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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/06/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PARMA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1077/2024 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Parte_1
Bertocchi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore ricorrente e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Cortesi Controparte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero. avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così precisate all'udienza del 6 maggio 2025: parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e alle successive memorie;
parte resistente ha precisato le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e alla seguente memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 aprile 2024 premetteva che questo Tribunale, con Parte_1 sentenza definitiva n. 1086/2019, pubblicata il 17 luglio 2019, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio un tempo celebrato con , ad Controparte_1 un tempo recependo, tra le altre, le concordate condizioni secondo cui egli avrebbe dovuto corrispondere mensilmente all'ex coniuge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie e (nate, rispettivamente, il 26 novembre 2000 e il 6 aprile 2005), la somma Per_1 Per_2 mensile di Euro 400,00, soggetta a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, la nuda proprietà della casa familiare in comproprietà (In Sorbolo- Mezzani, loc. Bogolese, via Pezzani n. 10) sarebbe stata donata alle figlie, lui stesso avrebbe dovuto adempiere l'obbligo assuntosi di donare a il diritto di usufrutto sull'immobile Controparte_1
(trasferimenti da perfezionare entro il 31 ottobre 2024), l'obbligo di restituzione rateale del mutuo contratto per l'acquisto della casa sarebbe stato conseguentemente a carico della sola ex moglie, mentre sarebbe rimasta a proprio carico l'obbligazione riguardante la restituzione di un primo finanziamento con scadenza al 15 giugno 2021 e l'ulteriore obbligo di estinguere un secondo finanziamento, con rifusione di quanto già restituito a tale titolo da . Controparte_1
Tanto premesso, allegava di versare in una grave situazione debitoria e di essere gravato da pignoramenti e trattenute sullo stipendio (per un ammontare complessivo di circa Euro 1.500,00 al mese), così da poter disporre mensilmente di un importo monetario non superiore ad Euro 400,00.
Sotto altro profilo, rappresentava che la primogenita era impegnata in un percorso di studi Per_1 specialistici fuori Parma beneficiando di una indennità di disoccupazione, mentre , Per_2 convivente con la madre, aveva recentemente manifestato volontà di trasferirsi presso di lui.
In ragione di tali premesse, quindi, chiedeva disporsi una collocazione paritetica delle figlie presso entrambi i genitori, una riduzione ad Euro 200,00 al mese della misura del contributo di mantenimento ordinario posto a proprio carico, assoggettarsi al necessario consenso di entrambi i genitori le spese straordinarie di importo superiore ad Euro 200,00 e prevedersi la facoltà di versare direttamente alle figlie quanto loro dovuto a titolo di mantenimento.
si costituiva ritualmente in giudizio depositando comparsa il 4 ottobre 2024. Controparte_1
Deduceva, in primo luogo, che la trattenuta retributiva indicata da controparte era funzionale al mantenimento della prole, mentre uno dei pignoramenti era causalmente correlato agli arretrati non versati dall'ex marito per l'analogo titolo.
Per altro verso, evidenziava che le altre obbligazioni gravanti sul ricorrente erano del tutto esulanti i loro rapporti.
Affermava, ancora, che le figlie erano entrambe prive di indipendenza economica ed escludeva che avesse intenzione di trasferirsi dal padre. Per_2
Allegava che aveva cessato, dal marzo 2023, di adempiere l'obbligazione di restituire Parte_1 pro quota il mutuo contratto per l'acquisto della casa comune, sicché ella aveva dovuto far fronte alle rate scadute, iniziando dal novembre 2023 a pagare integralmente i ratei restitutori.
In ragione di tali difese, e prendendo posizione anche sull'invocata autorizzazione al pagamento diretto in favore delle figlie, chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. (nell'ultima delle quali il ricorrente chiedeva revocarsi l'obbligo di mantenimento delle figlie posto a proprio carico, valorizzando di avere presentato nel frattempo domanda di sovraindebitamento), all'udienza di comparizione tenuta il 5 novembre 2024 le parti rilasciavano personalmente dichiarazioni.
Alla successiva udienza del 25 febbraio 2025 era escussa . Testimone_1
All'udienza del 6 maggio 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e, a seguito di discussione orale, la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Le domande formulate da parte ricorrente sono infondate e vanno rigettate per le ragioni che si vanno ad esporre. Senz'altro eccentrica è anzitutto la prima domanda intesa a una collocazione paritetica delle figlie presso ciascun genitore, essedo dirimente considerare che ed hanno raggiunto Per_1 Per_2 entrambe la maggiore età.
