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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/03/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Alessandro Mauceri ,
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile R.G. n. 10968/2022 promossa da:
di seguito per brevità Parte_1 denominata in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore IG. (C.F. ), con sede in Parte_1 C.F._1
16154 Genova, Via Chiaravagna 14B/5, P. Iva rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Andrea Mortara (C.F. ) del Foro di C.F._2
Genova, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 16121 Genova, Via
XX Settembre 10/8, come da mandato in calce all'atto di citazione
Attrice
CONTRO
la (P.I.: , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore (C.F.: corrente in Controparte_2 C.F._3
Genova, Via G. D'Annunzio, 2 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Francesco Polidori (C.F. ) e dall'Avv. C.F._4
1 Stefano Suppa (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._5 il suo studio in Via T. Invrea, 9/2 Convenuta
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe gli accertamenti e le declaratorie tutte e di cui meglio in narrativa,
CONDANNARE la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, corrente in 16146 Genova, Via G. , al pagamento in favore del IG. quale titolare della Parte_1
della somma di € Parte_1
21.607,50 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia quantificata sulla scorta della documentazione prodotta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della messa in mora.
Vinte integralmente le spese ed i compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: nel merito: - rigettare le domande tutte proposte dall'attrice perché inammissibili, infondate e comunque non provate.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 25.11.2022, la , Parte_1
evocava in giudizio la affinché l'adito Tribunale di Genova CP_1 volesse accogliere le conclusioni superiormente riportate, per le seguenti causali:
1) e sono ditte che operano nel settore della Parte_1 CP_1 manutenzione, costruzione e installazione di impianti in edifici e altre opere edili;
2) coinvolgeva saltuariamente la società Parte_1 CP_1 nella realizzazione di lavori ed opere impiantistiche, mettendola in contatto con la propria clientela della zona ligure e genovese.
3) Il IG. , titolare e legale rappresentante pro tempore Pt_1 dell'odierna attrice , per il tramite del IG. Parte_1 [...]
, conosceva il IG. legale rappresentante Per_1 Persona_2 della società con Controparte_3 sede in Genova, Via Germano Jori n. 19 che gli affidava i CP_4 lavori di ristrutturazione dei propri locali commerciali.
[...]
accettava l'incarico e coinvolgeva la accordandosi Parte_1 CP_1 con il IG. , socio di maggioranza della società, di Persona_3 dividere l'utile al 50% tra le due società.
4) Il IG. e il IG. , pertanto, predisponevano Pt_1 Per_3 congiuntamente un capitolato lavori contenente la descrizione completa delle opere previste per l'esecuzione dell'appalto, per un importo complessivo di euro 93.908,01 (prod. n. 1) che veniva accettato dalla
FA RT S.a.s. e si procedeva in data 28/5/2021 alla
3 sottoscrizione del contratto di appalto intestato formalmente alla sola
(prod.n.2). CP_1
5) Preme sottolineare come tanto il Dott. quanto i professionisti Per_2 incaricati dei lavori fossero perfettamente a conoscenza dell'accordo tra e non a caso l'architetto ha Parte_1 CP_1 CP_5 trasmesso la Scia prot. n. 9333/2021, la notifica preliminare di cantiere n.
210103601600 emessa in data 22/06/2021 e la comunicazione di fine lavori pro. n.PG/2021/359905, sub prod. n. 3) direttamente a
[...]
e non alla Parte_1 CP_1
6) Il IG. frequentava in modo costante il cantiere di Parte_1
Via Jori 23R durante l'esecuzione dei lavori ed intratteneva pertanto rapporti continuativi con gli altri professionisti presenti sul posto, nonché con lo stesso committente Dott. Persona_2
7) Alla fine dei lavori l'importo complessivo che il committente versava alla come si evince dalle fatture prodotte, ammontava a CP_1 complessivi di euro 126.177,28 (prod. n.4) a seguito dello svolgimento di ulteriori lavori richiesti dalla FA Marcolini, non previsti nel capitolato;
mentre le spese sostenute dalla a titolo di materiali e CP_6 di prestazioni realizzate da altre maestranze a cui sono stati subappaltati alcuni lavori, ammontavano ad € 82.962,27. Ne consegue, quindi, che l'utile maturato da dividersi nella quota del 50%, tra e Parte_1 la secondo gli accordi assunti dalle odierne parti in causa sia CP_1 pari ad € 43.215,01.
La rilevava l'infondatezza dell'avversaria domanda sulla base CP_1 dei seguenti motivi svolti in sede di comparsa di risposta :
In via principale nel merito:
a) sull'insussistenza e sull'infondatezza e inammissibilità delladomanda avversaria
La scrivente difesa contesta recisamente le argomentazioni formulate dalla
in atto di citazione, la quale ricostruisce una Parte_1 descrizione dei fatti totalmente fantasiosa e infondata.
