Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5301/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, in persona dei Signori
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Savadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5301/23 R.G., vertente
TRA
, (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Umbria, 6, domiciliata in LA NI, Via Vico III, Micarè, n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca CELONI, presso il cui studio elettivamente domicilia, in
Viterbo, Via San Bonaventura, 27
APPELLANTE
E
, nato a [...], il [...] e residente in [...], alla CP_1
via Umbria, 6 (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Elena C.F._2
Gallo e Cesare Cardoni, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Roma alla via Gaetano Filangieri nr. 4
APPELLATO
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENTORE NECESSARIO avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 892/2023, emessa in data 25.09.2023 dal
Tribunale di Viterbo – separazione personale fatto e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 27 ottobre 2023 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Viterbo, definitivamente
provvedendo nel procedimento di separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , aveva così testualmente pronunciato: CP_1
- “rigetta la domanda di addebito proposta da ciascuna parte a carico dell'altra;
- dispone l'affidamento condiviso della minore nata a [...] il [...], Persona_1
con collocazione prevalente presso la madre in Viterbo e permanenza Parte_1
presso il padre come da motivazione;
CP_1
- pone a carico di con decorrenza dal trasferimento della minore a Viterbo, CP_1
l'obbligo di corrispondere ad entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno Parte_1
di euro 300,00 per il suo mantenimento nonché il contributo di euro 600,00 per il mantenimento della figlia, e così complessivamente la somma di euro 900,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie, nella misura del 80% a carico del padre e per la restante quota del 20% a carico della madre;
- compensa integralmente le spese, ponendo a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuno, le spese peritali come liquidate con separato decreto.”.
A sostegno della proposta impugnazione l'appellante ha dedotto: la contraddittorietà e la carenza di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui – aderendo acriticamente alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio depositata in corso di giudizio – il primo giudice aveva disposto il trasferimento della minore dalla Calabria a Viterbo, senza alcuna considerazione delle ripercussioni che Persona_1
tale decisione avrebbe avuto sulla bambina e sul delicato equilibrio della stessa e della madre;
la omessa valutazione, sia da parte del consulente tecnico di ufficio che da parte del giudice di primo grado, dell'attività svolta dal consulente della ricorrente, dottoressa e l'acritico recepimento, da parte del Tribunale, delle considerazioni Persona_2
espresse dal c.t.u. in ordine alle osservazioni formulate dalla dott.ssa con Per_2 riferimento all'elaborato del tecnico dell'ufficio; la carenza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di addebito della separazione
Per_ in capo al e la omessa valutazione, a tal fine, dei punti della consulenza tecnica di
Per_ ufficio che evidenziavano le problematicità e le criticità della personalità del
L'appellante ha concluso chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito:
“In via PRINCIPALE, in riforma dell'appellato provvedimento, disporre l'affidamento condiviso della minore nata a [...] in data [...], con collocazione Persona_1 R.G. 5301/2023
prevalente presso la madre in LA NI (RC), Via Vico III Parte_1
Micarè n. 12.
Porre a carico di con decorrenza dalla data della domanda, un contributo CP_1
per il mantenimento della figlia minore, pari ad € 300,00 mensili, da versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Pt_1
ISTAT.
Porre a carico dei genitori le spese straordinarie nella misura del 80% a carico del padre
e per la restante quota del 20% a carico della madre.
Ferme restando le ulteriori statuizioni sui tempi di permanenza della minore con il padre durante le festività e le vacanze estive.
Parte opponente avanza altresì richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica
d'ufficio, stante la contestazione delle valutazioni tecniche del consulente, Dr.ssa
[...]
fatte proprie dal giudice di primo grado. Per_3
Vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Con ordinanza del 15 febbraio 2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 28 novembre 2024, in data 28 giugno
2024 l'appellato si è costituito in giudizio, ribadendo le difese già articolate nell'ambito del sub-procedimento cautelare.
Per_ In via preliminare, il ha eccepito la inammissibilità dell'appello per genericità e mancata indicazione dei motivi di censura, in violazione del disposto dell'articolo 342
c.p.c.. Nel merito ha rilevato l'infondatezza dei motivi di gravame formulati dall'appellante, chiedendone il rigetto.
