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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 20/06/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 290 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 18.03.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GONNELLA Parte_1
CARMINE, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, CP_1 giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_1 etc.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 02.08.2022, il sig. ha il Tribunale di Parte_1
Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, per opporsi alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo già effettuato che aveva negato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, in proprio favore della pensione di inabilità, quale invalido con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa 100%, sin dalla data della revoca. Aveva dedotto che, in data 24.11.2021, il sig. , già riconosciuto quale Pt_1
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa”, veniva sottoposto a visita dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del Centro Medico Legale di CP_1
Isernia. A seguito della predetta visita, l'odierno ricorrente veniva riconosciuto quale
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88. Percentuale: 80%. Data decorrenza: 24/11/2021”. Pertanto, detta commissione non riconosceva più il ricorrente quale invalido al 100%, con diritto a percepire la pensione di inabilità ai sensi di legge. Il sig. allora ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., proponeva ricorso per Pt_1 accertamento tecnico preventivo;
nell'ambito del procedimento era disposta CTU medico legale, espletata dalla dott.ssa che concludeva Persona_1 ritenendo il signor “INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa nella Pt_1 misura del 80% - dalla data di revisione” e, di conseguenza, affermando che non sussistono più i requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità. Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, l'accertamento del riconoscimento del diritto azionato e del diritto al pagamento in suo favore, da parte dell' dei ratei maturati e maturandi CP_1 della prestazione richiesta oltre accessori, vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Si è costitutita l' deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza della CP_1 domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Parte resistente ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Su richiesta del ricorrente, è stata disposta rinnovazione della c.t.u., affidando nuovo incarico al dott. . Persona_2
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 18.03.2025, svoltasi con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, con contestuale motivazione. *** 2. La domanda è infondata. Infatti, art. 12 della legge n. 118/71 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno. In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte”. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha confermato, con una relazione accurata ed approfondita, il giudizio già espresso dal primo c.t.u., e ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente non è affetta da patologie che integrino un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitari richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui al ricorso, la percentuale di invalidità essendo pari al 80%. In particolare il c.t.u. ha esaminato l'insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale consente e rispetto alle conclusioni diagnostiche raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, ha potuto meglio esplicitarne il contenuto in termini di “esiti di resezione anteriore del retto per neoplasia in follow-up negativo per ripresa della malattia con neuropatia sensitiva post- chemioterapia. Perdita del visus in OS. Esiti di interventi per puker maculare in OD. Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico, esiti di safenectomia destra”. Il consulente ha così concluso: “Il quadro clinico menomativo permette di riconoscere il periziato: - INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% (ottanta per cento) a decorrere dalla data della visita di revisione (24.11.2021);
- NON sussistono i requisiti medico-legali per la concessione della totale e permanente inabilità lavorativa – 100% e, quindi, della pensione di inabilità”. È da sottolineare, inoltre, che parte ricorrente non ha fatto pervenire osservazioni redatte da un consulente tecnico alla consulenza, e che se è vero che non è obbligatorio per la parte farsi assistere da un c.t.p., le osservazioni alla consulenza, per essere rilevanti, non possono risolversi in una mera contestazione diagnostica, da parte dell'avvocato, delle asserzioni tecniche del c.t.u.. La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto della perizianda) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Ne discende, quindi, che, la domanda va respinta, non sussistendo i requisiti sanitari di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. 3. Visto il deposito di dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 disp. att. cpc aggiornata all'attualità, si dichiara quest'ultima non tenuta al pagamento delle spese di lite. Per le stesse ragioni le spese di CTU, già liquidate nel procedimento per ATP e nell'attuale fase di opposizione in via provvisoria, restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Isernia, 20.06.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 290 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 18.03.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GONNELLA Parte_1
CARMINE, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, CP_1 giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_1 etc.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 02.08.2022, il sig. ha il Tribunale di Parte_1
Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, per opporsi alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo già effettuato che aveva negato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, in proprio favore della pensione di inabilità, quale invalido con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa 100%, sin dalla data della revoca. Aveva dedotto che, in data 24.11.2021, il sig. , già riconosciuto quale Pt_1
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa”, veniva sottoposto a visita dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del Centro Medico Legale di CP_1
Isernia. A seguito della predetta visita, l'odierno ricorrente veniva riconosciuto quale
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88. Percentuale: 80%. Data decorrenza: 24/11/2021”. Pertanto, detta commissione non riconosceva più il ricorrente quale invalido al 100%, con diritto a percepire la pensione di inabilità ai sensi di legge. Il sig. allora ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., proponeva ricorso per Pt_1 accertamento tecnico preventivo;
nell'ambito del procedimento era disposta CTU medico legale, espletata dalla dott.ssa che concludeva Persona_1 ritenendo il signor “INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa nella Pt_1 misura del 80% - dalla data di revisione” e, di conseguenza, affermando che non sussistono più i requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità. Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, l'accertamento del riconoscimento del diritto azionato e del diritto al pagamento in suo favore, da parte dell' dei ratei maturati e maturandi CP_1 della prestazione richiesta oltre accessori, vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Si è costitutita l' deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza della CP_1 domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Parte resistente ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Su richiesta del ricorrente, è stata disposta rinnovazione della c.t.u., affidando nuovo incarico al dott. . Persona_2
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 18.03.2025, svoltasi con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, con contestuale motivazione. *** 2. La domanda è infondata. Infatti, art. 12 della legge n. 118/71 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno. In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte”. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha confermato, con una relazione accurata ed approfondita, il giudizio già espresso dal primo c.t.u., e ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente non è affetta da patologie che integrino un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitari richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui al ricorso, la percentuale di invalidità essendo pari al 80%. In particolare il c.t.u. ha esaminato l'insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale consente e rispetto alle conclusioni diagnostiche raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, ha potuto meglio esplicitarne il contenuto in termini di “esiti di resezione anteriore del retto per neoplasia in follow-up negativo per ripresa della malattia con neuropatia sensitiva post- chemioterapia. Perdita del visus in OS. Esiti di interventi per puker maculare in OD. Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico, esiti di safenectomia destra”. Il consulente ha così concluso: “Il quadro clinico menomativo permette di riconoscere il periziato: - INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% (ottanta per cento) a decorrere dalla data della visita di revisione (24.11.2021);
- NON sussistono i requisiti medico-legali per la concessione della totale e permanente inabilità lavorativa – 100% e, quindi, della pensione di inabilità”. È da sottolineare, inoltre, che parte ricorrente non ha fatto pervenire osservazioni redatte da un consulente tecnico alla consulenza, e che se è vero che non è obbligatorio per la parte farsi assistere da un c.t.p., le osservazioni alla consulenza, per essere rilevanti, non possono risolversi in una mera contestazione diagnostica, da parte dell'avvocato, delle asserzioni tecniche del c.t.u.. La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto della perizianda) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Ne discende, quindi, che, la domanda va respinta, non sussistendo i requisiti sanitari di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. 3. Visto il deposito di dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 disp. att. cpc aggiornata all'attualità, si dichiara quest'ultima non tenuta al pagamento delle spese di lite. Per le stesse ragioni le spese di CTU, già liquidate nel procedimento per ATP e nell'attuale fase di opposizione in via provvisoria, restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Isernia, 20.06.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio