CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 798 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Falci in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
; Controparte_1 CP_2
congiuntamente rappresentate e difese dall'avv. Michele Bartolo in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in primo grado
1 APPELLATE
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
2761/2023 pubblicata il 20/06/2023 ( Divisione ereditaria )
sulle CONCLUSIONI richiamate dalle parti con le note scritte inviate nel termine del
23/01/2025 concesso ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 16/12/2015 e Controparte_1 CP_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno per
[...] Parte_1
chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi tra le tre sorelle sui beni relitti dei defunti genitori, (deceduto il 10/10/1991) e Persona_1 [...]
( deceduta il 28/08/2013), consistenti in una unità immobiliare sita in Salerno, Per_2
località Matierno, viale della Repubblica n. 1/B, riportata al Catasto di Salerno al foglio
10, part.lla 1499 sub 64, cat. ¼, e in numerosi buoni fruttiferi postali;
chiedevano altresì la condanna della convenuta al pagamento della indennità di occupazione dell'immobile caduto in successione in quanto da lei utilizzato con la sua famiglia in via esclusiva dalla morte della madre, con la quale conviveva, precludendone alle attrici qualsivoglia godimento o utilizzo, ed al rilascio dell'immobile.
La si costituiva in giudizio non contestando il diritto allo scioglimento della Parte_1
comunione ereditaria e rimettendosi ad un esperto per la comoda divisibilità al fine di scongiurare la vendita dell'immobile, di cui chiedeva l'assegnazione; chiedeva altresì il rigetto delle altre domande ed eccepiva, in subordine, nel caso in cui fosse stato riconosciuto alle attrici il diritto all'indennità di occupazione dell'immobile, la compensazione con quanto anticipato da essa convenuta per le tasse sulla casa.
2. La causa veniva trattata con l'espletamento di CTU. Non si perfezionavano due proposte di conciliazione formulate dal Giudice. Con sentenza n. 2761 pubblicata il
20/06/2023 e notificata il 21/06/2023 il Tribunale di Salerno così provvedeva:
2 “1) Dichiara lo scioglimento parziale della comunione ereditaria tra i condividenti
[...]
, e sui beni relitti dalla de cuius CP_2 Controparte_1 Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...] deceduta il 28.08.2013, con Per_2
esclusione del bene immobile relitto in Salerno, loc. Matierno – viale della Repubblica
n. 1/B in Catasto fabbricato del Comune di Salerno, fg. 10 p.lla 1499 – sub 64 cat ¼;
2) Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra i condividenti CP_2
, e sui beni relitti dal de cuius
[...] Controparte_1 Parte_1 Per_1
nato a [...] e deceduto il 10.10.1991;
[...]
3) Dichiara ed accerta che a ciascuna delle condividenti spetta il rimborso di 1/3 del
valore totale dei buoni fruttiferi relitti da e , meglio Persona_1 Persona_2
identificati in citazione;
4) Condanna al pagamento in favore di , per le Parte_1 Controparte_1
causali di cui in motivazione, della somma di € 7.682,05, oltre interessi al tasso legale
dalla domanda al soddisfo;
5) Condanna al pagamento in favore di , per le causali di Parte_1 CP_2
cui in motivazione, della somma di € 7.682,05 oltre interessi al tasso legale dal dì della
domanda al soddisfo;
6) Rigetta la eccezione di compensazione spiegata dalla convenuta;
7) Condanna la convenuta al rimborso in favore delle attrici di metà delle spese di lite,
che liquida nel loro complessivo ammontare (1/1) in € 534,99 per esborsi, € 6.164,00
per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per
legge, con attribuzione, dichiarando compensato il residuo;
8) Pone le spese di c.t.u. per ¾ poste a carico della massa e per il residuo quarto a
carico della convenuta.”
3. Con atto di citazione notificato il 19/07/2023 ha impugnato la Parte_1
sentenza dinanzi a questa Corte al fine di sentir così provvedere:
3 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, riformare parzialmente la sentenza n. 2761/2023
resa nel giudizio R.G. 10989/15 del Ruolo Generale del Tribunale di Salerno notificata
il 21 giugno 2023 nei limiti della domanda di appello e precisamente:
1 - riformare – in accoglimento del motivo di appello sub. A1 – il capo 4 ) ed il capo 5 )
del dispositivo della predetta sentenza n. 2761/2023 nella parte in cui :” …. Condanna
al pagamento in favore di , per le causali di cui in Parte_1 Controparte_1
motivazione, della somma di € 7.682,05 oltre interessi al tasso legale dal dì della
domanda al soddisfo;
… Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
, per le causali di cui in motivazione, della somma di € 7.682,05 oltre interessi al
[...]
tasso legale dal dì della domanda al soddisfo” giacché per quanto esposto nei motivi di
appello non sussistono i presupposti e le condizioni in fatto ed in diritto per far luogo a
simile condanna;
2- riformare – in accoglimento del motivo di appello sub. A2 – il capo 7 ) ed il capo 8 )
del dispositivo della predetta sentenza n. 2761/2023 nella parte in cui: “ Condanna la
convenuta al rimborso in favore delle attrici di metà delle spese di lite, che liquida nel
loro complessivo ammontare ( 1/1) in € 534,99 per esporsi, € 6.164,00 per compenso di
avvocato, oltre rimborso spese generali al 15% iva e cpa come per legge, con
attribuzione, dichiarando compensato il residuo;
pone le spese di C.T.U. per ¾ poste a
carico della massa e per il residuo quarto a carico della convenuta:” giacché per
quanto esposto nei motivi di appello non sussistono i presupposti e le condizioni in fatto
ed in diritto per far luogo a simile condanna.
