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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/09/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott.ssa A. Santalucia Consigliere
alla scadenza EL 11 settembre 2025, termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n.511/2024 r.g. promossa da:
nt. a San PP EL LA (Messina) in data 13 Parte_1
giugno 1939, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
PP Rotella - APPELLANTE
CONTRO
L' Controparte_1
cod. fisc. n. , in
[...] P.IVA_1
persona EL Dirigente Generale, – Direttore regionale p.t. per la , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. N. Maccarrone - APPELLATO OGGETTO: - Appello avverso la sentenza EL Tribunale di Barcellona P.G. n.
479/2024 pubblicata in data 17 maggio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice EL lavoro EL Tribunale di Messina depositato in data
30 gennaio 2023 , esponendo che l' gli aveva Parte_1 CP_1
riconosciuto la malattia professionale “asbestosi pleuriche” da esposizione all'amianto, chiedeva il riconoscimento EL diritto alla rendita vitalizia in relazione alla patologia tumorale sofferta (tumore alla prostata), sul presupposto ELla sussistenza di un nesso etiologico efficiente e determinante fra la patologia professionale e l'esposizione all'amianto. Si costituiva l' contestando la domanda e, in esito a consulenza tecnica CP_1
d'ufficio disposta dal primo giudice e lette le risposte fornite dal consulente tecnico a seguito ELle osservazioni mosse dalla parte ricorrente, il giudice monocratico rigettava il ricorso esonerando parte ricorrente dalle spese di lite ai sensi ELl'art. 152 ELle disposizioni di attuazione EL c.p.c..
Avverso la sentenza, con ricorso depositato in data 8 novembre 2024, proponeva appello , sostenendo che il giudice EL lavoro Parte_1
avesse, a torto, escluso la sussistenza EL nesso causale fra la patologia tumorale da cui egli è affetto e l'esposizione all'amianto, già riconosciuta quale malattia professionale, basandosi sulle erronee conclusioni ELla consulenza tecnica. Reiterava le istanze istruttorie già avanzate in primo grado e non accolte.
Pag. 2 di 9 Chiedeva, pertanto, l'accoglimento ELle domande spiegate in primo grado, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. L' si CP_1
costituiva chiedendo la conferma ELla sentenza impugnata, con vittoria di spese, opponendo alle istanze istruttorie di controparte.
La causa veniva decisa all'udienza odierna a trattazione scritta ai sensi ELl'articolo 127 ter c.p.c., in esito al deposito di note da parte EL solo appellante, mediante pubblicazione telematica EL dispositivo ELla sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare i motivi di impugnazione proposti va rilevato, quanto alle istanze istruttorie disattese dal primo giudice e reiterate in appello, che anche questa Corte ne ravvisa la superfluità, essendo finalizzate, quanto alla richiesta di prova testimoniale, a comprovare il concreto rischio di esposizione di al rischio amianto, invero già Parte_1
riconosciuto quale malattia professionale dall' proprio in relazione CP_1
all'attività svolta presso lo stabilimento di San PP EL LA. Si tratta, dunque, di circostanze acclarate ed acquisite al giudizio quale dato pacifico tra le parti in causa, sicché l'accoglimento di esse rappresenterebbero un inutile quanto fatigante appesantimento e allungamento dei tempi processuali. Nessuna violazione EL diritto di difesa è, dunque, ravvisabile da parte EL primo giudice nel mancato esito ELla richiesta. Conseguentemente va rigettato il motivo di censura correlato.
Pag. 3 di 9 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62, 191, 195, comma 3, e
196 c.p.c. in relazione all'art. 10 EL D.Lgs n. 38/2000 nonché degli artt. 115, comma 1, 116, comma 1, c.p.c. in correlazione agli artt. 40
e 41 c.p..