L'appellato ha poi evidenziato che dopo l'emissione del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione, la aveva fatto rientro a Viterbo con la minore, che Pt_1 era stata iscritta alla classe III elementare dell'Istituto Comprensivo “S. Canevari” di
Viterbo. La bambina, come previsto dal c.r.t. dott.ssa si era ben adattata alla Per_3
nuova realtà e non aveva avuto alcun problema di inserimento nel nuovo ambiente scolastico, tanto da conseguire un'ottima pagella, con livelli di apprendimento giudicati
“avanzati”. I genitori, secondo quanto tra loro concordato all'udienza del 08/02/2024 dinanzi al Tribunale di Viterbo, nell'ambito del procedimento ex art. 473-bis. 38 c.p.c., si erano rivolti allo studio della dott.ssa per avviare un percorso di mediazione Per_4
e/o sostegno psicologico teso ad acquisire strumenti per meglio relazionarsi con la minore. R.G. 5301/2023
Con ordinanza del 27 novembre 2024 questa Corte, rilevato che non era stata acquisita la relazione di aggiornamento del Servizio Sociale competente per territorio, in ordine all'attuale situazione della minore e del relativo nucleo familiare, e ritenuto che con riferimento ai motivi di appello formulati dalla e alle domande da quest'ultima Pt_1
avanzate si rendeva assolutamente indispensabile verificare quale fosse l'attuale situazione della minore nel contesto familiare, scolastico e ambientale nel quale la stessa era stata recentemente reinserita a distanza di circa tre anni dal suo trasferimento in
Calabria, rinviava la causa alla udienza del 27 marzo 2025, disponendo che il Servizio
Sociale competente per territorio provvedesse a fornire, entro il 20 febbraio 2025, notizie aggiornate sulla minore e sul relativo nucleo familiare.
In data 21 febbraio 2025 è pervenuta la relazione aggiornata del Servizio Sociale di
Viterbo, Settore V.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025 con il deposito di brevi note, entrambe le parti hanno provveduto a depositare note scritte nel termine all'uopo assegnato.
In particolare, l'appellante ha insistito nelle proprie deduzioni e conclusioni. L'appellato ha rappresentato a questa Corte che nelle more del presente giudizio di appello era stato depositato dalla ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e Pt_1 nell'ambito del relativo procedimento, in data 5 febbraio 2025, in sede di comparizione delle parti dinanzi al Giudice delegato, la ricorrente aveva rappresentato che avrebbe avuto la possibilità di svolgere anche a Roma l'attività lavorativa per la qaule era stata assunta in Calabria, per la durata di un anno a partire dal mese di marzo 2025, chiedendo di disporre un diverso programma di frequentazione della bambina con il padre. Le parti avevano poi congiuntamente chiesto di rinviare l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, e di fissare una nuova udienza, per poter raggiungere un accordo almeno relativamente alla collocazione della minore, e il giudice aveva quindi rinviato all'udienza del 9 aprile 2025.
In data 13 marzo 2025 il P.G. han formulato parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
Rileva questa Corte che unica questione da esaminare nella presente sede è esclusivamente quella relativa al collocamento della minore, che l'appellante chiede sia stabilito presso di sé, in Calabria, e alla conseguente modifica del contributo paterno per il mantenimento della figlia. R.G. 5301/2023
Non possono, invece, costituire oggetto di esame e di pronuncia da parte di questa Corte le doglianze formulate dall'appellante in merito al mancato accoglimento della domanda Per_ di addebito della separazione al non essendo state formulate sulla relativa questione specifiche conclusioni nel ricorso introduttivo.
Va poi rilevato che la avvenuta proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio non ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla decisione sulla separazione, posto che fino alla emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti in sede divorzile le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori restano regolate dalle statuizioni rese in sede di separazione.
La Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che la sentenza di divorzio non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione ed in quello di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, a condizione che sussista un interesse delle parti a ottenere la regolamentazione della relativa disciplina per il periodo intermedio (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 28.2.2017, n. 5062, Cass. sez. 1, sent.
