CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 997 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel. e con l'intervento del P.G. ha pronunciato il seguente SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Castelsardo via Lombardia n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Barranca del Foro di Sassari ed elettivamente domiciliato presso il lo studio dell'Avv Gianluca Gallace del Foro di Milano in Busto Arsizio via Gemona n. 6
APPELLANTE
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Turbigo via Coni Zugna n.3, rappresentata e difesa dall'Avv. Denni Cadelano del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Luigi Galvani n. 21
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE e con l'intervento del Procuratore Generale
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1217/2024 – emessa nella causa civile n. 4457/2022 R.G. emessa il 14.10.2024, depositata il 17.10.2024, non notificata, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 9 Parte appellante ha precisato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare rigettare le avversarie eccezioni e domande incidentali perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
in via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza per i motivi dedotti in premessa come anche comprovati dai doc. 1,2,3; nel merito in via principale: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello, in particolare per il motivo n.1 da ritenersi assorbente rispetto agli altri e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.1217/2024 del 14.10.2024, pubblicata il 17.10.2024, in punto alla debenza dell'assegno divorzile e delle spese di lite, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Prima, Giudice Relatore dott.ssa Alessandra Ardito, nell'ambito del giudizio RG 4457/2022, non notificata,
1)rigettare la domanda riconvenzionale sull'assegno divorzile;
2)con vittoria di compensi, rimborso forfettario al 15% e spese, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio, compresa la fase di Reclamo, oltre al rimorso spese ai sensi dell'art 306 co 4 cpc conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio;
in subordine: nella deprecata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita dovesse confermare la sentenza di primo grado:
3)accogliere le doglianze spiegate da questa difesa in merito alle spese di lite del primo grado di giudizio e, per l'effetto, compensarle per intero, anche nel secondo grado”
Parte appellata ha precisatole seguenti conclusioni:
“a) in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado proposta da parte appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto, non ricorrendo né i gravi motivi richiesti dall'art 283 cpc, né i presupposti di pregiudizio imminente ed irreparabile;
nel merito: b) respingere l'appello proposto da per tutte le ragioni dedotte in atti, in quanto Parte_1 infondato sia in fatto che in diritto, basato su motivi privi di fondamento giuridico e probatorio;
in via incidentale: per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.1217/2024 del 14.10.2024 pubbl. in data 17.10.2024 dal Tribunale di Busto Arsizio: c)accogliere l'appello incidentale proposto da per le ragioni dedotte in atti e, per Controparte_1
l'effetto, d)modificare il capo 3 della sentenza impugnata nella parte in cui dispone che il ricorrente versi l'assegno divorzile in favore di dal mese successivo al ricevimento della NASPI, Controparte_1 disponendo che l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile decorra dalla data della domanda (17 novembre 2022) o in subordine dalla data dell'udienza presidenziale (29 novembre 2022) ovvero da quella diversa data che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia;
e) condannare alla rifusione all'odierna appellata delle spese di lite sostenute nel Parte_1 procedimento di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, attesa la soccombenza del reclamante pagina 2 di 9 f) in ogni caso condannare la parte appellante alla rifusione dei compensi di lite dell'odierno giudizio, disponendo la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con appello iscritto a ruolo il 3.4.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio n. 1217/2024 – emessa nella causa civile n. 4457/2022 R.G. il 14.10.2024, depositata il 17.10.2024, non notificata, avente ad oggetto domanda dichiarazione di cessazione degli effetti civile del matrimonio proposta da contro . Parte_1 Controparte_1
Con il ricorso di primo grado il sig. chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio dando atto che entrambe le figlie sono ormai economicamente indipendenti;
la sig.ra in via riconvenzionale chiedeva l'assegno divorzile, di accertare l'inadempimento del CP_1
nel pagamento degli oneri per la figlia e condannarlo al pagamento della somma di € 4.026,03 di Pt_1 cui € 1050 a titolo di mensilità ordinaria per (mesi gennaio e febbraio 2019, luglio e agosto Per_1
2021) ed € 2.976,03 a tutolo di rifusione del 50% delle spese mediche sostenute dalla stessa negli anni 2017-2018-2019-2021 oltre rivalutazione e interessi.
Alla prima udienza di comparizione il Presidente in [...],00 di CP_1 assegno divorzile a decorrere da novembre 2022.
Successivamente su invito del Giudice la sig.ra rinunciava alla domanda di rimborso delle CP_1 spese straordinarie e ordinarie della figlia . Per_1
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Busto Arsizio, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, ha disposto che dal mese successivo al ricevimento dell'ultima rata di AS il ricorrente versi alla resistente un assegno divorzile mensile di € 350,00; ha condannato il ricorrente a 1/3 delle spese di lite da rimborsare alla resistente.