Con il primo motivo di appello si sostiene che il giudice di primo giudice abbia negato il nesso causale tra l'esposizione all'amianto di esso appellante ed il tumore ELla prostata sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio che si sarebbe limitata a rilevare la mancata tabellazione ELla malattia ai sensi EL D.M. EL 10/06/2014.
Ritiene l'impugnante che le conclusioni EL consulente tecnico d'ufficio siano in evidente contrasto con quelle ELla scienza medica internazionale ed al fine di meglio precisare i termini ELle proprie argomentazioni richiama alcuni lavori scientifici cha avrebbero accertato il rapporto tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza EL tumore alla prostata e segnatamente: studio clinico finlandese EL 2003 ( ), studio EL 2009 ELl'American Persona_1
College of Chest Psysicians, studio ELl'INRS - Insitut Armand Frappier,
Universitè du Quebec EL 2019 a firma di Parent, “Prostate Persona_2
Cancer and Asbestos: A Systematic Review and Meta-Analysis” ( Per_3
et al.) pubblicato nel 2020 nella rivista “The Permanente Journal”.
[...]
Si tratta di studi già sottoposti alla valutazione EL ctu con le osservazioni alla bozza peritale cui il consulente ha così risposto: “Anche se esistono nella letteratura medico-scientifica alcune evidenze di presenza di fibre di asbesto nei tumori ELla prostata (segnalati dall'Avvocato Rotella nei punti da 4 a 8), come lo stesso Avvocato Rotella dice al punto nove ELle sue
Pag. 4 di 9 osservazioni, non è possibile accertare con ragionevole certezza il nesso causale tra l'esposizione all'amianto e lo sviluppo di una neoplasia maligna ELla prostata. La certezza assoluta è pertanto non presente. Gli studi in questione hanno limiti che non possono non essere considerati;
limiti che vengono segnalati negli stessi lavori scientifici che riferiscono la necessità di effettuare ulteriori studi prospettici per confermare i risultati (lavoro EL 2020 Perm J: Ci sono limitazioni a questo studio;
le meta-analisi ereditano i limiti dei singoli studi che li compongono e quindi sono soggetti al pregiudizio degli studi inclusi, le meta-analisi infatti includevano studi affetti da pregiudizi confondenti che hanno precluso i nostri risultati.
Inoltre, la meta-analisi è basata su un numero moderato di studi).
Sostenere che porti ad un “effetto processualmente perverso” demandare ad organismi internazionali (quali IARC, OMS, ISS) il compito di stabilire il nesso causale tra un'attività professionale ed una determinata malattia mi lascia perplessa. Inserire una patologia all'interno di un'apposita tabella è il risultato di numerosi studi che racchiudono all'interno un elevatissimo numero di ore di lavoro di esperti che dedicano la loro vita lavorativa alla ricerca. Esistono criteri scientifici e medico-legali che hanno permesso fino ad ora di inserire in tabella molte patologie di cui si è potuto dimostrare il nesso causale. Pertanto al punto 18 lo stesso avvocato esclude nel caso specifico che ci sia nesso causale poiché non è dimostrata la probabilità logica data dall'inclusione ELla malattia nell'apposita tabella e non si ritiene sufficiente la “mera possibilità”.
Si impongono a questo punto due considerazioni.
Pag. 5 di 9 La prima riguarda il fatto che quanto sostento dall'appellante nel motivo di censura riguardante la risposta alle proprie osservazioni (ossia che, a parere EL ctu e anche EL primo giudice che ne avrebbe condiviso acriticamente le valutazioni, non sussisterebbe il nesso causale tra l'amianto ed il carcinoma prostatico solo perché tale malattia non risulta inserita nelle liste EL D.M. Lavoro EL 10/06/2014) è frutto di un travisamento ELle ragioni poste dal consulente a sostegno ELla mancata dimostrazione EL nesso causale che, invero, correttamente il ctu parametra al giudizio EL c.d.
“più probabile che non” e, dunque, alla sussistenza EL criterio di ragionevole certezza (o rilevante probabilità) EL nesso causale.
