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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 04/12/2024 sub R.G.
n. 13084/2024 presentato congiuntamente da
e entrambi con l'avv. Parte_1 Parte_2
ZAMPOLLI BARBARA e l'avv. CINQUE VINCENZO;
con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, udite le parti, sulle seguenti conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DEI RICORRENTI in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 391/2024 del Tribunale di
Udine,
- revocare l'affidamento di ai Servizi Sociali di Udine così come stabilito nel Pt_3
Provvedimento Presidenziale richiamato in sentenza;
- disporre il pieno affidamento congiunto della minore ai Sig. ri Pt_3 Parte_1
e con collocamento alternato paritario nelle seguenti
[...] Parte_2
modalità:
• 15 giorni consecutivi presso l'abitazione del padre;
• 15 giorni consecutivi presso l'abitazione della madre.
- In caso di impegni lavorativi di uno dei genitori che impediscono il collocamento presso di sé di nel periodo di spettanza, la minore verrà collocata presso l'altro Pt_3
genitore.
- Obbligo a carico del Sig. di contribuire al mantenimento di nei periodi Pt_1 Pt_3 in cui resterà dalla madre nella misura di € 100,00 settimanali.
- Spese straordinarie per RG totalmente a carico del Sig. Pt_1
1 - Disporre che le detrazioni e/o gli assegni familiari e/o le deduzioni nonché l'assegno unico e ogni indennità erogata a favore della minore, siano poste in favore nella misura del 100% della Sig.ra . Parte_2
- Obbligo da parte dei ricorrenti di far proseguire a il percorso psicoterapeutico Pt_3
presso il S.O.C. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza con i dott. ri
e . Controparte_1 Controparte_2
- Spese della presente procedura totalmente a carico del Sig. . Parte_1
CONCLUSIONI DEL PM (pervenute in data 19.03.2025) come da parere già espresso dal PM dott.ssa Elisa Calligaris rigettando la domanda e mantenendo l'affidamento ai Servizi Sociali pronuncia la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 23.09.2007 presso il Comune di Sgonico (TS).
Dal matrimonio sono nati i figli (23.07.2008) e (02.03.2010). Pt_3 Per_1
Nell'ambito del giudizio di divorzio, instaurato dal sig. con ricorso depositato Pt_1
avanti al Tribunale di Udine in data 03.11.2022, il Presidente, con ordinanza dd.
31.07.2023, a seguito di approfondimenti peritali, aveva disposto, per quanto di interesse in questa sede, l'affidamento della minore ai Servizi Sociali con inserimento della Pt_3
stessa presso la Comunità Karisma di Padova. Seguiva un ampio periodo di monitoraggio da parte del Tribunale sulle condizioni psicofisiche di e sulla situazione familiare Pt_3
nel suo complesso. Infatti, come riportato nella sentenza conclusiva del giudizio di divorzio (n. 391/2024 pubblicata in data 22.03.2024), il procedimento si era concentrato soprattutto sulle rilevanti problematiche psicofisiche della minore, la quale aveva manifestato nel tempo, e anche in tempi ravvicinati alla pubblicazione della anzidetta sentenza, episodi autolesionistici (si era tagliata più volte in maniera importante con la lametta le gambe e anche le vene dei polsi della mano), con conseguenti ricoveri in ospedale.
Al termine del procedimento, il Tribunale aveva accolto le conclusioni congiunte cui erano giunte le parti e aveva pertanto disposto: la revoca della nomina della curatrice speciale nominata in sede presidenziale;
l'affidamento di ai Servizi Sociali di Pt_3
Udine, con collocamento della stessa presso la Comunità, con la specifica previsione che
“in caso di disaccordo tra genitori in merito all'inserimento di in Comunità e/o Pt_3 in merito all'attuazione del provvedimento Presidenziale, saranno i Servizi Sociali
2 affidatari, con l'eventuale ausilio della NPIA, a decidere autonomamente ogni aspetto relativo all'inserimento, all'attuazione e, in particolare, alle necessità terapeutiche individuate dai servizi specialistici che seguono , sempre garantendo tempestiva Pt_3 comunicazione delle decisioni, anche interlocutorie, ai genitori”.
Con ricorso depositato in data 04.12.2024, i genitori hanno chiesto congiuntamente la modifica delle predette condizioni, domandando, nello specifico, che venisse revocato l'affidamento di ai Servizi Sociali di Udine e che venisse disposto il pieno Pt_3
affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocamento alternato e paritario.
A supporto delle proprie pretese, i ricorrenti lamentavano il fatto che, nonostante la lunga permanenza di presso la Comunità (dal 08.06.2023), la ragazza non aveva Pt_3
conseguito alcun miglioramento. Inoltre, la minore avrebbe riferito di gravi episodi di violenza subiti dagli operatori, tanto che il sig. aveva deciso di presentare una Pt_1
denuncia-querela presso i Carabinieri di Udine contro la Comunità Karisma. Inoltre, i ricorrenti si erano determinati a richiedere concordemente avanti all'Unità di Valutazione
Distrettuale Minori-Handicap di Udine AUFC, riunita in data 19.11.2024x, le immediate dimissioni di dalla Comunità, assumendosi così le relative responsabilità (doc. Pt_3
11 ric.).
Pertanto, , a seguito di tali iniziative, a decorrere dal novembre 2024, si trova Pt_3
ora collocata presso il padre e frequenta anche la casa materna, come riferito dalla stessa anche al giudice istruttore in sede di audizione, tenutasi in data 14.01.2025.
Il giudice relatore, a seguito dell'assegnazione del ricorso, ha provveduto ad istruire la causa, sia sentendo le parti personalmente, sia ascoltando la minore, sia, ancora, acquisendo relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali di Udine, della
Comunità di Padova e della NPIA che ha in cura . Pt_3
All'esito, ha rimesso la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del PM, il quale, come indicato nell'epigrafe della sentenza, ha chiesto il rigetto della domanda di revoca dell'affidamento di ai Servizi Sociali. Pt_3
***
Il Collegio ritiene che, quantomeno allo stato, sia ancora prematuro revocare l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, con piena riabilitazione della responsabilità genitoriale delle parti.
