Articolo 1 della Legge 25 luglio 1892, n. 374
Versione
17 agosto 1892
Art. 1.
UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvati i due sottoindicati contratti di vendita stipulati in forma pubblica amministrativa, presso l'Intendenza di finanza di Treviso:

1° del bosco denominato Fagare' al comune di Cornuda, in data del 6 giugno 1889, pel prezzo di L. 36,460;

2° dei boschi di Olene' e San Marco di Campagna, ai comuni di Cessalto e di Chiarano, in solido, in data del 10 ottobre 1891, pel prezzo complessivo di L. 77,837 36, ed alle condizioni speciali, per l'una e per l'altra delle dette vendite risultanti dai rispettivi contratti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addi' 25 luglio 1892.

UMBERTO.

Grimaldi.

Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.

Entrata in vigore il 17 agosto 1892