Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 979/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Cimino;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Turano;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/03/2019, parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, esercente l'attività di bar CE in c.da TI di
Corigliano Rossano;
di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato full time a 40 ore settimanali, inquadrato nel livello 4° e con qualifica di “Apprendista Operaio Livello 4”
CCNL per i dipendenti del settore Turismo e pubblici esercizi;
di aver lavorato dal 12.3.2012 al 30.11.2014, data in cui ha rassegnato le dimissioni, dopo aver interrotto la relazione sentimentale con la figlia della datrice di lavoro, secondo il seguente orario: dalla data di assunzione fino a marzo 2013, dalle ore 7,30 fino alle 13,30, per poi riprendere servizio alle ore
15,30 sino alle 20,30; dall'aprile 2013, dalle ore 5,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore
21,00; di aver sottoscritto, al momento delle dimissioni, quietanza liberatoria in cui aveva dichiarato “[…] di non aver nulla a pretendere, per il servizio prestato […]”; che con successiva missiva del 4 maggio 2015 ha impugnato la precedente dichiarazione (“…impugna e contesta ogni busta paga emessa a nome del lavoratore , ancorché sottoscritta Parte_1
dal medesimo e/o eventuali rinunzie e transazioni in favore del datore di lavoro ex art. 2113
c.c….”); che la risoluzione contrattuale è inefficace poiché le dimissioni rese non sono state convalidate, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 17-20 e 22 della L. n. 92/2012; di aver percepito € 600,00 al mese, fino al mese di marzo 2013, poi aumentato a € 700,00 mensili dal mese di aprile 2013 fino alla risoluzione del contratto;
ha domandato: a) in primis accertare che
1
Buonarroti, 115 di 87064 Corigliano Rossano – c.da TI (CS) su base di un contratto a tempo indeterminato full time a 40 ore settimanali, inquadrato nel livello 4° e con qualifica di
“Apprendista Operaio Livello 4” CCNL per i dipendenti del settore Turismo e pubblici esercizi dal 12 marzo 2012 sino al 30 novembre 2014; b) Accertare la violazione della procedura di convalida delle dimissioni rese dal ricorrente e, di logica, dichiarare l'inefficacia della risoluzione contrattuale per violazione dell'art. 4 L. 92/2012. Conseguentemente, condannare parte resistente a ripristinare il rapporto di lavoro sospeso con la reintegra del lavoratore, nonché
a corrispondere al sig. la retribuzione medio tempore maturata dal Parte_1
giorno della messa a disposizione (identificabile con la notifica del presente ricorso) a quello dell'effettivo ripristino del rapporto di lavoro;
c) Accertare che il ricorrente era impiegato nelle mansioni dal datore di lavoro per un numero di ore maggiore rispetto a quello contrattualizzato e riconosciuto in busta paga, così per come descritto in ricorso. Accertare, inoltre, che lo stipendio realmente percepito dal sig. , era diverso da quello indicato Parte_1 nei prospetti paga, poiché il datore corrispondeva l'importo fisso di € 600,00 al mese, da marzo
2012 a marzo 2013, poi aumentato a € 700,00 mensili da aprile 2013 fino al 30 novembre 2014
a prescindere dalle ore lavorative concretamente espletate. Per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle spettanze retributive maturate nell'ambito del sopradetto rapporto lavorativo a titolo di differenze retributive, straordinario diurno, straordinario festivo, differenze 13^ mensilità e TFR;
conseguentemente, condannare la resistente , Controparte_1
… al pagamento in favore del ricorrente di € 48.679,98, per come calcolato nel conteggio analitico allegato - da intendersi parte integrante del presente ricorso - ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
d) condannare altresì parte resistente alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore.
Si è costituita rappresentando che il ricorrente senza nessun preavviso e con Controparte_1 pregiudizio dell'azienda si è recato dal consulente del lavoro per rassegnare le dimissioni, senza manifestare alcun motivo dell'allontanamento; che le ore lavorate dal ricorrente sono state sempre inferiori a quelle previste dal contratto, atteso che quasi tutti i pomeriggi il ricorrente li trascorreva allenandosi insieme alla propria fidanzata nella palestra di cui era Per_1
proprietaria, al fine di partecipare a numerose gare di ballo;
che molte volte il ricorrente ha usufruito di prestiti in denaro, per spese personali, da parte di;
ha concluso per il rigetto CP_1
della domanda.
2 La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova orale.
2. Occorre preliminarmente rilevare che la dichiarazione di non aver altro a pretendere rilasciata dal ricorrente in sede di dimissioni è stata tempestivamente impugnata dal lavoratore nel termine di sei mesi (si veda missiva del 4.5.2015) ai sensi dell'art. 2113 c.c.
3. Anche laddove fosse mancata la convalida delle dimissioni, come sostenuto dal ricorrente, occorre rilevare che la volontà di porre fine al rapporto di lavoro è stata definitivamente manifestata dal ricorrente nell'ambito del procedimento monitorio azionato in separata sede al fine di ottenere l'ultima mensilità di cui alla busta paga di novembre 2014, contenente il trattamento di fine rapporto.