In primo luogo, dalla consulenza della dott.ssa svolta nell'ambito del giudizio di Per_2
divorzio (deposito in data 03.07.2023), si evincono le rilevanti fragilità della coppia
3 genitoriale, la quale non ha saputo adeguatamente intercettare, all'inizio, ed intervenire, poi, sulle manifestazioni di disagio psicofisico di : “non del tutto lineare risulta Pt_3
la sua [n.d.r. della sig.ra ricostruzione della situazione della figlia, che a suo Parte_2
dire, avrebbe continuato probabilmente con i gesti autolesivi, ma senza l'imposizione paterna sulla scelta della scuola e l'accesso al pronto soccorso che poi aveva portato al lungo ricovero in NPIA, non sarebbe giunta al collocamento in comunità. Il sig. Pt_1 ha sottolineato più volte (anche alla NPIA), i problemi “psichiatrici” della sig.ra
facendo riferimento a quanto avvenuto durante la gravidanza della Parte_2
primogenita, addebitando al comportamento materno la situazione dei figli, ritenendosi più volte genitore maggiormente assertivo e in grado di operare per il benessere di
: sulla base dei suoi intendimenti, non ha accettato all'inizio l'indicazione della Pt_3
NPIA rispetto alla terapia farmacologica, così come, nonostante i passaggi effettuati, ha ritenuto di prelevare dalla prima comunità dove era stata inserita, senza Pt_3
consultarsi con il dott. e tantomeno con la madre che, pur con sofferenza, CP_1 riteneva che il collocamento in comunità fosse inevitabile” (conclusioni relazione dott.ssa
. Per_2
E' ben vero che la coppia genitoriale ha saputo, nel corso del procedimento di divorzio, assumere un comportamento maggiormente responsabile e consapevole, allentando la conflittualità, ma la situazione complessiva di appare ancora notevolmente Pt_3
instabile e i ricorrenti, solo pochi mesi dopo la chiusura del giudizio, hanno assunto iniziative contrarie allo spirito dei provvedimenti giudiziari a tutela della minore, rifiutando il supporto dei Servizi Sociali e decidendo, in totale autonomia, di allontanare la figlia dalla Comunità di Padova ove era stata collocata.
Si ritiene, a fronte degli elementi probatori raccolti, che i genitori non siano ancora in grado di gestire e contenere autonomamente la personalità di e le sue Pt_3
problematiche psicofisiche, nonché di agire in modo rispondente alle sue reali esigenze: ciò a causa, da un lato, delle loro stesse fragilità personali e genitoriali, anche nell'assunzione di decisioni nell'interesse superiore di (cfr. infra), e, dall'altro Pt_3
lato, delle capacità persuasive-manipolatorie della figlia: “Nella relazione con i genitori emerge la tendenza da parte della ragazza a mettere in atto comportamenti manipolativi per il soddisfacimento dei propri bisogni in quanto spesso c'è un riscontro a lei favorevole” (relazione servizio specialistico dd. 10.02.2025).
A tale riguardo, appare significativo il fatto che, pur lamentandosi del fatto che in
Comunità non frequentasse regolarmente la scuola, solo poco tempo dopo essere Pt_3
4 tornata a casa, la ragazza ha espresso la sua volontà di interrompere il percorso scolastico
(cfr. relazione Servizi Specialistici dd. 10.02.2025).
Inoltre, dall'audizione della minore, è emersa l'evidente difficoltà da parte dei genitori nell'imporre alla figlia delle regole stabili ed una quotidianità che preveda, quale momento centrale e non secondario, lo svolgimento dei compiti: “il pomeriggio torno a casa, poi mi preparo, mi trucco e verso le quattro/cinque esco con i miei amici;
la sera torno, ceno e dopo cena vedo se ci sono i compiti e se ci sono li faccio”. Ciò ha trovato pieno riscontro in quanto riportato nella relazione del Servizio Specialistico dd.
10.02.2025: “Ha riferito di vivere con il padre e di frequentare casa della madre senza una chiara regolamentazione. riferisce inoltre dei vantaggi a stare dal padre in Pt_3 particolare per quanto riguarda le uscite e gli orari di rientro”.
Le tendenze manipolatorie e controllanti di , verso i pari, gli educatori e anche i Pt_3
genitori stessi, hanno caratterizzato anche la sua permanenza presso la Comunità Karisma
e, soprattutto, l'esito negativo della stessa e le dimissioni volute dalla ragazza e assecondate pienamente dai genitori, come si apprende dalla relazione trasmessa dalla
Comunità al Tribunale: “Anche nelle relazioni amicali si osserva la tendenza ad instaurare relazioni simbiotiche, instabili e senza confini definiti, come muovendosi su repertori relazionali interiorizzati e immodificabili;
a ciò va poi aggiunta il ricorso ad una triangolazione patologica per mistificare la realtà e creare confusione o, peggio, contrasti tra i caregivers che si avvicendano nella tutela della minore, con l'unico obiettivo di raggiungere i propri scopi. I rapporti con i genitori, si confermano da subito di complessa gestione. Come da prassi, le relazioni con i familiari sono sospese nel primo mese di permanenza per poi lasciare spazio a contatti protetti, telefonate in vivavoce o incontri sempre mediati dagli operatori, per monitorare qualità e contenuti della comunicazione. Gli obiettivi a medio termine, prevedono la sperimentazione di maggiore autonomia, nel rispetto delle condizioni psicofisiche della minore. Ottenuto gradualmente l'utilizzo del dispositivo telefonico personale, nonostante la volontà di garantire un adeguato monitoraggio, l'equipe perde un po' il controllo delle comunicazioni in uscita: i genitori, infatti, ricorrono a telefonate agli operatori della comunità per allertare rispetto a minacce di comportamenti autolesionistici o
Par anticonservativi, agite da l fine di ottenere benefici personali (quali rientri ad Udine, incontri con amica, beni materiali, etc.). frequenta la scuola con costanza, ma Pt_3 con scarsa motivazione, come riscontrato dal personale docente e/o tutor d'aula.
