assorbite.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge. pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
2) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
e di liquidandole, quanto al primo, in € CP_1 Controparte_2
14.103,00 a titolo di compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge, con distrazione a favore del Legale della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario e, quanto alla seconda, in € 7.052,00 oltre spese generali nella misura del
15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 30 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. Chiara Mazzocchi, Magistrato Ordinario in tirocinio.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7611/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. SARTINI SIMONE, presso il cui studio Parte_1
in VIA AGNOLO POLIZIANO 17 50129 FIRENZE ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
ATTORE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. MEREU MARIA CHIARA, presso il CP_1
cui studio in VIA ZARINI 352 59100 PRATO ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTO
con il patrocinio dell'avv. GRASSO GIORGIO, Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA DEGLI SCIALOJA 3 00196 ROMA presso il difensore avv.
GRASSO GIORGIO
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda proposta dal Sig. , contrariis reiectis, per le causali dedotte in atti Parte_1
o per quelle eventualmente diverse rilevabili d'ufficio, condannare l'Avv. a CP_1
pagina 1 di 12 pagare al Sig. la somma di Euro 122.033,97 o la diversa somma ritenuta di Parte_1
giustizia a titolo di sorte capitale oltre interessi dalla data del dovuto fino alla data dell'effettivo saldo. Con vittoria delle spese processuali oltre CAP e IVA come per legge”.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze: A) In via preliminare disporre la chiamata in garanzia della CP_3 CP_2 Controparte_2
(con sede legale in 20121 – Milano, Corso Garibaldi n. 86. Cod. Fisc.: ), con la P.IVA_1
quale il convenuto intrattiene un contratto di Polizza rischi professionali, per essere dalla stessa manlevato e ritenuto indenne da quanto richiesto in questa sede dall'attore e da Parte_1
quanto eventualmente dallo stesso dovuto in sede di condanna contro il convenuto nel presente procedimento;
B) Dichiarare prescritta la domanda di risarcimento avanzata;
C) Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto D) Con vittoria di spese e competenze della presente causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: - in via principale, nel merito: rigettare la domande poste in essere dal Sig. nei confronti dell'Avv. Parte_1
poiché del tutto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, e, per CP_1
l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dall'Avv. nei confronti di con riferimento al rischio CP_1 Controparte_2
assunto con il certificato n. GT0C043437P-LB, con conseguente estromissione dello stesso
Assicuratore dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei suoi confronti, così assolvendo la stessa Controparte_2
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. GT0C043437P-LB da ogni
[...]
domanda e pretesa da chiunque formulata;
- sempre in via principale, nel merito: nella denegata
e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal Sig. Pt_1
nei confronti dell'Avv. accertare e dichiarare l'inoperatività della
[...] CP_1
Polizza n. GT0C043437P-LB per fatti dolosi e, comunque, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e/o per le cause di esclusione di copertura espressamente richiamate nel corpo del presente atto e, per l'effetto, con riferimento al CP_4 Controparte_2
rischio assunto con il certificato n. GT0C043437P-LB dalla domanda avverso la stessa proposte dall'Avv. ; - in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta CP_1
ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal Sig. nei Parte_1 confronti dell'Avv. e di ritenuta operatività della Polizza, contenere CP_1
pagina 2 di 12 l'obbligazione di manleva di con riferimento al rischio assunto Controparte_2
con il certificato n. GT0C043437P-LB (i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. (ii) in ragione del massimale, dedotta la franchigia e delle CP_1
limitazioni di Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Avv. per lo stesso rischio;
- in ogni caso: CP_1
con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio l'Avv. Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 122.033,97, o di quella diversa
[...]
ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese di lite, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall'inadempimento colposo del convenuto al contratto d'opera professionale, consistente nell'aver omesso di eccepire tempestivamente in compensazione il credito vantato dall'attore nei confronti di sua controparte nel giudizio di divisione dinanzi al CP_5
Tribunale di Firenze, n. r.g. 8430/93, definito con Sentenza n. 1890/04, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Firenze con Sentenza 827/09.