Il Tribunale ha accertato: la necessità di riconoscere alla resistente l'assegno divorzile alla fine della AS soprattutto in considerazione del suo profilo assistenziale, in esito all'accertamento della situazione reddituale/patrimoniale delle parti: il sig. è titolare di pensione di € 3.475,10 lordi come unica entrata;
tenuto conto dei Pt_1 pignoramenti che la gravano e che sono in corso la pensione netta ammonta ad € 2.005; da mese di agosto 2024 percepisce anche un fondo pensione di € 537,00; la sig.ra da quando aveva 14 anni ha lavorato in nero presso il bar di famiglia e poi sempre in CP_1 nero dal 1994 presso il bar del marito della sorella del ricorrente;
dal 1.4.2003 veniva assunta dalla Ditta Fogliani Claudio Bar Roxy Gelateria;
dal 1.1.2024 veniva assunta con contratto a tempo indeterminato e full time dalla ditta Italdenim spa;
nel 2016 la si dimetteva dalla società perché CP_1 tardava nel pagamento della retribuzione, lo stabilimento poi falliva;
dal 2017 ha svolto lavori occasionali e sempre a tempo determinato principalmente presso Coc COOP, fruendo per i periodi di inattività di sussidi di disoccupazione;
ha avuto l'ultimo lavoro part-time a tempo determinato con pagina 3 di 9 mansione di portiere privato dal 5.2.2024 al 31.3.2024 ad € 630,00 mensile presso Alexandrer Investigation srl;
ora è in disoccupazione con AS;
non è rimasta inerte ma non è riuscita a trovare attività stabile. Oltre l'indennità AS la percepisce € 113 mensili per pignoramento della CP_1 pensione del ricorrente per un debito estraneo al presente giudizio ovvero recupero in regresso di quanto versato alla Banco BPM per estinguere un suo debito;
ha percepito i seguenti redditi lordi: nel 2019 € 6.182,00, nel 2020 6445,00, nel 2021 € 17.517,00 e nel 2023 € 14.446,00; dall'estratto conto la resistente risulta aver percepito nel 2023 € 15.666 da Inps o dai datori di lavoro e nel 2022 € 13.333; abita con la propria madre e la figlia in casa di proprietà; Per_1
fino alla fine del 2023 la non avrebbe avuto diritto all'assegno divorzile, ma da marzo 2024 CP_1 non ha più reperito da attività lavorativa e percepisce la AS;
ha 60 anni con le difficoltà a trovare lavoro stabile e il matrimonio è durato 27 anni con prima 4 anni di convivenza, va riconosciuto l'assegno alla cessazione della AS;
ha anche poche prospettive di accedere alla pensione in tempi brevi per mancata maturazione dei contributi;
non vanno considerate le somme presenti sugli altri conti correnti della ovvero a lei cointestati: CP_1 il conto MPS cointestato con la madre è alimentato dalla pensione della stessa e da due versamenti in contanti di € 900 in tre anni;
il conto Webank cointestato con la figlia è alimentato dallo Per_1 stipendio di questa e l'altro loro conto deposito di € 6500 dovrebbero essere destinate al pagamento delle spese funerarie della madre e nonna;
il fatto che la possa appoggiarsi alla madre e alla CP_1 figlia non fa venir meno l'obbligo del di concorrere al suo mantenimento;
Pt_1
l'infondatezza della domanda della di € 700 al mese di assegno divorzile dalla proposizione CP_1 della domanda, perché se no lei avrebbe entrate superiore al;
non è stato provato che lei abbia Pt_1 rinunciato o sacrificato aspettative lavorative per la famiglia considerato che lavorava già in nero prima di sposarsi e quindi l'assegno non può essere liquidato in funzione perequativa, compensativa, ma solo assistenziale in € 350,00 con decorrenza dalla cessazione del sussidio AS.
Propone appello per i seguenti motivi: Parte_1
percepisce la AS e quindi non sussiste la funzione assistenziale: sussiste Controparte_1 violazione dell'art 5 co. 4 L.898/70 e dell'art 115 cpc perché attualmente ha mezzi adeguati per vivere rebus sic stantibus, come li ha avuti fino alla fine del 2023 come stabilito dalla sentenza;
motivazione illogica e contraddittoria;
la percezione della AS è segno di una attività lavorativa fruibile ed esistente ed in ogni caso avrebbe diritto all'assegno di inclusione;
trattasi di un giudizio prognostico d'ufficio, senza che la richiedente abbia assolto all'onere della prova circa la mancata incolpevole occupazione, mancata capacità per ragioni oggettive, mancanza di sovvenzioni economiche che sono futuri e incerti e che spetta al richiedente provarli;
è stata constatata la autosufficienza economica della richiedente, la quale l'aveva riconosciuta considerato che la domanda di assegno è stata formulata in base alla funzione perequativa- compensativa e il Giudice ha deciso ultra petitum mentre avrebbe dovuto ritenere provato ex art 115 cpc la riconosciuta autosufficienza economica della stessa senza neppure valutare gli estratti dei conti correnti;
il Giudice ha violato l'art 115 cpc perché non ha valutato che gli altri conti prevedono entrate pagina 4 di 9 a favore della di somme consistenti e che in essi non trovano riscontro le operazioni di bonifici CP_1 in uscita diretti sul conto BPM a favore della che fanno sorgere il sospetto dell'esistenza di CP_1 altri conti correnti di provenienza e per la presenza di operazioni di giroconto di bonifici a favore della resistente in uscita dal conto MPS che non trovano però riscontro in entrata negli altri due conti compreso il conto BPM.