La seconda è che, in sede di appello, la convincente e dunque condivisibile risposta offerta dal consulente d'ufficio alle osservazioni non è stata specificamente censurata.
Nel valutare le osservazioni prospettate alla dottoressa Per_4
quest'ultima ne mette in evidenza i limiti, peraltro segnalati negli stessi lavori scientifici, che riferiscono la necessità di effettuare ulteriori studi prospettici per confermare i risultati, stante anche il moderato numero di studi osservati. Ed evidenzia poi, nel rispondere all'osservazione con cui parte ricorrente giudicava effetto processualmente perverso demandare ad organismi internazionali (quali IARC, OMS, ISS) il compito di stabilire un nesso causale tra attività professionale ed una determinata malattia, che
“l'inserimento di una patologia all'interno di un'apposita tabella è il risultato di numerosi studi che racchiudono all'interno un elevatissimo numero di ore di lavoro di esperti che dedicano la loro attività alla ricerca. Esistono criteri
Pag. 6 di 9 scientifici e medico-legali che hanno permesso fino ad ora di inserire in tabella molte patologie di cui si è potuto dimostrare il nesso causale”.
A conforto ELla valutazione operata dal consulente tecnico d'ufficio soccorre anche la documentazione all. E ELl'appellante – studio EL 2019 in collaborazione tra e ISS - riguardante proprio i dipendenti ELlo stabilimento di San PP EL LA ELla Nuova Sacelit s.r.l.. Esaminando la documentazione appare evidente come le malattie amianto correlate accertate riguardino eminentemente mesotelioma e placche pleuriche con evidenza sufficiente di nesso causale per tumori alla laringe, trachea, bronchi, polmone e ovaio e con evidenza limitata per tumori alla faringe, allo stomaco e al colon. Nessuna correlazione risulta accertata fra amianto e tumore prostatico la cui osservazione è limitata a soli due casi fra gli oltre duecento esaminati.
Se dunque, sulla base ELla valutazione degli studi segnalati dall'appellante non possa escludersi una qualche correlazione tra
l'esposizione a rischio amianto e il tumore ELla prostata, non sussistono sufficienti evidenze scientifiche, allo stato ELla letteratura scientifica, per poter ritenere soddisfatto il criterio EL ragionevole grado di probabilità di esistenza EL nesso causale che deve guidare l'interprete nel riconoscimento ELla correlazione causale invocata.
Gli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado offrono, dunque, un complesso di dati obiettivi e di valutazioni medico legali congruamente motivate che consentono di riconoscere l'infondatezza ELl'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe in quanto,
Pag. 7 di 9 coerentemente alle risultanze ELla più recente letteratura scientifica sull'argomento non è sinora ravvisato detto nesso causale sulla base EL criterio ELla ragionevole/qualificata probabilità.
Infine va osservato, in relazione al p.29 ELl'atto di appello che alcun obbligo processuale aveva il consulente tecnico d'ufficio di acquisire documenti chiedendo l'autorizzazione EL giudice, essendo semmai dovere ELla difesa processuale inoltrare istanza all'autorità giudiziaria per l'acquisizione di documenti non nella propria disponibilità da sottoporre, nel contraddittorio tra le parti, alla valutazione EL consulente d'ufficio.
L'appello va, dunque, rigettato, così come l'istanza di rinnovo ELl'elaborato peritale.
Quanto alle spese EL presente giudizio ne va disposto l'esonero, non potendosi la lite ritenere infondata o temeraria, ai sensi ELl'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo modificato dal Dl 69/03 convertito in legge n. 326/03, avendo l'appellante reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza EL Tribunale di Barcellona P.G. n. 479/2024 pubblicata in data 17 maggio 2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- esonera l'appellante dal pagamento ELle spese giudiziali.