A fondamento delle domande proposte, l'attore ha dedotto:
- che aveva intrapreso nei confronti del proprio debitore Controparte_6 CP_5
l'esecuzione immobiliare r.g.e. 572/89, sospesa in quanto inerente beni oggetto di comunione, e nel 1993 aveva promosso, nei confronti del Sig. e delle di lui figlie , CP_5 CP_7
ed il giudizio (Tribunale di Firenze n. r.g. 8430/93) volto ad CP_8 Controparte_9
ottenere lo scioglimento della comunione su due immobili siti nel comune di Fiesole (Piazza della Repubblica n. 2 e Via delle Mura Etrusche n. 7);
- che, nell'ambito di tale procedimento di cognizione, l'attore rappresentava che sulla CP_6
quota di comproprietà dei suddetti immobili originariamente spettante alla Sig.ra CP_10
coniuge del Sig. e deceduta, era stata trascritta domanda giudiziale di trasferimento ex CP_5
art. 2932 c.c. in favore di , che in altro procedimento aveva infatti chiesto Parte_1
pronunciarsi Sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo, in forza di preliminare stipulato con la stessa e rimasto inadempiuto;
CP_10
- di essersi costituito nel giudizio di divisione r.g. 8430/93 a mezzo del difensore odierno convenuto, sostenendo di essere proprietario al 50% dei beni immobili in questione per cessione promessagli dalla Sig.ra prima della sua morte, di talché nessuna quota di proprietà CP_10 pagina 3 di 12 spettava alle Sig.re ed figlie di e CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_5 CP_10
stante il fatto che la metà indivisa proprietà originariamente di quest'ultima non era mai
[...]
caduta in successione, mentre il restante 50% era del Sig. CP_5
- di aver depositato nella causa di scioglimento della comunione, a sostegno della propria pretesa, gli atti relativi al procedimento n. r.g. 8259/86, radicato per ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. della suddetta quota di proprietà di sua spettanza;
- di essere altresì intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e. 572/89, deducendo di essere creditore del debitore esecutato in forza del D.I. n. 7/97, emesso dal CP_5
Tribunale di Firenze e ritualmente notificato, e domandando di partecipare alla distribuzione della somma che sarebbe stata ricavata dalla vendita forzata;
- che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza emessa in esito al giudizio r.g. 8529/86, che trasferiva a suo favore la quota corrispondente alla metà della proprietà degli immobili di
Fiesole, veniva riassunto quello di scioglimento della comunione r.g. 8430/93, nel frattempo sospeso, nel quale chiedeva l'assegnazione degli immobili indivisi;
- che con sentenza n. 1890/04 emessa nel suddetto giudizio di divisione, il Tribunale di
Firenze, sciogliendo la comunione tra sè ed il Sig. assegnava a suo favore la CP_5
proprietà esclusiva dei beni immobili che ne costituivano oggetto, imponendogli il pagamento di un conguaglio pari ad € 91.412,90;
- che la Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 827/09, decidendo sull'impugnazione proposta da , creditore procedente nella procedura esecutiva, in parziale Controparte_6
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, ordinava che il versamento del conguaglio avvenisse nelle forme dei depositi giudiziari nel fascicolo dell'esecuzione r.g.e.
572/89, credito a garanzia del quale il Sig. iscriveva ipoteca per un importo pari al CP_6
conguaglio;
- di avere, nell'ambito del procedimento esecutivo, a mezzo di altro difensore nel frattempo nominato, eccepito in compensazione il credito portato dal D.I. 7/97, in precedenza emesso su suo ricorso nei confronti di in forza di altro rapporto, per l'importo di € CP_5
164.989,23;
- che, con Ordinanza del 19.01.2011, il G.E. aveva disposto a suo carico il versamento del conguaglio ancora dovuto, potendosi valutare eventuali voci di credito in suo favore solo in sede di riparto;
pagina 4 di 12 - che, con successiva ordinanza del 26.09.2013, il G.E. lo aveva dichiarato decaduto dall'assegnazione degli immobili oggetto di esecuzione per non avere effettuato il pagamento del conguaglio dovuto, ed aveva disposto la vendita dei beni;
- che, su sua istanza in sede di opposizione, il G.E. aveva dapprima revocato l'ordinanza che aveva dichiarato la sua decadenza dall'assegnazione degli immobili e ne aveva disposto la vendita e, successivamente, con ordinanza del 10.03.2016, aveva rigettato – per quanto di rilievo nel presente giudizio - la sua eccezione di compensazione del proprio credito con quello del Sig.