Esse, ancora, sono pacificamente prive di indipendenza economica ex art. 337 septies c.c.: , Per_1 di anni 24, sta infatti frequentando un corso di studi presso l'Accademia Costume & Moda di Milano e per la relativa iscrizione ha contratto un finanziamento concessole per merito scolastico (senza che vi sia traccia in atti dell'evocata indennità di disoccupazione); , di anni 20 soltanto, ha Per_2 invece frequentato per un primo periodo la Facoltà di Comunicazione e Media dell'Università di Parma e, dopo avere lavorato con mansioni di commessa per circa quattro mesi, è in procinto di iscriversi ad altra Facoltà universitaria.
Tanto premesso, e con riguardo alla valutazione delle risorse economiche dello stesso Parte_1
– la cui vulnerazione è stata dedotta a primario fondamento delle domande di estinzione o di riduzione dell'obbligo di mantenimento delle figlie –, si esclude che le stesse siano state condizionate da sopravvenienze in grado di incidere sulla regolamentazione d'interesse.
E' senz'altro vero che, successivamente alla sentenza del 17 luglio 2019, ha dovuto Parte_1 far fronte personalmente ai due finanziamenti un tempo conseguiti da Compass e Agos, nonché alla restituzione rateale della quota parte del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (effettivamente versata, quanto meno, fino al marzo 2023).
Nonostante la sua manifestazione di volontà contraria (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso), infatti, non hanno avuto tuttora attuazione le condizioni concordate recepite nella sentenza di divorzio secondo cui, entro e non oltre il 31 ottobre 2024, entrambi i genitori avrebbero dovuto donare alle figlie la nuda proprietà dell'immobile di Bogolese e avrebbe dovuto donare alla moglie il Parte_1 proprio diritto di usufrutto (condizioni queste all'avverarsi delle quali l'obbligo restitutorio del mutuo sarebbe rimasto a carico della sola ). Controparte_1
E tuttavia, considerando i dati retributivi del ricorrente, si osserva che egli è gravato, proprio in esecuzione delle determinazioni assunte in sede divorzile, da una trattenuta per il mantenimento delle figlie (pari ad Euro 462,80 al mese, coincidente con la misura rivalutata stabilita in sentenza) e da un pignoramento (pari ad Euro 303,00) per gli arretrati maturati al medesimo titolo (per Euro 4.000,00 circa complessivamente).
Conviene dare conto, peraltro, che, al marzo 2025, tale pignoramento deve essere venuto meno (cfr. busta paga del settembre 2024).
Con riferimento alle ulteriori trattenute mensili per Euro 320,00 e 364,00 (il pignoramento allegato in ricorso per Euro 119,42 nemmeno risultando dai cedolini paga prodotti), nulla ha Parte_1 offerto di dimostrare documentalmente;
egli ha piuttosto affermato che uno di tali obblighi periodici è addirittura anteriore per genesi alla sentenza di divorzio, risalendo all'anno 2017, mentre l'altro, iniziato nel 2021, riguarderebbe la restituzione di un finanziamento contratto per pagare gli oneri di due funerali.
Ebbene, anche a voler astrattamente ponderare tale circostanza sopravvenuta in senso sfavorevole al ricorrente, essa sarebbe indubbiamente compensata dalle accresciute esigenze economiche delle figlie al pari della loro crescita, dai loro tempi di permanenza con la madre, dimostratisi senz'altro superiori a quelli disciplinati in sede divorzile (cfr. dichiarazioni di ), e Testimone_1 all'incontroverso pagamento (dal novembre 2023, con precedente corresponsione dei ratei arretrati anche di spettanza dell'ex marito), da parte della stessa , delle rate del mutuo Controparte_1 immobiliare. Alla stregua di tali considerazioni, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dunque rigettate le domande intese alla revoca, ovvero alla riduzione, dell'obbligo di contribuzione monetaria destinata al mantenimento della prole posto a carico di . Parte_1
Sotto altro profilo, ancora, non si ravvisa alcuna sopravvenienza per cui eventualmente modificare la vigente regolamentazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie.
Merita infine reiezione l'ulteriore domanda del ricorrente finalizzata al pagamento diretto alle maggiorenni di quanto destinato al loro mantenimento.
In difetto di corrispondente domanda di queste ultime, infatti, il genitore obbligato non può pretendere di assolvere la propria prestazione rendendola direttamente a loro (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. n. 34100 del 12 novembre 2021); ciò che si conforma al più generale insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass., sez. 6, ord. n. 17380 del 20 agosto 2020) secondo cui, in tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza (doveri concretamente assolti, nella fattispecie, da , per Controparte_1 quanto riferito dalla figlia ), concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece Per_2 fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere (così come è per il caso di specie), non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere.