4 Nessuna somma è dovuta dalla convenuta in virtù di quanto illustrato dall'attrice. In tal senso si richiama in questa sede la comunicazione inviata via pec dalla in data 29.12.2021 con la quale era già CP_1 stata adeguatamente e formalmente contestata la ricostruzione arbitrariamente effettuata dall'attrice (doc. 2).
E' evidente che l'attrice abbia inteso proporre un'azione giudiziaria al fine di ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute senza tuttavia adeguatamente supportare quanto richiesto.
Infatti si contesta ogni e qualsivoglia debenza in relazione ai fatti così come dedotti dall'attrice, secondo cui - nel cantiere presso la FA
RT sita in Genova, Via Jori, 19-21 r - sarebbe intervenuto un accordo per la spartizione degli utili tra le parti addirittura nella misura del 50%.
L'attrice intenderebbe dimostrare a mezzo testimonianze l'intervenuto accordo;
circostanza,oltre che inammissibile non potendosi dimostrare tale negozio giuridico a mezzo testimonianza, anche impossibile in quanto trattasi di accordo mai intervenuto.
Addirittura pretenderebbe controparte di supplire alla totale mancanza di elementi probatori a supporto di quanto asserito, sostenendo che la divisione degli utili sia dimostrata dal fatto che il
D.L. Arch. avesse, a suo tempo, inoltrato la documentazione CP_5
(SCIA, notifica preliminare di cantiere e fine lavori) alla
[...]
anziché alla Parte_1 CP_1
A tal riguardo si evidenzia che qualora detto accordo possa essere configurato ipoteticamente quale contratto di subappalto (così come sembrerebbe dalla narrativa dell'atto introduttivo del giudizio) si ricorda che per essere valido il contratto di subappalto deve essere redatto in forma scritta e deve contenere il consenso espresso del committente a delegare l'esecuzione parziale o totale dei lavori al subappaltatore (art. 1656 c.c.).
Appare pacifico che nella fattispecie non ricorrano tali presupposti ed in particolare mancano sia la forma scritta che l'espresso consenso del committente.
5 Ciò non bastasse, volendo riconfigurare tale fattispecie in un contratto di associazione in partecipazione (agli utili) anche in questo caso difettano i presupposti nel caso che ci riguarda: secondo costante giurisprudenza, infatti, è richiesta la forma scritta ad probationem in relazione agli eventuali accordi sull'apporto e sulla misura della partecipazione dell'associato agli utili o alle perdite o alla natura stessa dell'apporto.
Alcun contratto è stato al proposito stipulato dalle parti, proprio perchè - come detto - non è mai intervenuto alcun accordo, né scritto né tantomeno verbale, tra le parti sulla distribuzione degli utili.
Ed anzi atteso il contenuto dell'atto di citazione avversario si evince la totale mancanza di presupposti per ottenere l'accoglimento della domanda, di talché - a modesto parere di codesta difesa - potrebbero ritenersi sussistenti gli estremi per richiedere ed ottenere la condanna dell'attore al risarcimento per l'instaurazione di lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così riportate le opposte prospettazioni è a dirsi che nessun dubbio sussiste in ordine alla fondatezza della domanda attorea
Attraverso l'istruttoria orale e documentale è irrefutabilmente emersa la fondatezza della domanda attorea fatti così come descritti negli atti difensivi di parte attrice sono stati confermati dai testimoni escussi.
In particolare, è emerso come sia stata la società attrice, Pt_1
, a coinvolgere la società nei lavori di Parte_1 CP_1 ristrutturazione della Controparte_3 on sede in Genova, Via Germano Jori n. 19 R-21 .
[...] CP_4
Il Dott. legale rappresentante della FA RT, ha infatti Per_2 dichiarato che “Dovevamo ristrutturare la farmacia. Dovevamo avere dei preventivi. Il sig. , un dipendente della Farmalvaion marchio Per_1
Lloyd's con cui siamo in franchising ( per ristrutturare la nostra farmacia, avremmo dovuto far eseguire i lavori secondo il loro modello) mi ha aiutato a trovare aziende che facessero ristrutturazione. Mi ha detto di
6 conoscere una persona che era anche il suo elettricista, il sig. , Pt_1 che ci ha fatto avere un preventivo della società Venti.”.
Lo stesso IG. ha riferito che “Per quanto riguarda la nascita del Per_1 cantiere di via Iori 23 r Genova ho fatto incontrare il dott. ed il Per_2 sig. . Pt_1
Il dott. mi ha chiesto di aiutarlo per entrare in contatto con dei Per_2 professionisti per la realizzazione dei lavori
Ho contattato in prima istanza il sig. per la parte elettrica e lui si Pt_1
è proposto di portare avanti l'intero cantiere.