in ragione del giudicato ormai formatosi sulla Sentenza definitiva del procedimento di CP_5
scioglimento della comunione, nel corso del quale doveva essere fatto valere il controcredito sorto anteriormente al suo inizio;
- che le parti, preso atto di quanto stabilito, avevano concluso un accordo transattivo con il quale si davano reciprocamente atto del versamento da parte sua a titolo di conguaglio per l'assegnazione degli immobili dell'importo di € 113.595,46, pari alla somma di € 91.412,90 originariamente dovuta, maggiorata di interessi;
- di avere dovuto altresì corrispondere la somma di € 18.911,67 per ottenere la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta sui beni assegnatigli, al fine di poterli vendere;
- che alla luce dei fatti come sopra ricostruiti, emerge chiaramente la responsabilità dell'Avv.
che nel giudizio di divisione r.g. 8430/93 aveva colpevolmente omesso di CP_1
eccepire in compensazione il suo credito nei confronti di in forza del D.I. 7/97, CP_5
ritenendo, erroneamente, che tale eccezione andasse formulata in sede di esecuzione;
- che, qualora tempestivamente formulata, l'eccezione di compensazione sarebbe stata sicuramente accolta, atteso che il credito di cui al D.I. non era mai stato contestato, ed era certo, liquido ed esigibile;
- che l'Avv. era stato tempestivamente informato dal proprio assistito dell'esistenza del CP_1
credito a suo favore, come emerge dalle missive datate 23.05.2002 e 29.06.2009;
- che l'errore professionale del convenuto aveva determinato altresì l'impossibilità di ottenere in altra sede il pagamento del proprio credito, dal momento che gli immobili oggetto di causa erano gli unici beni del suo debitore, sui quali avrebbe potuto soddisfarsi;
- che dunque la negligenza dell'Avv. aveva causato nei suoi confronti danni per: € CP_1
82.122,30, quale differenza tra la somma che aveva dovuto versare a titolo di conguaglio per l'assegnazione degli immobili – che avrebbe dovuto essere integralmente compensata con il credito di cui al D.I. – e quella percepita in sede di distribuzione;
€ 18.911,67, quale somma corrisposta per ottenere la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta dal Sig. Controparte_6
pagina 5 di 12 a seguito della sentenza n. 1890/04 del Tribunale di Firenze;
€ 21.000,00, corrispondenti a quanto versato a titolo di compensi per l'attività svolta dal convenuto a seguito della notifica del D.I. n.
715/10 emesso dal Tribunale di Prato, e per la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia di detto credito professionale.
Costituitosi regolarmente in giudizio, l'Avv. ha chiesto, in via preliminare, di CP_1 essere autorizzato a chiamare in causa on la quale Controparte_2
aveva stipulato la polizza assicurativa per la responsabilità professionale, e ha concluso nel merito per l'accertamento della prescrizione del credito risarcitorio dell'attore ovvero per il rigetto delle domande da questi proposte poiché infondate, deducendo:
- che il credito risarcitorio fatto valere in questa sede, laddove anche esistente, si era prescritto, essendo ormai trascorsi più di dieci anni da quando l'attore aveva avuto contezza del suo inadempimento e del conseguente danno subito;
- che comunque, nel merito, la domanda attorea era infondata, non avendogli l'attore mai consegnato il D.I. che avrebbe dovuto opporre in compensazione, trattandosi peraltro di titolo ottenuto in esito a giudizio nel quale il Sig. era assistito da altro legale;
Pt_1
- che, in ogni caso, nessuna compensazione avrebbe potuto essere fruttuosamente opposta nel giudizio di divisione, atteso che il pagamento del conguaglio per l'assegnazione degli immobili avrebbe dovuto essere effettuato in favore della massa dei creditori e non già al Sig. CP_5
[...]