l'appellante subisce la decurtazione ulteriore di 1/7 della pensione a causa del pignoramento di Agenzia Entrate del 24.2.2025 per debiti già allegati in primo grado;
è in affitto mentre la ex moglie vive in casa di proprietà, pertanto se lo squilibrio non eccessivo era stato oggetto di rigetto della domanda di assegno di € 700 ora la situazione del è peggiorata ancora di più; la ex moglie ha 60 anni è può Pt_1 ancora trovare lavoro e non può essere responsabilità dell'ex marito se ha sempre lavorato a tempo determinato, considerato che non ha dimostrato di aver sacrificato alcuna aspettativa;
il matrimonio non è durato 27 anni ma neanche 25, essendosi sposato nel 1988 e nel 2013 aveva dovuto lasciare la casa perché impedito dalla moglie a rientrare e non è vero che hanno prima convissuto 4 anni;
in separazione e dopo la moglie non ha mai chiesto l'assegno per sé;
errata valutazione delle spese di lite: in fase di reclamo lui è risultato vincitore e il Giudice ha omesso di liquidare le spese nel procedimento ex art 306 co.4 cpc;
ha impugnato
contro
Inps il pignoramento dell'assegno intero e gli è stato acconto.
Si è costituita in data 4.7.2025 per chiedere il rigetto dell'appello e svolgendo Controparte_1 appello incidentale allegando quanto segue.
Le parti hanno convissuto per 31 anni (27 di matrimonio e 4 prima), due figlie oggi di 33 e 28 anni, lui ha lavorato in banca, lei in nero fino al 2004 in accordo con il marito presso il bar della cognata per avere più libertà nella gestione di casa e figlie;
quando la più piccola cominciò le elementari si cercò un lavoro che trovò anche a tempo determinato fino a quando la società falliva e poi dal 2017 ha vissuto di espedienti e con l'aiuto della madre che oggi ha 90 anni;
le prospettive di pensione sono praticamente nulle, vive con AS dal 2023: redditi 2023 € 14.432, redditi 2024 € 14.182, redditi 2025 € 9.068; la AS cesserà ad agosto 2025 ed è di € 700; la salute della mamma e di lei stanno peggiorando;
l'ex marito, grazie alla continuità lavorativa garantitagli dalla moglie, oggi gode di una buona pensione e non si è mai occupato delle figlie, nel 2013 se ne è andato in Sardegna, lasciando la moglie nei debiti per i quali aveva sottoscritto fideiussioni;
la casa familiare è stata acquistata con i soldi della mamma di lei e il marito donò alla moglie la propria quota per spirito di egoismo perché gravata da mutuo;
svolgeva altre attività sommerse e poi subiva accertamento della Guardia di Finanza e per questo donò alla moglie la quota di casa, continuava ad abitarci ma non pagava il mutuo e faceva firmare alla moglie fideiussione alle banche e lei poi ha subito esecuzione immobiliare con vendita all'asta e pagava il debito alla banca;
ora vive in una modesta casa che abbisogna di ristrutturazione;
non si è mai occupato delle figlie: la minore Per_1
pagina 5 di 9 soffre di fibromialgia e ha bisogno di frequenti e costose visite reumatologiche;
ha terminato il contratto di apprendistato nel marzo 2024 e ad oggi ha lavorato solo 5 mesi;
è stato moroso nel pagamento degli assegni di mantenimento;
non vi sono gravi motivi per la sospensiva richiesta e lui non ha mai pagato l'assegno di € 350 disposto già in via provvisoria e confermato dalla Corte di Appello;
lei non ha nulla se non il 50% della casa di proprietà e la AS sta cessando ad agosto 2025; l'aver fatto decorrere l'assegno alla cessazione della AS costituisce un grave danno in quanto ha natura di instabilità e di mancata certezza e le impedisce di attivarsi per esercitare i propri diritti;
ha chiesto l'assegno divorzile senza specificare di quale natura e il Giudice ha ampio potere di qualificarla;
il Tribunale non ha solo valutato l'età e la durata del matrimonio ma tutto il percorso lavorativo delle parti;
nulla vale se in sede di separazione non è stato chiesto l'assegno di mantenimento;
quanto alle spese la soccombenza avrebbe dovuto essere valutata più ampia perché è stata CP_1 vittoriosa anche in sede di reclamo.
All'udienza del 11 settembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 10.4.2025, verificato l'avvenuto deposito di Note scritte da parte delle parti costituite la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello svolto da nel merito è infondato. Parte_1
La corte riscontra che il tribunale di Busto Arsizio ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e che è emerso allo stato attuale un loro squilibrio reddituale/patrimoniale, tale da ritenersi sussistere il diritto della sig.ra a Controparte_1 vedersi corrisposto da l'assegno divorzile e, pertanto, la svolta censura avente ad oggetto Parte_1
l'an debeatur dell'assegno non può trovare accoglimento.
Al riguardo si osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha ricevuto interpretazione autentica con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L. 898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endo familiari. Appurata, pagina 6 di 9 pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso. Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo-compensativa.
L'accertamento del giudice di prime cure riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile, è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali.
Sul punto deve essere considerato, in linea con i principi fissati dalla Suprema Corte, che nel caso di specie è stata accertata documentalmente la seguente situazione familiare.
Il sig. è titolare di pensione di € 3.475,10 lordi, come unica entrata;
tenuto conto dei Pt_1 pignoramenti che la gravano la pensione netta ammonta ad € 2.005,00; da agosto 2024 percepisce anche un fondo pensione di € 537,00.
La sig.ra da quando aveva 14 anni ha lavorato, senza essere messa in regola, presso prima il CP_1 bar di famiglia e poi dal 1994 presso il bar del marito della sorella del ricorrente;
dal 1.4.2003 veniva assunta dalla Ditta Fogliani Claudio Bar Roxy Gelateria;
dal 1.1.2004 veniva assunta con contratto a tempo indeterminato e full time dalla ditta Italdenim spa;
nel 2016 la si dimetteva dalla società CP_1 perché tardava nel pagamento della retribuzione, lo stabilimento poi falliva;
dal 2017 ha svolto lavori occasionali e sempre a tempo determinato principalmente presso Coc COOP, fruendo per i periodi di inattività di sussidi di disoccupazione;
ha avuto l'ultimo lavoro part-time a tempo determinato con mansione di portiere privato dal 5.2.2024 al 31.3.2024 ad € 630,00 mensile presso Alexandrer Investigation srl;
ora è in disoccupazione con AS. Oltre l'indennità AS la percepisce € CP_1
113 mensili per pignoramento della pensione del ricorrente per un debito estraneo al presente giudizio ovvero recupero in regresso di quanto versato alla Banco BPM per estinguere un suo debito. Ha percepito i seguenti redditi lordi: nel 2019 € 6.182,00, nel 2020 6445,00, nel 2021 € 17.517,00 e nel 2023 € 14.446,00; dagli estratti conto la resistente risulta aver percepito nel 2023 € 15.666 da Inps o dai datori di lavoro e nel 2022 € 13.333; abita con la propria madre e la figlia in casa di proprietà. Per_1
La valutazione operata dal Tribunale, circa la componente assistenziale dell'assegno divorzile, trova condivisione da parte di questa Corte, dovendo osservare che è nella disponibilità del Giudice
pagina 7 di 9 determinare quale tipo di componente va applicata per l'accertamento del an debeatur dell'assegno divorzile e valorizzare, nel caso di specie, la lunga durata del matrimonio, 27 anni, la collaborazione offerta dalla moglie nella attività della macelleria del marito conciliata con il lavoro domestico e la crescita di due figlie, oltre alla sua continua attività lavorativa posta in essere fino al 31.3.2024 adattandosi a diverse mansioni lavorative;
l'età della stessa, che a 61 anni, senza alcun titolo di studio, costituisce un certo limite di possibilità di trovare un lavoro stabile;
va altresì considerato che la stessa non possiede risparmi propri tali da consentirle una vita dignitosa, così come il fatto che vive in casa di proprietà con la figlia e la madre non può esimere l'ex marito da concorrere al mantenimento della ex moglie, considerato che l'attuale mancanza di lavoro con percezione della AS non può esserle imputata come inerzia nell'attivazione della ricerca di lavoro, stante il trascorso del vissuto lavorativo della stessa.
La corte, pertanto, ritiene che sussistano i presupposti per la conferma del riconoscimento dell'assegno divorzile di natura assistenziale a favore di parte appellata, nella misura liquidata dal Tribunale di Busto Arsizio, in conformità agli arresti giurisprudenziali, riassumibile nella seguente massima:
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24818 “Il contributo divorzile in favore dell'ex coniuge ha una funzione composita, al contempo assistenziale, compensativa e perequativa. La sua attribuzione passa attraverso l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Tale giudizio si fonda su una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, tenendo conto altresì del contributo fornito dal coniuge debole alla vita famigliare, alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, della durata del matrimonio e dell'età del coniuge richiedente”
Va rigettato anche l'appello incidentale, proposto dalla sig.ra CP_1
Il tribunale di Busto Arsizio ha correttamente disposto la decorrenza dell'assegno divorzile dal mese successivo al ricevimento dell'ultima rata di NASPI da parte della CP_1
La pronuncia de qua si basa sulla verifica di un evento certo e temporalmente definito quale è la percezione dell'assegno NASPI. Le spese legali del primo grado sono state liquidate per 1/3 a carico del ricorrente stante la non totale prevalenza complessiva nel giudizio di merito e di rigetto del reclamo, in quanto la domanda della resistente è stata accolta in misura ridotta ed a partire dalla cessazione della AS con conseguente modifica sia dell'ordinanza presidenziale che del provvedimento della corte di appello e considerato che in corso di causa la resistente ha rinunciato alla domanda di condanna del al pagamento Pt_1 della somma di € 4,026,03 a titolo di mantenimento ordinario e straordinario della figlia . Persona_2
Pertanto, nella liquidazione delle spese di lite di primo grado il tribunale di Busto Arsizio ha valutato l'esito di ogni fase della causa. Stante il rigetto sia dell'appello che dell'appello incidentale le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza vanno compensate ex art 92 cpc.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Busto Arsizio n. 1217/2024– emessa nella causa civile n. 4457/2022 R.G. il 14.10.2024, depositata il 17.10.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio così dispone:
