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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4068/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4068/2023, avente ad oggetto:
Leasing, riservata in decisione all'udienza del 8.7.2024, promossa da:
DI E Parte_1 Persona_1
, (CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Giuseppe Fera Persona_2 P.IVA_1
(CF: ), elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, C.F._1
presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 8
Frattin (CF: ), elettivamente domiciliata in Via Romagno 38 C.F._2
Castelfranco Veneto, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in
data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la Parte_1
pagina 2 di 8 conveniva in giudizio la Parte_2 CP_1
dinanzi a questo Tribunale opponendo il Decreto Ingiuntivo n. 603/2023 del 9.2.2023
con cui le veniva ingiunto di pagare in favore della la somma di € 5.204,87, CP_1
oltre agli interessi moratori ex D. Lgs 231/2002, oltre accessori. Deduceva infatti che l'ingiunzione emessa era infondata, eccezione un inesatto adempimento conseguente ad un immotivato ritardo nella consegna dei ricambi.
Si costituiva la contestando come infondate tutte le affermazioni in CP_1
fatto e le prospettazioni in diritto contenute nell'opposizione, contestando ogni allegazione avversaria priva del benché minimo riscontro documentale, nonché
chiedendo il rigetto delle domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e la conferma del d.i. opposto.
Trattandosi di vicenda ad integrale istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per le conclusioni dopo il deposito delle memorie istruttorie.
Preliminarmente va detto che la spa opposta giungeva nel presente giudizio quale cessionaria del credito vantato dall'originaria cedente, la spa Lease Plan Italia.
Non essendo stata contestata tale veste, va dichiarata la piena legittimità
all'azione da parte dell'opposta. Infatti, la consolidata giurisprudenza in materia,
secondo la recente Ord. n. 31837/2021 della S.C. impone al convenuto, ai sensi dell'art. 167 cpc. di prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi,
senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad pagina 3 di 8 una contestazione non chiara e non specifica (cfr. Cass. n. 19896 del 2015; Cass. n.
26908 del 2020). Il principio di non contestazione, con conseguente sollevamento dell'avversario dall'onere della prova, postula che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi - rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966 del 22016; Cass. n. 21460 del 2019) - esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato,
dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n.
26908 del 2020, cit.). Ciò perché, il fatto non contestato non ha bisogno di prova
perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza
alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (ex multis, Cass. Civ., sez. III,
sentenza 10/11/2010 n. 22837).
In merito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va detto che esso è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., c. 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.
Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che, oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione pagina 4 di 8 di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insufficienza della prova scritta data, sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d' ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già
iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, il Giudice procede alla trattazione del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In
questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
pagina 5 di 8 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte,
invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione),
ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr.
Cassazione, SS.UU., 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio
1993, n. 7448).
Nella fattispecie in esame, parte opponente formulava contestazioni circa l'an del credito, affermando che i documenti prodotti in sede monitoria non erano sufficienti a provare la sussistenza del credito;
spiegava inoltre una domanda riconvenzionale adducendo un preteso inadempimento della cedente il credito.
Ciò posto, l'opponente nulla produceva –però- nelle successive difese, in tal modo omettendo ogni prova circa le deduzioni avanzate in sede di opposizione, anche in relazione alla riconvenzionale per inadempimento della cedente dell'opposta,
spiegata in uno all'atto di opposizione e di cui nessuna prova è stata data. Ometteva,
peraltro, anche il deposito di memorie istruttorie, così che in questa sede, non si può
far altro che confermare il decreto ingiuntivo emesso e col presente giudizio opposto.
Tanto, a fronte della documentata fondatezza del credito fatto valere dalla CP_1
nella fase monitoria, tal che la domanda, oggetto del d.i. impugnato e
[...]
confermato con la concessione della provvisoria esecuzione con provvedimento del pagina 6 di 8 9.10.2023, mai è stata minacciata in questa sede, considerata la totale assenza di qualsiasi elemento di contrasto.
L'opposizione va, pertanto, rigettata con condanna alle spese che seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M.
10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. All'importo liquidato vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III,
8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ.
sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla
[...]
nei confronti della così Parte_3 CP_1
provvede:
pagina 7 di 8 - Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il di. n. 603/2023, R.G. n.
1522/2023, emesso in data 09.02.2023 per euro 5.204,87, oltre accessori come ingiunti, dichiarandone la definitiva esecutorietà;
- Condanna la snc opponente al rimborso le spese di lite alla parte opposta, che si liquidano in euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge
Aversa, 28/1/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
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