Richiede ed ottiene iscrizione ai corsi di canto (circa un'ora la settimana) e di kick-
5 boxing (quattro ore alla settimana). Le visite da parte della famiglia prevedono uscite a
Padova, con scambi e confronti con educatori prima e dopo l'uscita stessa. Le uscite hanno una durata progressivamente maggiore in relazione ai tempi di permanenza in comunità. Per la fine dell'anno 2023, in linea con gli obiettivi a medio termine, vengono programmati due rientri in famiglia (con pernotto) presso le abitazioni della zia materna Par (a Desenzano del Garda) e della zia paterna (ad Udine), dove uò trascorrere momenti anche con i genitori separatamente e con gli amici. Al rientro dai permessi G. manifesta, anche con modalità provocatorie, il proprio disagio, ricorrendo alla pratica autolesionistica, scarificando gli avambracci e nel contempo inviando fotografie ai genitori per elicitarne l'attivazione. Ne consegue un lungo ricovero nei reparti di neuropsichiatria degli ospedali di Padova e Trieste, dove viene garantita l'assistenza da parte dei genitori. In accordo con i servizi si valuta per la continuazione della presa in carico da parte della comunità Karisma, ridiscutendo le modalità comunicative con
l'esterno, adottando le modalità previste nei primi tempi di adattamento (telefonate Par protette e utilizzo limitato del telefono personale). Rientrata in comunità, enta una Par fuga, ma la tenuta del sistema garantisce una remissione dei sintomi e consente a i riprendere le proprie attività (scuola, attività sportiva e lezioni musicali di canto e chitarra) e garantire una maggiore partecipazione alle attività proposte dalla comunità.
porta a termine l'anno scolastico, viene ammessa alla classe successiva, sebbene Pt_3
“aiutata” dal Consiglio di classe, con debite raccomandazioni in vista dell'anno successivo. L'impianto regge sufficientemente bene fino all'inizio dell'estate, quando si programmano dei periodi di vacanza con entrambi i genitori (rif. mail Comune di Udine del 12/06/2024), che però non vengono completamente rispettati a causa della gestione stessa dei rientri, in cui non viene garantito adeguato monitoraggio della minore (fumo, nonostante la negata autorizzazione da parte della famiglia alla comunità, mancata assunzione della farmacoterapia e occultamento delle compresse non ingerite, mancato rispetto de programma per questioni personali di genitori e G. stessa). La progettualità viene ridiscussa e ridefinita alla fine del mese di agosto con obiettivi a breve/medio termine e con la richiesta di maggior adesione da parte di al progetto Pt_3
riabilitativo predisposto, richiedendo maggior collaborazione anche alla famiglia: frequenza scolastica, partecipazione alle attività previste dalla comunità (psicoterapia, gruppi, laboratori, attività quotidiane), corsi di canto e palestra (come da volontà della minore), autonomia negli spostamenti da e per la scuola. In realtà fin da subito si osserva un disinvestimento da parte di e della famiglia, fino a trasformarsi in un attacco Pt_3
6 nei confronti della comunità e dei singoli operatori, soprattutto in seguito alla comunicazione da parte del servizio inviante del prosieguo della permanenza comunitaria oltre la fine dell'anno 2024, termine che la minore, invece, si era posta.
rifiuta la terapia farmacologica, riduce notevolmente la frequenza scolastica Pt_3
(segnalazione dalla scuola prot. 283/04 del 19/11/2024), abbandona l'attività sportiva, partecipa sporadicamente alle attività promosse dalla comunità e mantiene un atteggiamento oppositivo e fortemente provocatorio nei confronti degli operatori della comunità stessa, coinvolgendo anche i genitori in questa dinamica denigratoria. A Par dispetto di quanto confermato dal servizio, tuttavia ipete costantemente che sarà dimessa entro la fine del 2024, come spinta da un rinforzo esterno, non sintonizzato. La dimissione programmata della compagna di stanza funge da volano nella dinamica auto- espulsiva, che si attua in occasione dell'incontro di verifica previsto per il giorno 19 novembre 2024 ad Udine, presso il Servizio NPI. L'atteggiamento fortemente screditante
e ipercritico nei confronti della comunità da parte di entrambi i genitori sancisce, di fatto,
l'interruzione anticipata della progettualità in essere presso la del tutto CP_3
Par delegittimata agli occhi di pur nella convinzione che una presa in carico residenziale costituisca la più efficace forma di intervento terapeutico per la minore”.
In questo quadro, già grandemente complesso, appare altresì confuso e scarsamente proattivo il procedimento decisionale dei genitori nel fornire risposte condivise alle iniziative suggerite nell'interesse di : “In data 20.01.2025 al colloquio con i Pt_3 genitori e la ragazza è emersa un'adesione formale della famiglia ai percorsi proposti
(attivazione di intervento educativo, ricerca di un'attività occupazionale/servizio civile) in quanto la sig.ra li ha accettati in maniera ben definita;
il sig. invece Parte_2 Pt_1 ha ritenuto fosse meglio aspettare l'esito del percorso scolastico per poi valutare altre possibilità” (relazione servizio specialistico dd. 10.02.2025).
Nella relazione dei Servizi Sociali dd. 14.02.2025, inoltre, gli operatori hanno dato atto dell'interruzione di rapporti con i genitori, per volontà di questi: “in seguito alla dimissione della minore per volontà dei genitori, contrariamente alle indicazioni medico sanitarie e dalla cornice giuridica, avvenuta il 19 novembre 2024, lo scrivente Servizio non ha più avuto contatti con la famiglia i genitori non Controparte_4 hanno mai preso contatti con il Servizio, né prima né dopo la proposta di colloquio”
(nonostante ciò, come da mandato, i Servizi hanno mantenuto la collaborazione con l'equipe sanitaria di riferimento per e hanno suggerito al Tribunale di mantenere Pt_3 un monitoraggio della situazione nell'ambito dell'attività di presa in carico).