1)rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2)compensa tra le parti le spese di lite del presente grado;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante e dell'appellante incidentale.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel. e con l'intervento del P.G. ha pronunciato il seguente SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Castelsardo via Lombardia n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Barranca del Foro di Sassari ed elettivamente domiciliato presso il lo studio dell'Avv Gianluca Gallace del Foro di Milano in Busto Arsizio via Gemona n. 6
APPELLANTE
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Turbigo via Coni Zugna n.3, rappresentata e difesa dall'Avv. Denni Cadelano del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Luigi Galvani n. 21
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE e con l'intervento del Procuratore Generale
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1217/2024 – emessa nella causa civile n. 4457/2022 R.G. emessa il 14.10.2024, depositata il 17.10.2024, non notificata, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 9 Parte appellante ha precisato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare rigettare le avversarie eccezioni e domande incidentali perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
in via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza per i motivi dedotti in premessa come anche comprovati dai doc. 1,2,3; nel merito in via principale: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello, in particolare per il motivo n.1 da ritenersi assorbente rispetto agli altri e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.1217/2024 del 14.10.2024, pubblicata il 17.10.2024, in punto alla debenza dell'assegno divorzile e delle spese di lite, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Prima, Giudice Relatore dott.ssa Alessandra Ardito, nell'ambito del giudizio RG 4457/2022, non notificata,
1)rigettare la domanda riconvenzionale sull'assegno divorzile;
2)con vittoria di compensi, rimborso forfettario al 15% e spese, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio, compresa la fase di Reclamo, oltre al rimorso spese ai sensi dell'art 306 co 4 cpc conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio;
in subordine: nella deprecata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita dovesse confermare la sentenza di primo grado:
3)accogliere le doglianze spiegate da questa difesa in merito alle spese di lite del primo grado di giudizio e, per l'effetto, compensarle per intero, anche nel secondo grado”
Parte appellata ha precisatole seguenti conclusioni:
“a) in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado proposta da parte appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto, non ricorrendo né i gravi motivi richiesti dall'art 283 cpc, né i presupposti di pregiudizio imminente ed irreparabile;
nel merito: b) respingere l'appello proposto da per tutte le ragioni dedotte in atti, in quanto Parte_1 infondato sia in fatto che in diritto, basato su motivi privi di fondamento giuridico e probatorio;
in via incidentale: per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.1217/2024 del 14.10.2024 pubbl. in data 17.10.2024 dal Tribunale di Busto Arsizio: c)accogliere l'appello incidentale proposto da per le ragioni dedotte in atti e, per Controparte_1
l'effetto, d)modificare il capo 3 della sentenza impugnata nella parte in cui dispone che il ricorrente versi l'assegno divorzile in favore di dal mese successivo al ricevimento della NASPI, Controparte_1 disponendo che l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile decorra dalla data della domanda (17 novembre 2022) o in subordine dalla data dell'udienza presidenziale (29 novembre 2022) ovvero da quella diversa data che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia;
e) condannare alla rifusione all'odierna appellata delle spese di lite sostenute nel Parte_1 procedimento di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, attesa la soccombenza del reclamante pagina 2 di 9 f) in ogni caso condannare la parte appellante alla rifusione dei compensi di lite dell'odierno giudizio, disponendo la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con appello iscritto a ruolo il 3.4.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio n. 1217/2024 – emessa nella causa civile n. 4457/2022 R.G. il 14.10.2024, depositata il 17.10.2024, non notificata, avente ad oggetto domanda dichiarazione di cessazione degli effetti civile del matrimonio proposta da contro . Parte_1 Controparte_1
Con il ricorso di primo grado il sig. chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio dando atto che entrambe le figlie sono ormai economicamente indipendenti;
la sig.ra in via riconvenzionale chiedeva l'assegno divorzile, di accertare l'inadempimento del CP_1
nel pagamento degli oneri per la figlia e condannarlo al pagamento della somma di € 4.026,03 di Pt_1 cui € 1050 a titolo di mensilità ordinaria per (mesi gennaio e febbraio 2019, luglio e agosto Per_1
2021) ed € 2.976,03 a tutolo di rifusione del 50% delle spese mediche sostenute dalla stessa negli anni 2017-2018-2019-2021 oltre rivalutazione e interessi.
Alla prima udienza di comparizione il Presidente in [...],00 di CP_1 assegno divorzile a decorrere da novembre 2022.
Successivamente su invito del Giudice la sig.ra rinunciava alla domanda di rimborso delle CP_1 spese straordinarie e ordinarie della figlia . Per_1
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Busto Arsizio, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, ha disposto che dal mese successivo al ricevimento dell'ultima rata di AS il ricorrente versi alla resistente un assegno divorzile mensile di € 350,00; ha condannato il ricorrente a 1/3 delle spese di lite da rimborsare alla resistente.
