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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1458/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - P.zza Municipio 74123 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 101673 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il 26/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU 2020 n. 101673, notificatogli dal Comune di Taranto, invocandone l'annullamento per difetto di soggettività passiva d'imposta.
All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta, risulta che il ricorrente, con decreto tribunalizio dell'11.4.2011, aveva ottenuto l'omologazione della separazione coniugale consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, che prevedeva l'assegnazione alla moglie della casa di proprietà comune. Condizione confermata, con la successiva sentenza di "divorzio".
A favore del coniuge, dunque, era stato costituito il diritto reale di abitazione, che, comportando l'assunzione piena dell'obbligazione tributaria IMU, esonerava il ricorrente dalla medesima, con decorrenza dalla omologazione suddetta.
Pertanto, il ricorso va accolto.
Si osserva che il decreto di omologazione della separazione consensuale, come anche la sentenza di
"divorzio", vengono ordinariamente trasmesse al comune, senza obbligo di allegazione degli atti contenenti le convenzioni patrimoniali assunte separatamente, perché di non interesse ai fini dello stato civile, sicché, per le collaterali incidenze di natura tributaria, resta l'onere della parte interessata di darne comunicazione al diverso ufficio tributi. Naturalmente, il diritto può esser fatto valere anche in giudizio, senza decadenza alcuna, in quanto il difetto di soggettività passiva comporta l'inesistenza in radice del presupposto di fatto impositivo e della connessa obbligazione tributaria.
In considerazione di ciò, appare equo compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate. Taranto, 25.2.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1458/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - P.zza Municipio 74123 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 101673 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il 26/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU 2020 n. 101673, notificatogli dal Comune di Taranto, invocandone l'annullamento per difetto di soggettività passiva d'imposta.
All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta, risulta che il ricorrente, con decreto tribunalizio dell'11.4.2011, aveva ottenuto l'omologazione della separazione coniugale consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, che prevedeva l'assegnazione alla moglie della casa di proprietà comune. Condizione confermata, con la successiva sentenza di "divorzio".
A favore del coniuge, dunque, era stato costituito il diritto reale di abitazione, che, comportando l'assunzione piena dell'obbligazione tributaria IMU, esonerava il ricorrente dalla medesima, con decorrenza dalla omologazione suddetta.
Pertanto, il ricorso va accolto.
Si osserva che il decreto di omologazione della separazione consensuale, come anche la sentenza di
"divorzio", vengono ordinariamente trasmesse al comune, senza obbligo di allegazione degli atti contenenti le convenzioni patrimoniali assunte separatamente, perché di non interesse ai fini dello stato civile, sicché, per le collaterali incidenze di natura tributaria, resta l'onere della parte interessata di darne comunicazione al diverso ufficio tributi. Naturalmente, il diritto può esser fatto valere anche in giudizio, senza decadenza alcuna, in quanto il difetto di soggettività passiva comporta l'inesistenza in radice del presupposto di fatto impositivo e della connessa obbligazione tributaria.
In considerazione di ciò, appare equo compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate. Taranto, 25.2.2026 Il Presidente estensore