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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8735/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elisa Borile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8735/2020 promossa da:
(cf ) rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO Parte_1 C.F._1 DANIELE (cf ) in forza di procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di C.F._2 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec:
Email_1
Parte attrice opponente contro
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore Sig. (cf ) rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._3 GIORGIA CAZZOLA (cf ), in forza di procura allegata al ricorso per decreto C.F._4 ingiuntivo e con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec:
Email_2 Parte convenuta opposta
In punto: opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2171/2020 del Tribunale di Venezia, depositato il 10.10.2020 (RG. N. 6947/2020) notificato il 13.10.2020.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.04.2025 fissata ex art 127 ter cpc, entrambe parti precisavo le conclusioni come da note scritte in sostituzione del verbale d'udienza datate 16.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con Il Dott. proponeva opposizione avverso il N. 2171/2020 emesso dal Tribunale di Parte_1 Venezia depositato il 10.10.2020 (n. 6947/2020 R.G.) e notificato il 13.10.2020, con il quale la società
aveva ingiunto allo stesso il pagamento della somma di € 15.429,89 nel Controparte_1 termine di quaranta giorni dalla notifica, oltre a interessi dalla domanda e spese (€ 540,00 a titolo di compensi, Euro 145,50 per esborsi, I.V.A., C.p.a. e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso). Gli importi oggetto di ingiunzione riguardavano quattro fatture relative ad un contratto di appalto stipulato in data 18.05.2018 tra la e , per la ristrutturazione Controparte_1 Parte_1 di un'abitazione di proprietà dell'opponente, sita in Dolo (VE), Via Rizzo n. 17 ed opere di rifacimento del marciapiede, per il quale era stato pattuito un corrispettivo di € 150.000,00 più IVA. Il Dott. lamentava la presenza di vizi nell'esecuzione delle opere appaltate e Parte_1 l'inesattezza nei conteggi sulla scorta dei quali la aveva ottenuto il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto e chiedeva pertanto: “Nel merito 1) revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, n. 2171/2020 (n. 6947/2020 R.G.) emesso dal Tribunale di Venezia il 6.10.2020 (depositato il 10.10.2020) nei confronti dell'opponente per tutti i motivi indicati in narrativa;
2) accertarsi il parziale inadempimento della Società con Controparte_1 riferimento al contratto stipulato in data 18.5.2018 e ai vizi lamentati in narrativa e, per l'effetto 2.a) dichiararsi che il dr. nulla deve alla ovvero, in Parte_1 Controparte_1 subordine, 2.b) ridursi l'ammontare del decreto ingiuntivo opposto nella misura che sarà ritenuta di giustizia. In via riconvenzionale 3) condannarsi la società a risarcire il Controparte_1 danno derivante dall'inadempimento contrattuale (spese di consulenza, costo degli interventi correttivi e dei costi indiretti) nella misura che sarà quantificata in corso di causa e che si indica in via prudenziale come non inferiore ad euro 46.403,00 oltre a interessi e maggior danno. 4) Con vittoria di competenze professionali e spese di lite” Prima che gli fosse notificato il decreto ingiuntivo opposto, l'opponente aveva radicato avanti al Tribunale di Venezia il procedimento per consulenza tecnica preventiva n. 6921/2020 R.G., i cui atti sono stati acquisiti al presente procedimento di opposizione unitamente alla consulenza redatta dal CTU incaricato CH Persona_1 Si costituiva in giudizio la società eccependo in via preliminare la Parte_2 improcedibilità per decadenza ed inapplicabilità della garanzia per vizi ex art 1667 c.c. per due ordini di ragioni: perché non aveva denunciato gli asseriti vizi nel termine di sessanta giorni Parte_1 dalla consegna dell'immobile ed in quanto aveva accettato l'opera senza riserva al momento della consegna e gli asseriti vizi erano a lui conosciuti o quantomeno riconoscibili, come risultava dal doc. 6 di parte convenuta opposta. In ogni caso la convenuta opposta aveva eseguito l'opera a regola d'arte in quanto gli asseriti vizi erano imputabili ad altra ditta, la ditta Colori & Sistemi di RI EL che era stata incaricata direttamente dall'opponente di provvedere alla rasatura delle pareti in cartongesso e alle stuccature, al fine di rendere tutto omogeneo, e di procedere con la tinteggiatura. La causa veniva istruita mediante prove documentali, prove per testi e consulenze tecniche espletate dall'CH Veniva, inoltre, ordinato ex art 210 cpc alla ditta Colori & Sistemi di Persona_1 RI EL di esibire i e le fatture relative ai lavori eseguiti presso l'immobile sito in Dolo Pt_3 (VE), Via Rizzo n. 17. L'opposizione proposta dal Dott. va parzialmente accolta nei termini che di seguito si Parte_1 precisano. Innanzitutto va rigettata l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi ex art 1667 c.c. proposta dalla convenuta opposta. pagina 2 di 9 Il doc. 6 prodotto dalla (SAL n. IX del 30/09/2019) non equivale ad Controparte_1 accettazione dell'opera. Per la giurisprudenza, infatti, è necessario distinguere l'atto di consegna e l'atto di accettazione. Il primo costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa con conseguente manifestazione negoziale (Cass. Civ. 17/19019 e Cass Civ. 03/7260). E' evidente che dal documento prodotto dalla convenuta opposta (doc. 6) non risulta alcuna accettazione dell'opera da parte dell'attore opponente, ma semplicemente un accordo sull'ammontare della somma dovuta e sulle tempistiche del pagamento, in conseguenza del ritardo nella consegna, da parte della ditta che aveva realizzato i lavori di cartongesso, che risultano essere stati consegnati a fine novembre 2019 anziché a fine settembre 2019. E' emerso, inoltre, all'esito dell'istruttoria che la dicitura contenuta nel documento 6 era stata apposta dall'impiegata amministrativa della e che l'attore opponente Parte_4 [...]
si era limitato a scrivere “11.000 entro il 31/5” apponendo la sua sottoscrizione (a conferma la Pt_1 deposizione del teste della convenuta opposta escussa all'udienza del 28/06/2022, Testimone_1 impiegata amministrativa della società ). Controparte_1 Né si può affermare che i vizi erano dall'opponente conosciuti o riconoscibili al momento della consegna dell'opera atteso che il CTU ha precisato a pag. 7 dell'elaborato (cfr consulenza tecnica del procedimento per ATP): “Dette imperfezioni possono non essere notate con luce fioca da uno sguardo disattento ma, se le pareti sono illuminate da luce radente, le piccole gobbe si evidenziano in maniera importante”. Deve essere rigettata anche l'eccezione di tardività della denuncia di vizi. Dalle risultanze istruttorie è, infatti, emerso che il Dott. aveva denunciato la presenza Parte_1 dei lamentati vizi già a metà gennaio 2020, quado la consegna dell'opera era avvenuta a fine novembre 2019 (si veda doc. 6 della parte convenuta opposta) e che l'appaltatore stesso aveva riconosciuto i vizi. Il teste di parte attrice Sig. , arredatore che si era occupato dell'arredamento Testimone_2 dell'abitazione del Dott. e del tutto estraneo ai fatti di causa, ha, infatti, confermato che a Pt_1 metà gennaio 2020, si era incontrato con il Sig. (incaricato dalla società Parte_5 Controparte_1
di eseguire le opere di cartongesso) presso l'abitazione del Dott. e che in
[...] Parte_1 tale occasione il Sig. si era impegnato a risolvere il problema. Inoltre, il teste ha confermato Parte_5 di essere stato presente al sopralluogo del 30.01.2020 unitamente al Signor al Sig. CP_1
, e che in tale occasione il Sig. aveva riconosciuto che le pareti e i Parte_6 Parte_5 soffitti presentavo gobbe e dislivelli proponendo all'attore opponente di intervenire su una delle pareti interessate, quella della cucina, che era stata prescelta come parete sui cui intervenire perché le restanti erano arredate. Escusso all'udienza del 28.06.2022, il teste ha infatti dichiarato sul cap. 1 della memoria istruttoria della convenuta opposta, “Sì, è vero. Sono dipendente di un negozio di arredamenti incaricato dal
di seguirlo per l'arredamento, soprattutto per quel che riguarda l'inserimento di mobili e Pt_1 delle luci. Ricordo che, subito dopo aver installato le luci, il sig. mi aveva chiamato perché Pt_1 aveva riscontrato delle anomalie alle pareti e mi aveva chiesto a titolo personale di visionare. Nell'occasione era presente anche il sig. , che si era impegnato a risolvere il problema”; sul Parte_5 capito sub 7: “Sì, è vero. Aggiungo che il CC aveva già in precedenza riconosciuto l'esistenza delle problematiche, nell'incontro precedente di metà gennaio 2020”; sul cap. 8-9 “Sub 8: “Sì, è vero”. Sub 9: “Sì, è esatto, perché la cucina aveva una parete libera e l'altra era arredata”. In nessuna decadenza è, pertanto, incorsa la parte convenuta opposta che non appena riconosciuta l'esistenza dei vizi, li ha prontamente denunciati all'appaltatrice entro il termine di sessanta giorni dalla consegna.