Pag. 8 di 9 Messina, ha deciso in esito alla camera di consiglio EL 12 settembre 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa B. Catarsini)
Pag. 9 di 9
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott.ssa A. Santalucia Consigliere
alla scadenza EL 11 settembre 2025, termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n.511/2024 r.g. promossa da:
nt. a San PP EL LA (Messina) in data 13 Parte_1
giugno 1939, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
PP Rotella - APPELLANTE
CONTRO
L' Controparte_1
cod. fisc. n. , in
[...] P.IVA_1
persona EL Dirigente Generale, – Direttore regionale p.t. per la , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. N. Maccarrone - APPELLATO OGGETTO: - Appello avverso la sentenza EL Tribunale di Barcellona P.G. n.
479/2024 pubblicata in data 17 maggio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice EL lavoro EL Tribunale di Messina depositato in data
30 gennaio 2023 , esponendo che l' gli aveva Parte_1 CP_1
riconosciuto la malattia professionale “asbestosi pleuriche” da esposizione all'amianto, chiedeva il riconoscimento EL diritto alla rendita vitalizia in relazione alla patologia tumorale sofferta (tumore alla prostata), sul presupposto ELla sussistenza di un nesso etiologico efficiente e determinante fra la patologia professionale e l'esposizione all'amianto. Si costituiva l' contestando la domanda e, in esito a consulenza tecnica CP_1
d'ufficio disposta dal primo giudice e lette le risposte fornite dal consulente tecnico a seguito ELle osservazioni mosse dalla parte ricorrente, il giudice monocratico rigettava il ricorso esonerando parte ricorrente dalle spese di lite ai sensi ELl'art. 152 ELle disposizioni di attuazione EL c.p.c..
Avverso la sentenza, con ricorso depositato in data 8 novembre 2024, proponeva appello , sostenendo che il giudice EL lavoro Parte_1
avesse, a torto, escluso la sussistenza EL nesso causale fra la patologia tumorale da cui egli è affetto e l'esposizione all'amianto, già riconosciuta quale malattia professionale, basandosi sulle erronee conclusioni ELla consulenza tecnica. Reiterava le istanze istruttorie già avanzate in primo grado e non accolte.
Pag. 2 di 9 Chiedeva, pertanto, l'accoglimento ELle domande spiegate in primo grado, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. L' si CP_1
costituiva chiedendo la conferma ELla sentenza impugnata, con vittoria di spese, opponendo alle istanze istruttorie di controparte.
La causa veniva decisa all'udienza odierna a trattazione scritta ai sensi ELl'articolo 127 ter c.p.c., in esito al deposito di note da parte EL solo appellante, mediante pubblicazione telematica EL dispositivo ELla sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare i motivi di impugnazione proposti va rilevato, quanto alle istanze istruttorie disattese dal primo giudice e reiterate in appello, che anche questa Corte ne ravvisa la superfluità, essendo finalizzate, quanto alla richiesta di prova testimoniale, a comprovare il concreto rischio di esposizione di al rischio amianto, invero già Parte_1
riconosciuto quale malattia professionale dall' proprio in relazione CP_1
all'attività svolta presso lo stabilimento di San PP EL LA. Si tratta, dunque, di circostanze acclarate ed acquisite al giudizio quale dato pacifico tra le parti in causa, sicché l'accoglimento di esse rappresenterebbero un inutile quanto fatigante appesantimento e allungamento dei tempi processuali. Nessuna violazione EL diritto di difesa è, dunque, ravvisabile da parte EL primo giudice nel mancato esito ELla richiesta. Conseguentemente va rigettato il motivo di censura correlato.
Pag. 3 di 9 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62, 191, 195, comma 3, e
196 c.p.c. in relazione all'art. 10 EL D.Lgs n. 38/2000 nonché degli artt. 115, comma 1, 116, comma 1, c.p.c. in correlazione agli artt. 40
e 41 c.p..