Il sig. ha poi portato in trattativa il sig. di cui non Pt_1 Per_3 ricordo il cognome, della Sono stati fatti dei preventivi che hanno CP_1 portato alla stipula di un contratto tra il dott. e la Io Per_2 CP_1 pensavo che sia il sig. sia il sig. facessero parte della Per_3 Pt_1
”. CP_1
Dunque, è pacifico che il IG. , legale rappresentante Parte_1 di , abbia coinvolto la per la realizzazione Parte_1 CP_1 dei lavori di ristrutturazione della farmacia e non il CP_3 contrario.
Le testimonianze escusse, inoltre, sconfessano in toto la tesi di parte convenuta circa l'assenza di poteri di rappresentanza in capo al IG.
, sulla mera circostanza che lo stesso rivesta formalmente la Per_3 qualità di socio preposto alla gestione tecnica della società e come tale non abbia alcun potere di rappresentanza della spettante CP_1 invece all'amministratore unico . Controparte_2
Ebbene, nessuno dei testimoni escussi ha mai avuto alcun contatto con la
IG.ra , la quale, se pur formalmente legale Controparte_2 rappresentante della non si occupa minimamente dell'attività CP_1 non avendo alcuna cognizione dei lavori oggetto del contratto di appalto de quo, dei costi e delle maestranze che vi lavoravano, come confermato dalla stessa nell'interrogatorio formale del 6/10/2024.
Sul punto si riporta quanto dichiarato dai testi escussi.
7 Il Dott. titolare della FA RT sas ha affermato che: Per_2
“Non ho mai parlato con la qui presente sig.ra del contratto di CP_2 appalto in questione. Ne ho parlato con il sig. ”. Per_3
Il IG. ha dichiarato: “La sig.ra Testimone_1 Controparte_2 ci ha solo aiutato a trovare una sistemazione alberghiera ma non ha mai interloquito con me sui lavori. Adr.giudice: Non sapevo che fosse la leg.rappr. della .Pensavo che lo fosse il sig. ” CP_1 Per_3
L'Arch. “Io posso solo dire che il sig. si Testimone_2 Pt_1 occupava solo dell'impiantistica e che il mio riferimento era il sig. Per_3 della ” CP_1
Il IG. AN AC: “Il sig. ha poi portato in trattativa il sig. Pt_1
di cui non ricordo il cognome, della .Sono stati fatti dei Per_3 CP_1 preventivi che hanno portato alla stipula di un contratto tra il dott.
e la Io pensavo che sia il sig. sia il sig. Per_2 CP_1 Per_3 Pt_1 facessero parte della . CP_1
Con ciò la tesi avversaria circa la invalidità dell'accordo stipulato tra il
IG. e il IG. sulla base del fatto che il Persona_3 Parte_1 sig. non fosse e non sia tutt'oggi il legale rappresentante della Per_3
è stata pienamente sconfessata dai testimoni escussi ed è CP_1 circostanza pacifica ed incontestabile che il IG. fosse e Persona_3 sia tuttora l'effettivo legale rappresentante della con pieni poteri CP_1 di fare accordi e stipulare contratti per conto di detta società. La tesi di parte convenuta risultava già confutata dalla documentazione in atti e, in particolare dal contratto prodotto sub prod. n. 2, dove il IG. è Per_3 esplicitamente indicato quale legale rappresentante di CP_1
Altro sul punto non pare doversi aggiungere.
È stata altresì provata anche la circostanza afferente alla sussistenza dell'accordo tra le due società, Pt_1 Controparte_7 rispettivamente nella persona dei IG.ri (conosciuto Parte_1 come e , di dividere al 50% l'utile - o in altri Per_4 Persona_3
termini - il margine di guadagno tra l'importo versato dalla società committente FA RT per le opere di ristrutturazione oggetto del contratto di appalto (€ 126.177,28 come emerge dalle fatture sub
8 prod. n. 4) e i costi per maestranze e materiali pari ad € 82.962,27 come emerge dalla prod. n. 7.
L'accordo in questione è qualificabile come contratto di associazione in partecipazione ex art.2549 c.c., con cui l'associante ha attribuito CP_1 all'associato una partecipazione agli utili del suo Parte_1 contratto di appalto di cui trattasi
La sussistenza di tale accordo, emerge in primis dalla documentazione prodotta in causa ossia dagli screenshot sub prod. n. 6) delle conversazioni intercorse tra parte attrice e convenuta a mezzo Whatsapp, costituente principio di prova scritta, con i quali il IG. Pt_1 sollecitava il IG. , a tener fede agli accordi assunti e a Persona_3
corrispondere la quota pattuita degli utili derivati dalla ristrutturazione della FA RT sas.
In particolare, nelle chat risalenti al 18/11/2021, 23/11/2021 e
26/11/2021 (si vd prod. n. 6), il IG. chiede, sempre Pt_1 educatamente ma con progressiva comprensibile insistenza, chiarimenti al IG. in merito al pagamento della somma dovuta in forza degli Per_3 accordi assunti.
Dall'esame dei predetti messaggi emerge come il IG. non abbia Per_3 mai negato il fatto di dover versare il denaro richiesto dal IG. , Pt_1 ma anzi alle domande di parte attrice del seguente tenore letterale: “Da quando sistemiamo i soldi della farmacia?” e “Da quando hai intenzione di chiudere i soldi che mi vengono?”, il IG. procrastinava il Per_3 momento del pagamento, adducendo scuse come “Quando prendo tutti i soldi”.
In data 06/12/2021 lo stesso IG. scriveva al IG. : Per_3 Pt_1
“Diamoci un appuntamento telefonico per giovedì che sistemiamo i conti fra noi”, al quale il IG. rispondeva “Per me va bene dalle 10 in Pt_1 poi, salvo poi non riscontrare più parte attrice”.
SULL'AMMISSIBILITA' DELLA PROVA SCRITTA DELL'ACCORDO DE
QUO:
9 Questo Giudice nella ordinanza istruttoria del 10/7/2023, ha dichiarato ammissibile la prova testimoniale dell'accordo predetto sul rilievo che a norma dell'art. 2724 c.c., c.
1. n. 1) C.C: “La prova per testimoni è ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: costituito questo da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato e nel caso di specie, individuabile nei numerosi messaggi WhatsApp provenienti dal IG. , socio di Per_3 CP_1
che sembra si possano riferire all'affermato rapporto di
[...]
collaborazione tra le due società circa i lavori presso la FA di via
G. Jori, ed all'affermato obbligo di corresponsione da parte della CP_1 alla di somme in forza dell'asserito accordo di
[...] Parte_1 divisione degli utili che sono stati pattuiti con la società attrice.
Se tali messaggi whatsap ne costituivano un indizio, la testimonianza resa dal IG. ha fornito piena prova. Di detto accordo Persona_1 di associazione in partecipazione
Nello specifico, il teste , all'udienza del 27/10/2023, ha Per_1 dichiarato: “Io posso dire che il IG. ed il IG. mi Pt_1 Persona_3 avevano riferito di essere soci al 50% della Venti. Quando eravamo in un bar di fronte al cantiere dissero che si sarebbero divisi a metà gli utili e le spese” “Parlavano anche di una rifatturazione da a Parte_1 per la divisione degli utili e delle spese”. CP_1
Dunque è dimostrata la circostanza per cui vi fosse un accordo tra il IG.
e il IG. circa la spartizione al 50% degli utili derivanti Pt_1 Per_3 dai lavori di ristrutturazione della FA RT (ossia il margine di guadagno dato dalla differenza tra quanto pagato dalla committente e i costi per materiali e maestranze per l'esecuzione dei lavori)
Pertanto, la dovrà essere condannata al pagamento dell'importo CP_1 di € 21.607,50 in favore della di in forza Parte_1 Pt_1 degli accordi assunti incontestabilmente tra le parti.
In punto “quantum” si evidenzia quanto segue.
10 La non ha mai contestato l'ammontare complessivo dei lavori CP_1 oggetto dell'appalto pari ad € 126.177,28, anche perché risultante dalle fatture prodotte sub prod. n. 4, né tantomeno la circostanza che detto importo sia stato versato integralmente alla stessa da parte del CP_1 committente, Controparte_3
In merito invece ai costi per i materiali le prestazioni realizzate da altre maestranze a cui sono stati subappaltati alcuni lavori, per un totale di euro 82.962,27, come emerge dal documento n. 7 prodotto, controparte di è limitata solo a contestare la riconducibilità di detti costi ai lavori della farmacia adducendo l'assenza di data certa, di CP_3 provenienza certa nonché privo di intestazione e sottoscrizione.
Dunque, la venti non ha mai contestato l'importo dei costi indicato da parte attrice, ma si è limitata a disconoscere il documento prodotto sub prod. n. 7 senza offrire elemento, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale, così come puntualmente evidenziato dalla Corte nella decisione 16836/2021.
Invero il documento disconosciuto è molto specifico e dettagliato considerato che vengono riporta date (coincidenti con il periodo dei lavori di appalto oggetto del presente procedimento), nominativi delle ditte che hanno partecipato ai lavori, importi ecc. e pertanto la contestazione avrebbe dovuto essere specifica, ma così non è stato con tutte le conseguenze che ne derivano ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
11
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, :
I) Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...]
in persona del titolare pro Parte_1 tempore IG. della somma di € 21.607,50 oltre Parte_1 interessi dalla data della messa in mora al saldo
II) Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore a rifondere al Parte_1
in persona del titolare pro tempore IG.
[...] Parte_1
, le spese di lite, che liquida in € 264,00, per esborsi ed €
[...]
