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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 11500/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'Avv. Mangione Andrea Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente/Contumace
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.10.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere titolare della pensione cat. INVCIV n. 07637576, con decorrenza 1 aprile 2009, esponeva che con nota del CP_ 25.07.2019 l' aveva comunicato di avere erogato indebitamente la somma di € 3.677,84 in relazione alla predetta pensione per il periodo da gennaio 2016 a dicembre 2016, non dovuta a seguito di verifica sulla comunicazione dei redditi per l'anno 2016, con l'avvertimento che tale importo sarebbe stato recuperato attraverso trattenute sulla pensione in godimento, a partire dal CP_ mese di novembre 2019. Esponeva, altresì, che con successiva nota del 12.11.2019, l ha nuovamente comunicato al ricorrente di avere erogato indebitamente la somma di € 3.901,69 sempre in relazione alla predetta pensione per il periodo da 01.01.2014 a 31.12.2015 a seguito di revoca definitiva della prestazione.
Parte ricorrente contestava la decisione dell' deducendo di aver documentato i propri redditi CP_2
e quelli della coniuge e che la situazione reddituale era rimasta sempre immutata, invocando la propria buona fede. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità della revoca della pensione cat.
INVCIV n. 07637576 e l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione per il triennio 2014-2015-
2016, con condanna dell' al pagamento di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo. CP_1
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 26.03.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva con separata sentenza. * * *
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.
Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass.
n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del
1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno
o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma
5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nella specie l'indebito sembrerebbe dovuto al superamento dei limiti di reddito per l'anno 2016
(cfr. nota 25.07.2019 allegata al ricorso).
Le concrete ragioni della richiesta non sono state fornite dall' neppure in corso di giudizio, CP_1 nel quale l' non ha inteso costituirsi. CP_2
Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha provveduto regolarmente a comunicare i propri redditi all'Agenzia delle Entrate per gli anni oggetto di causa, sicché siffatta circostanza (oltre ad aver messo l' in condizioni di conoscere, sin dal principio, la situazione reddituale del CP_1 ricorrente) induce ad escludere il dolo del pensionato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, in mancanza di elementi che attestino l'esistenza di un provvedimento -anteriore a quello oggetto di giudizio- che abbia accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali del ricorrente e non ravvisandosi una situazione di dolo del pensionato, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INVCIV n. 07637576 chiesti in restituzione per il triennio 2014 - 2015 - 2016 con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto CP_1 eventualmente già trattenuto a tale titolo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la restituzione delle somme a titolo di ratei di pensione cat. INVCIV n. 07637576 chiesti in restituzione per il triennio 2014 - 2015 - 2016 richieste con comunicazione del 25.07.2019 e del 12.11.2019 e conseguentemente condanna l' CP_1 alla restituzione delle somme eventualmente trattenute oltre interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 26.03.2025 Il G.L.-dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 11500/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'Avv. Mangione Andrea Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente/Contumace
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.10.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere titolare della pensione cat. INVCIV n. 07637576, con decorrenza 1 aprile 2009, esponeva che con nota del CP_ 25.07.2019 l' aveva comunicato di avere erogato indebitamente la somma di € 3.677,84 in relazione alla predetta pensione per il periodo da gennaio 2016 a dicembre 2016, non dovuta a seguito di verifica sulla comunicazione dei redditi per l'anno 2016, con l'avvertimento che tale importo sarebbe stato recuperato attraverso trattenute sulla pensione in godimento, a partire dal CP_ mese di novembre 2019. Esponeva, altresì, che con successiva nota del 12.11.2019, l ha nuovamente comunicato al ricorrente di avere erogato indebitamente la somma di € 3.901,69 sempre in relazione alla predetta pensione per il periodo da 01.01.2014 a 31.12.2015 a seguito di revoca definitiva della prestazione.
Parte ricorrente contestava la decisione dell' deducendo di aver documentato i propri redditi CP_2
e quelli della coniuge e che la situazione reddituale era rimasta sempre immutata, invocando la propria buona fede. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità della revoca della pensione cat.
INVCIV n. 07637576 e l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione per il triennio 2014-2015-
2016, con condanna dell' al pagamento di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo. CP_1
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 26.03.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva con separata sentenza. * * *
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.
Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass.
n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del
1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno
o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma
5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nella specie l'indebito sembrerebbe dovuto al superamento dei limiti di reddito per l'anno 2016
(cfr. nota 25.07.2019 allegata al ricorso).
Le concrete ragioni della richiesta non sono state fornite dall' neppure in corso di giudizio, CP_1 nel quale l' non ha inteso costituirsi. CP_2
Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha provveduto regolarmente a comunicare i propri redditi all'Agenzia delle Entrate per gli anni oggetto di causa, sicché siffatta circostanza (oltre ad aver messo l' in condizioni di conoscere, sin dal principio, la situazione reddituale del CP_1 ricorrente) induce ad escludere il dolo del pensionato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, in mancanza di elementi che attestino l'esistenza di un provvedimento -anteriore a quello oggetto di giudizio- che abbia accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali del ricorrente e non ravvisandosi una situazione di dolo del pensionato, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INVCIV n. 07637576 chiesti in restituzione per il triennio 2014 - 2015 - 2016 con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto CP_1 eventualmente già trattenuto a tale titolo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la restituzione delle somme a titolo di ratei di pensione cat. INVCIV n. 07637576 chiesti in restituzione per il triennio 2014 - 2015 - 2016 richieste con comunicazione del 25.07.2019 e del 12.11.2019 e conseguentemente condanna l' CP_1 alla restituzione delle somme eventualmente trattenute oltre interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 26.03.2025 Il G.L.-dott.ssa Francesca Costa