7 Quanto emerso induce, pertanto, il Collegio a ritenere che, allo stato, mantenere l'affidamento di ai Servizi Sociali sia maggiormente tutelante per i suoi interessi, Pt_3 in quanto i genitori necessitano di essere ancora guidati e supportati nell'esercizio delle loro responsabilità: nonostante le rivendicazioni di un pieno controllo delle decisioni da assumere, è evidente la loro debolezza rispetto agli agiti di , una ragazza che, Pt_3
nonostante 17 mesi di comunità, presenta ancora una personalità da monitorare,
“caratterizzata per aspetti di elevata autostima, tendenza ad agire in modo impulsivo e scarsa capacità di giudizio delle situazioni con conseguenti conflitti nei diversi contesti di vita, ricerca di numerose attività che tuttavia vengono gestite in modo disorganizzato, fatica nel mantenere le relazioni nel tempo in quanto è presente attribuzione delle colpe
e responsabilità all'esterno, scarsa fiducia nell'altro ed aspetti di egocentrismo con la tendenza a ricercare il soddisfacimento dei propri bisogni” (relazione servizi specialistici).
Da sottolineare, infine, la preoccupazione espressa dagli operatori della Comunità
Karisma circa la possibilità che certi comportamenti autolesionistici di possano Pt_3
reiterarsi, alla luce di quanto constatato in occasione della bonifica della stanza della ragazza, a seguito delle sue dimissioni: “lame di temperino occultate, compresse del farmaco conservate in appositi contenitori, precedentemente rasoi o coltelli”.
Ai Servizi dovrà essere specificamente attribuito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 bis legge n. 183/1984, il compito di assumere ogni decisione, previa interlocuzione con i genitori, in ordine alle iniziative di carattere sanitario-terapeutico suggerite dai Servizi
Specialistici, oltre che socio-educativi ritenuti utili (es. piano individualizzato educativo anche con finalità di supporto scolastico).
Al contempo, si ritiene di poter accogliere la domanda di collocamento alternato paritario tra genitori della minore: terminata negativamente la lunga esperienza comunitaria, è difficile immaginare che (la quale al giudice relatore ha Pt_3 chiaramente detto “Non voglio più assistenti sociali, Gervasutta, niente in mezzo…”) possa reagire positivamente in un altro contesto esterno alla famiglia. Attualmente, la ragazza sta cercando di costruire una nuova stabilità, materiale ed emotiva: anche alla luce della sua età (prossima ai 17 anni), si reputa opportuno che, fermo un costante monitoraggio da parte degli assistenti sociali, tale processo evolutivo vada incentivato, per tentare di garantire a maggiore serenità e fare in modo che possa concentrarsi Pt_3
in modo più efficace sugli strumenti di supporto che verranno suggeriti dai servizi, anche specialistici, che l'hanno in carico.
8 Nulla osta, infine, all'accoglimento delle ulteriori domande delle parti inerenti al mantenimento della minore.
Si dà atto, infine, che le spese del giudizio, come richiesto, saranno sostenute dal sig.
Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici supra indicati, provvedendo in via definitiva, a parziale modifica della sentenza n. 391/2024 del
Tribunale di Udine, pubblicata in data 22.03.2024 ed in parziale accoglimento delle domande dei ricorrenti, così dispone:
1) conferma l'affidamento della minore fino al compimento della Persona_3
maggiore età, all'Ente Locale (Comune di Udine), al quale, per il tramite dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, è demandato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 bis legge n. 184/1983, lo specifico potere di assumere ed attuare, previo confronto con i genitori e sentita la NPIA, tutte le decisioni nell'interesse della minore in ordine agli interventi di supporto sanitario-terapeutico e socio-educativo (es. percorso educativo individualizzato a scopo anche di supporto scolastico) individuate dai servizi specialistici che seguono , sempre comunque garantendo tempestiva Pt_3
comunicazione delle decisioni, anche interlocutorie, ai genitori, come già disposto nella sentenza n. 391/2024 del Tribunale di Udine;
2) dispone la prosecuzione, in favore della minore , del percorso Pt_3 psicoterapeutico già in essere presso il S.O.C. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza con i dott.ri e;
Controparte_1 Controparte_2
3) revoca il collocamento di presso la Comunità “Karisma” di Padova e dispone Pt_3
che sia collocata in modo alternato e paritario presso ciascun genitore, nelle Pt_3 seguenti modalità: • 15 giorni consecutivi presso l'abitazione del padre;
• 15 giorni consecutivi presso l'abitazione della madre;
4) dà atto che, secondo quanto concordato tra le parti, in caso di impegni lavorativi di uno dei genitori che impediscano il collocamento presso di sé di nel periodo Pt_3
di spettanza, la minore verrà collocata presso l'altro genitore;
5) dispone che il padre sig. contribuisca al mantenimento ordinario di Pt_1 Pt_3 nei periodi in cui resterà dalla madre nella misura di € 100,00 settimanali e che egli si faccia carico integrale delle spese straordinarie, come concordato tra le parti;
6) dà atto che le parti si sono altresì accordate nel senso che le detrazioni e/o gli assegni familiari e/o le deduzioni nonché l'assegno unico e ogni indennità erogata a favore
9 della minore siano poste in favore nella misura del 100% della Sig.ra Parte_2
[...]
7) dà atto che le spese di lite saranno sostenute dal sig. Pt_1
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 25/03/2025.
Si comunichi al Comune di Udine, ai Servizi Sociali di Udine, nonché al
[...]
