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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17378/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RUSSO LUIGI elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
SANT'ANTONIO, 4 20122 MILANO, presso il difensore avv. RUSSO LUIGI
ATTORE OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GIACHETTI GIAN FRANCO, elettivamente domiciliato in CP_1
C.SO MATTEOTTI, 36 10121 TORINO presso il difensore avv. GIACHETTI GIAN FRANCO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
– accertato e dichiarato tutto quanto in premessa del presente atto, revocare il decreto ingiuntivo n.
3203/2024 emesso in data 06.06.2024 dal Tribunale Ordinario di Torino RG. 9959/2024, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della società della somma pari a 107.597,94 Euro, oltre CP_1
interessi a decorrere dal 6.6.2024 sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento liquidate in
2.648,50 euro oltre accessori di legge pagina 1 di 5 - In subordine ricalcolare il quantum debeatur alla luce dei pagamenti effettuati dalla società Parte_1
nei confronti della società per un totale di euro 11.164,49.
[...] CP_1
– Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase cautelare.
Per parte convenuta
Respinta ogni avversa domanda, deduzione, eccezione e produzione
In via preliminare in ogni caso, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.
3203/2024 del Tribunale di Torino per le ragioni sopra esposte in via istruttoria con ogni più ampia riserva di dedurre nei termini di legge nuovi mezzi istruttori a sensi art. 171 ter c.p.c. nel merito, in via principale con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire, domandare, modificare, precisare e instare, anche in via istruttoria, nei termini del codice di rito;
respingere l'opposizione proposta dalle controparti, nonché le domande, istanze, deduzioni ed eccezioni avversarie, in quanto inammissibili \ improcedibili, infondate, in fatto e in diritto, e comunque sfornite di prova;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3203/2024, emesso dal Tribunale di Torino e, in ogni caso, dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare la l pagamento, in favore della Parte_1
della somma di Euro 107.597,94, o somma veriore accertanda in corso di giudizio anche CP_1 con valutazione d'ufficio od equitativa, oltre interessi al tasso moratorio, nonché Euro 2.648,50 per compensi e spese, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A.;
In ogni caso, con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., costi di C.T.P. e C.T.U.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 8.10.2024 la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo 3203/2024 emesso dal Tribunale di Torino a favore della per CP_1
l'importo di € 107.597,94, oltre interessi e spese lamentando frequenti ritardi nella fornitura del materiale da parte della ritardi che avrebbero determinato maggiori dispendi e di risorse e CP_1
pagina 2 di 5 responsabilità nei confronti di terzi acquirenti delle opere finite. Denunciava, inoltre, di avere dovuto riorganizzare il proprio schema di produzione in ragione dei ritardi nelle consegne. Allegava, infine, di avere pagato l'importo di € 11.164,49 nei mesi di giungo e luglio 2024 rammostrando la disponibilità alla completa estinzione delle somme dovute mentre la convenuta opposta si sarebbe dolosamente sottratta alle trattative.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
Si costituiva la convenuta contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto. CP_1
Evidenziava che mai, prima dell'opposizione la aveva lamentato ritardi nella consegna delle Pt_1
merci a fronte di fatture non pagate dall'anno 2023. Sosteneva che non potesse parlarsi di rifiuto di intrattenere trattative a fronte di un importo versato a seguito del deposito del ricorso e della risalenza del debito.
Dava atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'opponente di due acconti in data 19.06.2024 per Euro
7.815,99 e l'altro il 25.07.2024 di Euro 3.348,50 in data successiva all'emissione del decreto ingiuntivo ma antecedente alla notifica dello stesso.
Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto opposto e la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc.
In merito all'importo oggetto di ingiunzione pari ad € 107.597,94 deve darsi atto del fatto che è pacifico che prima della notifica del decreto è stato pagato l'importo di € 11.164,49 da parte dell'opponente per cui il credito residuo è pari ad € 96.433,45.
Per tali ragioni deve, comunque, essere disposta la revoca del decreto opposto.