Con il primo motivo di appello si sostiene che il giudice di primo giudice abbia negato il nesso causale tra l'esposizione all'amianto di esso appellante ed il tumore ELla prostata sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio che si sarebbe limitata a rilevare la mancata tabellazione ELla malattia ai sensi EL D.M. EL 10/06/2014.
Ritiene l'impugnante che le conclusioni EL consulente tecnico d'ufficio siano in evidente contrasto con quelle ELla scienza medica internazionale ed al fine di meglio precisare i termini ELle proprie argomentazioni richiama alcuni lavori scientifici cha avrebbero accertato il rapporto tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza EL tumore alla prostata e segnatamente: studio clinico finlandese EL 2003 ( ), studio EL 2009 ELl'American Persona_1
College of Chest Psysicians, studio ELl'INRS - Insitut Armand Frappier,
Universitè du Quebec EL 2019 a firma di Parent, “Prostate Persona_2
Cancer and Asbestos: A Systematic Review and Meta-Analysis” ( Per_3
et al.) pubblicato nel 2020 nella rivista “The Permanente Journal”.
[...]
Si tratta di studi già sottoposti alla valutazione EL ctu con le osservazioni alla bozza peritale cui il consulente ha così risposto: “Anche se esistono nella letteratura medico-scientifica alcune evidenze di presenza di fibre di asbesto nei tumori ELla prostata (segnalati dall'Avvocato Rotella nei punti da 4 a 8), come lo stesso Avvocato Rotella dice al punto nove ELle sue
Pag. 4 di 9 osservazioni, non è possibile accertare con ragionevole certezza il nesso causale tra l'esposizione all'amianto e lo sviluppo di una neoplasia maligna ELla prostata. La certezza assoluta è pertanto non presente. Gli studi in questione hanno limiti che non possono non essere considerati;
limiti che vengono segnalati negli stessi lavori scientifici che riferiscono la necessità di effettuare ulteriori studi prospettici per confermare i risultati (lavoro EL 2020 Perm J: Ci sono limitazioni a questo studio;
le meta-analisi ereditano i limiti dei singoli studi che li compongono e quindi sono soggetti al pregiudizio degli studi inclusi, le meta-analisi infatti includevano studi affetti da pregiudizi confondenti che hanno precluso i nostri risultati.
Inoltre, la meta-analisi è basata su un numero moderato di studi).
Sostenere che porti ad un “effetto processualmente perverso” demandare ad organismi internazionali (quali IARC, OMS, ISS) il compito di stabilire il nesso causale tra un'attività professionale ed una determinata malattia mi lascia perplessa. Inserire una patologia all'interno di un'apposita tabella è il risultato di numerosi studi che racchiudono all'interno un elevatissimo numero di ore di lavoro di esperti che dedicano la loro vita lavorativa alla ricerca. Esistono criteri scientifici e medico-legali che hanno permesso fino ad ora di inserire in tabella molte patologie di cui si è potuto dimostrare il nesso causale. Pertanto al punto 18 lo stesso avvocato esclude nel caso specifico che ci sia nesso causale poiché non è dimostrata la probabilità logica data dall'inclusione ELla malattia nell'apposita tabella e non si ritiene sufficiente la “mera possibilità”.
Si impongono a questo punto due considerazioni.
Pag. 5 di 9 La prima riguarda il fatto che quanto sostento dall'appellante nel motivo di censura riguardante la risposta alle proprie osservazioni (ossia che, a parere EL ctu e anche EL primo giudice che ne avrebbe condiviso acriticamente le valutazioni, non sussisterebbe il nesso causale tra l'amianto ed il carcinoma prostatico solo perché tale malattia non risulta inserita nelle liste EL D.M. Lavoro EL 10/06/2014) è frutto di un travisamento ELle ragioni poste dal consulente a sostegno ELla mancata dimostrazione EL nesso causale che, invero, correttamente il ctu parametra al giudizio EL c.d.
“più probabile che non” e, dunque, alla sussistenza EL criterio di ragionevole certezza (o rilevante probabilità) EL nesso causale.