Il Tribunale ha accertato: la necessità di riconoscere alla resistente l'assegno divorzile alla fine della AS soprattutto in considerazione del suo profilo assistenziale, in esito all'accertamento della situazione reddituale/patrimoniale delle parti: il sig. è titolare di pensione di € 3.475,10 lordi come unica entrata;
tenuto conto dei Pt_1 pignoramenti che la gravano e che sono in corso la pensione netta ammonta ad € 2.005; da mese di agosto 2024 percepisce anche un fondo pensione di € 537,00; la sig.ra da quando aveva 14 anni ha lavorato in nero presso il bar di famiglia e poi sempre in CP_1 nero dal 1994 presso il bar del marito della sorella del ricorrente;
dal 1.4.2003 veniva assunta dalla Ditta Fogliani Claudio Bar Roxy Gelateria;
dal 1.1.2024 veniva assunta con contratto a tempo indeterminato e full time dalla ditta Italdenim spa;
nel 2016 la si dimetteva dalla società perché CP_1 tardava nel pagamento della retribuzione, lo stabilimento poi falliva;
dal 2017 ha svolto lavori occasionali e sempre a tempo determinato principalmente presso Coc COOP, fruendo per i periodi di inattività di sussidi di disoccupazione;
ha avuto l'ultimo lavoro part-time a tempo determinato con pagina 3 di 9 mansione di portiere privato dal 5.2.2024 al 31.3.2024 ad € 630,00 mensile presso Alexandrer Investigation srl;
ora è in disoccupazione con AS;
non è rimasta inerte ma non è riuscita a trovare attività stabile. Oltre l'indennità AS la percepisce € 113 mensili per pignoramento della CP_1 pensione del ricorrente per un debito estraneo al presente giudizio ovvero recupero in regresso di quanto versato alla Banco BPM per estinguere un suo debito;
ha percepito i seguenti redditi lordi: nel 2019 € 6.182,00, nel 2020 6445,00, nel 2021 € 17.517,00 e nel 2023 € 14.446,00; dall'estratto conto la resistente risulta aver percepito nel 2023 € 15.666 da Inps o dai datori di lavoro e nel 2022 € 13.333; abita con la propria madre e la figlia in casa di proprietà; Per_1
fino alla fine del 2023 la non avrebbe avuto diritto all'assegno divorzile, ma da marzo 2024 CP_1 non ha più reperito da attività lavorativa e percepisce la AS;
ha 60 anni con le difficoltà a trovare lavoro stabile e il matrimonio è durato 27 anni con prima 4 anni di convivenza, va riconosciuto l'assegno alla cessazione della AS;
ha anche poche prospettive di accedere alla pensione in tempi brevi per mancata maturazione dei contributi;
non vanno considerate le somme presenti sugli altri conti correnti della ovvero a lei cointestati: CP_1 il conto MPS cointestato con la madre è alimentato dalla pensione della stessa e da due versamenti in contanti di € 900 in tre anni;
il conto Webank cointestato con la figlia è alimentato dallo Per_1 stipendio di questa e l'altro loro conto deposito di € 6500 dovrebbero essere destinate al pagamento delle spese funerarie della madre e nonna;
il fatto che la possa appoggiarsi alla madre e alla CP_1 figlia non fa venir meno l'obbligo del di concorrere al suo mantenimento;
Pt_1
l'infondatezza della domanda della di € 700 al mese di assegno divorzile dalla proposizione CP_1 della domanda, perché se no lei avrebbe entrate superiore al;
non è stato provato che lei abbia Pt_1 rinunciato o sacrificato aspettative lavorative per la famiglia considerato che lavorava già in nero prima di sposarsi e quindi l'assegno non può essere liquidato in funzione perequativa, compensativa, ma solo assistenziale in € 350,00 con decorrenza dalla cessazione del sussidio AS.
Propone appello per i seguenti motivi: Parte_1
percepisce la AS e quindi non sussiste la funzione assistenziale: sussiste Controparte_1 violazione dell'art 5 co. 4 L.898/70 e dell'art 115 cpc perché attualmente ha mezzi adeguati per vivere rebus sic stantibus, come li ha avuti fino alla fine del 2023 come stabilito dalla sentenza;
motivazione illogica e contraddittoria;
la percezione della AS è segno di una attività lavorativa fruibile ed esistente ed in ogni caso avrebbe diritto all'assegno di inclusione;
trattasi di un giudizio prognostico d'ufficio, senza che la richiedente abbia assolto all'onere della prova circa la mancata incolpevole occupazione, mancata capacità per ragioni oggettive, mancanza di sovvenzioni economiche che sono futuri e incerti e che spetta al richiedente provarli;
è stata constatata la autosufficienza economica della richiedente, la quale l'aveva riconosciuta considerato che la domanda di assegno è stata formulata in base alla funzione perequativa- compensativa e il Giudice ha deciso ultra petitum mentre avrebbe dovuto ritenere provato ex art 115 cpc la riconosciuta autosufficienza economica della stessa senza neppure valutare gli estratti dei conti correnti;
il Giudice ha violato l'art 115 cpc perché non ha valutato che gli altri conti prevedono entrate pagina 4 di 9 a favore della di somme consistenti e che in essi non trovano riscontro le operazioni di bonifici CP_1 in uscita diretti sul conto BPM a favore della che fanno sorgere il sospetto dell'esistenza di CP_1 altri conti correnti di provenienza e per la presenza di operazioni di giroconto di bonifici a favore della resistente in uscita dal conto MPS che non trovano però riscontro in entrata negli altri due conti compreso il conto BPM.