Stabilisce in proposito la Suprema Corte che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento
pagina 3 di 5 dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cass. 17.10.2011 n. 21432).
Ciò premesso i rimanenti motivi di opposizione sono infondati e devono essere, pertanto, respinti.
L'eccezione di inadempimento con cui sono stati contestati i ritardi nelle forniture dei materiali acquistati è, infatti, generica atteso che parte attrice ha prodotto un documento di formazione unilaterale della stessa opponente predisposto contenente l'indicazione di una serie di ordini con indicazione delle scadenze per la consegna e del giorno di consegna effettiva senza documentazione a riscontro di tali indicazioni. In ogni caso dalla stessa elencazione prodotta emerge come nella maggior parte dei casi si sia trattati di ritardi minimi, di pochi giorni, in relazione ai quali nessun elemento di prova è stato neppure allegato dall'opponente da cui possa desumersi che la stessa possa avere avuto un danno derivante da tali ritardi.
In ogni caso l'esiguità di tali ritardi non è certo tale da giustificare una eccezione di inadempimento nei confronti della convenuta, essendo comunque le merci pacificamente state consegnate.
Le allegazioni relative ai disagi patiti dall'opponente in relazione ai ritardi nelle forniture sono, inoltre, del tutto generiche.
In merito poi alla violazione del dovere di bona fede da parte dell'opposta si rileva che la stessa non è in alcun modo ravvisabile non gravando sulla stessa alcun obbligo di trattare un piano di rientro che la parte opponente non ha neppure provato di avere proposto.
In conclusione, pertanto, il decreto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo di € 96.433,45, oltre interessi al tasso moratorio vigente dalle singole scadenze al saldo.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc dovendosi comunque revocare il decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto opposto 3203/2024;
pagina 4 di 5 Condanna l'opponente a pagare all'opposta l'importo di € 96.433,45, oltre interessi al tasso moratorio vigente dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
16.400,00 (di cui € 3000,00 per fase studio, € 2000,00 per fase introduttiva, € 6900,00 per fase istruttoria ed € 4500,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17378/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RUSSO LUIGI elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
SANT'ANTONIO, 4 20122 MILANO, presso il difensore avv. RUSSO LUIGI
ATTORE OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GIACHETTI GIAN FRANCO, elettivamente domiciliato in CP_1
C.SO MATTEOTTI, 36 10121 TORINO presso il difensore avv. GIACHETTI GIAN FRANCO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
– accertato e dichiarato tutto quanto in premessa del presente atto, revocare il decreto ingiuntivo n.
3203/2024 emesso in data 06.06.2024 dal Tribunale Ordinario di Torino RG. 9959/2024, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della società della somma pari a 107.597,94 Euro, oltre CP_1
interessi a decorrere dal 6.6.2024 sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento liquidate in
2.648,50 euro oltre accessori di legge pagina 1 di 5 - In subordine ricalcolare il quantum debeatur alla luce dei pagamenti effettuati dalla società Parte_1
nei confronti della società per un totale di euro 11.164,49.
[...] CP_1
– Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase cautelare.
Per parte convenuta
Respinta ogni avversa domanda, deduzione, eccezione e produzione
In via preliminare in ogni caso, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.