pagina 3 di 9 Ciò stabilito, il CTU CH ha riscontrato la presenza dei vizi denunciati dal Persona_1
Committente e precisamente descritti nella pec 10.03.2020 del DL. Arch (doc. 4 parte Controparte_3 attrice opponente). “1) presenza di avvallamenti e irregolarità su tutte le pareti e soffitti, causate verosimilmente da una rasatura/stuccatura e/o levigatura del cartongesso non eseguita a “regola d'arte”. Le superfici verticali e orizzontali, presentano infatti sia al tatto che alla vista delle evidenti e profonde imperfezioni tali da rendere l'intero involucro interno compromesso nella sua estetica complessiva e particolare;
2) non perfette rasature/stuccature eseguite tra una lastra ed un'altra in corrispondenza dei sottostanti montanti di supporto con evidenti abbassamenti/avvallamenti tali da compromettere la normale planarità delle superfici una volta tinteggiate”, nonché la realizzazione della parete vano scala “fuori piombo” Nel procedimento per ATP Rg. Nr. 6921/2020 il CTU incaricato di rispondere al seguente quesito: parte a) “Il CTU accerti e descriva i vizi e le difformità rispetto alle regole dell'arte relativamente alle opere di cartongesso realizzate e/o posate come descritte in ricorso;
chiarisca se i vizi eventualmente riscontrati siano imputabili all'attività di rasatura oppure no e se sia vero che l'attività di posa e stuccatura non può essere valutata essendo intervenuta sopra di essa la rasatura e la tinteggiatura; parte b) “Dica il CTU, letto il computo metrico voci da 38 a 44 che cosa si intenda per parete finita e pronta per la tinteggiatura, tenuto conto dell'id quod plerumque accidit, ovvero sulla base di ciò che avviene normalmente anche sentendo operatori del settore del tutto estranei alle parti”; in punto esistenza dei lamentati vizi ha accertato (cfr. pag 6 e 7 della CTU depositata nel procedimento per ATP ed acquisita al presente procedimento”): “Come accertato dal Collegio peritale, i vizi consistono in imperfezioni che si manifestano con presenza di leggere gobbe e dislivelli su buona parte delle superfici murarie e dei soffitti interni all'unità immobiliare” Le imperfezioni derivano dalla mancanza di complanarità tra le stuccature delle giunzioni tra pannelli di cartongesso e la rimanente superficie di pannello stesso. La complanarità si ottiene livellando la maggior quantità di stucco steso sulle giunzioni con carteggiatura e, se necessario, con una “rasatura” completa dell'intera superficie pannellata. Dette imperfezioni possono non essere notate con luce fioca da uno sguardo disattento ma, se le pareti sono illuminate da luce radente, le piccole gobbe si evidenziano in maniera importante. Si tratta quindi, perlopiù, di vizi alla finitura delle opere in cartongesso e non alla loro fornitura e posa. Le imperfezioni alla posa dei pannelli in cartongesso interessa solamente la parete del vano scala a livello del piano terra. Il collegio peritale ha constatato che la parete ove è stata ancorata una sottostruttura in carpenteria metallica creata per il sostegno dei gradini della scala non è perfettamente a piombo ma presenta una leggera inclinazione dal basso verso l'alto. Per tale parete non si ritiene necessario il levo e la riposa del rivestimento in lastra di cartongesso, si ritengono invece opportune le opere di livellamento delle superfici tramite nuova rasatura così come per le pareti ed i soffitti individuati in sede di sopralluogo. Si risponde all'ultima parte del quesito affermando che è possibile valutare l'opera di posa e stuccatura delle pareti dipinte poiché i difetti emergono chiari in superficie” Il vizio della parete vano scala “fuori piombo” è stato oggetto di approfondimento nel presente giudizio (si veda ordinanza del GI del 28.11.2022). Al CTU è stato, infatti, sottoposto questo ulteriore quesito:
“a) indichi precisamente in che termini la parete della scala si presenta fuori piombo;
b) quantifichi i tempi, costi e modalità dell'intervento di ripristino oppure – in caso di conservazione del manufatto – la perdita di valore dell'immobile; c) chiarisca se e in che misura la problematica del fuori piombo dipenda da un'errata posa della lastra di cartongesso o da altri errori in fase di esecuzione dei lavori oppure piuttosto al mancato supporto della struttura della scala;
in quest'ultima ipotesi, specifichi se si sia al cospetto di un errore di progettazione”. Ed il CTU in risposta ha precisato: “I rilievi hanno evidenziato che la parete della rampa scala è leggermente pendente verso il vano scala stesso con un fuori piombo di minima entità. Le risultanze pagina 4 di 9 del rilievo, graficizzate nella tavola grafica allegata al verbale di inizio operazioni peritali (all. sub 1), sono riportate nella successiva tabella ove sono presenti anche le tolleranze di legge. Premesso che l'art.34 bis del D.P.R. 380/01 recita : “Costituiscono tolleranze esecutive (2%), le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile” Lo scrivente indica che le misurazioni effettuate hanno evidenziato un “fuori piombo” della parete rientrante nelle tolleranze di legge. In fase di sopralluogo, su richiesta di parte convenuta, si è proceduto anche alla misurazione della distanza del filo esterno del rivestimento in cartongesso rispetto alla piastra in acciaio di sostegno dei gradini. Le misurazioni sono state effettuate inserendo un metro pieghevole all'interno della fessura presente tra il foro in cartongesso e la struttura in carpenteria metallica di sostegno dei gradini. Le risultanze del rilievo, riportate nella seguente tabella, rispetto alla distanza media di cm.3,1, evidenziano una differenza massima, in negativo pari a 3 mm., ed in positivo pari a 2 mm. Tali differenze, trattandosi di millimetri, ad avviso dello scrivente sono assolutamente accettabili e rientrano nelle tolleranze di legge” Inoltre, ha evidenziato che “Non si tratta di un rivestimento in cartongesso di una normale parete liscia dove il montaggio dei pannelli di cartongesso risulta semplice: nel caso in esame i pannelli sono montati su di una parete con presenza di una struttura in carpenteria metallica per il supporto dei gradini della scala. Questa difficoltà ha portato al montaggio del rivestimento in cartongesso con i “fuori piombo” riscontrati. Come indicato nella descrizione delle opere di ripristino della parete di cui al punto precedente, ad avviso dello scrivente, il montaggio delle lastre di cartongesso doveva essere preceduto dall'intonacatura della parete muraria sottostante in maniera da creare un supporto perfettamente “a piombo”. Non si tratta di un errore di progettazione: queste indicazioni vengono normalmente impartite in cantiere dalla Direzione Lavori una volta riscontrate simili problematiche. Infine, alla luce di quanto analizzato e sopraesposto, accertato che il “fuori piombo” della parete è di minima entità e rientra nelle tolleranze di legge, lo scrivente ritiene che non si tratti di “errata posa” ma di una posa, seppur rientrante nei parametri delle tolleranze di legge, che non rispetta i parametri