- che, in ordine al quantum debeatur, non risultavano comunque dovute le somme corrisposte per la cancellazione dell'ipoteca iscritta dal Sig. , dal momento che tale Controparte_6
iscrizione pregiudizievole era da addebitare esclusivamente alla negligenza dell'odierno attore, e comunque non integrava conseguenza immediata e diretta del proprio eventuale inadempimento al contratto d'opera professionale;
- che neppure erano dovute le somme corrispostegli dall'attore a titolo di compensi e per la Con cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del loro pagamento il forza di emesso dal
Tribunale di Prato su suo ricorso, trattandosi di compensi in parte dovuti per l'espletamento di attività professionale estranea a quella oggetto del presente giudizio e comunque essendosi il ricorso alla procedura monitoria reso necessario per via dell'inadempimento dell'attore all'obbligazione di pagamento.
Con decreto del 24.12.2021, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa di
[...]
differito la prima udienza al 21.06.2022. Controparte_2
pagina 6 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la Compagnia Assicuratrice terza chiamata, che ha chiesto il rigetto delle domande dell'attore nei confronti del convenuto;
in subordine il rigetto della domanda di manleva da questi proposta e, in ulteriore subordine, il contenimento della propria condanna a titolo di garanzia impropria nei limiti di quanto dovuto in forza della polizza, conclusioni a sostegno delle quali ha fatto proprie nel merito le difese del convenuto ed ha inoltre dedotto:
- l'inoperatività della copertura assicurativa, in quanto, trattandosi di polizza claims made, vi rientrano gli eventi occorsi prima del periodo di validità della polizza (08.01.2020 – 08.01.2021),
a patto che non fossero conosciuti dall'assicurato mentre, nel caso di specie, l'Avv. aveva CP_1 avuto notizia della contestazioni mosse nei suoi confronti da parte dell'attore già il 23.07.2019;
- che la copertura assicurativa neppure poteva considerarsi operativa nel caso in cui fosse stata accertata la natura dolosa o fraudolenta del comportamento del convenuto;
- che comunque, qualora il convenuto avesse stipulato altre polizze, quella in oggetto poteva operare solo rispetto all'eccedenza risultante dai limiti di indennizzo dell'altra polizza;
- che l'onere della prova relativo alla operatività della polizza grava sull'assicurato e che, in ogni caso, essa potrebbe operare solo nei limiti del massimale previsto e previa applicazione della franchigia.
Assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini ex art. 183 comma VI cpc e depositate le relative memorie, espletata l'istruttoria in via documentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2024, sostituita con trattazione scritta, indi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella loro massima estensione, dei quali tutte le parti si sono avvalse per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'atto della propria tempestiva costituzione nel presente giudizio, il convenuto ha sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento del danno, questione preliminare di merito il cui esame si impone in via prioritaria in base all'ordine di trattazione delle questioni compendiato nel comma 2 dell'art. 276 c.p.c.
L'eccezione è fondata e pertanto la domanda deve essere rigettata, per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
Invero, è pacifico l'orientamento secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento inizia a decorrere non già dal momento in cui il danno si è verificato, ma da quello eventualmente pagina 7 di 12 diverso in cui il danneggiato ne abbia avuto effettiva conoscenza o avrebbe potuto conoscerlo usando l'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 c.c. Tale approdo ermeneutico, dapprima Co cristallizzato dalla in materia di responsabilità extracontrattuale da danno biologico (Cass. n.
576/08), ha poi assunto carattere generale in relazione alla decorrenza del dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, anche in materia di responsabilità contrattuale e di responsabilità del professionista, qual è quella qui allegata da parte attrice (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 16631 del 12/06/2023: <In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito.>>.
Conformi ex multis: Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 29859 del 27/10/2023; Sez. 3 - , Ordinanza n.
29140 del 12/11/2024).
Nel caso di specie, occorre dunque accertare quale sia il momento dal quale fare decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno asseritamente patito dall'attore: in altre parole, si impone di chiarire quando l'attore abbia potuto percepire il danno cagionatogli dall'omessa proposizione dell'eccezione di compensazione nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione celebrato dinanzi al Tribunale di Firenze (r.g. 8430/93).