l'appellante subisce la decurtazione ulteriore di 1/7 della pensione a causa del pignoramento di Agenzia Entrate del 24.2.2025 per debiti già allegati in primo grado;
è in affitto mentre la ex moglie vive in casa di proprietà, pertanto se lo squilibrio non eccessivo era stato oggetto di rigetto della domanda di assegno di € 700 ora la situazione del è peggiorata ancora di più; la ex moglie ha 60 anni è può Pt_1 ancora trovare lavoro e non può essere responsabilità dell'ex marito se ha sempre lavorato a tempo determinato, considerato che non ha dimostrato di aver sacrificato alcuna aspettativa;
il matrimonio non è durato 27 anni ma neanche 25, essendosi sposato nel 1988 e nel 2013 aveva dovuto lasciare la casa perché impedito dalla moglie a rientrare e non è vero che hanno prima convissuto 4 anni;
in separazione e dopo la moglie non ha mai chiesto l'assegno per sé;
errata valutazione delle spese di lite: in fase di reclamo lui è risultato vincitore e il Giudice ha omesso di liquidare le spese nel procedimento ex art 306 co.4 cpc;
ha impugnato
contro
Inps il pignoramento dell'assegno intero e gli è stato acconto.
Si è costituita in data 4.7.2025 per chiedere il rigetto dell'appello e svolgendo Controparte_1 appello incidentale allegando quanto segue.
Le parti hanno convissuto per 31 anni (27 di matrimonio e 4 prima), due figlie oggi di 33 e 28 anni, lui ha lavorato in banca, lei in nero fino al 2004 in accordo con il marito presso il bar della cognata per avere più libertà nella gestione di casa e figlie;
quando la più piccola cominciò le elementari si cercò un lavoro che trovò anche a tempo determinato fino a quando la società falliva e poi dal 2017 ha vissuto di espedienti e con l'aiuto della madre che oggi ha 90 anni;
le prospettive di pensione sono praticamente nulle, vive con AS dal 2023: redditi 2023 € 14.432, redditi 2024 € 14.182, redditi 2025 € 9.068; la AS cesserà ad agosto 2025 ed è di € 700; la salute della mamma e di lei stanno peggiorando;
l'ex marito, grazie alla continuità lavorativa garantitagli dalla moglie, oggi gode di una buona pensione e non si è mai occupato delle figlie, nel 2013 se ne è andato in Sardegna, lasciando la moglie nei debiti per i quali aveva sottoscritto fideiussioni;
la casa familiare è stata acquistata con i soldi della mamma di lei e il marito donò alla moglie la propria quota per spirito di egoismo perché gravata da mutuo;
svolgeva altre attività sommerse e poi subiva accertamento della Guardia di Finanza e per questo donò alla moglie la quota di casa, continuava ad abitarci ma non pagava il mutuo e faceva firmare alla moglie fideiussione alle banche e lei poi ha subito esecuzione immobiliare con vendita all'asta e pagava il debito alla banca;
ora vive in una modesta casa che abbisogna di ristrutturazione;
non si è mai occupato delle figlie: la minore Per_1
pagina 5 di 9 soffre di fibromialgia e ha bisogno di frequenti e costose visite reumatologiche;
ha terminato il contratto di apprendistato nel marzo 2024 e ad oggi ha lavorato solo 5 mesi;
è stato moroso nel pagamento degli assegni di mantenimento;
non vi sono gravi motivi per la sospensiva richiesta e lui non ha mai pagato l'assegno di € 350 disposto già in via provvisoria e confermato dalla Corte di Appello;
lei non ha nulla se non il 50% della casa di proprietà e la AS sta cessando ad agosto 2025; l'aver fatto decorrere l'assegno alla cessazione della AS costituisce un grave danno in quanto ha natura di instabilità e di mancata certezza e le impedisce di attivarsi per esercitare i propri diritti;
ha chiesto l'assegno divorzile senza specificare di quale natura e il Giudice ha ampio potere di qualificarla;
il Tribunale non ha solo valutato l'età e la durata del matrimonio ma tutto il percorso lavorativo delle parti;
nulla vale se in sede di separazione non è stato chiesto l'assegno di mantenimento;
quanto alle spese la soccombenza avrebbe dovuto essere valutata più ampia perché è stata CP_1 vittoriosa anche in sede di reclamo.
All'udienza del 11 settembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 10.4.2025, verificato l'avvenuto deposito di Note scritte da parte delle parti costituite la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello svolto da nel merito è infondato. Parte_1
La corte riscontra che il tribunale di Busto Arsizio ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e che è emerso allo stato attuale un loro squilibrio reddituale/patrimoniale, tale da ritenersi sussistere il diritto della sig.ra a Controparte_1 vedersi corrisposto da l'assegno divorzile e, pertanto, la svolta censura avente ad oggetto Parte_1
l'an debeatur dell'assegno non può trovare accoglimento.
Al riguardo si osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha ricevuto interpretazione autentica con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L. 898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endo familiari. Appurata, pagina 6 di 9 pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso. Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo-compensativa.
L'accertamento del giudice di prime cure riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile, è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali.
Sul punto deve essere considerato, in linea con i principi fissati dalla Suprema Corte, che nel caso di specie è stata accertata documentalmente la seguente situazione familiare.