(dott. , Controparte_5 Controparte_1
dott.ssa e dott.ssa ). Controparte_2 Persona_4
Si comunichi anche al PM in sede.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott. Fabio Luongo
10
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 04/12/2024 sub R.G.
n. 13084/2024 presentato congiuntamente da
e entrambi con l'avv. Parte_1 Parte_2
ZAMPOLLI BARBARA e l'avv. CINQUE VINCENZO;
con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, udite le parti, sulle seguenti conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DEI RICORRENTI in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 391/2024 del Tribunale di
Udine,
- revocare l'affidamento di ai Servizi Sociali di Udine così come stabilito nel Pt_3
Provvedimento Presidenziale richiamato in sentenza;
- disporre il pieno affidamento congiunto della minore ai Sig. ri Pt_3 Parte_1
e con collocamento alternato paritario nelle seguenti
[...] Parte_2
modalità:
• 15 giorni consecutivi presso l'abitazione del padre;
• 15 giorni consecutivi presso l'abitazione della madre.
- In caso di impegni lavorativi di uno dei genitori che impediscono il collocamento presso di sé di nel periodo di spettanza, la minore verrà collocata presso l'altro Pt_3
genitore.
- Obbligo a carico del Sig. di contribuire al mantenimento di nei periodi Pt_1 Pt_3 in cui resterà dalla madre nella misura di € 100,00 settimanali.
- Spese straordinarie per RG totalmente a carico del Sig. Pt_1
1 - Disporre che le detrazioni e/o gli assegni familiari e/o le deduzioni nonché l'assegno unico e ogni indennità erogata a favore della minore, siano poste in favore nella misura del 100% della Sig.ra . Parte_2
- Obbligo da parte dei ricorrenti di far proseguire a il percorso psicoterapeutico Pt_3
presso il S.O.C. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza con i dott. ri
e . Controparte_1 Controparte_2
- Spese della presente procedura totalmente a carico del Sig. . Parte_1
CONCLUSIONI DEL PM (pervenute in data 19.03.2025) come da parere già espresso dal PM dott.ssa Elisa Calligaris rigettando la domanda e mantenendo l'affidamento ai Servizi Sociali pronuncia la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 23.09.2007 presso il Comune di Sgonico (TS).
Dal matrimonio sono nati i figli (23.07.2008) e (02.03.2010). Pt_3 Per_1
Nell'ambito del giudizio di divorzio, instaurato dal sig. con ricorso depositato Pt_1
avanti al Tribunale di Udine in data 03.11.2022, il Presidente, con ordinanza dd.
31.07.2023, a seguito di approfondimenti peritali, aveva disposto, per quanto di interesse in questa sede, l'affidamento della minore ai Servizi Sociali con inserimento della Pt_3
stessa presso la Comunità Karisma di Padova. Seguiva un ampio periodo di monitoraggio da parte del Tribunale sulle condizioni psicofisiche di e sulla situazione familiare Pt_3
nel suo complesso. Infatti, come riportato nella sentenza conclusiva del giudizio di divorzio (n. 391/2024 pubblicata in data 22.03.2024), il procedimento si era concentrato soprattutto sulle rilevanti problematiche psicofisiche della minore, la quale aveva manifestato nel tempo, e anche in tempi ravvicinati alla pubblicazione della anzidetta sentenza, episodi autolesionistici (si era tagliata più volte in maniera importante con la lametta le gambe e anche le vene dei polsi della mano), con conseguenti ricoveri in ospedale.
Al termine del procedimento, il Tribunale aveva accolto le conclusioni congiunte cui erano giunte le parti e aveva pertanto disposto: la revoca della nomina della curatrice speciale nominata in sede presidenziale;
l'affidamento di ai Servizi Sociali di Pt_3
Udine, con collocamento della stessa presso la Comunità, con la specifica previsione che
“in caso di disaccordo tra genitori in merito all'inserimento di in Comunità e/o Pt_3 in merito all'attuazione del provvedimento Presidenziale, saranno i Servizi Sociali
2 affidatari, con l'eventuale ausilio della NPIA, a decidere autonomamente ogni aspetto relativo all'inserimento, all'attuazione e, in particolare, alle necessità terapeutiche individuate dai servizi specialistici che seguono , sempre garantendo tempestiva Pt_3 comunicazione delle decisioni, anche interlocutorie, ai genitori”.
Con ricorso depositato in data 04.12.2024, i genitori hanno chiesto congiuntamente la modifica delle predette condizioni, domandando, nello specifico, che venisse revocato l'affidamento di ai Servizi Sociali di Udine e che venisse disposto il pieno Pt_3
affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocamento alternato e paritario.
A supporto delle proprie pretese, i ricorrenti lamentavano il fatto che, nonostante la lunga permanenza di presso la Comunità (dal 08.06.2023), la ragazza non aveva Pt_3
conseguito alcun miglioramento. Inoltre, la minore avrebbe riferito di gravi episodi di violenza subiti dagli operatori, tanto che il sig. aveva deciso di presentare una Pt_1
denuncia-querela presso i Carabinieri di Udine contro la Comunità Karisma. Inoltre, i ricorrenti si erano determinati a richiedere concordemente avanti all'Unità di Valutazione
Distrettuale Minori-Handicap di Udine AUFC, riunita in data 19.11.2024x, le immediate dimissioni di dalla Comunità, assumendosi così le relative responsabilità (doc. Pt_3
11 ric.).
Pertanto, , a seguito di tali iniziative, a decorrere dal novembre 2024, si trova Pt_3
ora collocata presso il padre e frequenta anche la casa materna, come riferito dalla stessa anche al giudice istruttore in sede di audizione, tenutasi in data 14.01.2025.
Il giudice relatore, a seguito dell'assegnazione del ricorso, ha provveduto ad istruire la causa, sia sentendo le parti personalmente, sia ascoltando la minore, sia, ancora, acquisendo relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali di Udine, della
Comunità di Padova e della NPIA che ha in cura . Pt_3
All'esito, ha rimesso la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del PM, il quale, come indicato nell'epigrafe della sentenza, ha chiesto il rigetto della domanda di revoca dell'affidamento di ai Servizi Sociali. Pt_3
***
Il Collegio ritiene che, quantomeno allo stato, sia ancora prematuro revocare l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, con piena riabilitazione della responsabilità genitoriale delle parti.
