Ordinanza collegiale 8 novembre 2024
Sentenza breve 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 20/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00224/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01881/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1881 del 2024, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune San Giovanni La Punta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino del Comune di San Giovanni La Punta -OMISSIS- nonché di ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 il dott. Andrea Maisano;
Dato avviso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente esercita attività di ristorazione in un immobile a San Giovanni La Punta, catastalmente distinto al -OMISSIS-, che conduce in regime di locazione.
2. Con ricorso notificato il 26.9.2024, e regolarmente notificato, essa ha impugnato l’ordinanza in epigrafe con cui il Comune le ha ingiunto la riduzione in pristino in relazione ai seguenti interventi edilizi:
- modifiche alle tramezzature interne del piano interrato, rispetto a quanto previsto nel titolo autorizzatorio, adibito a deposito di derrate alimentari anziché a locale di sgombero;
- chiusura del portico sul lato nord con vetrate, nonché installazione di una contigua struttura, definita nel provvedimento “precaria”, sul lato est della superficie di circa 26 mq;
- realizzazione di strutture, del pari denominate “precarie”, sui lati nord, ovest e sud, in ampliamento della superficie già assentita di 140 mq;
- realizzazione di tettoia-bar antistante la piscina di circa 11 mq.
3. Lo stesso provvedimento, peraltro, concludeva che le predette opere al piano strada “ non possono considerarsi quali precarie e, quindi, realizzabili ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 4/2003, ma piuttosto come ampliamento in termini di superficie e volume dell’insediamento commerciale e, quindi, soggette al rilascio del permesso di costruire ”.
4. Lamentando, con unico, articolato motivo di diritto “ falsa applicazione degli artt. 54 e 95 del vigente REC, violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della L.R. Siciliana n. 4 del 16/04/2003, il tutto in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 31 T.U. 380 del 2001; nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del T.U. 380 del 2001; eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti in ragione della indicata natura di dehors o tettoia della pergotenda e delle vele ombreggianti in parola nonché, in via residuale, insufficienza della motivazione rispetto alla sussistenza di un interesse della collettività alla rimozione delle dette strutture precarie ”, parte ricorrente deduce, in sintesi, che: i manufatti oggetto di ingiunzione alla demolizione e alla rimozione sarebbero 'pergotende' realizzate in regime di edilizia libera (natura non modificata, in tesi, dalla presenza di vetrate), con conseguente errata applicazione al caso di specie del regolamento dehors e tettoie, dell'art. 20 L.R. Siciliana n. 4/2003 e dell'art. 31 D.P.R. 380/2001; la diversa qualificazione dei manufatti nel provvedimento impugnato sarebbe ascrivibile a travisamento del fatto dell’Amministrazione comunale; per altro verso l’apparato motivo del provvedimento presenterebbe autonomi profili d’invalidità in quanto carente sia di considerazione dei pregressi titoli autorizzatori sia di un proporzionato bilanciamento degli interessi in gioco.
5. Non si è costituito il Comune di San Giovanni La Punta.
6. Con ordinanza collegiale n. 3694 del 8.11.2024 questo T.A.R. ha onerato l’Amministrazione d’incombente istruttorio, che è stato adempiuto mediante tempestivo deposito degli atti del procedimento per cui è controversia, degli elaborati grafici e di documentazione fotografica degli abusi contestati.
7. Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024, fissata per la prosecuzione dell’esame dell’istanza cautelare di sospensione, in assenza delle parti, il Collegio, come riportato nel verbale di udienza, si è riservato la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata e la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Come da annuncio reso in udienza, la controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sussistendone i presupposti di rito. Non rileva in senso contrario la mancata comparizione in udienza del difensore di parte ricorrente, costituendo ius receptum che l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa sussiste solo ove queste compaiano, mentre la loro scelta di non comparire alla camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare non può costituire ostacolo alla rapida definizione del giudizio, poiché diversamente risulterebbe frustrata (anche mediante eventuali strategie dilatorie) la ratio acceleratoria che presiede all'art. 60 c.p.a. nonché il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 4017/2015).
9. Nel merito il ricorso è infondato.
9.1. La giurisprudenza ha perimetrato l’ambito dell’attività a edilizia libera con riferimento ai manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze temporanee, affermando che la tenda munita di una struttura di supporto (c.d. pergotenda) in tanto vi rientra, in quanto l’opera principale sia costituita, appunto, dalla "tenda" quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, rispetto alla quale la struttura rappresenti un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della stessa. È infatti in ragione dell’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l’insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2016, n. 1619; Id., Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6979; Id., Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 1783; Id., Sez. II, 28 gennaio 2021, n. 840).
Da ciò consegue che non è assimilabile a una pergotenda una struttura istallata all’esterno di un locale commerciale, con tamponature perimetrali di chiusura, finalizzate a utilizzare l’area anche come locale chiuso, con fini di lucro (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 04/01/2022, n. 32).