Con condanna degli appellati in solido ovvero in subordine ciascuno per quanto di
ragione, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente grado di
appello, oltre spese forfettarie iva e cap come per legge.”
4 Si sono costituite le appellate e che hanno Controparte_1 CP_2
resistito ai motivi di gravame, di cui hanno chiesto il rigetto col favore delle spese con attribuzione.
4. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc e richiamate nelle note depositate per l'udienza del 23/02/2025, con ordinanza del 20/02/2025 la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo di gravame ha impugnato la sentenza Parte_1
lamentando che il primo Giudice abbia erroneamente riconosciuto in favore delle attrici l'indennità di occupazione dell'immobile ereditario senza tener conto che, come risultante dalla nota di trascrizione dell'atto di acquisto del cespite dal Comune di
Salerno stipulato in data 06/05/2003 con rogito per notaio “le parti Persona_3
cessionarie, a termini del citato art. 21 bis del D.L. 244/95, hanno preso atto che gli
alloggi col presente trasferiti devono conservare a pena di nullità del presente atto la
loro destinazione abitativa e non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o
comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di
accatastamento….” e che lo stesso CTU aveva rilevato che alla data di stesura della relazione ( 28/05/2021 ) sussistevano ancora i vincoli evidenziati poiché non erano trascorsi i venti anni dalla data di accatastamento dell'immobile 10/06/2002 (pagina
13 della relazione). L'immobile, pertanto, non era cedibile né fruttifero sicché la domanda al pagamento dell'indennità doveva essere rigettata in applicazione del principio enunciato da Cass.SU n. 33634/2022, per cui “ nel caso di occupazione
senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del
proprietario al ristoro è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento,
diretto o indiretto mediante concessione a terzi del godimento dietro corrispettivo”.
5 Le sorelle quindi non avrebbero potuto esercitare il diritto di godimento indiretto mediante concessione a terzi dell'uso del bene dietro corrispettivo, né avevano mai rivendicato il godimento diretto dell'immobile;
con il secondo motivo la appellante ha impugnato la regolamentazione delle spese processuali sul rilievo che, sussistendo soccombenza reciproca tra le parti e tenuto conto della condotta collaborativa da lei tenuta in primo grado, ove non si era opposta allo scioglimento della comunione, esse avrebbero dovuto essere compensate e le spese di CTU avrebbero dovuto essere poste a carico della massa.
6. L'appello va accolto.
6.1. Il primo motivo è fondato.
6.1.1. Nella giurisprudenza di legittimità sull'argomento oggetto di gravame è ormai consolidato il principio per cui“ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 cc., l'uso
diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione
del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione
economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso
ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del
bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a
produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno,
in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la
conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a
corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a
maggior ragione se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso
esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo
esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal
godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la
6 ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune”(
cfr. Cass. n. 2423/2015; Cass. n. 5156/2012).
Pertanto, l'uso esclusivo dell'immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista, eccede dalle modalità di uso di cui all'art. 1102 c.c. e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di un ristoro per il mancato godimento sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti
(cfr. Cass. n. 19215/2016; Cass. n. 5156/2012). Tuttavia, “ fino a quando non vi sia
richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento
esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche
pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso
esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso
esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n.
24647/2010; Cass. n. 2423/2015; n. 1738/2022).
6.1.2. La sentenza impugnata è pertanto errata avendo il Giudice accolto la domanda di indennizzo sulla base del solo presupposto che l'immobile ereditario fosse goduto in via esclusiva dalla coerede, odierna appellante, senza tenere in debito conto né che esso era un bene non fruttifero per vincolo di legge sino all'anno 2022 e comunque non era stato concesso in locazione a terzi e quindi non aveva prodotto frutti civili da dividere tra le coeredi, né che di esso non era stato rivendicato l'uso diretto, esclusivo o turnario da parte delle attrici, qui appellate, emergendo, piuttosto, l'interesse delle medesime alla sola divisione dei beni ricevuti in eredità ( cfr. la lettera racc.ta a.r. del
14-18/10/2013 dell'avv. Maio che, per conto delle sorelle e CP_1 CP_2
Pa contestava l'indebita occupazione dell'appartamento da parte di e dei suoi
7 familiari e la diffidava a rilasciarlo ad “giacché bene da farsi rientrare nella CP_3
comunione ereditaria”).
6.2. Il secondo motivo resta assorbito.
Le spese processuali saranno infatti regolamentate secondo l'esito definitivo della lite.
7. La sentenza va pertanto riformata nella parte oggetto di gravame e, per
l'effetto, la domanda di indennizzo avanzata da e Controparte_1 [...]
nei confronti di va rigettata. CP_2 Parte_1
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, che è compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, con riferimento agli importi medi, con la riduzione del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto e considerando le fasi trattate nei due gradi. Le spese di CTU
gravano interamente a carico della massa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 19/07/2023 da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 2761/2023 del Tribunale di Salerno, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di indennizzo proposta da e Controparte_1 CP_2
2) CONDANNA e in solido al pagamento delle Controparte_1 CP_2
spese processuali, che liquida definitivamente, a titolo di compenso, in favore di
[...]
per il primo grado in € 3.553,90 e per questo grado in € 2.776,20 oltre Parte_1
rimborso forfettario del 15% per spese generali, Iva e Cap. Le spese di CTU gravano interamente a carico della massa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
8 Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
9