8.5.1992, n. 5497; Cass. 15/11/2023, n.31827).
Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame per inosservanza del disposto di cui all'articolo 342 c.p.c., così come formulata dall'appellato nella memoria di costituzione depositata il 28 giugno 2024.
Va sottolineato che l'articolo 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
(convertito, con modifiche, dalla l. n. 134 del 2012), impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Cass. 5 maggio
2017, n. 10916).
Nel caso di specie, l'appellante nell'atto introduttivo della presente fase del giudizio ha specificamente indicato la parte della sentenza che intendeva sottoporre a censura, deducendo la erroneità della decisione del primo giudice, nella parte in cui, nello stabilire il collocamento della minore, sarebbero state incondizionatamente e acriticamente recepite le conclusioni del c.t.u., ritenute dall'appellante non utilizzabili perché inficiate da errori e omissioni dettagliatamente indicate in ricorso. R.G. 5301/2023
È quindi evidente che, nel suggerire una diversa lettura delle emergenze processuali e una diversa interpretazione risultane istruttorie, l'appellante abbia offerto a questo
Collegio giudicante una soluzione alternativa rispetto a quella adottata dal primo giudice, tanto che la parte appellata, nella propria memoria di costituzione, ha precisamente individuato e specificamente contestato, nel merito, la diversa prospettazione fornita nel ricorso introduttivo.
L'eccezione si rivela, pertanto, priva di fondamento.
Nel merito, l'appellante si duole della decisione del primo giudice circa il disposto collocamento della minore presso la madre a Viterbo, anziché in Calabria, deducendo che nel disporre in tal senso il primo giudice si sarebbe erroneamente e acriticamente basato sulle risultanze della consulenza tecnica di ufficio eseguita in primo grado, senza tener conto dell'attività svolta e delle osservazioni formulate dal c.t.p della Pt_1
In particolare, l'appellante lamenta che nel disporre il trasferimento della piccola Per_1
da LA NI a Viterbo, il primo giudice non avrebbe assolutamente preso in considerazione né lo stravolgimento della vita della minore e della genitrice, che sarebbe derivato da tale decisione, né le numerose problematicità e criticità paterne, che sarebbero emerse dalla svolta istruttoria. Inoltre, l'attività del c.t.u. sarebbe stata frettolosa e superficiale e l'indagine si sarebbe concretizzata in un solo incontro con la minore, nonostante la problematicità della situazione e la disponibilità manifestata dalla Pt_1
ad accompagnare più volte la figlioletta presso lo studio della professionista per i necessari approfondimenti.
La stessa appellante ha poi rilevato che la conflittualità tra i coniugi e la incapacità per gli stessi di comunicare costituiva il nodo centrale della vicenda, sicché l'obiettivo da perseguire doveva essere la risoluzione o almeno l'attenuazione del conflitto, Per_ riconducibile alle modalità prevaricatrici e poco inclini alla comprensione del che in Calabria ella aveva avuto modo di sistemarsi lavorativamente, in tal modo sottraendosi alla dipendenza strumentale ed economica dal coniuge;
che l'importo complessivamente Per_ posto a carico del per il mantenimento di madre e figlia (€ 900,00) non avrebbe consentito a queste ultime di condurre un'esistenza dignitosa, dovendo la Pt_1
procurarsi, a Viterbo, un alloggio in locazione.
Ritiene questa Corte che la decisione impugnata sia del tutto condivisibile, sia perché assunta dal primo giudice sulla base di una approfondita ed esauriente indagine peritale, sia perché pienamente conforme ai principi giurisprudenziali dettati in materia di bi- genitorialità. R.G. 5301/2023
Al riguardo, la Suprema Corte ha più volte ribadito che in tema di provvedimenti riguardanti i figli, il giudizio prognostico da compiere in ordine alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione non può in ogni caso prescindere dal rispetto del principio della bigenitorialità, nel senso che, pur dovendosi tener conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della loro personalità, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che ciascuno di essi è in grado di offrire al minore, non può trascurarsi
l'esigenza di assicurare una comune presenza dei genitori nell'esistenza del figlio, in quanto idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, e a consentire agli stessi di adempiere il comune dovere di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione del minore (cfr. Cass. 19/5/2020, n.