“dell'opera d'arte. Orbene, accertata l' esistenza dei vizi alle pareti e ai soffitti allegati dall'attrice opponente nella pec dell'CH (doc 4), spettava alla convenuta opposta provare di avere eseguito Persona_2 l'opera a regola d'arte e di non avere alcuna responsabilità (Cass Civ. 1701 del 23/01/2025), tuttavia la non è stata in grado di fornire la prova. Controparte_1 Infatti, la convenuta opposta sostiene di non avere responsabilità, in quanto la “rasatura” delle pareti non era stata effettuata dalla stessa che si era limitata a fornire, posare le lastre di cartongesso nonché di stuccare i giunti che congiungono le medesime, ma dalla ditta Colori & Sistemi di RI EL, incaricata direttamente dal che era intervenuta successivamente dopo Pt_1 l'autorizzazione del Direttore dei Lavori;
tuttavia, la convenuta opposta non è stata in grado di provare tale circostanza. Infatti, il teste di parte attrice opponente Sig. , escusso all'udienza del Testimone_2 28.06.2022, ha riferito: “Ho visto il sig. che stuccava le giunzioni e le viti e rasava Pt_7 Parte_5 con il gesso tutte le superfici che lui aveva installato”. Considerato che si tratta di persona estranea ai fatti di causa avente una specifica competenza tecnica, per il lavoro di arredatore che svolge, la sua testimonianza è sicuramente più attendibile di quella dell'impiegata amministrativa della società convenuta opposta e di quella del Sig. Testimone_1
, incaricato di eseguire le opere di cartongesso e del dipendente della Parte_6 [...]
. Parte_8
pagina 5 di 9 Queste ultime testimonianze sono anche in contraddizione con quanto accertato dal CTU ed indicato nello stesso computo metrico estimativo della . Il CTU, infatti, nell'elaborato depositato nel CP_1 procedimento per ATP (in risposta al quesito b) rileva che, esaminato il computo metrico estimativo, la voce 38 del computo metrico estimativo riporta “dopo aver sigillato le giunzioni e le fughe rendendo omogenea la parete con gesso sarà possibile procedere con la tinteggiatura”. La voce 39 riprende la descrizione della precedente 38 “struttura predisposta come voce sopra…” La voce 40 riporta” …La voce si intende comprensiva di ogni onere per dare la parete finita e pronta per la tinteggiatura”; la voce 42 riporta:”…il lavoro si intende finito a regola d'arte completo di rasatura e stuccatura i(n) gesso per dare la superficie pronta per ricevere la tinteggiatura. In buona sostanza nel computo metrico è specificato che tutte le tramezzature dovevano essere rasate così come i rivestimenti a soffitto mentre per la controparete perimetrale si specifica solo che la stessa doveva essere pronta per la dipintura. In un contesto come quello in esame, una parete perimetrale “pronta per la dipintura” deve essere necessariamente finita come le pareti divisorie (tramezze) ed i soffitti adiacenti”. Di nessun rilievo, inoltre, è stato l'ordine di esibizione rivolto alla società Colori & Sistemi, considerato l'esito negativo dello stesso, avendo riferito il legale rappresentante della ditta, che l'unica fattura emessa nei confronti di riguarda la tinteggiatura delle pareti esterne Parte_1 all'abitazione, rendendosi pertanto inutile la rinnovazione dell'ordine di esibizione richiesta dalla convenuta opposta. Alla luce di ciò deriva l'inadempimento della nell'esecuzione dell'opera, Controparte_1 pur avendo riconoscendo il CTU la concorsuale responsabilità del ricorrente che avrebbe potuto controllare e/o far controllare in maniera più accurata le fasi lavorative (in particolare l'analisi delle superfici immediatamente prima della posa del ciclo di dipintura) con una responsabilità che si computa pari al 30% del totale delle opere di ripristino dirette ed indirette (30% di € 10.193,00 =€ 3.057,90 +IVA). Considerazione diverse devono essere fatte in relazione al problema della scala “fuori piombo”. In relazione a tale vizio il CTU ha, infatti, accertato: “(…) che le misurazioni effettuate hanno evidenziato un “fuori piombo” della parete rientrante nelle tolleranze di legge” e che “il montaggio delle lastre di cartongesso doveva essere preceduto dall'intonacatura della parete muraria sottostante in maniera da creare un supporto perfettamente “a piombo”. Non si tratta di un errore di progettazione: queste indicazioni vengono normalmente impartite in cantiere dalla Direzione Lavori una volta riscontrate simili problematiche” e che “nel caso di conservazione del manufatto, poiché il fuori piombo è di minima entità e rientra nelle tolleranze di legge, non vi è perdita di valore dell'immobile”, riconoscendo, pertanto, che il “fuori piombo” della parete rientra nelle tolleranze della legge e che in ogni caso l'errore è da attribuire alla Direzione Lavori e non ad un errore di progettazione. Ciò precisato deve essere ora esaminata l'eccezione di inesattezza dei conteggi sulla scorta dei quali l'odierna opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo, proposta dall'attrice opponente, che va accolta nei limiti che seguono. Infatti, dall'esame della documentazione prodotta dalla risulta che è Controparte_1 corretto l'importo indicato nella fattura n. 17/2019 pari ad € 17.147,77, che è stata emessa in riferimento al SAL n. VII del 30.06.2019 che è stato approvato dal Direttori dei Lavori. Pertanto, a fronte del pagamento da parte dell'attore opponente della sola somma di € 15.400,00 (doc. 8 parte convenuta opposta) correttamente l'importo residuo richiesto ammonta ad € 1.747,00. Quanto alla fattura n. 7/2020 corretta è l'indicazione della somma di € 110,00 a paletto iva esclusa. Infatti, il conteggio dei lavori per il rifacimento del marciapiede è a misura e non a corpo, come si ricava non solo dal computo metrico relativo a tali lavori (doc. 4 prodotto dalla parte convenuta opposta), ma anche dallo stesso contratto di appalto stipulato tra le parti ove è espressamente previsto pagina 6 di 9 che “il prezzo è stato convenuto a corpo per quanto riguarda la documentazione consegnata fino a maggio 2018”. I lavori di rifacimento del marciapiede sono successivi al maggio del 2018 (la determina del è del 17/12/2018) e non erano stati preventivati nel contratto di appalto. Corretta, CP_4 quindi, è l'applicazione del prezzo di acquisto dei paletti ad € 110,00 oltre IVA che corrisponde alla spesa sostenuta dalla per fornitura degli stessi. Controparte_1 Invece, in relazione alla fattura N. 31/2019 relativa ai lavori di marciapiede, risulta dalla documentazione prodotta dall'attore opponente che il Dott. ha eseguito un bonifico di Parte_1
€ 3.500,00 (doc. 7) anche se l'importo accreditato alla (doc. 10 della Controparte_1 convenuta opposta) è di soli € 3.270,49, in quanto la somma è stata accreditata al netto della ritenuta dell'8% ex art 25 D.L. 78/2010. Orbene, la somma che deve essere considerata come effettivamente versata dalla parte attrice opponente è quella di € 3.500,00. La decurtazione operata dall'istituto di credito, infatti, altro non è che una ritenuta d'acconto applicata alla fonte dall'istituto del beneficiario del bonifico, all'atto di accreditamento delle somme a favore dello stesso. In altri termini, l'impresa che effettua lavori per i quali il committente intenda richiedere la detrazione d'imposta si vede decurtare l'importo percepito in base alla percentuale prevista a titolo di ritenuta d'acconto, direttamente all'atto dell'accredito in banca del bonifico da parte del committente. Pertanto deve essere riderminata la somma richiesta come saldo prezzo dalla Controparte_1
nella misura di €. 15.199, 61.