La seconda è che, in sede di appello, la convincente e dunque condivisibile risposta offerta dal consulente d'ufficio alle osservazioni non è stata specificamente censurata.
Nel valutare le osservazioni prospettate alla dottoressa Per_4
quest'ultima ne mette in evidenza i limiti, peraltro segnalati negli stessi lavori scientifici, che riferiscono la necessità di effettuare ulteriori studi prospettici per confermare i risultati, stante anche il moderato numero di studi osservati. Ed evidenzia poi, nel rispondere all'osservazione con cui parte ricorrente giudicava effetto processualmente perverso demandare ad organismi internazionali (quali IARC, OMS, ISS) il compito di stabilire un nesso causale tra attività professionale ed una determinata malattia, che
“l'inserimento di una patologia all'interno di un'apposita tabella è il risultato di numerosi studi che racchiudono all'interno un elevatissimo numero di ore di lavoro di esperti che dedicano la loro attività alla ricerca. Esistono criteri
Pag. 6 di 9 scientifici e medico-legali che hanno permesso fino ad ora di inserire in tabella molte patologie di cui si è potuto dimostrare il nesso causale”.
A conforto ELla valutazione operata dal consulente tecnico d'ufficio soccorre anche la documentazione all. E ELl'appellante – studio EL 2019 in collaborazione tra e ISS - riguardante proprio i dipendenti ELlo stabilimento di San PP EL LA ELla Nuova Sacelit s.r.l.. Esaminando la documentazione appare evidente come le malattie amianto correlate accertate riguardino eminentemente mesotelioma e placche pleuriche con evidenza sufficiente di nesso causale per tumori alla laringe, trachea, bronchi, polmone e ovaio e con evidenza limitata per tumori alla faringe, allo stomaco e al colon. Nessuna correlazione risulta accertata fra amianto e tumore prostatico la cui osservazione è limitata a soli due casi fra gli oltre duecento esaminati.
Se dunque, sulla base ELla valutazione degli studi segnalati dall'appellante non possa escludersi una qualche correlazione tra
l'esposizione a rischio amianto e il tumore ELla prostata, non sussistono sufficienti evidenze scientifiche, allo stato ELla letteratura scientifica, per poter ritenere soddisfatto il criterio EL ragionevole grado di probabilità di esistenza EL nesso causale che deve guidare l'interprete nel riconoscimento ELla correlazione causale invocata.
Gli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado offrono, dunque, un complesso di dati obiettivi e di valutazioni medico legali congruamente motivate che consentono di riconoscere l'infondatezza ELl'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe in quanto,
Pag. 7 di 9 coerentemente alle risultanze ELla più recente letteratura scientifica sull'argomento non è sinora ravvisato detto nesso causale sulla base EL criterio ELla ragionevole/qualificata probabilità.
Infine va osservato, in relazione al p.29 ELl'atto di appello che alcun obbligo processuale aveva il consulente tecnico d'ufficio di acquisire documenti chiedendo l'autorizzazione EL giudice, essendo semmai dovere ELla difesa processuale inoltrare istanza all'autorità giudiziaria per l'acquisizione di documenti non nella propria disponibilità da sottoporre, nel contraddittorio tra le parti, alla valutazione EL consulente d'ufficio.
L'appello va, dunque, rigettato, così come l'istanza di rinnovo ELl'elaborato peritale.
Quanto alle spese EL presente giudizio ne va disposto l'esonero, non potendosi la lite ritenere infondata o temeraria, ai sensi ELl'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo modificato dal Dl 69/03 convertito in legge n. 326/03, avendo l'appellante reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza EL Tribunale di Barcellona P.G. n. 479/2024 pubblicata in data 17 maggio 2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- esonera l'appellante dal pagamento ELle spese giudiziali.
Pag. 8 di 9 Messina, ha deciso in esito alla camera di consiglio EL 12 settembre 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa B. Catarsini)
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