9143; Cass., Sez. I, 8/04/2019, n. 9764; Cass. 23/09/2015, n. 18817; Cass. 22/05/2014, n.
11412).
A parere di questa Corte, ai fini del collocamento della minore il giudice di primo grado si è correttamente attenuto a tale principio, conferendo particolare rilievo all'esigenza di assicurare il recupero del rapporto della minore con il padre, pregiudicato da una lunga interruzione dovuta alla decisione unilateralmente assunta dalla madre allorquando aveva appena cinque anni, di trasferire se stessa e la figlioletta da Viterbo, luogo Per_1
ove la piccola era nata e aveva trascorso i primi anni della sua vita, a LA NI, luogo di origine della genitrice, ove la bambina è poi rimasta presso i nonni materni, con una sola pausa, fino al mese di aprile del 2024.
Ora, è evidente che la scelta unilaterale, non autorizzata e non condivisa della madre di portar via la figlioletta di appena cinque anni dal luogo di residenza del nucleo familiare non risponda affatto all'interesse della minore al mantenimento del rapporto con la figura genitoriale paterna, stante la estrema difficoltà del padre, per la notevole distanza geografica e per gli impegni di lavoro, di raggiungere la piccola con una frequenza tale da assicurare la necessaria continuità e sistematicità degli incontri padre-figlia.
D'altra parte, nel contemperamento delle opposte esigenze, e specificamente quella della madre di riavvicinarsi ai suoi luoghi di origine e ai suoi cari e quelle della bambina di mantenere inalterato il rapporto con l'altro genitore, certamente non può darsi alcuna rilevanza, né, tantomeno, prevalenza alla prima, a discapito del prevalente interesse della minore. R.G. 5301/2023
Neppure la prospettata esigenza della madre di mantenere la propria occupazione lavorativa in Calabria potrebbe ritenersi prevalente rispetto al diritto della bambina di poter frequentare con continuità e stabilità il padre, soprattutto in considerazione del grado di istruzione della genitrice (laurea in biologia) e della verosimile possibilità, per la stessa, di sistemarsi lavorativamente anche nella Regione Lazio (il che, di fatto, è avvenuto, come dichiarato dalla stessa in sede divorzile). Pt_1
Anche le difficoltà economiche prospettate dall'appellante con riferimento alla insufficienza delle disponibilità (€ 900,00) di cui ella, secondo la decisione del primo giudice, potrebbe disporre rimanendo a Viterbo, non possono in alcun modo giustificare l'aspirazione della odierna appellante a far rientro in Calabria con la figlioletta, dovendo a tal fine tenersi conto del fatto che il lavoro svolto dalla a LA NI Pt_1
assicurava al nucleo madre-figlia appena € 750,00 al mese.
La pur comprensibile contrarietà della piccola nell'aver dovuto lasciare le Per_1
persone e i luoghi ai quali ella era indubbiamente molto affezionata non integra certamente una situazione di disagio psichico idonea a giustificare la riforma della sentenza impugnata, trattandosi di una bambina dotata di buone risorse (come evidenziato dal c.t.u.), che dopo il forzoso trasferimento in passato impostole dalla madre si è nuovamente integrata nel suo ambiente di provenienza (come si rileva dall'ultima relazione del Servizio Sociale di Viterbo).
Va rilevato che le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico di ufficio confermano pienamente la correttezza della scelta di disporre il collocamento della piccola presso la madre, a Viterbo. Per_1
Osserva questa Corte che l'attività solta dal consulente nominato in primo grado, dott.ssa
è consistita nell'analisi degli atti attraverso i fascicoli processuali;
in Persona_3
incontri congiunti e incontri individuali con la coppia genitoriale;
un colloquio con la minore;
incontri individuali fra ciascun genitore e la minore;
un incontro Per_1
congiunto genitori-figlia; acquisizione della relazione della Scuola frequentata dalla minore.