[...] Infine la domanda riconvenzionale proposta dal committente deve essere parzialmente accolta, nei limiti che di seguito si precisano. L'attore sulla scorta dell'elaborato del proprio CTP quantifica in € 21.402, oltre IVA il costo da sostenere per intervenire sulla totalità della superficie in cartongesso (pareti e controsoffitti) al fine di eliminare i vizi e ripristinare la planarità delle superfici e rifinendo le stesse con idropittura, data l'estensione dei vizi e l'impossibilità di confinare a zone localizzate le opere di rispristino. Inoltre, fa presente che durante l'applicazione e la lavorazione delle lastre in cartongesso dovrà essere esclusa la permanenza presso l'unità residenziale di soggetti diversi dal personale addetto ai lavori, stante la potenziale nocività delle sostanze da utilizzare e delle polveri derivante dalla lavorazione delle superfici, con conseguente diritto al risarcimento del danno dei costi che l'attore opponente dovrà sostenere per reperire una soluzione abitativa temporanea per sé e per la propria famiglia, per un periodo stimato in circa sessanta giorni (doc. 6, p. 10, secondo periodo). Ancora, considerato che, l'estensione degli interventi renderà necessario lo spostamento di tutti gli arredi e la rimozione di lampadari e punti luce così da rendere accessibili le superfici da trattare, con ricorso a manodopera specializzata (smontaggio arredamento cucina, smontaggio sanitari, smontaggio punti luce), l'attore opponente quantifica in altri € 25.000,00 oltre IVA i costi di cui dovrà essere risarcito. Orbene il CTU, nel procedimento per ATP, in risposta al quesito “accerti (il CTU) 1) il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e al ripristino e/o alla sostituzione e comunque alla realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte” quantifica l'importo per le opere necessarie a riportare le superfici viziate ad un livello di finitura coerente con le regole dell'arte ed i relativi costi in € 8.103,00 oltre iva ed entro tale limite dovrà essere considerata la misura del risarcimento. Inoltre i “costi indiretti” necessari sono stati quantificati in € 1.300,00 oltre IVA per la protezione del mobilio esistente ed in € 880,00 per il pernottamento in albergo del ricorrente e della moglie per tutto il periodo dei lavori, calcolati in due settimane lavorative ed in 11 notti in albergo tre stelle per il pernotto fuori casa.
Considerato che
i prezzi per i lavori edili in Italia hanno subito significativi aumenti negli ultimi anni, influenzati da diversi fattori come l'aumento dei costi dei materiali, della manodopera e, in parte, anche dalle agevolazioni fiscali come il Superbonus, questo Giudice ritiene congruo aumentare del 30% l'importo riconosciuto dal CTU a titolo di risarcimento danni sia per le opere di ripristino pagina 7 di 9 murario e soffitti ( € 8.013,00 oltre iva) sia per i costi per protezione dei mobili (€ 1.3000,00 oltre iva) per un totale complessivo della misura del risarcimento di € 12.223,90 oltre iva. La stessa considerazione vale per il risarcimento danni per il pernottamento in albergo, considerato anche in questo settore, il notevole aumento dei prezzi. Pertanto, l'importo riconosciuto dal CTU pari ad € 880,00 deve essere aumentato del 30% per un totale complessivo accertato a titolo di risarcimento pari ad € 1.144,00. Nulla spetta, invece, all'attore opponente a titolo di risarcimento del danno in relazione alla parete vano scala “fuori piombo” non solo perché il CTU ha ricondotto la responsabilità al Direttore dei Lavori e non ad una errata progettazione, ma anche in quanto il CTU ha accertato che il “fuori piombo” è di minima entità e rientra nella tolleranza di legge, essendo pertanto assolutamente accettabile e che in caso di conservazione del manufatto, anche se non venisse sistemata la parate, non vi sarebbe perdita di valore dell'immobile. Alla luce di quanto sopra, poiché “l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa, con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento e ciò risulti accertato in corso di causa” (Cass Civ. 3478/2008) come per l'appunto è avvenuto nel caso di specie, va parzialmente accolta l'opposizione proposta dal Dott. in quanto il CTU ha accertata Parte_1 una concorrente responsabilità del DL nella causazione dei vizi nella misura del 30%. Conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo e rideterminata la somma dovuta dall'attore opponente alla convenuta opposta a saldo prezzo per le opere eseguite nella misura di € 4.559,88 (iva inclusa) ( pari al 30% della somma richiesta e rideterminata di € 15.199, 61 iva inclusa) (Cass. Civ. 1954/2009). Così pure, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dall'attore opponente, la determinazione della misura del risarcimento danni dovuti deve tener conto della concorrente responsabilità accertata nella misura del 30% del Direttore dei Lavori. Pertanto, la deve corrispondere all'attore opponente il risarcimento danni Controparte_1 nella misura di € 8.556,73 oltre iva ( 30% di € 12.223,90 oltre iva) per le opere di ripristino murario e soffitti e per i costi per protezione dei mobili e nella misura di € 800,80 per il pernottamento in albergo ( 30% di € 1144,00). Nulla, invece, è dovuto per il “fuori piombo” del vano scala per le ragioni sopra precisate. Le spese di lite del presente procedimento vengono calcolate, secondo lo scaglione di riferimento, come da DM n. 147 del 13/08/2022, ai medi di tariffa, per tutte le fasi, nella misura di € 5077,00 e considerato il parziale accoglimento della domanda dell'attore opponente e la condanna dello stesso a pagare una parte del residuo prezzo, vengono compensate nella misura del 40% tra le parti e nella misura del € 60% sono poste a carico della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-revoca il Decreto Ingiuntivo n. 2171/2020 del Tribunale di Venezia, depositato il 10.10.2020 (RG. N. 6947/2020);
-condanna l'attore opponente a corrispondere alla convenuta opposta Parte_1 [...] 'importo di € 4.559,88 a saldo prezzo del contratto d'appalto stipulato, Controparte_1 oltre interessi nella misura legale;
-condanna la a risarcire i danni all'attore opponente Dott. Controparte_1 Parte_1
pagina 8 di 9 quantificati in € 8,556, 75 oltre iva e oltre ad € 880,00 per pernottamento in albergo;
-compensa tra le parti nella misura del 40% le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali studio e condanna la parte convenuta opposta a corrispondere all'attore opponente il 60%;
-pone definitivamente le spese di CTU liquidate nel presente procedimento a carico della convenuta opposta nella misura del 60% e per il 40% le compensa tra le parti;
-pone definitivamente le spese liquidate al CTU nel procedimento per ATP N. 6921/2020 Rg., con decreto del 22.09.2021, nella misura del 60% a carico della e per il 40% le Controparte_1 compensa tra le parti.