Ebbene, ritiene chi giudica che tale momento non possa che identificarsi col passaggio in giudicato della Sentenza del Tribunale di Firenze n. 1890/04, definitiva di detto procedimento di scioglimento della comunione - in cui, si ribadisce, l'eccezione di compensazione pacificamente non è stata sollevata - limitatamente al capo che ha imposto all'attore di corrispondere la somma di € 91.412,90 a titolo di conguaglio per l'assegnazione su sua domanda degli immobili oggetto di divisione.
Detta Sentenza è infatti stata appellata dal Sig. limitatamente alla previsione Controparte_6
che il pagamento del conguaglio dovesse essere effettuato direttamente al Sig. CP_5
anziché nelle forme del deposito giudiziario in seno alla procedura esecutiva rg. 572/89.
Di talché, la condanna dell'odierno attore al pagamento della somma di € 91.412,90 deve ritenersi passata in giudicato con lo spirare del termine ordinario per la proposizione dell'appello, anche incidentale.
pagina 8 di 12 In materia di inadempimento dell'Avvocato al contratto d'opera professionale col proprio Co assistito, la ha infatti di recente affermato che “[...] nel caso in cui l'illecito contrattuale consista nell'inadempimento del mandato di difesa in un ambito giudiziario, si ha la certezza del conseguente danno soltanto quando si forma il giudicato del processo, per cui solo a partire dalla formazione di tale giudicato decorre la prescrizione del diritto risarcitorio ai sensi dell'articolo 2935 c.c. Dato, questo, che traduce, nella fattispecie peculiare dell'inadempimento inserito entro una struttura processuale e quindi di per sé solo inidoneo a causare danno, il principio della percepibilità oggettiva quale elemento necessario per l'identificazione del dies a quo del termine prescrizionale” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24270 del 03/11/2020) e, in precedenza, che “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha ritenuto che, in un'ipotesi di responsabilità professionale per avere il proprio difensore in altra causa di risarcimento danni erroneamente evocato in giudizio soggetto diverso da colui che risultava essere il vero responsabile, correttamente il giudice del merito aveva considerato la prescrizione dell'azione nei confronti del suddetto legale iniziare a decorrere dalla notificazione della sentenza del definitivo accertamento giudiziale della carenza di legittimazione del soggetto in quell'altro processo convenuto, quale momento in cui il danno si era manifestato all'esterno nella sua oggettività, divenendo percepibile, conoscibile ed azionabile sul piano della domanda risarcitoria)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10493 del 08/05/2006; conformi Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 16463 del 15/07/2009; Sez. 2, Sentenza n. 16658 del 27/07/2007).
Nel caso di specie, pertanto, il danno subito era oggettivamente percepibile e dunque conoscibile già dal 2004, anno nel quale è stata emessa ed è passata in giudicato la Sentenza definitiva del procedimento in cui è stato accertato il debito dell'odierno attore a titolo di conguaglio e non è stato eccepito il credito dello stesso derivante da altro rapporto, al fine di far valere la compensazione legale, a norma dell'art. 1243 cc.
Non può, infatti, essere condiviso quanto sostenuto dall'attore, secondo il quale il danno si sarebbe manifestato solo nel 2016, quando il G.E. nella procedura r.g. 572/89 ha rigettato l'eccezione di compensazione formulata per la prima volta in quella sede, dovendosi avere riguardo – sulla scorta dei principi fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità e sopra pagina 9 di 12 richiamati – non al momento in cui il danno è stato effettivamente percepito, bensì a quello in cui il danneggiato poteva oggettivamente, ovvero adoperandosi con la diligenza di grado medio dallo stesso esigibile, averne conoscenza e determinarsi all'esercizio della relativa azione risarcitoria.