4. L'istruttoria svolta non consente di ritenere sufficientemente assolto l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario nei termini dedotti dal ricorrente. L'unica testimone che ha confermato gli assunti di parte ricorrente è la collega (“…al momento sono Testimone_1
disoccupata. Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme alla CE CP_1
sicuramente nel 2012 mi pare fino al 2014. Quando io me ne sono andata lui lavorava ancora lì. Io non avevo un contratto formale con la CE . Non ho causa contro la CP_1
CE . Io preparavo i dolci, stavo in laboratorio con la signora e CP_1 CP_1
qualche volta ci dava una mano il fratello Il trasportava i dolci con il furgone, Per_2 Pt_1 ci aiutava talvolta nel laboratorio e poi stava anche a servire al bancone del bar. All'inizio lavorava dalle 7,30 alle 13,00-13,30 e poi ritornava il pomeriggio dalle 15,30-16,00 alle 21,00 al massimo. Alcune volte, quando era il suo turno apriva il locale di mattina presto intorno alle
5,30-6,00. Il turno poteva capitare tre quattro volte a settimana o anche solo due volte. A volte ero presente anche io all'apertura del locale. Si lavorava dal lunedì alla domenica, nell'ultimo periodo di domenica facevamo i turni a domeniche alternate, quindi una domenica sì e una no.
Io percepivo 400 euro mensili in contanti. Tra colleghi parlavamo e il diceva di Pt_1 percepire 600 euro mensili”). Non è certa l'attendibilità delle dichiarazioni rese, atteso che si trova in una posizione analoga a quella del lavoratore, anzi deteriore, avendo affermato di aver lavorato senza contratto di lavoro;
sul piano dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, la medesima non ha indicato con precisione il periodo di lavoro;
è infine la ricerca di Pt_3
elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare la deposizione. Pertanto, deve essere disattesa la domanda di riconoscimento, a fini retributivi, di lavoro straordinario.
5. In ogni caso, occorre rilevare che la datrice di lavoro, nel costituirsi, non ha dimostrato l'integrale pagamento della propria obbligazione retributiva, come risultante dalle buste paga.
In particolare, i pagamenti documentati da parte resistente paiono riferirsi all'ultima busta paga di novembre 2014, oggetto di separata procedura monitoria. Quanto ancora dovuto al ricorrente
3 viene determinato sottraendo quanto il ricorrente sostiene di aver ricevuto alle somme al lordo delle ritenute portate dalle buste paga e segnatamente:
Marzo 2012 Euro 1,174,07 – Euro 600= 574,07
Aprile 2012 Euro 1.176,26 – Euro 600= 576,26
Maggio 2012 Euro 1.169.67 – Euro 600= 569,67
Giugno 2012 Euro 1643, 23 – Euro 600= 1.043,23
Luglio 2012 Euro 1.172,96 – Euro 600= 572,96
Agosto 2012 Euro 1.163,09 – Euro 600= 563,09
Settembre 2012 Euro 1.196,55 – Euro 600= 596,55
Ottobre 2012 Euro 1.189,91 – Euro 600= 589,91
Novembre 2012 Euro 1.187,66 – Euro 600= 587,66
Dicembre 2012 Euro 2.248,52 – Euro 600= 1.648,52
Gennaio 2013 Euro 1.196,94 – Euro 600 = 596,94
Febbraio 2013 Euro 1.229,94 – Euro 600 = 629,94
Marzo 2013 Euro 1.232,19 – Euro 600 = 632,19
Aprile 2013 Euro 1.242,53 – Euro 700 = 542,53
Maggio 2013 Euro 1.242,53 – Euro 700= 542,53
Giugno 2013 Euro 2.484,90 – Euro 700= 1.784,90
Luglio 2013 Euro 1.235,63 – Euro 700 = 535,63
Agosto 2013 Euro 1.234,83 – Euro 700 = 534,83
Ottobre 2013 Euro 1.246,93 – Euro 700 = 546,93
Novembre 2013 Euro 1.237,92 – Euro 700= 537,92
Dicembre 2013 Euro 2.602,63 – Euro 700 = 1.902,63
Gennaio 2014 Euro 1.252,32 – Euro 700 = 552,32
Febbraio 2014 Euro 1.326,13 – Euro 700 = 626,13
Marzo 2014 Euro 1325,49 – Euro 700 = 625,49
Aprile 2014 Euro 1.317,28 – Euro 700 = 617,28
Giugno 2014 Euro 2.715,33 – Euro 700 =2.015,33
Luglio 2014 Euro 1.400,57 – Euro 700 = 700,57
Agosto 2014 Euro 1.384,66 – Euro 700 = 684,66
Settembre 2014 Euro 1.397,27 – Euro 700 = 697,27
Ottobre 2014 Euro 1.400,57 – Euro 700 = 700,57; per un totale di 23.328,51.
4 La parte resistente va condannata al pagamento della somma di Euro 23.328,51. Al dovuto dovranno essere aggiunti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino al soddisfo.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, considerato il valore della somma liquidata.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna al pagamento della somma di €. 23.328,51 in favore del ricorrente, Controparte_1
per la causale di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione siccome indicato in motivazione;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 10/01/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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