Essendo stata l'intera attività preventivamente illustrata dal tecnico dell'ufficio ai consulenti di parte, ai quali è stata sempre assicurata la partecipazione allo svolgimento delle operazioni che richiedevano la loro presenza (riunioni tra consulenti: una prima in apertura delle operazioni per un confronto sulla lettura degli atti, condivisione della metodologia ed elaborazione di un'ipotesi di calendario;
ulteriori incontri per condividere riflessioni sulla metodologia di CTU e sulle dinamiche osservate nella famiglia, alla R.G. 5301/2023
ricerca di soluzioni condivise), non si ritiene di poter ravvisare profili di censurabilità nella scelta del c.t.u. di procedere ad un solo colloquio individuale con la minore, essendo devoluta alla libera valutazione del tecnico incaricato dal giudice la individuazione delle modalità di espletamento dell'incarico e non essendo state sullo specifico punto tempestivamente sollevate osservazioni, da parte dei consulenti privati.
Quanto alle osservazioni formulate avverso l'elaborato peritale dal tecnico di parte della odierna appellante, osserva questa Corte che di tali osservazioni (che suggerivano sostanzialmente di mantenere la permanenza della minore in Calabria) certamente il c.t.u. ha tenuto conto, pur non avendole, tuttavia, condivise, perché reputate contrastanti con l'interesse del minore alla realizzazione della piena bigenitorialità.
All'esito della svolta indagine, il c.t.u. ha evidenziato che non ha ancora Per_1
elaborato la separazione dei genitori, esprime il desiderio che tornino a vivere insieme;
ricorda la vita a San Martino al Cimino (VT) prima del trasferimento a LA NI, trasferimento che è convinta sia avvenuto a causa dei litigi tra la mamma e il papà, di cui ha memoria. Afferma chiaramente che nonostante la distanza i genitori continuano a litigare, preferirebbe evitare il lungo viaggio che ogni volta deve fare e non vorrebbe.
Accompagnandola ad accogliere che i genitori non torneranno insieme la bambina si mostra disponibile a questa possibilità, esprimendo però il desiderio che la smettano di litigare. Afferma che le piacerebbe vivessero tutti nello stesso posto, è indifferente se a
San Martino o a LA NI.
La dott.ssa ha evidenziato che non si evidenziano problematiche particolari nel Per_3
rapporto con i genitori: è a proprio agio, con entrambi la relazione è connotata Per_1
da aspetti affettivi profondi. Nell'osservazione a tre si evidenzia un clima che tende verso il depressivo, la bambina prova a fare da ponte tra i genitori che difficilmente si parlano, in particolare il signore è chiuso verso l'ex per cui mostra rabbia non elaborata né esplicitata. La signora assume spesso, sia nell'osservazione della triade sia nel rapporto duale con la figlia, un atteggiamento remissivo, tende spesso a chiedere scusa.
Secondo il consulente, la bambina ha ottime risorse di adattamento, che le hanno permesso di affrontare i cambiamenti avvenuti in questi ultimi anni;
resta il fatto che la grande distanza dal padre limita la possibilità di avere con lui una relazione stabile ed equilibrata, ma grazie alle risorse della minore la situazione di conflitto non ha ad oggi determinato problematiche strutturali o reattive importanti per Va detto, però, Per_1
che è assolutamente necessario allentare la tensione percepita che nel tempo potrebbe essere compromettente per la bambina. R.G. 5301/2023
Nella relazione di consulenza è stato messo in luce il fatto che La storia di questa separazione nasce con un agito molto forte che ha implicato la scelta della signora, non condivisa e autocentrata, di allontanarsi da casa portando con sé la bambina a chilometri di distanza dal padre. La signora con una personalità dipendente imputa questo alla necessità di riconnettersi al nucleo familiare di origine in un momento di grande difficoltà. È un fatto assolutamente comprensibile che le famiglie d'origine, se ben funzionanti, rappresentino quel porto sicuro in cui riposare nei momenti di difficoltà, ciò detto però la signora è rimasta imbrigliata in questo abbraccio. Si è convinta che anche la minore stesse meglio a LA NI, non contemplando il danno di vivere lontano dall'altra figura genitoriale. La signora non ha solo scelto di farsi aiutare, ha deciso di spostare il proprio progetto di vita altrove, includendo la minore.