5.077,00 per compenso professionale, di cui, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre il 15% di rimborso forfettario sul compenso professionale, ex D.M. Min.Giust.
n.147 del 2022, IVA e CPA, come per legge;
Sentenza esecutiva ex art.282 cpc
Così deciso in Genova, addì 10 Marzo 2025
Il Giudice Unico
Alessandro Mauceri
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Alessandro Mauceri ,
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile R.G. n. 10968/2022 promossa da:
di seguito per brevità Parte_1 denominata in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore IG. (C.F. ), con sede in Parte_1 C.F._1
16154 Genova, Via Chiaravagna 14B/5, P. Iva rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Andrea Mortara (C.F. ) del Foro di C.F._2
Genova, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 16121 Genova, Via
XX Settembre 10/8, come da mandato in calce all'atto di citazione
Attrice
CONTRO
la (P.I.: , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore (C.F.: corrente in Controparte_2 C.F._3
Genova, Via G. D'Annunzio, 2 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Francesco Polidori (C.F. ) e dall'Avv. C.F._4
1 Stefano Suppa (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._5 il suo studio in Via T. Invrea, 9/2 Convenuta
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe gli accertamenti e le declaratorie tutte e di cui meglio in narrativa,
CONDANNARE la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, corrente in 16146 Genova, Via G. , al pagamento in favore del IG. quale titolare della Parte_1
della somma di € Parte_1
21.607,50 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia quantificata sulla scorta della documentazione prodotta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della messa in mora.
Vinte integralmente le spese ed i compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: nel merito: - rigettare le domande tutte proposte dall'attrice perché inammissibili, infondate e comunque non provate.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 25.11.2022, la , Parte_1
evocava in giudizio la affinché l'adito Tribunale di Genova CP_1 volesse accogliere le conclusioni superiormente riportate, per le seguenti causali:
1) e sono ditte che operano nel settore della Parte_1 CP_1 manutenzione, costruzione e installazione di impianti in edifici e altre opere edili;
2) coinvolgeva saltuariamente la società Parte_1 CP_1 nella realizzazione di lavori ed opere impiantistiche, mettendola in contatto con la propria clientela della zona ligure e genovese.
3) Il IG. , titolare e legale rappresentante pro tempore Pt_1 dell'odierna attrice , per il tramite del IG. Parte_1 [...]
, conosceva il IG. legale rappresentante Per_1 Persona_2 della società con Controparte_3 sede in Genova, Via Germano Jori n. 19 che gli affidava i CP_4 lavori di ristrutturazione dei propri locali commerciali.
[...]
accettava l'incarico e coinvolgeva la accordandosi Parte_1 CP_1 con il IG. , socio di maggioranza della società, di Persona_3 dividere l'utile al 50% tra le due società.
4) Il IG. e il IG. , pertanto, predisponevano Pt_1 Per_3 congiuntamente un capitolato lavori contenente la descrizione completa delle opere previste per l'esecuzione dell'appalto, per un importo complessivo di euro 93.908,01 (prod. n. 1) che veniva accettato dalla
FA RT S.a.s. e si procedeva in data 28/5/2021 alla
3 sottoscrizione del contratto di appalto intestato formalmente alla sola
(prod.n.2). CP_1
5) Preme sottolineare come tanto il Dott. quanto i professionisti Per_2 incaricati dei lavori fossero perfettamente a conoscenza dell'accordo tra e non a caso l'architetto ha Parte_1 CP_1 CP_5 trasmesso la Scia prot. n. 9333/2021, la notifica preliminare di cantiere n.
210103601600 emessa in data 22/06/2021 e la comunicazione di fine lavori pro. n.PG/2021/359905, sub prod. n. 3) direttamente a
[...]
e non alla Parte_1 CP_1
6) Il IG. frequentava in modo costante il cantiere di Parte_1
Via Jori 23R durante l'esecuzione dei lavori ed intratteneva pertanto rapporti continuativi con gli altri professionisti presenti sul posto, nonché con lo stesso committente Dott. Persona_2
7) Alla fine dei lavori l'importo complessivo che il committente versava alla come si evince dalle fatture prodotte, ammontava a CP_1 complessivi di euro 126.177,28 (prod. n.4) a seguito dello svolgimento di ulteriori lavori richiesti dalla FA Marcolini, non previsti nel capitolato;
mentre le spese sostenute dalla a titolo di materiali e CP_6 di prestazioni realizzate da altre maestranze a cui sono stati subappaltati alcuni lavori, ammontavano ad € 82.962,27. Ne consegue, quindi, che l'utile maturato da dividersi nella quota del 50%, tra e Parte_1 la secondo gli accordi assunti dalle odierne parti in causa sia CP_1 pari ad € 43.215,01.
La rilevava l'infondatezza dell'avversaria domanda sulla base CP_1 dei seguenti motivi svolti in sede di comparsa di risposta :
In via principale nel merito:
a) sull'insussistenza e sull'infondatezza e inammissibilità delladomanda avversaria
La scrivente difesa contesta recisamente le argomentazioni formulate dalla
in atto di citazione, la quale ricostruisce una Parte_1 descrizione dei fatti totalmente fantasiosa e infondata.