Cosi deciso in Venezia, il 31 luglio 2025
IL Giudice Onorario Dott.ssa Elisa Borile
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elisa Borile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8735/2020 promossa da:
(cf ) rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO Parte_1 C.F._1 DANIELE (cf ) in forza di procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di C.F._2 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec:
Email_1
Parte attrice opponente contro
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore Sig. (cf ) rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._3 GIORGIA CAZZOLA (cf ), in forza di procura allegata al ricorso per decreto C.F._4 ingiuntivo e con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec:
Email_2 Parte convenuta opposta
In punto: opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2171/2020 del Tribunale di Venezia, depositato il 10.10.2020 (RG. N. 6947/2020) notificato il 13.10.2020.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.04.2025 fissata ex art 127 ter cpc, entrambe parti precisavo le conclusioni come da note scritte in sostituzione del verbale d'udienza datate 16.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con Il Dott. proponeva opposizione avverso il N. 2171/2020 emesso dal Tribunale di Parte_1 Venezia depositato il 10.10.2020 (n. 6947/2020 R.G.) e notificato il 13.10.2020, con il quale la società
aveva ingiunto allo stesso il pagamento della somma di € 15.429,89 nel Controparte_1 termine di quaranta giorni dalla notifica, oltre a interessi dalla domanda e spese (€ 540,00 a titolo di compensi, Euro 145,50 per esborsi, I.V.A., C.p.a. e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso). Gli importi oggetto di ingiunzione riguardavano quattro fatture relative ad un contratto di appalto stipulato in data 18.05.2018 tra la e , per la ristrutturazione Controparte_1 Parte_1 di un'abitazione di proprietà dell'opponente, sita in Dolo (VE), Via Rizzo n. 17 ed opere di rifacimento del marciapiede, per il quale era stato pattuito un corrispettivo di € 150.000,00 più IVA. Il Dott. lamentava la presenza di vizi nell'esecuzione delle opere appaltate e Parte_1 l'inesattezza nei conteggi sulla scorta dei quali la aveva ottenuto il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto e chiedeva pertanto: “Nel merito 1) revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, n. 2171/2020 (n. 6947/2020 R.G.) emesso dal Tribunale di Venezia il 6.10.2020 (depositato il 10.10.2020) nei confronti dell'opponente per tutti i motivi indicati in narrativa;
2) accertarsi il parziale inadempimento della Società con Controparte_1 riferimento al contratto stipulato in data 18.5.2018 e ai vizi lamentati in narrativa e, per l'effetto 2.a) dichiararsi che il dr. nulla deve alla ovvero, in Parte_1 Controparte_1 subordine, 2.b) ridursi l'ammontare del decreto ingiuntivo opposto nella misura che sarà ritenuta di giustizia. In via riconvenzionale 3) condannarsi la società a risarcire il Controparte_1 danno derivante dall'inadempimento contrattuale (spese di consulenza, costo degli interventi correttivi e dei costi indiretti) nella misura che sarà quantificata in corso di causa e che si indica in via prudenziale come non inferiore ad euro 46.403,00 oltre a interessi e maggior danno. 4) Con vittoria di competenze professionali e spese di lite” Prima che gli fosse notificato il decreto ingiuntivo opposto, l'opponente aveva radicato avanti al Tribunale di Venezia il procedimento per consulenza tecnica preventiva n. 6921/2020 R.G., i cui atti sono stati acquisiti al presente procedimento di opposizione unitamente alla consulenza redatta dal CTU incaricato CH Persona_1 Si costituiva in giudizio la società eccependo in via preliminare la Parte_2 improcedibilità per decadenza ed inapplicabilità della garanzia per vizi ex art 1667 c.c. per due ordini di ragioni: perché non aveva denunciato gli asseriti vizi nel termine di sessanta giorni Parte_1 dalla consegna dell'immobile ed in quanto aveva accettato l'opera senza riserva al momento della consegna e gli asseriti vizi erano a lui conosciuti o quantomeno riconoscibili, come risultava dal doc. 6 di parte convenuta opposta. In ogni caso la convenuta opposta aveva eseguito l'opera a regola d'arte in quanto gli asseriti vizi erano imputabili ad altra ditta, la ditta Colori & Sistemi di RI EL che era stata incaricata direttamente dall'opponente di provvedere alla rasatura delle pareti in cartongesso e alle stuccature, al fine di rendere tutto omogeneo, e di procedere con la tinteggiatura. La causa veniva istruita mediante prove documentali, prove per testi e consulenze tecniche espletate dall'CH Veniva, inoltre, ordinato ex art 210 cpc alla ditta Colori & Sistemi di Persona_1 RI EL di esibire i e le fatture relative ai lavori eseguiti presso l'immobile sito in Dolo Pt_3 (VE), Via Rizzo n. 17. L'opposizione proposta dal Dott. va parzialmente accolta nei termini che di seguito si Parte_1 precisano. Innanzitutto va rigettata l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi ex art 1667 c.c. proposta dalla convenuta opposta. pagina 2 di 9 Il doc. 6 prodotto dalla (SAL n. IX del 30/09/2019) non equivale ad Controparte_1 accettazione dell'opera. Per la giurisprudenza, infatti, è necessario distinguere l'atto di consegna e l'atto di accettazione. Il primo costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa con conseguente manifestazione negoziale (Cass. Civ. 17/19019 e Cass Civ. 03/7260). E' evidente che dal documento prodotto dalla convenuta opposta (doc. 6) non risulta alcuna accettazione dell'opera da parte dell'attore opponente, ma semplicemente un accordo sull'ammontare della somma dovuta e sulle tempistiche del pagamento, in conseguenza del ritardo nella consegna, da parte della ditta che aveva realizzato i lavori di cartongesso, che risultano essere stati consegnati a fine novembre 2019 anziché a fine settembre 2019. E' emerso, inoltre, all'esito dell'istruttoria che la dicitura contenuta nel documento 6 era stata apposta dall'impiegata amministrativa della e che l'attore opponente Parte_4 [...]
si era limitato a scrivere “11.000 entro il 31/5” apponendo la sua sottoscrizione (a conferma la Pt_1 deposizione del teste della convenuta opposta escussa all'udienza del 28/06/2022, Testimone_1 impiegata amministrativa della società ). Controparte_1 Né si può affermare che i vizi erano dall'opponente conosciuti o riconoscibili al momento della consegna dell'opera atteso che il CTU ha precisato a pag. 7 dell'elaborato (cfr consulenza tecnica del procedimento per ATP): “Dette imperfezioni possono non essere notate con luce fioca da uno sguardo disattento ma, se le pareti sono illuminate da luce radente, le piccole gobbe si evidenziano in maniera importante”. Deve essere rigettata anche l'eccezione di tardività della denuncia di vizi. Dalle risultanze istruttorie è, infatti, emerso che il Dott. aveva denunciato la presenza Parte_1 dei lamentati vizi già a metà gennaio 2020, quado la consegna dell'opera era avvenuta a fine novembre 2019 (si veda doc. 6 della parte convenuta opposta) e che l'appaltatore stesso aveva riconosciuto i vizi. Il teste di parte attrice Sig. , arredatore che si era occupato dell'arredamento Testimone_2 dell'abitazione del Dott. e del tutto estraneo ai fatti di causa, ha, infatti, confermato che a Pt_1 metà gennaio 2020, si era incontrato con il Sig. (incaricato dalla società Parte_5 Controparte_1
di eseguire le opere di cartongesso) presso l'abitazione del Dott. e che in
[...] Parte_1 tale occasione il Sig. si era impegnato a risolvere il problema. Inoltre, il teste ha confermato Parte_5 di essere stato presente al sopralluogo del 30.01.2020 unitamente al Signor al Sig. CP_1
, e che in tale occasione il Sig. aveva riconosciuto che le pareti e i Parte_6 Parte_5 soffitti presentavo gobbe e dislivelli proponendo all'attore opponente di intervenire su una delle pareti interessate, quella della cucina, che era stata prescelta come parete sui cui intervenire perché le restanti erano arredate. Escusso all'udienza del 28.06.2022, il teste ha infatti dichiarato sul cap. 1 della memoria istruttoria della convenuta opposta, “Sì, è vero. Sono dipendente di un negozio di arredamenti incaricato dal
di seguirlo per l'arredamento, soprattutto per quel che riguarda l'inserimento di mobili e Pt_1 delle luci. Ricordo che, subito dopo aver installato le luci, il sig. mi aveva chiamato perché Pt_1 aveva riscontrato delle anomalie alle pareti e mi aveva chiesto a titolo personale di visionare. Nell'occasione era presente anche il sig. , che si era impegnato a risolvere il problema”; sul Parte_5 capito sub 7: “Sì, è vero. Aggiungo che il CC aveva già in precedenza riconosciuto l'esistenza delle problematiche, nell'incontro precedente di metà gennaio 2020”; sul cap. 8-9 “Sub 8: “Sì, è vero”. Sub 9: “Sì, è esatto, perché la cucina aveva una parete libera e l'altra era arredata”. In nessuna decadenza è, pertanto, incorsa la parte convenuta opposta che non appena riconosciuta l'esistenza dei vizi, li ha prontamente denunciati all'appaltatrice entro il termine di sessanta giorni dalla consegna.