In primo luogo, dalla consulenza della dott.ssa svolta nell'ambito del giudizio di Per_2
divorzio (deposito in data 03.07.2023), si evincono le rilevanti fragilità della coppia
3 genitoriale, la quale non ha saputo adeguatamente intercettare, all'inizio, ed intervenire, poi, sulle manifestazioni di disagio psicofisico di : “non del tutto lineare risulta Pt_3
la sua [n.d.r. della sig.ra ricostruzione della situazione della figlia, che a suo Parte_2
dire, avrebbe continuato probabilmente con i gesti autolesivi, ma senza l'imposizione paterna sulla scelta della scuola e l'accesso al pronto soccorso che poi aveva portato al lungo ricovero in NPIA, non sarebbe giunta al collocamento in comunità. Il sig. Pt_1 ha sottolineato più volte (anche alla NPIA), i problemi “psichiatrici” della sig.ra
facendo riferimento a quanto avvenuto durante la gravidanza della Parte_2
primogenita, addebitando al comportamento materno la situazione dei figli, ritenendosi più volte genitore maggiormente assertivo e in grado di operare per il benessere di
: sulla base dei suoi intendimenti, non ha accettato all'inizio l'indicazione della Pt_3
NPIA rispetto alla terapia farmacologica, così come, nonostante i passaggi effettuati, ha ritenuto di prelevare dalla prima comunità dove era stata inserita, senza Pt_3
consultarsi con il dott. e tantomeno con la madre che, pur con sofferenza, CP_1 riteneva che il collocamento in comunità fosse inevitabile” (conclusioni relazione dott.ssa
. Per_2
E' ben vero che la coppia genitoriale ha saputo, nel corso del procedimento di divorzio, assumere un comportamento maggiormente responsabile e consapevole, allentando la conflittualità, ma la situazione complessiva di appare ancora notevolmente Pt_3
instabile e i ricorrenti, solo pochi mesi dopo la chiusura del giudizio, hanno assunto iniziative contrarie allo spirito dei provvedimenti giudiziari a tutela della minore, rifiutando il supporto dei Servizi Sociali e decidendo, in totale autonomia, di allontanare la figlia dalla Comunità di Padova ove era stata collocata.
Si ritiene, a fronte degli elementi probatori raccolti, che i genitori non siano ancora in grado di gestire e contenere autonomamente la personalità di e le sue Pt_3
problematiche psicofisiche, nonché di agire in modo rispondente alle sue reali esigenze: ciò a causa, da un lato, delle loro stesse fragilità personali e genitoriali, anche nell'assunzione di decisioni nell'interesse superiore di (cfr. infra), e, dall'altro Pt_3
lato, delle capacità persuasive-manipolatorie della figlia: “Nella relazione con i genitori emerge la tendenza da parte della ragazza a mettere in atto comportamenti manipolativi per il soddisfacimento dei propri bisogni in quanto spesso c'è un riscontro a lei favorevole” (relazione servizio specialistico dd. 10.02.2025).
A tale riguardo, appare significativo il fatto che, pur lamentandosi del fatto che in
Comunità non frequentasse regolarmente la scuola, solo poco tempo dopo essere Pt_3
4 tornata a casa, la ragazza ha espresso la sua volontà di interrompere il percorso scolastico
(cfr. relazione Servizi Specialistici dd. 10.02.2025).
Inoltre, dall'audizione della minore, è emersa l'evidente difficoltà da parte dei genitori nell'imporre alla figlia delle regole stabili ed una quotidianità che preveda, quale momento centrale e non secondario, lo svolgimento dei compiti: “il pomeriggio torno a casa, poi mi preparo, mi trucco e verso le quattro/cinque esco con i miei amici;
la sera torno, ceno e dopo cena vedo se ci sono i compiti e se ci sono li faccio”. Ciò ha trovato pieno riscontro in quanto riportato nella relazione del Servizio Specialistico dd.
10.02.2025: “Ha riferito di vivere con il padre e di frequentare casa della madre senza una chiara regolamentazione. riferisce inoltre dei vantaggi a stare dal padre in Pt_3 particolare per quanto riguarda le uscite e gli orari di rientro”.
Le tendenze manipolatorie e controllanti di , verso i pari, gli educatori e anche i Pt_3
genitori stessi, hanno caratterizzato anche la sua permanenza presso la Comunità Karisma
e, soprattutto, l'esito negativo della stessa e le dimissioni volute dalla ragazza e assecondate pienamente dai genitori, come si apprende dalla relazione trasmessa dalla
Comunità al Tribunale: “Anche nelle relazioni amicali si osserva la tendenza ad instaurare relazioni simbiotiche, instabili e senza confini definiti, come muovendosi su repertori relazionali interiorizzati e immodificabili;
a ciò va poi aggiunta il ricorso ad una triangolazione patologica per mistificare la realtà e creare confusione o, peggio, contrasti tra i caregivers che si avvicendano nella tutela della minore, con l'unico obiettivo di raggiungere i propri scopi. I rapporti con i genitori, si confermano da subito di complessa gestione. Come da prassi, le relazioni con i familiari sono sospese nel primo mese di permanenza per poi lasciare spazio a contatti protetti, telefonate in vivavoce o incontri sempre mediati dagli operatori, per monitorare qualità e contenuti della comunicazione. Gli obiettivi a medio termine, prevedono la sperimentazione di maggiore autonomia, nel rispetto delle condizioni psicofisiche della minore. Ottenuto gradualmente l'utilizzo del dispositivo telefonico personale, nonostante la volontà di garantire un adeguato monitoraggio, l'equipe perde un po' il controllo delle comunicazioni in uscita: i genitori, infatti, ricorrono a telefonate agli operatori della comunità per allertare rispetto a minacce di comportamenti autolesionistici o
Par anticonservativi, agite da l fine di ottenere benefici personali (quali rientri ad Udine, incontri con amica, beni materiali, etc.). frequenta la scuola con costanza, ma Pt_3 con scarsa motivazione, come riscontrato dal personale docente e/o tutor d'aula.
