Decreto cautelare 28 giugno 2025
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00454/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01820/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2025, proposto da
4 Ottobre Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Frandi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni e Lucia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
nei confronti
Agenzia del Demanio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, nel cui ufficio in Firenze, via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliata;
per l'annullamento
- dell’ordinanza Dirigenziale n. 591 del 29/05/2025, notificata in data 03.06.2025, emessa dal Dirigente del Settore 6 - Governo del territorio del Comune di Carrara (prot. n. 0051736/2025 del 03/06/2025), avente ad oggetto: “ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino per opere eseguite in assenza di permesso di costruire, nei confronti della 4 Ottobre sas;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
- del verbale di ispezione della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e dell'Agenzia del Demanio del 14.06.2022 (prot. 45920);
- della relazione tecnica del Comune di Carrara prot. 76635 del 28.09.2022;
- della diffida ex. art. 210 Legge Regionale Toscana 10/11/2014 n. 65, prot. 80777 dell'11.10.2022;
- del verbale di sopralluogo d'ufficio dell'08.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara e della Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Sas 4 Ottobre, premesso di essere concessionaria dello stabilimento “Bagno Sport” nel comune di Carrara impugna l’ordinanza con cui il predetto Ente le ha ingiunto la demolizione di alcune opere abusive realizzate all’interno del compendio consistenti in variazioni planimetriche interne ed opere esterne.
Con il primo motivo essa si suole del fatto che il comune di Carrara non abbia valutato d’ufficio se le opere realizzate potessero rientrare nell’ambito delle tolleranze costruttive, nell’ambito delle semplificazioni afferenti la verifica dello stato legittimo dell’immobile o nell’ambito delle speciali sanatorie previste dal D.L. 69/2024.
La censura non ha pregio.
Le predette verifiche, infatti, non dovevano essere attivate d’ufficio dalla Amministrazione ma erano rimesse ad iniziative sostanziali o processuali della parte che aveva l’onere di presentare istanza di sanatoria e di dimostrare nel corso del procedimento o in sede processuale l’invocata applicabilità alle opere abusivamente eseguite dei margini di tolleranza o delle disposizioni relative alla verifica dello stato legittimo dell’immobile.
Con la seconda censura la ricorrente si duole del fatto che l’Amministrazione avrebbe del tutto apoditticamente affermato che gli interventi sarebbero stati eseguiti in totale difformità dal titolo edilizio originario.
La censura è inammissibile per difetto di interesse.
Nel caso di specie la presenza del vincolo paesaggistico e la assenza di nulla osta demaniale rendevano inevitabile la irrogazione dell’ordine di demolizione a prescindere dalla consistenza e natura degli abusi eseguiti.
Il fatto che l’Amministrazione abbia qualificato le opere nella categoria della difformità totale non comporta alcuna conseguenza negativa in capo al responsabile dell’abuso atteso che la realizzazione delle opere su suolo demaniale esclude che possa intervenire la acquisizione gratuita dell’area nel caso di inottemperanza e che eventuali questioni inerenti la possibilità di fiscalizzare l’abuso non attengono alla legittimità del provvedimento sanzionatorio ma alla fase successiva della sua esecuzione.
Con la terza censura la ricorrente si duole del fatto che l’ordinanza non conterrebbe l’avvertimento relativo all’effetto acquisitivo derivante dalla eventuale inottemperanza all’ordine di ripristino.
La censura è priva di pregio in quanto, come già detto, l’art. 35 del d.p.r. 380 del 2001 non prevede alcun effetto acquisitivo nel caso di mancata ottemperanza ad un ordine di demolizione relativo ad opere realizzate su aree appartenenti al demanio.
Con la successiva censura si lamenta che il Comune avrebbe ordinato anche la rimozione delle pavimentazioni esterne eseguite senza titolo nonostante il fatto che le stesse rientrino nella categoria della edilizia libera.