pagina 3 di 9 Ciò stabilito, il CTU CH ha riscontrato la presenza dei vizi denunciati dal Persona_1
Committente e precisamente descritti nella pec 10.03.2020 del DL. Arch (doc. 4 parte Controparte_3 attrice opponente). “1) presenza di avvallamenti e irregolarità su tutte le pareti e soffitti, causate verosimilmente da una rasatura/stuccatura e/o levigatura del cartongesso non eseguita a “regola d'arte”. Le superfici verticali e orizzontali, presentano infatti sia al tatto che alla vista delle evidenti e profonde imperfezioni tali da rendere l'intero involucro interno compromesso nella sua estetica complessiva e particolare;
2) non perfette rasature/stuccature eseguite tra una lastra ed un'altra in corrispondenza dei sottostanti montanti di supporto con evidenti abbassamenti/avvallamenti tali da compromettere la normale planarità delle superfici una volta tinteggiate”, nonché la realizzazione della parete vano scala “fuori piombo” Nel procedimento per ATP Rg. Nr. 6921/2020 il CTU incaricato di rispondere al seguente quesito: parte a) “Il CTU accerti e descriva i vizi e le difformità rispetto alle regole dell'arte relativamente alle opere di cartongesso realizzate e/o posate come descritte in ricorso;
chiarisca se i vizi eventualmente riscontrati siano imputabili all'attività di rasatura oppure no e se sia vero che l'attività di posa e stuccatura non può essere valutata essendo intervenuta sopra di essa la rasatura e la tinteggiatura; parte b) “Dica il CTU, letto il computo metrico voci da 38 a 44 che cosa si intenda per parete finita e pronta per la tinteggiatura, tenuto conto dell'id quod plerumque accidit, ovvero sulla base di ciò che avviene normalmente anche sentendo operatori del settore del tutto estranei alle parti”; in punto esistenza dei lamentati vizi ha accertato (cfr. pag 6 e 7 della CTU depositata nel procedimento per ATP ed acquisita al presente procedimento”): “Come accertato dal Collegio peritale, i vizi consistono in imperfezioni che si manifestano con presenza di leggere gobbe e dislivelli su buona parte delle superfici murarie e dei soffitti interni all'unità immobiliare” Le imperfezioni derivano dalla mancanza di complanarità tra le stuccature delle giunzioni tra pannelli di cartongesso e la rimanente superficie di pannello stesso. La complanarità si ottiene livellando la maggior quantità di stucco steso sulle giunzioni con carteggiatura e, se necessario, con una “rasatura” completa dell'intera superficie pannellata. Dette imperfezioni possono non essere notate con luce fioca da uno sguardo disattento ma, se le pareti sono illuminate da luce radente, le piccole gobbe si evidenziano in maniera importante. Si tratta quindi, perlopiù, di vizi alla finitura delle opere in cartongesso e non alla loro fornitura e posa. Le imperfezioni alla posa dei pannelli in cartongesso interessa solamente la parete del vano scala a livello del piano terra. Il collegio peritale ha constatato che la parete ove è stata ancorata una sottostruttura in carpenteria metallica creata per il sostegno dei gradini della scala non è perfettamente a piombo ma presenta una leggera inclinazione dal basso verso l'alto. Per tale parete non si ritiene necessario il levo e la riposa del rivestimento in lastra di cartongesso, si ritengono invece opportune le opere di livellamento delle superfici tramite nuova rasatura così come per le pareti ed i soffitti individuati in sede di sopralluogo. Si risponde all'ultima parte del quesito affermando che è possibile valutare l'opera di posa e stuccatura delle pareti dipinte poiché i difetti emergono chiari in superficie” Il vizio della parete vano scala “fuori piombo” è stato oggetto di approfondimento nel presente giudizio (si veda ordinanza del GI del 28.11.2022). Al CTU è stato, infatti, sottoposto questo ulteriore quesito:
“a) indichi precisamente in che termini la parete della scala si presenta fuori piombo;
b) quantifichi i tempi, costi e modalità dell'intervento di ripristino oppure – in caso di conservazione del manufatto – la perdita di valore dell'immobile; c) chiarisca se e in che misura la problematica del fuori piombo dipenda da un'errata posa della lastra di cartongesso o da altri errori in fase di esecuzione dei lavori oppure piuttosto al mancato supporto della struttura della scala;
in quest'ultima ipotesi, specifichi se si sia al cospetto di un errore di progettazione”. Ed il CTU in risposta ha precisato: “I rilievi hanno evidenziato che la parete della rampa scala è leggermente pendente verso il vano scala stesso con un fuori piombo di minima entità. Le risultanze pagina 4 di 9 del rilievo, graficizzate nella tavola grafica allegata al verbale di inizio operazioni peritali (all. sub 1), sono riportate nella successiva tabella ove sono presenti anche le tolleranze di legge. Premesso che l'art.34 bis del D.P.R. 380/01 recita : “Costituiscono tolleranze esecutive (2%), le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile” Lo scrivente indica che le misurazioni effettuate hanno evidenziato un “fuori piombo” della parete rientrante nelle tolleranze di legge. In fase di sopralluogo, su richiesta di parte convenuta, si è proceduto anche alla misurazione della distanza del filo esterno del rivestimento in cartongesso rispetto alla piastra in acciaio di sostegno dei gradini. Le misurazioni sono state effettuate inserendo un metro pieghevole all'interno della fessura presente tra il foro in cartongesso e la struttura in carpenteria metallica di sostegno dei gradini. Le risultanze del rilievo, riportate nella seguente tabella, rispetto alla distanza media di cm.3,1, evidenziano una differenza massima, in negativo pari a 3 mm., ed in positivo pari a 2 mm. Tali differenze, trattandosi di millimetri, ad avviso dello scrivente sono assolutamente accettabili e rientrano nelle tolleranze di legge” Inoltre, ha evidenziato che “Non si tratta di un rivestimento in cartongesso di una normale parete liscia dove il montaggio dei pannelli di cartongesso risulta semplice: nel caso in esame i pannelli sono montati su di una parete con presenza di una struttura in carpenteria metallica per il supporto dei gradini della scala. Questa difficoltà ha portato al montaggio del rivestimento in cartongesso con i “fuori piombo” riscontrati. Come indicato nella descrizione delle opere di ripristino della parete di cui al punto precedente, ad avviso dello scrivente, il montaggio delle lastre di cartongesso doveva essere preceduto dall'intonacatura della parete muraria sottostante in maniera da creare un supporto perfettamente “a piombo”. Non si tratta di un errore di progettazione: queste indicazioni vengono normalmente impartite in cantiere dalla Direzione Lavori una volta riscontrate simili problematiche. Infine, alla luce di quanto analizzato e sopraesposto, accertato che il “fuori piombo” della parete è di minima entità e rientra nelle tolleranze di legge, lo scrivente ritiene che non si tratti di “errata posa” ma di una posa, seppur rientrante nei parametri delle tolleranze di legge, che non rispetta i parametri