Richiede ed ottiene iscrizione ai corsi di canto (circa un'ora la settimana) e di kick-
5 boxing (quattro ore alla settimana). Le visite da parte della famiglia prevedono uscite a
Padova, con scambi e confronti con educatori prima e dopo l'uscita stessa. Le uscite hanno una durata progressivamente maggiore in relazione ai tempi di permanenza in comunità. Per la fine dell'anno 2023, in linea con gli obiettivi a medio termine, vengono programmati due rientri in famiglia (con pernotto) presso le abitazioni della zia materna Par (a Desenzano del Garda) e della zia paterna (ad Udine), dove uò trascorrere momenti anche con i genitori separatamente e con gli amici. Al rientro dai permessi G. manifesta, anche con modalità provocatorie, il proprio disagio, ricorrendo alla pratica autolesionistica, scarificando gli avambracci e nel contempo inviando fotografie ai genitori per elicitarne l'attivazione. Ne consegue un lungo ricovero nei reparti di neuropsichiatria degli ospedali di Padova e Trieste, dove viene garantita l'assistenza da parte dei genitori. In accordo con i servizi si valuta per la continuazione della presa in carico da parte della comunità Karisma, ridiscutendo le modalità comunicative con
l'esterno, adottando le modalità previste nei primi tempi di adattamento (telefonate Par protette e utilizzo limitato del telefono personale). Rientrata in comunità, enta una Par fuga, ma la tenuta del sistema garantisce una remissione dei sintomi e consente a i riprendere le proprie attività (scuola, attività sportiva e lezioni musicali di canto e chitarra) e garantire una maggiore partecipazione alle attività proposte dalla comunità.
porta a termine l'anno scolastico, viene ammessa alla classe successiva, sebbene Pt_3
“aiutata” dal Consiglio di classe, con debite raccomandazioni in vista dell'anno successivo. L'impianto regge sufficientemente bene fino all'inizio dell'estate, quando si programmano dei periodi di vacanza con entrambi i genitori (rif. mail Comune di Udine del 12/06/2024), che però non vengono completamente rispettati a causa della gestione stessa dei rientri, in cui non viene garantito adeguato monitoraggio della minore (fumo, nonostante la negata autorizzazione da parte della famiglia alla comunità, mancata assunzione della farmacoterapia e occultamento delle compresse non ingerite, mancato rispetto de programma per questioni personali di genitori e G. stessa). La progettualità viene ridiscussa e ridefinita alla fine del mese di agosto con obiettivi a breve/medio termine e con la richiesta di maggior adesione da parte di al progetto Pt_3
riabilitativo predisposto, richiedendo maggior collaborazione anche alla famiglia: frequenza scolastica, partecipazione alle attività previste dalla comunità (psicoterapia, gruppi, laboratori, attività quotidiane), corsi di canto e palestra (come da volontà della minore), autonomia negli spostamenti da e per la scuola. In realtà fin da subito si osserva un disinvestimento da parte di e della famiglia, fino a trasformarsi in un attacco Pt_3
6 nei confronti della comunità e dei singoli operatori, soprattutto in seguito alla comunicazione da parte del servizio inviante del prosieguo della permanenza comunitaria oltre la fine dell'anno 2024, termine che la minore, invece, si era posta.
rifiuta la terapia farmacologica, riduce notevolmente la frequenza scolastica Pt_3
(segnalazione dalla scuola prot. 283/04 del 19/11/2024), abbandona l'attività sportiva, partecipa sporadicamente alle attività promosse dalla comunità e mantiene un atteggiamento oppositivo e fortemente provocatorio nei confronti degli operatori della comunità stessa, coinvolgendo anche i genitori in questa dinamica denigratoria. A Par dispetto di quanto confermato dal servizio, tuttavia ipete costantemente che sarà dimessa entro la fine del 2024, come spinta da un rinforzo esterno, non sintonizzato. La dimissione programmata della compagna di stanza funge da volano nella dinamica auto- espulsiva, che si attua in occasione dell'incontro di verifica previsto per il giorno 19 novembre 2024 ad Udine, presso il Servizio NPI. L'atteggiamento fortemente screditante
e ipercritico nei confronti della comunità da parte di entrambi i genitori sancisce, di fatto,
l'interruzione anticipata della progettualità in essere presso la del tutto CP_3
Par delegittimata agli occhi di pur nella convinzione che una presa in carico residenziale costituisca la più efficace forma di intervento terapeutico per la minore”.
In questo quadro, già grandemente complesso, appare altresì confuso e scarsamente proattivo il procedimento decisionale dei genitori nel fornire risposte condivise alle iniziative suggerite nell'interesse di : “In data 20.01.2025 al colloquio con i Pt_3 genitori e la ragazza è emersa un'adesione formale della famiglia ai percorsi proposti
(attivazione di intervento educativo, ricerca di un'attività occupazionale/servizio civile) in quanto la sig.ra li ha accettati in maniera ben definita;
il sig. invece Parte_2 Pt_1 ha ritenuto fosse meglio aspettare l'esito del percorso scolastico per poi valutare altre possibilità” (relazione servizio specialistico dd. 10.02.2025).
Nella relazione dei Servizi Sociali dd. 14.02.2025, inoltre, gli operatori hanno dato atto dell'interruzione di rapporti con i genitori, per volontà di questi: “in seguito alla dimissione della minore per volontà dei genitori, contrariamente alle indicazioni medico sanitarie e dalla cornice giuridica, avvenuta il 19 novembre 2024, lo scrivente Servizio non ha più avuto contatti con la famiglia i genitori non Controparte_4 hanno mai preso contatti con il Servizio, né prima né dopo la proposta di colloquio”
(nonostante ciò, come da mandato, i Servizi hanno mantenuto la collaborazione con l'equipe sanitaria di riferimento per e hanno suggerito al Tribunale di mantenere Pt_3 un monitoraggio della situazione nell'ambito dell'attività di presa in carico).