La particolarità della fattispecie, connotata da un effettivo stato di difficoltà finanziaria del ricorrente in parte determinato dalla mancata attuazione delle concordate condizioni divorzili, giustifica infine la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
- rigetta le domande formulate da parte ricorrente;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma in data 11 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
TRIBUNALE DI PARMA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1077/2024 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Parte_1
Bertocchi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore ricorrente e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Cortesi Controparte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero. avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così precisate all'udienza del 6 maggio 2025: parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e alle successive memorie;
parte resistente ha precisato le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e alla seguente memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 aprile 2024 premetteva che questo Tribunale, con Parte_1 sentenza definitiva n. 1086/2019, pubblicata il 17 luglio 2019, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio un tempo celebrato con , ad Controparte_1 un tempo recependo, tra le altre, le concordate condizioni secondo cui egli avrebbe dovuto corrispondere mensilmente all'ex coniuge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie e (nate, rispettivamente, il 26 novembre 2000 e il 6 aprile 2005), la somma Per_1 Per_2 mensile di Euro 400,00, soggetta a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, la nuda proprietà della casa familiare in comproprietà (In Sorbolo- Mezzani, loc. Bogolese, via Pezzani n. 10) sarebbe stata donata alle figlie, lui stesso avrebbe dovuto adempiere l'obbligo assuntosi di donare a il diritto di usufrutto sull'immobile Controparte_1
(trasferimenti da perfezionare entro il 31 ottobre 2024), l'obbligo di restituzione rateale del mutuo contratto per l'acquisto della casa sarebbe stato conseguentemente a carico della sola ex moglie, mentre sarebbe rimasta a proprio carico l'obbligazione riguardante la restituzione di un primo finanziamento con scadenza al 15 giugno 2021 e l'ulteriore obbligo di estinguere un secondo finanziamento, con rifusione di quanto già restituito a tale titolo da . Controparte_1
Tanto premesso, allegava di versare in una grave situazione debitoria e di essere gravato da pignoramenti e trattenute sullo stipendio (per un ammontare complessivo di circa Euro 1.500,00 al mese), così da poter disporre mensilmente di un importo monetario non superiore ad Euro 400,00.
Sotto altro profilo, rappresentava che la primogenita era impegnata in un percorso di studi Per_1 specialistici fuori Parma beneficiando di una indennità di disoccupazione, mentre , Per_2 convivente con la madre, aveva recentemente manifestato volontà di trasferirsi presso di lui.
In ragione di tali premesse, quindi, chiedeva disporsi una collocazione paritetica delle figlie presso entrambi i genitori, una riduzione ad Euro 200,00 al mese della misura del contributo di mantenimento ordinario posto a proprio carico, assoggettarsi al necessario consenso di entrambi i genitori le spese straordinarie di importo superiore ad Euro 200,00 e prevedersi la facoltà di versare direttamente alle figlie quanto loro dovuto a titolo di mantenimento.
si costituiva ritualmente in giudizio depositando comparsa il 4 ottobre 2024. Controparte_1
Deduceva, in primo luogo, che la trattenuta retributiva indicata da controparte era funzionale al mantenimento della prole, mentre uno dei pignoramenti era causalmente correlato agli arretrati non versati dall'ex marito per l'analogo titolo.
Per altro verso, evidenziava che le altre obbligazioni gravanti sul ricorrente erano del tutto esulanti i loro rapporti.
Affermava, ancora, che le figlie erano entrambe prive di indipendenza economica ed escludeva che avesse intenzione di trasferirsi dal padre. Per_2
Allegava che aveva cessato, dal marzo 2023, di adempiere l'obbligazione di restituire Parte_1 pro quota il mutuo contratto per l'acquisto della casa comune, sicché ella aveva dovuto far fronte alle rate scadute, iniziando dal novembre 2023 a pagare integralmente i ratei restitutori.
In ragione di tali difese, e prendendo posizione anche sull'invocata autorizzazione al pagamento diretto in favore delle figlie, chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. (nell'ultima delle quali il ricorrente chiedeva revocarsi l'obbligo di mantenimento delle figlie posto a proprio carico, valorizzando di avere presentato nel frattempo domanda di sovraindebitamento), all'udienza di comparizione tenuta il 5 novembre 2024 le parti rilasciavano personalmente dichiarazioni.
Alla successiva udienza del 25 febbraio 2025 era escussa . Testimone_1
All'udienza del 6 maggio 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e, a seguito di discussione orale, la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Le domande formulate da parte ricorrente sono infondate e vanno rigettate per le ragioni che si vanno ad esporre. Senz'altro eccentrica è anzitutto la prima domanda intesa a una collocazione paritetica delle figlie presso ciascun genitore, essedo dirimente considerare che ed hanno raggiunto Per_1 Per_2 entrambe la maggiore età.