“dell'opera d'arte. Orbene, accertata l' esistenza dei vizi alle pareti e ai soffitti allegati dall'attrice opponente nella pec dell'CH (doc 4), spettava alla convenuta opposta provare di avere eseguito Persona_2 l'opera a regola d'arte e di non avere alcuna responsabilità (Cass Civ. 1701 del 23/01/2025), tuttavia la non è stata in grado di fornire la prova. Controparte_1 Infatti, la convenuta opposta sostiene di non avere responsabilità, in quanto la “rasatura” delle pareti non era stata effettuata dalla stessa che si era limitata a fornire, posare le lastre di cartongesso nonché di stuccare i giunti che congiungono le medesime, ma dalla ditta Colori & Sistemi di RI EL, incaricata direttamente dal che era intervenuta successivamente dopo Pt_1 l'autorizzazione del Direttore dei Lavori;
tuttavia, la convenuta opposta non è stata in grado di provare tale circostanza. Infatti, il teste di parte attrice opponente Sig. , escusso all'udienza del Testimone_2 28.06.2022, ha riferito: “Ho visto il sig. che stuccava le giunzioni e le viti e rasava Pt_7 Parte_5 con il gesso tutte le superfici che lui aveva installato”. Considerato che si tratta di persona estranea ai fatti di causa avente una specifica competenza tecnica, per il lavoro di arredatore che svolge, la sua testimonianza è sicuramente più attendibile di quella dell'impiegata amministrativa della società convenuta opposta e di quella del Sig. Testimone_1
, incaricato di eseguire le opere di cartongesso e del dipendente della Parte_6 [...]
. Parte_8
pagina 5 di 9 Queste ultime testimonianze sono anche in contraddizione con quanto accertato dal CTU ed indicato nello stesso computo metrico estimativo della . Il CTU, infatti, nell'elaborato depositato nel CP_1 procedimento per ATP (in risposta al quesito b) rileva che, esaminato il computo metrico estimativo, la voce 38 del computo metrico estimativo riporta “dopo aver sigillato le giunzioni e le fughe rendendo omogenea la parete con gesso sarà possibile procedere con la tinteggiatura”. La voce 39 riprende la descrizione della precedente 38 “struttura predisposta come voce sopra…” La voce 40 riporta” …La voce si intende comprensiva di ogni onere per dare la parete finita e pronta per la tinteggiatura”; la voce 42 riporta:”…il lavoro si intende finito a regola d'arte completo di rasatura e stuccatura i(n) gesso per dare la superficie pronta per ricevere la tinteggiatura. In buona sostanza nel computo metrico è specificato che tutte le tramezzature dovevano essere rasate così come i rivestimenti a soffitto mentre per la controparete perimetrale si specifica solo che la stessa doveva essere pronta per la dipintura. In un contesto come quello in esame, una parete perimetrale “pronta per la dipintura” deve essere necessariamente finita come le pareti divisorie (tramezze) ed i soffitti adiacenti”. Di nessun rilievo, inoltre, è stato l'ordine di esibizione rivolto alla società Colori & Sistemi, considerato l'esito negativo dello stesso, avendo riferito il legale rappresentante della ditta, che l'unica fattura emessa nei confronti di riguarda la tinteggiatura delle pareti esterne Parte_1 all'abitazione, rendendosi pertanto inutile la rinnovazione dell'ordine di esibizione richiesta dalla convenuta opposta. Alla luce di ciò deriva l'inadempimento della nell'esecuzione dell'opera, Controparte_1 pur avendo riconoscendo il CTU la concorsuale responsabilità del ricorrente che avrebbe potuto controllare e/o far controllare in maniera più accurata le fasi lavorative (in particolare l'analisi delle superfici immediatamente prima della posa del ciclo di dipintura) con una responsabilità che si computa pari al 30% del totale delle opere di ripristino dirette ed indirette (30% di € 10.193,00 =€ 3.057,90 +IVA). Considerazione diverse devono essere fatte in relazione al problema della scala “fuori piombo”. In relazione a tale vizio il CTU ha, infatti, accertato: “(…) che le misurazioni effettuate hanno evidenziato un “fuori piombo” della parete rientrante nelle tolleranze di legge” e che “il montaggio delle lastre di cartongesso doveva essere preceduto dall'intonacatura della parete muraria sottostante in maniera da creare un supporto perfettamente “a piombo”. Non si tratta di un errore di progettazione: queste indicazioni vengono normalmente impartite in cantiere dalla Direzione Lavori una volta riscontrate simili problematiche” e che “nel caso di conservazione del manufatto, poiché il fuori piombo è di minima entità e rientra nelle tolleranze di legge, non vi è perdita di valore dell'immobile”, riconoscendo, pertanto, che il “fuori piombo” della parete rientra nelle tolleranze della legge e che in ogni caso l'errore è da attribuire alla Direzione Lavori e non ad un errore di progettazione. Ciò precisato deve essere ora esaminata l'eccezione di inesattezza dei conteggi sulla scorta dei quali l'odierna opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo, proposta dall'attrice opponente, che va accolta nei limiti che seguono. Infatti, dall'esame della documentazione prodotta dalla risulta che è Controparte_1 corretto l'importo indicato nella fattura n. 17/2019 pari ad € 17.147,77, che è stata emessa in riferimento al SAL n. VII del 30.06.2019 che è stato approvato dal Direttori dei Lavori. Pertanto, a fronte del pagamento da parte dell'attore opponente della sola somma di € 15.400,00 (doc. 8 parte convenuta opposta) correttamente l'importo residuo richiesto ammonta ad € 1.747,00. Quanto alla fattura n. 7/2020 corretta è l'indicazione della somma di € 110,00 a paletto iva esclusa. Infatti, il conteggio dei lavori per il rifacimento del marciapiede è a misura e non a corpo, come si ricava non solo dal computo metrico relativo a tali lavori (doc. 4 prodotto dalla parte convenuta opposta), ma anche dallo stesso contratto di appalto stipulato tra le parti ove è espressamente previsto pagina 6 di 9 che “il prezzo è stato convenuto a corpo per quanto riguarda la documentazione consegnata fino a maggio 2018”. I lavori di rifacimento del marciapiede sono successivi al maggio del 2018 (la determina del è del 17/12/2018) e non erano stati preventivati nel contratto di appalto. Corretta, CP_4 quindi, è l'applicazione del prezzo di acquisto dei paletti ad € 110,00 oltre IVA che corrisponde alla spesa sostenuta dalla per fornitura degli stessi. Controparte_1 Invece, in relazione alla fattura N. 31/2019 relativa ai lavori di marciapiede, risulta dalla documentazione prodotta dall'attore opponente che il Dott. ha eseguito un bonifico di Parte_1
€ 3.500,00 (doc. 7) anche se l'importo accreditato alla (doc. 10 della Controparte_1 convenuta opposta) è di soli € 3.270,49, in quanto la somma è stata accreditata al netto della ritenuta dell'8% ex art 25 D.L. 78/2010. Orbene, la somma che deve essere considerata come effettivamente versata dalla parte attrice opponente è quella di € 3.500,00. La decurtazione operata dall'istituto di credito, infatti, altro non è che una ritenuta d'acconto applicata alla fonte dall'istituto del beneficiario del bonifico, all'atto di accreditamento delle somme a favore dello stesso. In altri termini, l'impresa che effettua lavori per i quali il committente intenda richiedere la detrazione d'imposta si vede decurtare l'importo percepito in base alla percentuale prevista a titolo di ritenuta d'acconto, direttamente all'atto dell'accredito in banca del bonifico da parte del committente. Pertanto deve essere riderminata la somma richiesta come saldo prezzo dalla Controparte_1
nella misura di €. 15.199, 61.