7 Quanto emerso induce, pertanto, il Collegio a ritenere che, allo stato, mantenere l'affidamento di ai Servizi Sociali sia maggiormente tutelante per i suoi interessi, Pt_3 in quanto i genitori necessitano di essere ancora guidati e supportati nell'esercizio delle loro responsabilità: nonostante le rivendicazioni di un pieno controllo delle decisioni da assumere, è evidente la loro debolezza rispetto agli agiti di , una ragazza che, Pt_3
nonostante 17 mesi di comunità, presenta ancora una personalità da monitorare,
“caratterizzata per aspetti di elevata autostima, tendenza ad agire in modo impulsivo e scarsa capacità di giudizio delle situazioni con conseguenti conflitti nei diversi contesti di vita, ricerca di numerose attività che tuttavia vengono gestite in modo disorganizzato, fatica nel mantenere le relazioni nel tempo in quanto è presente attribuzione delle colpe
e responsabilità all'esterno, scarsa fiducia nell'altro ed aspetti di egocentrismo con la tendenza a ricercare il soddisfacimento dei propri bisogni” (relazione servizi specialistici).
Da sottolineare, infine, la preoccupazione espressa dagli operatori della Comunità
Karisma circa la possibilità che certi comportamenti autolesionistici di possano Pt_3
reiterarsi, alla luce di quanto constatato in occasione della bonifica della stanza della ragazza, a seguito delle sue dimissioni: “lame di temperino occultate, compresse del farmaco conservate in appositi contenitori, precedentemente rasoi o coltelli”.
Ai Servizi dovrà essere specificamente attribuito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 bis legge n. 183/1984, il compito di assumere ogni decisione, previa interlocuzione con i genitori, in ordine alle iniziative di carattere sanitario-terapeutico suggerite dai Servizi
Specialistici, oltre che socio-educativi ritenuti utili (es. piano individualizzato educativo anche con finalità di supporto scolastico).
Al contempo, si ritiene di poter accogliere la domanda di collocamento alternato paritario tra genitori della minore: terminata negativamente la lunga esperienza comunitaria, è difficile immaginare che (la quale al giudice relatore ha Pt_3 chiaramente detto “Non voglio più assistenti sociali, Gervasutta, niente in mezzo…”) possa reagire positivamente in un altro contesto esterno alla famiglia. Attualmente, la ragazza sta cercando di costruire una nuova stabilità, materiale ed emotiva: anche alla luce della sua età (prossima ai 17 anni), si reputa opportuno che, fermo un costante monitoraggio da parte degli assistenti sociali, tale processo evolutivo vada incentivato, per tentare di garantire a maggiore serenità e fare in modo che possa concentrarsi Pt_3
in modo più efficace sugli strumenti di supporto che verranno suggeriti dai servizi, anche specialistici, che l'hanno in carico.
8 Nulla osta, infine, all'accoglimento delle ulteriori domande delle parti inerenti al mantenimento della minore.
Si dà atto, infine, che le spese del giudizio, come richiesto, saranno sostenute dal sig.
Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici supra indicati, provvedendo in via definitiva, a parziale modifica della sentenza n. 391/2024 del
Tribunale di Udine, pubblicata in data 22.03.2024 ed in parziale accoglimento delle domande dei ricorrenti, così dispone:
1) conferma l'affidamento della minore fino al compimento della Persona_3
maggiore età, all'Ente Locale (Comune di Udine), al quale, per il tramite dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, è demandato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 bis legge n. 184/1983, lo specifico potere di assumere ed attuare, previo confronto con i genitori e sentita la NPIA, tutte le decisioni nell'interesse della minore in ordine agli interventi di supporto sanitario-terapeutico e socio-educativo (es. percorso educativo individualizzato a scopo anche di supporto scolastico) individuate dai servizi specialistici che seguono , sempre comunque garantendo tempestiva Pt_3
comunicazione delle decisioni, anche interlocutorie, ai genitori, come già disposto nella sentenza n. 391/2024 del Tribunale di Udine;
2) dispone la prosecuzione, in favore della minore , del percorso Pt_3 psicoterapeutico già in essere presso il S.O.C. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza con i dott.ri e;
Controparte_1 Controparte_2
3) revoca il collocamento di presso la Comunità “Karisma” di Padova e dispone Pt_3
che sia collocata in modo alternato e paritario presso ciascun genitore, nelle Pt_3 seguenti modalità: • 15 giorni consecutivi presso l'abitazione del padre;
• 15 giorni consecutivi presso l'abitazione della madre;
4) dà atto che, secondo quanto concordato tra le parti, in caso di impegni lavorativi di uno dei genitori che impediscano il collocamento presso di sé di nel periodo Pt_3
di spettanza, la minore verrà collocata presso l'altro genitore;
5) dispone che il padre sig. contribuisca al mantenimento ordinario di Pt_1 Pt_3 nei periodi in cui resterà dalla madre nella misura di € 100,00 settimanali e che egli si faccia carico integrale delle spese straordinarie, come concordato tra le parti;
6) dà atto che le parti si sono altresì accordate nel senso che le detrazioni e/o gli assegni familiari e/o le deduzioni nonché l'assegno unico e ogni indennità erogata a favore
9 della minore siano poste in favore nella misura del 100% della Sig.ra Parte_2
[...]
7) dà atto che le spese di lite saranno sostenute dal sig. Pt_1
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 25/03/2025.
Si comunichi al Comune di Udine, ai Servizi Sociali di Udine, nonché al
[...]
(dott. , Controparte_5 Controparte_1
dott.ssa e dott.ssa ). Controparte_2 Persona_4
Si comunichi anche al PM in sede.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott. Fabio Luongo
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