In altri termini la presenza di elementi di chiusura, seppure funzionali alla protezione dagli agenti atmosferici, determina la creazione di un volume chiuso, di per sé idoneo a determinare una trasformazione del territorio.
Tale è anche la situazione in cui si versa in specie.
Come reso palese dalla documentazione fotografica depositata in atti dall’Amministrazione (allegati 3-6 del 20.11.2024), in adempimento dell’ordinanza istruttoria, i manufatti edificati lungo il perimetro del corpo di fabbrica principale (indicati con lettere A, B, C e D) consistono in strutture di metallo, chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto in aderenza alla sagoma dell’edificio principale. Quanto alle caratteristiche strutturali, la relazione del Comune di San Giovanni La Punta, del pari depositata in esecuzione dell’incombente istruttorio, precisa che le opere sono realizzate “ in rame/alluminio preverniciato con pilatri, travi aeree bullonate e vetrate, con coperture non a pergotende, veli, tessuti o pannelli plastici, bensì costituite da termo copertura bullonata ” (doc. 1 del 20.11.2024, pag. 2). La presenza di tavoli e sedie, ben visibile nel menzionato compendio fotografico, rivela, infine, l’ordinaria adibizione funzionale di tali volumi all’attività di ristorazione di parte ricorrente.
Risulta, pertanto, corretta e coerente ai fatti documentati la qualificazione del Comune delle opere insistenti sul piano strada come non semplicemente precarie, bensì integranti interventi di nuova costruzione, necessitanti di permesso di costruire.
Ed invero, la finalizzazione di tali strutture alle esigenze dell’attività d’impresa e il documentato aumento volumetrico e di superficie rivelano un simultaneo carattere di stabilità fisica e permanenza temporale, tipicamente denotativo di trasformazione del territorio e di conseguente incidenza urbanistica. Esse, pertanto, compongono, nel loro insieme, un normale ambiente di lavoro esterno alla sagoma dell’edificio, benché collegato e integrato nella medesima funzione aziendale.
9.2. Ancor più dirimente, in senso reiettivo delle argomentazioni attoree, è poi il rilievo che la valutazione dell’abuso edilizio postula una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio (cfr. ex multis T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 23/09/2024, n. 2594).
Orbene, i plurimi interventi contestati (che includono anche le modifiche alle tramezzature del piano interrato e la realizzazione di una tettoia-bar a lato della piscina, non attinte dalle critiche ricorsuali) delineano, nel complesso, un organismo edilizio nuovo e radicalmente trasformato; con un incremento plano-volumetrico che supera ampiamente quello assentito. In particolare, le sole strutture fuori sagoma comportano un aumento di superficie pari, secondo le risultanze istruttorie, a circa 180,40 mq, che si sommano ai 140 mq già previamente assentiti (cfr. l’elaborato grafico di cui all. 3 del 20.11.2024, pag. 2). A questo devono, poi, aggiungersi i circa 11 mq della tettoia e l’ulteriore aumento plano-volumetrico del piano seminterrato in esito al quale la parte ricorrente ha adibito il relativo volume a uso diverso da quello consentito (deposito derrate alimentari, anziché locale di sgombero).
Da quanto precede, si palesa inconferente il rilievo con cui (nell’ultima parte del mezzo) la società deducente lamenta la mancata valorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale dei pregressi titoli autorizzatori. Come, infatti, si evince dal provvedimento impugnato e dai documenti di causa:
- con autorizzazione unica del 2016, la società proprietaria dell’immobile era stata autorizzata alla edificazione di “ un piccolo ristorante ” con volumetria di 260 mc e superficie coperta di 80,61 mq (doc. 3 bis di parte ricorrente); titolo poi integrato da autorizzazione in variante;
- con scia in sostituzione di permesso di costruire del 2020 era segnalata la realizzazione di una struttura precaria in alluminio e acciaio sul lato ovest dell’edificio e un locale uso sgombero nel piano interrato (doc. 1 di parte ricorrente, pag. 2);
- infine, con scia del 2022 era segnalata una diversa distribuzione degli spazi interni (doc. 1, pag. 2 cit.).
È, dunque, proprio il raffronto tra lo stato assentito e quello effettivo dei luoghi a disvelare la profonda entità della trasformazione edilizia scaturente dagli abusi contestati.
9.3. Quanto, infine, all’allegazione di parte sulla necessità di un bilanciamento degli interessi in gioco, è sufficiente richiamare il costante e condiviso indirizzo giurisprudenziale per cui l’ordine di demolizione di manufatti abusivi non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla loro rimozione, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore (ex multis Cons. Stato sez. VII, 23/11/2023, n. 10045).
In definitiva, il ricorso dev’essere respinto, siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione intimata delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 2.000 oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.