4 Nessuna somma è dovuta dalla convenuta in virtù di quanto illustrato dall'attrice. In tal senso si richiama in questa sede la comunicazione inviata via pec dalla in data 29.12.2021 con la quale era già CP_1 stata adeguatamente e formalmente contestata la ricostruzione arbitrariamente effettuata dall'attrice (doc. 2).
E' evidente che l'attrice abbia inteso proporre un'azione giudiziaria al fine di ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute senza tuttavia adeguatamente supportare quanto richiesto.
Infatti si contesta ogni e qualsivoglia debenza in relazione ai fatti così come dedotti dall'attrice, secondo cui - nel cantiere presso la FA
RT sita in Genova, Via Jori, 19-21 r - sarebbe intervenuto un accordo per la spartizione degli utili tra le parti addirittura nella misura del 50%.
L'attrice intenderebbe dimostrare a mezzo testimonianze l'intervenuto accordo;
circostanza,oltre che inammissibile non potendosi dimostrare tale negozio giuridico a mezzo testimonianza, anche impossibile in quanto trattasi di accordo mai intervenuto.
Addirittura pretenderebbe controparte di supplire alla totale mancanza di elementi probatori a supporto di quanto asserito, sostenendo che la divisione degli utili sia dimostrata dal fatto che il
D.L. Arch. avesse, a suo tempo, inoltrato la documentazione CP_5
(SCIA, notifica preliminare di cantiere e fine lavori) alla
[...]
anziché alla Parte_1 CP_1
A tal riguardo si evidenzia che qualora detto accordo possa essere configurato ipoteticamente quale contratto di subappalto (così come sembrerebbe dalla narrativa dell'atto introduttivo del giudizio) si ricorda che per essere valido il contratto di subappalto deve essere redatto in forma scritta e deve contenere il consenso espresso del committente a delegare l'esecuzione parziale o totale dei lavori al subappaltatore (art. 1656 c.c.).
Appare pacifico che nella fattispecie non ricorrano tali presupposti ed in particolare mancano sia la forma scritta che l'espresso consenso del committente.
5 Ciò non bastasse, volendo riconfigurare tale fattispecie in un contratto di associazione in partecipazione (agli utili) anche in questo caso difettano i presupposti nel caso che ci riguarda: secondo costante giurisprudenza, infatti, è richiesta la forma scritta ad probationem in relazione agli eventuali accordi sull'apporto e sulla misura della partecipazione dell'associato agli utili o alle perdite o alla natura stessa dell'apporto.
Alcun contratto è stato al proposito stipulato dalle parti, proprio perchè - come detto - non è mai intervenuto alcun accordo, né scritto né tantomeno verbale, tra le parti sulla distribuzione degli utili.
Ed anzi atteso il contenuto dell'atto di citazione avversario si evince la totale mancanza di presupposti per ottenere l'accoglimento della domanda, di talché - a modesto parere di codesta difesa - potrebbero ritenersi sussistenti gli estremi per richiedere ed ottenere la condanna dell'attore al risarcimento per l'instaurazione di lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così riportate le opposte prospettazioni è a dirsi che nessun dubbio sussiste in ordine alla fondatezza della domanda attorea
Attraverso l'istruttoria orale e documentale è irrefutabilmente emersa la fondatezza della domanda attorea fatti così come descritti negli atti difensivi di parte attrice sono stati confermati dai testimoni escussi.
In particolare, è emerso come sia stata la società attrice, Pt_1
, a coinvolgere la società nei lavori di Parte_1 CP_1 ristrutturazione della Controparte_3 on sede in Genova, Via Germano Jori n. 19 R-21 .
[...] CP_4
Il Dott. legale rappresentante della FA RT, ha infatti Per_2 dichiarato che “Dovevamo ristrutturare la farmacia. Dovevamo avere dei preventivi. Il sig. , un dipendente della Farmalvaion marchio Per_1
Lloyd's con cui siamo in franchising ( per ristrutturare la nostra farmacia, avremmo dovuto far eseguire i lavori secondo il loro modello) mi ha aiutato a trovare aziende che facessero ristrutturazione. Mi ha detto di
6 conoscere una persona che era anche il suo elettricista, il sig. , Pt_1 che ci ha fatto avere un preventivo della società Venti.”.
Lo stesso IG. ha riferito che “Per quanto riguarda la nascita del Per_1 cantiere di via Iori 23 r Genova ho fatto incontrare il dott. ed il Per_2 sig. . Pt_1
Il dott. mi ha chiesto di aiutarlo per entrare in contatto con dei Per_2 professionisti per la realizzazione dei lavori
Ho contattato in prima istanza il sig. per la parte elettrica e lui si Pt_1
è proposto di portare avanti l'intero cantiere.