Segnatamente, l'aver omesso di sollevare l'eccezione di compensazione – non rilevabile d'ufficio e quindi da proporsi ad opera della parte legittimata a farla valere con il proprio primo atto difensivo - nel corso del procedimento di cognizione in cui difendeva l'attore, integra inadempimento del professionista convenuto produttivo di un danno percepibile con l'ordinaria diligenza una volta che la Sentenza definitiva di detto giudizio era stata emessa o, al più, col suo passaggio in giudicato (momento in cui non era più possibile l'impugnazione nemmeno incidentale), a nulla valendo che nel concreto e colposamente l'odierno attore abbia avuto effettiva conoscenza del pregiudizio a suo carico nel 2016, nel corso della procedura esecutiva e per effetto di provvedimento del GE, affermazione questa che peraltro si scontra con la circostanza che nell'ambito dei procedimenti in cui è stato parte, il Sig. è sempre stato Pt_1
assistito da Procuratori avvalendosi dei quali ben avrebbe potuto appurare il pregiudizio attribuito all'inadempimento dell'Avv. risalente al giudizio di cognizione conclusosi nel 2004. CP_1
Ne deriva che il diritto ad agire al fine di ottenere la condanna del Legale inadempiente al risarcimento del danno si è prescritto nel 2014, senza che medio tempore si siano verificati fatti sospensivi o interruttivi.
Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, del tutto irrilevante è l'invio ad opera di altro Difensore dell'odierno attore al convenuto, della comunicazione via PEC del 23.7.2019, recante richiesta di risarcimento del danno (doc. 33 di parte attrice), inidonea a interrompere la prescrizione in quanto successiva al termine decennale decorso, come visto, dal 2004.
La domanda deve dunque essere rigettata, per essersi il diritto fatto valere estinto per intervenuta prescrizione.
Dato atto della portata assorbente dell'eccezione preliminare di prescrizione, ad abundantiam, si osserva altresì che la domanda attorea di risarcimento dei danni si profila infondata quantomeno per due ulteriori ordini di ragioni, ovvero in quanto:
- la Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 827/2009, ha accertato che la somma indicata nella pronuncia di primo grado quale conguaglio era “destinata al soddisfacimento dei creditori che hanno promosso esecuzione immobiliare ovvero vi siano intervenuti”, con ciò significando che il debito a carico dell'odierno attore era nei confronti dei creditori pagina 10 di 12 procedenti e intervenuti nell'esecuzione forzata immobiliare r.g.e. 572/89 promossa da verso e non nei confronti di quest'ultimo, verso il Controparte_6 CP_5 quale l'attore ha in questa sede affermato di avere un credito da far valere con l'eccezione non proposta dal convenuto, dal che deriva l'insussistenza del presupposto di cui agli artt.
1241 e ss cc, della reciprocità di obbligazioni tra due parti ai fini dell'estinzione;
- l'attore, che pure ne era onerato in ragione della domanda risarcitoria proposta, non ha Con fornito prova di aver consegnato al convenuto il da cui originava il proprio credito opponibile in compensazione, a nulla rilevando la circostanza – emersa dalla corrispondenza agli atti della presente causa - che lo avesse informato della sua esistenza.
Per tutto quanto esposto, la domanda attorea deve essere rigettata, restando assorbita ogni disamina delle ulteriori domande ed eccezioni fatte valere.
2. Vengono poste a carico dell'attore, in applicazione del principio generale della soccombenza,
a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dal convenuto, con distrazione a favore del suo Legale dichiaratosi antistatario a norma dell'art. 93 cpc, ed altresì quelle sostenute dalla terza chiamata a titolo di garanzia impropria, per le quali trova applicazione il principio di causalità, secondo cui “Attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia impropria, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato
e giustificato la chiamata in garanzia, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6514 del 02/04/2004; conformi ex multis: Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 17770 del 05/09/2005; Sez. 3, Sentenza n. 8363 del 08/04/2010, Sez. 2, Sentenza n.
23552 del 10/11/2011; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016).
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio rispetto al rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta, minimi con riferimento al rapporto processuale con la terza chiamata, tenuto conto del fatto che la difesa di questa si è concretizzata nell'adesione alle ragioni in fatto ed in diritto fatte proprie dal convenuto, oltre che su eccezioni circa l'ambito di operatività della polizza, rimaste assorbite.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge. pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
2) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
e di liquidandole, quanto al primo, in € CP_1 Controparte_2
14.103,00 a titolo di compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge, con distrazione a favore del Legale della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario e, quanto alla seconda, in € 7.052,00 oltre spese generali nella misura del
15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 30 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. Chiara Mazzocchi, Magistrato Ordinario in tirocinio.
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