Anche il predetto motivo è destituito di fondamento in quanto il provvedimento precisa che la pavimentazione è stata realizzate in contrasto con l’art. 62 c. 3 del vigente POC con conseguente applicabilità dell’art. 201 della LRT 65/2015 che commina la sanzione della demolizione in caso di realizzazione di opere rientranti nella categoria della edilizia libera in contrasto con gli strumenti urbanistici, senza lasciare ai comuni alcuna discrezionalità in ordine alla proporzionalità di tale misura rispetto all’entità dell’abuso posto in essere.
Con il successivo motivo la ricorrente si duole del fatto che il Comune avrebbe ordinato la rimozione delle docce e di altre opere interne nonostante si tratti di opere soggette a cila per le quali non è contemplata la sanzione reale.
Il motivo è infondato in quanto la sanzione demolitoria si impone anche per tali opere in ragione della assenza di nulla osta demaniale.
La giurisprudenza in proposito ha chiarito che le prescrizioni di tutela degli artt. 54 e 55 del Cod. Nav. presuppongono - a difesa della riserva pubblica della gestione dei beni del demanio - la necessaria previa autorizzazione dell'autorità marittima per qualsiasi tipo di intervento che ricada in area demaniale o in area di rispetto, sicché in mancanza di detta autorizzazione è legittima l'ordinanza di demolizione e riduzione in pristino (TAR Roma, V, 6689/2025).
Con un ulteriore motivo la ricorrente lamenta che l’Amministrazione non avrebbe graduato la sanzione irrogata in relazione alla consistenza dei singoli abusi realizzati.
La censura non ha fondamento atteso che l’Amministrazione ha preso in considerazione partitamente i singoli abusi esplicitando le fonti normative che li assoggettano alla sanzione reale la cui adozione costituiva, pertanto, un atto necessitato la cui adozione non richiedeva alcun esercizio di discrezionalità.
La ricorrente afferma poi che l’Amministrazione prima di adottare la sanzione avrebbe dovuto attendere il perfezionamento dell’iter di approvazione del nuovo strumento urbanistico al fine di verificare se le opere realizzate potessero essere con questo compatibili e perciò sanabili.
La censura non ha pregio.
L’Amministrazione non aveva alcun obbligo di attendere la approvazione del nuovo POC ai fini della adozione della ordinanza di demolizione avendo al contrario il dovere di adottare in modo sollecito e tempestivo gli atti necessari a ripristinare l’ordine urbanistico di cui era stata accertata la violazione in base alla vigente disciplina.
Con il successivo motivo la ricorrente, premesso che le opere realizzate erano conformi ad una istanza di variante al Pdc che il comune ha archiviato, si duole del fatto che l’ordine di demolizione sia stato adottato in pendenza di tale istanza.
La censura non ha fondamento, sia perché la presentazione di una istanza di variante al permesso di costruire non legittima la realizzazione delle opere difformi prima della sua approvazione, sia perché la archiviazione comporta la definizione del procedimento.
La ricorrente si duole del fatto che il Comune non avrebbe preso in considerazione gli argomenti spesi nelle proprie osservazioni procedimentali.
La censura è inammissibile per genericità omettendo di specificare quali argomenti non sarebbero stati presi in considerazione dalla Amministrazione.
Con l’ultima censura la ricorrente si duole della contraddittorietà del comportamento del Comune che avrebbe ordinato la demolizione delle opere rientranti nella edilizia libera in ragione della mancanza del nulla osta demaniale mentre non avrebbe adottato la medesima sanzione per quelle opere qualificate come urbanisticamente irrilevanti.
La censura è parimenti inammissibile in quanto le sanzioni edilizie costituendo provvedimenti di carattere vincolato non sono suscettibili di essere impugnate per il vizio di eccesso di potere (ivi compresa la figura sintomatica della contraddittorietà) che riguarda il cattivo esercizio della discrezionalità.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Le spese seguono nei confronti del comune di Carrara seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti della Agenzia del demanio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del comune di Carrara che si liquidano in Euro 4.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Spese compensate nei confronti della Agenzia del demanio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT MA BU, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | RT MA BU |
IL SEGRETARIO