Il sig. ha poi portato in trattativa il sig. di cui non Pt_1 Per_3 ricordo il cognome, della Sono stati fatti dei preventivi che hanno CP_1 portato alla stipula di un contratto tra il dott. e la Io Per_2 CP_1 pensavo che sia il sig. sia il sig. facessero parte della Per_3 Pt_1
”. CP_1
Dunque, è pacifico che il IG. , legale rappresentante Parte_1 di , abbia coinvolto la per la realizzazione Parte_1 CP_1 dei lavori di ristrutturazione della farmacia e non il CP_3 contrario.
Le testimonianze escusse, inoltre, sconfessano in toto la tesi di parte convenuta circa l'assenza di poteri di rappresentanza in capo al IG.
, sulla mera circostanza che lo stesso rivesta formalmente la Per_3 qualità di socio preposto alla gestione tecnica della società e come tale non abbia alcun potere di rappresentanza della spettante CP_1 invece all'amministratore unico . Controparte_2
Ebbene, nessuno dei testimoni escussi ha mai avuto alcun contatto con la
IG.ra , la quale, se pur formalmente legale Controparte_2 rappresentante della non si occupa minimamente dell'attività CP_1 non avendo alcuna cognizione dei lavori oggetto del contratto di appalto de quo, dei costi e delle maestranze che vi lavoravano, come confermato dalla stessa nell'interrogatorio formale del 6/10/2024.
Sul punto si riporta quanto dichiarato dai testi escussi.
7 Il Dott. titolare della FA RT sas ha affermato che: Per_2
“Non ho mai parlato con la qui presente sig.ra del contratto di CP_2 appalto in questione. Ne ho parlato con il sig. ”. Per_3
Il IG. ha dichiarato: “La sig.ra Testimone_1 Controparte_2 ci ha solo aiutato a trovare una sistemazione alberghiera ma non ha mai interloquito con me sui lavori. Adr.giudice: Non sapevo che fosse la leg.rappr. della .Pensavo che lo fosse il sig. ” CP_1 Per_3
L'Arch. “Io posso solo dire che il sig. si Testimone_2 Pt_1 occupava solo dell'impiantistica e che il mio riferimento era il sig. Per_3 della ” CP_1
Il IG. AN AC: “Il sig. ha poi portato in trattativa il sig. Pt_1
di cui non ricordo il cognome, della .Sono stati fatti dei Per_3 CP_1 preventivi che hanno portato alla stipula di un contratto tra il dott.
e la Io pensavo che sia il sig. sia il sig. Per_2 CP_1 Per_3 Pt_1 facessero parte della . CP_1
Con ciò la tesi avversaria circa la invalidità dell'accordo stipulato tra il
IG. e il IG. sulla base del fatto che il Persona_3 Parte_1 sig. non fosse e non sia tutt'oggi il legale rappresentante della Per_3
è stata pienamente sconfessata dai testimoni escussi ed è CP_1 circostanza pacifica ed incontestabile che il IG. fosse e Persona_3 sia tuttora l'effettivo legale rappresentante della con pieni poteri CP_1 di fare accordi e stipulare contratti per conto di detta società. La tesi di parte convenuta risultava già confutata dalla documentazione in atti e, in particolare dal contratto prodotto sub prod. n. 2, dove il IG. è Per_3 esplicitamente indicato quale legale rappresentante di CP_1
Altro sul punto non pare doversi aggiungere.
È stata altresì provata anche la circostanza afferente alla sussistenza dell'accordo tra le due società, Pt_1 Controparte_7 rispettivamente nella persona dei IG.ri (conosciuto Parte_1 come e , di dividere al 50% l'utile - o in altri Per_4 Persona_3
termini - il margine di guadagno tra l'importo versato dalla società committente FA RT per le opere di ristrutturazione oggetto del contratto di appalto (€ 126.177,28 come emerge dalle fatture sub
8 prod. n. 4) e i costi per maestranze e materiali pari ad € 82.962,27 come emerge dalla prod. n. 7.
L'accordo in questione è qualificabile come contratto di associazione in partecipazione ex art.2549 c.c., con cui l'associante ha attribuito CP_1 all'associato una partecipazione agli utili del suo Parte_1 contratto di appalto di cui trattasi
La sussistenza di tale accordo, emerge in primis dalla documentazione prodotta in causa ossia dagli screenshot sub prod. n. 6) delle conversazioni intercorse tra parte attrice e convenuta a mezzo Whatsapp, costituente principio di prova scritta, con i quali il IG. Pt_1 sollecitava il IG. , a tener fede agli accordi assunti e a Persona_3
corrispondere la quota pattuita degli utili derivati dalla ristrutturazione della FA RT sas.
In particolare, nelle chat risalenti al 18/11/2021, 23/11/2021 e
26/11/2021 (si vd prod. n. 6), il IG. chiede, sempre Pt_1 educatamente ma con progressiva comprensibile insistenza, chiarimenti al IG. in merito al pagamento della somma dovuta in forza degli Per_3 accordi assunti.