In definitiva, la dottoressa , sottolineando il fatto che la bambina era stata Per_3
trasferita a LA NI con un atto non condiviso, frutto di una scelta avventata e non rispettosa della necessità della minore ad avere una relazione stabile con entrambe le figure genitoriali ed evidenziando le buone capacità di adattamento della minore, ha concluso nel senso che l'interesse primario di è quello di vivere una relazione Per_1
equilibrata con entrambi i genitori, il che può essere realizzato solo a condizione che il nucleo torni a vivere a Viterbo.
La consulenza della dottoressa è completa, esauriente e priva di vizi logici o di Per_3
errori manifesti che la rendano inutilizzabile ai fini della decisione. Inoltre, l'elaborato peritale non presenta lacune o inesattezze che richiedano in questa sede una approfondimento o addirittura il rinnovo della consulenza.
Non possono essere pertanto condivisi i rilievi formulati dall'appellante avverso l'elaborato peritale e non meritano accoglimento le richieste istruttorie sul punto formulate dalla Pt_1
Anche la relazione aggiornata del Servizio Sociale di Viterbo conferma la correttezza della decisione alla quale è pervenuto il primo giudice.
Ed invero, dalla relazione emerge che risente del clima conflittuale tra i genitori, Per_1
ma è a suo agio sia nel contesto paterno che in quello materno, godendo in entrambi i casi di adeguati spazi personali e non presentando nessuno dei genitori aspetti critici nel rapporto con la figlia. A scuola la bambina si è ambientata nel nuovo contesto, come si rileva dalla relazione delle insegnanti.
Il clima familiare è ancora conflittuale, ma i due genitori, dopo alcuni precedenti percorsi non completati, stanno ora effettuando un percorso presso il consultorio familiare e un R.G. 5301/2023
percorso di mediazione che negli ultimi tempi sembrano aver dato buoni risultati, essendosi le parti accordate sui nuovi tempi di permanenza della figlia presso il padre, sulla visita oculistica e sulla iscrizione di a un corso di danza. Per_1
La bambina, seguita dalla dottoressa ha mostrato un certo disagio a proseguire gli CP_2
incontri con detta professionista, che è impegnata anche in una collaborazione presso la scuola frequentata da , sicché i genitori stanno valutando la possibilità di Per_1
rivolgersi ad altro terapeuta.
In definitiva, nonostante la persistenza del conflitto genitoriale, sia la svolta consulenza tecnica di ufficio che le relazioni del Servizio Sociale non hanno evidenziato alcuna situazione pregiudizievole per la minore, in relazione al suo rapporto con ciascuno dei genitori e all'avvenuto rientro nella città natale.
La volontà più volte manifestata dalla piccola di far rientro a LA NI, luogo che la minore collega alla presenza dei nonni, della famiglia materna e degli amici, non può certamente essere tenuta in considerazione in questa sede, in ragione della ancora tenera età della bambina e della sua percezione della permanenza a Viterbo come situazione del tutto temporanea. Tale atteggiamento, anche se comprensibile sotto il profilo emotivo, non può trovare certo accondiscendenza da parte di questa Corte, chiamata a tutelare l'interesse della minore e il diritto della stessa ad una frequentazione costante ed equilibrata con entrambi i genitori, piuttosto che l'aspirazione a vivere in un luogo ove oltre agli affetti ella colloca mentalmente esperienze di spensieratezza, di socializzazione e di svago certamente replicabili anche nella sua attuale collocazione, con la giusta e responsabile collaborazione degli adulti interessati.
L'appello va quindi respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese, comprese quelle relative alla fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue il raddoppio del contributo già versato dalla Pt_1
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da con ricorso depositato il 27 ottobre 2023, Parte_1
avverso la sentenza n. 892/2023 emessa il 22 settembre 2023 dal Tribunale di Viterbo;
Condanna al rimborso, in favore di delle spese del presente Parte_1 Parte_2 giudizio, che liquida in complessivi € 6.300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di R.G. 5301/2023
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)