Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA
Il giorno 22/01/2025, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G. n. 1573 dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
CONTRO
[...]
Controparte_1
[...]
Sono presenti il Lgt Di PI LV per parte opposta, giusta delega che esibisce e allega, il quale insiste nella memoria di costituzione e chiede che la causa sia posta in decisione. Alle ore 11.00 nessuno è comparso per parte opponente.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare. Alle ore 16.40, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 22/01/2025 ha pronunciato, dandone lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1573 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA LUIGI STURZO 8 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. VAZZANA RENATO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso la sede
[...] P.IVA_1
con il comandante delegato,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 323 emessa il
24/03/2021 e notificata il 28/04/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna parte resistente concludeva come da verbale in pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
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Con ricorso depositato il 26/05/2021 parte opponente chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza ingiunzione n.
323 del 24 marzo 2021, emessa dal Comandante della di Controparte_1
, Contrammiraglio Roberto Isidori, relativa al verbale n. 110 del CP_1
05/06/2019 redatto da personale militare della di Controparte_1
, e notificata in data 28 aprile 2021, con la quale è stata disposta la CP_1
confisca del prodotto ittico previamente sequestrato ed è stato ingiunto il pagamento, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, della sanzione di € 1.500,00, oltre spese di notifica per un totale di complessivi €
1.509,50.
Deduceva al riguardo che il prodotto era stato acquistato per uso personale e non per destinarlo alla vendita.
La Capitaneria si è costituita in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso e chiedendone il rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensione e l'ammissione della prova testi articolata in ricorso, la causa è stata rinviata per discussione e decisione con termine per note conclusive.
Il ricorso non merita accoglimento.
La normativa nazionale e comunitaria nell'ambito del regime di controllo, istituito ai sensi dei regolamenti (CE) 1224/2009 e (UE) 404/2011, disciplina la tracciabilità del prodotto ittico, in particolare dal momento della cattura alla prima vendita, attraverso la produzione ed il trasferimento di dati tra i diversi attori della filiera al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità che consenta al flusso delle informazioni di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio.
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Ciascun operatore della filiera ittica ha l'obbligo di ottemperare, per la propria parte di competenza, alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
In particolare, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. z) del D.Lgs. 4/2012 è fatto divieto di: “violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilita' nonche' gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”.
La citata disposizione normativa trova applicazione anche nel caso in esame, non trovando accoglimento le eccezioni di fatto sollevate da parte opponente in ordine alla circostanza che il prodotto ittico rinvenuto non era destinato alla vendita bensì al consumo personale e, pertanto, non soggiaceva alle norme che impongono l'etichettatura e la tracciabilità.
Ed invero, dall'esame del verbale risultano indizi inequivocabili che inducono a ritenere che il prodotto sequestrato era destinato alla commercializzazione e, ciò in considerazione sia del luogo dove era posizionata la moto Ape frequentato da eventuali acquirenti sia delle caratteristiche del mezzo fornito di tendalino e secchi sia, infine, della presenza di una bilancia digitale per la pesatura del pesce.
Peraltro, occorre osservare che anche nell'ipotesi in cui il pesce fosse stato destinato all'uso personale, l'opponente anche quale consumatore finale non si sottraeva all'obbligo di conservare i documenti giustificativi d'acquisto, per assicurarne la tracciabilità e la sicurezza della provenienza.
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Ritenuto che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento
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sanzionatorio è stata in giudizio personalmente, avvalendosi di un funzionario appositamente delegato e, pertanto, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
ritenuto, altresì, che l'amministrazione non ha sostenuto spese borsuali (cfr. Cass. Ord. n. 23825/2023), le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n.
323 emessa il 24/03/2021 dal Comandante della Capitaneria di Porto di
, Contrammiraglio Roberto Isidori, relativa al verbale n. 110 del CP_1
05/06/2019 redatto da personale militare della Capitaneria di di CP_1
, e notificata il 28/04/2021; CP_1
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 22/01/2025. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
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