Dall'esame dei predetti messaggi emerge come il IG. non abbia Per_3 mai negato il fatto di dover versare il denaro richiesto dal IG. , Pt_1 ma anzi alle domande di parte attrice del seguente tenore letterale: “Da quando sistemiamo i soldi della farmacia?” e “Da quando hai intenzione di chiudere i soldi che mi vengono?”, il IG. procrastinava il Per_3 momento del pagamento, adducendo scuse come “Quando prendo tutti i soldi”.
In data 06/12/2021 lo stesso IG. scriveva al IG. : Per_3 Pt_1
“Diamoci un appuntamento telefonico per giovedì che sistemiamo i conti fra noi”, al quale il IG. rispondeva “Per me va bene dalle 10 in Pt_1 poi, salvo poi non riscontrare più parte attrice”.
SULL'AMMISSIBILITA' DELLA PROVA SCRITTA DELL'ACCORDO DE
QUO:
9 Questo Giudice nella ordinanza istruttoria del 10/7/2023, ha dichiarato ammissibile la prova testimoniale dell'accordo predetto sul rilievo che a norma dell'art. 2724 c.c., c.
1. n. 1) C.C: “La prova per testimoni è ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: costituito questo da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato e nel caso di specie, individuabile nei numerosi messaggi WhatsApp provenienti dal IG. , socio di Per_3 CP_1
che sembra si possano riferire all'affermato rapporto di
[...]
collaborazione tra le due società circa i lavori presso la FA di via
G. Jori, ed all'affermato obbligo di corresponsione da parte della CP_1 alla di somme in forza dell'asserito accordo di
[...] Parte_1 divisione degli utili che sono stati pattuiti con la società attrice.
Se tali messaggi whatsap ne costituivano un indizio, la testimonianza resa dal IG. ha fornito piena prova. Di detto accordo Persona_1 di associazione in partecipazione
Nello specifico, il teste , all'udienza del 27/10/2023, ha Per_1 dichiarato: “Io posso dire che il IG. ed il IG. mi Pt_1 Persona_3 avevano riferito di essere soci al 50% della Venti. Quando eravamo in un bar di fronte al cantiere dissero che si sarebbero divisi a metà gli utili e le spese” “Parlavano anche di una rifatturazione da a Parte_1 per la divisione degli utili e delle spese”. CP_1
Dunque è dimostrata la circostanza per cui vi fosse un accordo tra il IG.
e il IG. circa la spartizione al 50% degli utili derivanti Pt_1 Per_3 dai lavori di ristrutturazione della FA RT (ossia il margine di guadagno dato dalla differenza tra quanto pagato dalla committente e i costi per materiali e maestranze per l'esecuzione dei lavori)
Pertanto, la dovrà essere condannata al pagamento dell'importo CP_1 di € 21.607,50 in favore della di in forza Parte_1 Pt_1 degli accordi assunti incontestabilmente tra le parti.
In punto “quantum” si evidenzia quanto segue.
10 La non ha mai contestato l'ammontare complessivo dei lavori CP_1 oggetto dell'appalto pari ad € 126.177,28, anche perché risultante dalle fatture prodotte sub prod. n. 4, né tantomeno la circostanza che detto importo sia stato versato integralmente alla stessa da parte del CP_1 committente, Controparte_3
In merito invece ai costi per i materiali le prestazioni realizzate da altre maestranze a cui sono stati subappaltati alcuni lavori, per un totale di euro 82.962,27, come emerge dal documento n. 7 prodotto, controparte di è limitata solo a contestare la riconducibilità di detti costi ai lavori della farmacia adducendo l'assenza di data certa, di CP_3 provenienza certa nonché privo di intestazione e sottoscrizione.
Dunque, la venti non ha mai contestato l'importo dei costi indicato da parte attrice, ma si è limitata a disconoscere il documento prodotto sub prod. n. 7 senza offrire elemento, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale, così come puntualmente evidenziato dalla Corte nella decisione 16836/2021.
Invero il documento disconosciuto è molto specifico e dettagliato considerato che vengono riporta date (coincidenti con il periodo dei lavori di appalto oggetto del presente procedimento), nominativi delle ditte che hanno partecipato ai lavori, importi ecc. e pertanto la contestazione avrebbe dovuto essere specifica, ma così non è stato con tutte le conseguenze che ne derivano ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, :
I) Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...]
in persona del titolare pro Parte_1 tempore IG. della somma di € 21.607,50 oltre Parte_1 interessi dalla data della messa in mora al saldo
II) Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore a rifondere al Parte_1
in persona del titolare pro tempore IG.
[...] Parte_1
, le spese di lite, che liquida in € 264,00, per esborsi ed €
[...]
5.077,00 per compenso professionale, di cui, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre il 15% di rimborso forfettario sul compenso professionale, ex D.M. Min.Giust.
n.147 del 2022, IVA e CPA, come per legge;
Sentenza esecutiva ex art.282 cpc
Così deciso in Genova, addì 10 Marzo 2025
Il Giudice Unico
Alessandro Mauceri
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