3203/2024 del Tribunale di Torino per le ragioni sopra esposte in via istruttoria con ogni più ampia riserva di dedurre nei termini di legge nuovi mezzi istruttori a sensi art. 171 ter c.p.c. nel merito, in via principale con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire, domandare, modificare, precisare e instare, anche in via istruttoria, nei termini del codice di rito;
respingere l'opposizione proposta dalle controparti, nonché le domande, istanze, deduzioni ed eccezioni avversarie, in quanto inammissibili \ improcedibili, infondate, in fatto e in diritto, e comunque sfornite di prova;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3203/2024, emesso dal Tribunale di Torino e, in ogni caso, dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare la l pagamento, in favore della Parte_1
della somma di Euro 107.597,94, o somma veriore accertanda in corso di giudizio anche CP_1 con valutazione d'ufficio od equitativa, oltre interessi al tasso moratorio, nonché Euro 2.648,50 per compensi e spese, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A.;
In ogni caso, con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., costi di C.T.P. e C.T.U.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 8.10.2024 la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo 3203/2024 emesso dal Tribunale di Torino a favore della per CP_1
l'importo di € 107.597,94, oltre interessi e spese lamentando frequenti ritardi nella fornitura del materiale da parte della ritardi che avrebbero determinato maggiori dispendi e di risorse e CP_1
pagina 2 di 5 responsabilità nei confronti di terzi acquirenti delle opere finite. Denunciava, inoltre, di avere dovuto riorganizzare il proprio schema di produzione in ragione dei ritardi nelle consegne. Allegava, infine, di avere pagato l'importo di € 11.164,49 nei mesi di giungo e luglio 2024 rammostrando la disponibilità alla completa estinzione delle somme dovute mentre la convenuta opposta si sarebbe dolosamente sottratta alle trattative.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
Si costituiva la convenuta contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto. CP_1
Evidenziava che mai, prima dell'opposizione la aveva lamentato ritardi nella consegna delle Pt_1
merci a fronte di fatture non pagate dall'anno 2023. Sosteneva che non potesse parlarsi di rifiuto di intrattenere trattative a fronte di un importo versato a seguito del deposito del ricorso e della risalenza del debito.
Dava atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'opponente di due acconti in data 19.06.2024 per Euro
7.815,99 e l'altro il 25.07.2024 di Euro 3.348,50 in data successiva all'emissione del decreto ingiuntivo ma antecedente alla notifica dello stesso.
Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto opposto e la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc.
In merito all'importo oggetto di ingiunzione pari ad € 107.597,94 deve darsi atto del fatto che è pacifico che prima della notifica del decreto è stato pagato l'importo di € 11.164,49 da parte dell'opponente per cui il credito residuo è pari ad € 96.433,45.
Per tali ragioni deve, comunque, essere disposta la revoca del decreto opposto.
Stabilisce in proposito la Suprema Corte che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento
pagina 3 di 5 dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cass. 17.10.2011 n. 21432).
Ciò premesso i rimanenti motivi di opposizione sono infondati e devono essere, pertanto, respinti.
L'eccezione di inadempimento con cui sono stati contestati i ritardi nelle forniture dei materiali acquistati è, infatti, generica atteso che parte attrice ha prodotto un documento di formazione unilaterale della stessa opponente predisposto contenente l'indicazione di una serie di ordini con indicazione delle scadenze per la consegna e del giorno di consegna effettiva senza documentazione a riscontro di tali indicazioni. In ogni caso dalla stessa elencazione prodotta emerge come nella maggior parte dei casi si sia trattati di ritardi minimi, di pochi giorni, in relazione ai quali nessun elemento di prova è stato neppure allegato dall'opponente da cui possa desumersi che la stessa possa avere avuto un danno derivante da tali ritardi.
In ogni caso l'esiguità di tali ritardi non è certo tale da giustificare una eccezione di inadempimento nei confronti della convenuta, essendo comunque le merci pacificamente state consegnate.
Le allegazioni relative ai disagi patiti dall'opponente in relazione ai ritardi nelle forniture sono, inoltre, del tutto generiche.
In merito poi alla violazione del dovere di bona fede da parte dell'opposta si rileva che la stessa non è in alcun modo ravvisabile non gravando sulla stessa alcun obbligo di trattare un piano di rientro che la parte opponente non ha neppure provato di avere proposto.
In conclusione, pertanto, il decreto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo di € 96.433,45, oltre interessi al tasso moratorio vigente dalle singole scadenze al saldo.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc dovendosi comunque revocare il decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto opposto 3203/2024;
pagina 4 di 5 Condanna l'opponente a pagare all'opposta l'importo di € 96.433,45, oltre interessi al tasso moratorio vigente dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
16.400,00 (di cui € 3000,00 per fase studio, € 2000,00 per fase introduttiva, € 6900,00 per fase istruttoria ed € 4500,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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