Il sig. è titolare di pensione di € 3.475,10 lordi, come unica entrata;
tenuto conto dei Pt_1 pignoramenti che la gravano la pensione netta ammonta ad € 2.005,00; da agosto 2024 percepisce anche un fondo pensione di € 537,00.
La sig.ra da quando aveva 14 anni ha lavorato, senza essere messa in regola, presso prima il CP_1 bar di famiglia e poi dal 1994 presso il bar del marito della sorella del ricorrente;
dal 1.4.2003 veniva assunta dalla Ditta Fogliani Claudio Bar Roxy Gelateria;
dal 1.1.2004 veniva assunta con contratto a tempo indeterminato e full time dalla ditta Italdenim spa;
nel 2016 la si dimetteva dalla società CP_1 perché tardava nel pagamento della retribuzione, lo stabilimento poi falliva;
dal 2017 ha svolto lavori occasionali e sempre a tempo determinato principalmente presso Coc COOP, fruendo per i periodi di inattività di sussidi di disoccupazione;
ha avuto l'ultimo lavoro part-time a tempo determinato con mansione di portiere privato dal 5.2.2024 al 31.3.2024 ad € 630,00 mensile presso Alexandrer Investigation srl;
ora è in disoccupazione con AS. Oltre l'indennità AS la percepisce € CP_1
113 mensili per pignoramento della pensione del ricorrente per un debito estraneo al presente giudizio ovvero recupero in regresso di quanto versato alla Banco BPM per estinguere un suo debito. Ha percepito i seguenti redditi lordi: nel 2019 € 6.182,00, nel 2020 6445,00, nel 2021 € 17.517,00 e nel 2023 € 14.446,00; dagli estratti conto la resistente risulta aver percepito nel 2023 € 15.666 da Inps o dai datori di lavoro e nel 2022 € 13.333; abita con la propria madre e la figlia in casa di proprietà. Per_1
La valutazione operata dal Tribunale, circa la componente assistenziale dell'assegno divorzile, trova condivisione da parte di questa Corte, dovendo osservare che è nella disponibilità del Giudice
pagina 7 di 9 determinare quale tipo di componente va applicata per l'accertamento del an debeatur dell'assegno divorzile e valorizzare, nel caso di specie, la lunga durata del matrimonio, 27 anni, la collaborazione offerta dalla moglie nella attività della macelleria del marito conciliata con il lavoro domestico e la crescita di due figlie, oltre alla sua continua attività lavorativa posta in essere fino al 31.3.2024 adattandosi a diverse mansioni lavorative;
l'età della stessa, che a 61 anni, senza alcun titolo di studio, costituisce un certo limite di possibilità di trovare un lavoro stabile;
va altresì considerato che la stessa non possiede risparmi propri tali da consentirle una vita dignitosa, così come il fatto che vive in casa di proprietà con la figlia e la madre non può esimere l'ex marito da concorrere al mantenimento della ex moglie, considerato che l'attuale mancanza di lavoro con percezione della AS non può esserle imputata come inerzia nell'attivazione della ricerca di lavoro, stante il trascorso del vissuto lavorativo della stessa.
La corte, pertanto, ritiene che sussistano i presupposti per la conferma del riconoscimento dell'assegno divorzile di natura assistenziale a favore di parte appellata, nella misura liquidata dal Tribunale di Busto Arsizio, in conformità agli arresti giurisprudenziali, riassumibile nella seguente massima:
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24818 “Il contributo divorzile in favore dell'ex coniuge ha una funzione composita, al contempo assistenziale, compensativa e perequativa. La sua attribuzione passa attraverso l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Tale giudizio si fonda su una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, tenendo conto altresì del contributo fornito dal coniuge debole alla vita famigliare, alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, della durata del matrimonio e dell'età del coniuge richiedente”
Va rigettato anche l'appello incidentale, proposto dalla sig.ra CP_1
Il tribunale di Busto Arsizio ha correttamente disposto la decorrenza dell'assegno divorzile dal mese successivo al ricevimento dell'ultima rata di NASPI da parte della CP_1
La pronuncia de qua si basa sulla verifica di un evento certo e temporalmente definito quale è la percezione dell'assegno NASPI. Le spese legali del primo grado sono state liquidate per 1/3 a carico del ricorrente stante la non totale prevalenza complessiva nel giudizio di merito e di rigetto del reclamo, in quanto la domanda della resistente è stata accolta in misura ridotta ed a partire dalla cessazione della AS con conseguente modifica sia dell'ordinanza presidenziale che del provvedimento della corte di appello e considerato che in corso di causa la resistente ha rinunciato alla domanda di condanna del al pagamento Pt_1 della somma di € 4,026,03 a titolo di mantenimento ordinario e straordinario della figlia . Persona_2
Pertanto, nella liquidazione delle spese di lite di primo grado il tribunale di Busto Arsizio ha valutato l'esito di ogni fase della causa. Stante il rigetto sia dell'appello che dell'appello incidentale le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza vanno compensate ex art 92 cpc.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Busto Arsizio n. 1217/2024– emessa nella causa civile n. 4457/2022 R.G. il 14.10.2024, depositata il 17.10.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio così dispone:
1)rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2)compensa tra le parti le spese di lite del presente grado;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante e dell'appellante incidentale.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
pagina 9 di 9