[...] Infine la domanda riconvenzionale proposta dal committente deve essere parzialmente accolta, nei limiti che di seguito si precisano. L'attore sulla scorta dell'elaborato del proprio CTP quantifica in € 21.402, oltre IVA il costo da sostenere per intervenire sulla totalità della superficie in cartongesso (pareti e controsoffitti) al fine di eliminare i vizi e ripristinare la planarità delle superfici e rifinendo le stesse con idropittura, data l'estensione dei vizi e l'impossibilità di confinare a zone localizzate le opere di rispristino. Inoltre, fa presente che durante l'applicazione e la lavorazione delle lastre in cartongesso dovrà essere esclusa la permanenza presso l'unità residenziale di soggetti diversi dal personale addetto ai lavori, stante la potenziale nocività delle sostanze da utilizzare e delle polveri derivante dalla lavorazione delle superfici, con conseguente diritto al risarcimento del danno dei costi che l'attore opponente dovrà sostenere per reperire una soluzione abitativa temporanea per sé e per la propria famiglia, per un periodo stimato in circa sessanta giorni (doc. 6, p. 10, secondo periodo). Ancora, considerato che, l'estensione degli interventi renderà necessario lo spostamento di tutti gli arredi e la rimozione di lampadari e punti luce così da rendere accessibili le superfici da trattare, con ricorso a manodopera specializzata (smontaggio arredamento cucina, smontaggio sanitari, smontaggio punti luce), l'attore opponente quantifica in altri € 25.000,00 oltre IVA i costi di cui dovrà essere risarcito. Orbene il CTU, nel procedimento per ATP, in risposta al quesito “accerti (il CTU) 1) il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e al ripristino e/o alla sostituzione e comunque alla realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte” quantifica l'importo per le opere necessarie a riportare le superfici viziate ad un livello di finitura coerente con le regole dell'arte ed i relativi costi in € 8.103,00 oltre iva ed entro tale limite dovrà essere considerata la misura del risarcimento. Inoltre i “costi indiretti” necessari sono stati quantificati in € 1.300,00 oltre IVA per la protezione del mobilio esistente ed in € 880,00 per il pernottamento in albergo del ricorrente e della moglie per tutto il periodo dei lavori, calcolati in due settimane lavorative ed in 11 notti in albergo tre stelle per il pernotto fuori casa.
Considerato che
i prezzi per i lavori edili in Italia hanno subito significativi aumenti negli ultimi anni, influenzati da diversi fattori come l'aumento dei costi dei materiali, della manodopera e, in parte, anche dalle agevolazioni fiscali come il Superbonus, questo Giudice ritiene congruo aumentare del 30% l'importo riconosciuto dal CTU a titolo di risarcimento danni sia per le opere di ripristino pagina 7 di 9 murario e soffitti ( € 8.013,00 oltre iva) sia per i costi per protezione dei mobili (€ 1.3000,00 oltre iva) per un totale complessivo della misura del risarcimento di € 12.223,90 oltre iva. La stessa considerazione vale per il risarcimento danni per il pernottamento in albergo, considerato anche in questo settore, il notevole aumento dei prezzi. Pertanto, l'importo riconosciuto dal CTU pari ad € 880,00 deve essere aumentato del 30% per un totale complessivo accertato a titolo di risarcimento pari ad € 1.144,00. Nulla spetta, invece, all'attore opponente a titolo di risarcimento del danno in relazione alla parete vano scala “fuori piombo” non solo perché il CTU ha ricondotto la responsabilità al Direttore dei Lavori e non ad una errata progettazione, ma anche in quanto il CTU ha accertato che il “fuori piombo” è di minima entità e rientra nella tolleranza di legge, essendo pertanto assolutamente accettabile e che in caso di conservazione del manufatto, anche se non venisse sistemata la parate, non vi sarebbe perdita di valore dell'immobile. Alla luce di quanto sopra, poiché “l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa, con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento e ciò risulti accertato in corso di causa” (Cass Civ. 3478/2008) come per l'appunto è avvenuto nel caso di specie, va parzialmente accolta l'opposizione proposta dal Dott. in quanto il CTU ha accertata Parte_1 una concorrente responsabilità del DL nella causazione dei vizi nella misura del 30%. Conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo e rideterminata la somma dovuta dall'attore opponente alla convenuta opposta a saldo prezzo per le opere eseguite nella misura di € 4.559,88 (iva inclusa) ( pari al 30% della somma richiesta e rideterminata di € 15.199, 61 iva inclusa) (Cass. Civ. 1954/2009). Così pure, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dall'attore opponente, la determinazione della misura del risarcimento danni dovuti deve tener conto della concorrente responsabilità accertata nella misura del 30% del Direttore dei Lavori. Pertanto, la deve corrispondere all'attore opponente il risarcimento danni Controparte_1 nella misura di € 8.556,73 oltre iva ( 30% di € 12.223,90 oltre iva) per le opere di ripristino murario e soffitti e per i costi per protezione dei mobili e nella misura di € 800,80 per il pernottamento in albergo ( 30% di € 1144,00). Nulla, invece, è dovuto per il “fuori piombo” del vano scala per le ragioni sopra precisate. Le spese di lite del presente procedimento vengono calcolate, secondo lo scaglione di riferimento, come da DM n. 147 del 13/08/2022, ai medi di tariffa, per tutte le fasi, nella misura di € 5077,00 e considerato il parziale accoglimento della domanda dell'attore opponente e la condanna dello stesso a pagare una parte del residuo prezzo, vengono compensate nella misura del 40% tra le parti e nella misura del € 60% sono poste a carico della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-revoca il Decreto Ingiuntivo n. 2171/2020 del Tribunale di Venezia, depositato il 10.10.2020 (RG. N. 6947/2020);
-condanna l'attore opponente a corrispondere alla convenuta opposta Parte_1 [...] 'importo di € 4.559,88 a saldo prezzo del contratto d'appalto stipulato, Controparte_1 oltre interessi nella misura legale;
-condanna la a risarcire i danni all'attore opponente Dott. Controparte_1 Parte_1
pagina 8 di 9 quantificati in € 8,556, 75 oltre iva e oltre ad € 880,00 per pernottamento in albergo;
-compensa tra le parti nella misura del 40% le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali studio e condanna la parte convenuta opposta a corrispondere all'attore opponente il 60%;
-pone definitivamente le spese di CTU liquidate nel presente procedimento a carico della convenuta opposta nella misura del 60% e per il 40% le compensa tra le parti;
-pone definitivamente le spese liquidate al CTU nel procedimento per ATP N. 6921/2020 Rg., con decreto del 22.09.2021, nella misura del 60% a carico della e per il 40% le Controparte_1 compensa tra le parti.
Cosi deciso in Venezia, il 31 luglio 2025
IL Giudice Onorario Dott.ssa Elisa Borile
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