Esse, ancora, sono pacificamente prive di indipendenza economica ex art. 337 septies c.c.: , Per_1 di anni 24, sta infatti frequentando un corso di studi presso l'Accademia Costume & Moda di Milano e per la relativa iscrizione ha contratto un finanziamento concessole per merito scolastico (senza che vi sia traccia in atti dell'evocata indennità di disoccupazione); , di anni 20 soltanto, ha Per_2 invece frequentato per un primo periodo la Facoltà di Comunicazione e Media dell'Università di Parma e, dopo avere lavorato con mansioni di commessa per circa quattro mesi, è in procinto di iscriversi ad altra Facoltà universitaria.
Tanto premesso, e con riguardo alla valutazione delle risorse economiche dello stesso Parte_1
– la cui vulnerazione è stata dedotta a primario fondamento delle domande di estinzione o di riduzione dell'obbligo di mantenimento delle figlie –, si esclude che le stesse siano state condizionate da sopravvenienze in grado di incidere sulla regolamentazione d'interesse.
E' senz'altro vero che, successivamente alla sentenza del 17 luglio 2019, ha dovuto Parte_1 far fronte personalmente ai due finanziamenti un tempo conseguiti da Compass e Agos, nonché alla restituzione rateale della quota parte del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (effettivamente versata, quanto meno, fino al marzo 2023).
Nonostante la sua manifestazione di volontà contraria (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso), infatti, non hanno avuto tuttora attuazione le condizioni concordate recepite nella sentenza di divorzio secondo cui, entro e non oltre il 31 ottobre 2024, entrambi i genitori avrebbero dovuto donare alle figlie la nuda proprietà dell'immobile di Bogolese e avrebbe dovuto donare alla moglie il Parte_1 proprio diritto di usufrutto (condizioni queste all'avverarsi delle quali l'obbligo restitutorio del mutuo sarebbe rimasto a carico della sola ). Controparte_1
E tuttavia, considerando i dati retributivi del ricorrente, si osserva che egli è gravato, proprio in esecuzione delle determinazioni assunte in sede divorzile, da una trattenuta per il mantenimento delle figlie (pari ad Euro 462,80 al mese, coincidente con la misura rivalutata stabilita in sentenza) e da un pignoramento (pari ad Euro 303,00) per gli arretrati maturati al medesimo titolo (per Euro 4.000,00 circa complessivamente).
Conviene dare conto, peraltro, che, al marzo 2025, tale pignoramento deve essere venuto meno (cfr. busta paga del settembre 2024).
Con riferimento alle ulteriori trattenute mensili per Euro 320,00 e 364,00 (il pignoramento allegato in ricorso per Euro 119,42 nemmeno risultando dai cedolini paga prodotti), nulla ha Parte_1 offerto di dimostrare documentalmente;
egli ha piuttosto affermato che uno di tali obblighi periodici è addirittura anteriore per genesi alla sentenza di divorzio, risalendo all'anno 2017, mentre l'altro, iniziato nel 2021, riguarderebbe la restituzione di un finanziamento contratto per pagare gli oneri di due funerali.
Ebbene, anche a voler astrattamente ponderare tale circostanza sopravvenuta in senso sfavorevole al ricorrente, essa sarebbe indubbiamente compensata dalle accresciute esigenze economiche delle figlie al pari della loro crescita, dai loro tempi di permanenza con la madre, dimostratisi senz'altro superiori a quelli disciplinati in sede divorzile (cfr. dichiarazioni di ), e Testimone_1 all'incontroverso pagamento (dal novembre 2023, con precedente corresponsione dei ratei arretrati anche di spettanza dell'ex marito), da parte della stessa , delle rate del mutuo Controparte_1 immobiliare. Alla stregua di tali considerazioni, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dunque rigettate le domande intese alla revoca, ovvero alla riduzione, dell'obbligo di contribuzione monetaria destinata al mantenimento della prole posto a carico di . Parte_1
Sotto altro profilo, ancora, non si ravvisa alcuna sopravvenienza per cui eventualmente modificare la vigente regolamentazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie.
Merita infine reiezione l'ulteriore domanda del ricorrente finalizzata al pagamento diretto alle maggiorenni di quanto destinato al loro mantenimento.
In difetto di corrispondente domanda di queste ultime, infatti, il genitore obbligato non può pretendere di assolvere la propria prestazione rendendola direttamente a loro (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. n. 34100 del 12 novembre 2021); ciò che si conforma al più generale insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass., sez. 6, ord. n. 17380 del 20 agosto 2020) secondo cui, in tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza (doveri concretamente assolti, nella fattispecie, da , per Controparte_1 quanto riferito dalla figlia ), concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece Per_2 fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere (così come è per il caso di specie), non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere.
La particolarità della fattispecie, connotata da un effettivo stato di difficoltà finanziaria del ricorrente in parte determinato dalla mancata attuazione delle concordate condizioni divorzili, giustifica infine la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
- rigetta le domande formulate da parte ricorrente;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma in data 11 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto