Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 30/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 30/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile ex art. 2054 c.c. tra
( ), residente in [...], frazione Parte_1 C.F._1
Foresta, alla via Gramsci n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanbattista
Scordamaglia, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del suddetto difensore, sito in IL RO (KR) alla via Arringa n. 60, come da procura in atti, con n. di telefax 0962.434788 ed indirizzo di posta elettronica
; Email_1
Appellante
e
1
rappresentante pro tempore, con sede in Verona, via San Marco n. 48, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Quercia, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito in Crotone, alla via Vittorio Veneto n. 136, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellata nonché
nata a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_2
; , nato a [...] il [...] (codice C.F._2 Controparte_3
fiscale ; C.F._3
Appellati contumaci
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante , chiede: “Piaccia alla Corte d'Appello Parte_1 adita respinta ogni contraria istanza, riformare totalmente l'impugnata sentenza per come indicato in seguito: in via principale, nel merito, A) Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 987/2021, emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Valentina Tumedei, in merito al procedimento recante R.G. n. 673/2016, emessa e depositata in data 26/11/2021 e depositata in data 29/11/2021, annullare la sentenza impugnata e così provvedere: A. Accertare e dichiarare che in data 13.2.2015 è avvenuto il sinistro stradale per cui è causa;
B. Accertare e dichiarare che lo stesso sinistro è avvenuto per piena ed esclusiva colpa del convenuto sig. ; Controparte_3
conseguentemente, ed in virtù della garanzia assicurativa per la r.c.a., condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni fisici, quantificati complessivamente nella somma di euro 48.961,86, ovvero in quella diversa somma che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi fino al soddisfo;
condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne fa espressa richiesta, per entrambi i gradi di giudizio”;
2 il procuratore dell'appellata chiede: “Respingere l'appello Controparte_1
proposto perché infondato in fatto e in diritto, oltreché non provato, confermando integralmente la sentenza di primo grado, con condanna di parte appellante al pagamento dei compensi del presente giudizio. In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, mitigare la condanna tenendo conto dell'effettivo danno riportato da e/o del concorso di colpa dell'attore nella causazione Parte_1 dell'evento, e per l'effetto compensare, integralmente o parzialmente, le spese di lite”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale civile di Crotone
Con atto di citazione notificato a e a il Controparte_2 Controparte_3
30.3.2016 e ad il 4.4.2016, ha chiamato in Controparte_1 Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Crotone i suddetti convenuti, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro stradale occorsogli il
13.2.2015, alle ore 16:00 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi via Della
Teleferica di IL RO, era stato investito dalla trattrice agricola targata AP992G, di proprietà della e condotta nell'occasione dal , assicurata per la CP_2 CP_3
responsabilità civile (r.c. auto) da Controparte_1
A fondamento della domanda, l'attore ha affermato che il , per imprudenza e CP_3
negligenza, non si era accorto della sua presenza e, pertanto, la trattrice agricola dallo stesso condotta lo aveva investito con la ruota anteriore destra, procurandogli lesioni che avevano reso necessario il trasporto presso l'ospedale di Crotone e che avevano determinato inabilità temporanea fino al 6.9.2015, allorché era stato giudicato guarito, ma con postumi permanenti. Ha chiesto, quindi, la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento in suo favore della somma di euro 76.298,36 ovvero di quella accertata in corso di causa, oltre accessori di legge.
Si è costituita in giudizio tramite apposita comparsa, rilevando, Controparte_1 in via preliminare, il coinvolgimento dell'attore e degli altri due convenuti in un numero significativo di altri sinistri stradali ed eccependo la nullità dell'atto di citazione per violazione del termine di comparizione.
3 Ha sostenuto, poi, l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum, evidenziando che, in sede di istruttoria stragiudiziale, erano emerse una serie di incongruenze e, segnatamente, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal conducente del mezzo e dal testimone rispetto alla dinamica del sinistro descritta dall'attore e l'incompatibilità con le lesioni riportate, nonché l'eccessiva quantificazione del danno operata dal anche Pt_1
in ragione del concorso di colpa allo stesso addebitabile e del divieto di sovrapporre danno morale e danno biologico. Ha chiesto, quindi, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione dell'importo del risarcimento del danno rispetto alla domanda.
All'esito della prima udienza, tenutasi il 2.11.2016, il Giudice, su richiesta dell'attore
(che aveva aderito alla eccezione di nullità sollevata dalla compagnia di assicurazioni), ha autorizzato la nuova citazione dei convenuti nel rispetto del termine di comparizione.
Rinnovata la citazione, non si sono costituiti in giudizio, tuttavia, e Controparte_2
, dichiarati, pertanto, contumaci con ordinanza resa all'udienza del Controparte_3
6.6.2017.
Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. ed ammesse le prove, la causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, mediante prova orale
(interrogatorio formale di e deposizione testimoniale di Controparte_3 [...]
e consulenza tecnica d'ufficio medico legale), eseguita dal dott. Testimone_1 Tes_2
[...]
All'udienza dell'11.5.2021, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza del Tribunale di Crotone n. 987/2021, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 987/2021, emessa il 26.11.2021 e pubblicata in pari data, il Tribunale di
Crotone ha rigettato la domanda proposta dal condannandolo a rimborsare ad Pt_1 [...]
le spese di lite. Controparte_1
In sintesi, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, ritenendo che l'attore non avesse assolto l'onere della prova sullo stesso gravante, descrivendo la dinamica del sinistro in maniera generica e, poi, ricostruendola in maniera più precisa nelle
4 dichiarazioni rilasciate al consulente tecnico di ufficio medico – legale (riferendo di avere subito lo schiacciamento del piede destro da parte della trattrice dopo essere caduto a terra), senza, tuttavia, che tale dinamica fosse confermata né dal conducente del mezzo interrogato nel corso del giudizio e dal testimone escusso e, anzi, contraddetta da quanto riferito dagli stessi durante l'istruttoria svolta nella fase stragiudiziale dalla compagnia di assicurazioni (cfr. la sentenza del Tribunale).
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato il 29.12.2021, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza lamentando, in sintesi: a) l'errata valutazione delle risultanze Parte_1 istruttorie da parte del Tribunale, giacché l'attore aveva descritto in maniera particolareggiata le circostanze del sinistro per cui è causa e le sue affermazioni avevano trovato riscontro, non soltanto nelle prove orali espletate, ma anche nella espletata consulenza tecnica d'ufficio e nel modello di “constatazione amichevole di incidente” prodotto in giudizio;
b) non era vero che vi fossero contraddizioni tra quanto dichiarato dal testimone e dal in giudizio e quanto riferito nella fase Tes_1 CP_3 stragiudiziale né che il avesse mai affermato che l'arrotamento del piede destro Pt_1 fosse avvenuto dopo l'urto con il mezzo e la caduta a terra); c) il danno era dimostrato anche nella sua quantificazione, essendo stata espletata apposita consulenza tecnica d'ufficio che, del resto, aveva accertato il nesso di causalità tra l'incidente ed il danno medesimo. Ha concluso come sopra trascritto.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 5.4.2022, si è costituita in giudizio contestando il fondamento dell'impugnazione, sulla base di Controparte_1
argomentazioni analoghe a quelle sviluppate nel giudizio di primo grado, ossia affermando che: I) le parti ed il testimone erano soggetti “propensi” ai sinistri, in quanto erano stati coinvolti, a vario titolo (come danneggiati, responsabili o testimoni), in molti altri incidenti stradali;
II) l'attore non aveva fornito piena prova del fatto storico, con particolare riguardo alla dinamica del sinistro, alle lesioni riportate ed al nesso eziologico delle stesse rispetto all'incidente; III) la dinamica del sinistro, per come indicata dal
(investimento da parte del trattore con la ruota anteriore destra del suo piede Pt_1
destro, mentre procedevano nella stessa direzione) e sempre contestata dalla compagnia
5 di assicurazioni, era incompatibile con le lesioni riportate;
IV) il consulente tecnico di ufficio, per ritenere la compatibilità delle lesioni con il sinistro, aveva ricostruito il fatto in maniera differente, ipotizzando che il trattore, dapprima, avesse investito il pedone, facendolo cadere per terra, e, successivamente, avesse arrotato il suo piede destro, senza, tuttavia, che tale dinamica trovasse corrispondenza nell'istruttoria espletata. Ha concluso come trascritto in epigrafe.
e , invece, non si sono costituiti in giudizio, Controparte_2 Controparte_3
cosicché, con ordinanza del 27.4.2022, all'esito dell'udienza di pari data, la Corte ha dichiarato la loro contumacia, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni per il
27.9.2023.
Precisate le conclusioni a tale udienza, la Corte ha assegnato la causa in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Entrambe le parti costituite hanno depositato soltanto la comparsa conclusionale;
l'appellante ha presentato anche memoria di replica.
Con ordinanza del 2.10.2024, tuttavia, preso atto che il giudice ausiliario, relatore della causa, dott. Domenico aveva rassegnato le dimissioni volontarie in data Persona_1
16.9.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo, per essere decisa in diversa composizione collegiale, cosicché, designato il nuovo relatore, è stata fissata l'udienza del 27.11.2024 per il prosieguo, con avvertimento che la causa sarebbe stata trattenuta in decisione senza ulteriori termini (cfr. ordinanza in atti).
Con ordinanza del 29.11.2024, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
27.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., la causa è stata assegnata a sentenza, senza assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali ed eventuali note di replica (cfr. ordinanza in atti).
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
6 Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Crotone e, dall'altro, dei motivi di appello formulati da appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad Parte_1
oggetto: a) l'accertamento dell'an debeatur della domanda di risarcimento dei danni subiti dal per il sinistro occorsogli il 13.2.2015, ritenuto non provato dal Pt_1
Tribunale, con valutazione censurata dall'appellante; b) solo in caso di accertamento della sussistenza dell'an debeatur, l'accertamento del quantum debeatur della predetta domanda risarcitoria;
c) la regolamentazione delle spese di lite.
2. Il merito. Le valutazioni della Corte di Appello
Come già, in parte, illustrato (v. il § 3 della parte dedicata allo svolgimento del processo), con un primo motivo di impugnazione (rubricato “violazione di legge – errata valutazione dell'impianto probatorio”), l'appellante lamenta l'errore di valutazione del giudice di primo grado nel ritenere non provato il sinistro per cui è causa e le concrete modalità di svolgimento dello stesso, sebbene: a) l'attore avesse descritto in maniera particolareggiata le circostanze del sinistro per cui è causa e le sue affermazioni avessero trovato riscontro nelle prove orali espletate e nella documentazione prodotta (in particolare, nel modello di “constatazione amichevole di incidente”), oltre che, con particolare riferimento all'accertamento del nesso di causalità tra l'incidente e le lesioni riportate dal nella espletata consulenza tecnica d'ufficio; b) non vi fossero Pt_1
contraddizioni tra quanto dichiarato in giudizio dal testimone e dal Tes_1 CP_3
(conducente del mezzo) e quanto riferito nella fase stragiudiziale né, contrariamente all'assunto del Tribunale, vi fosse contraddizione tra la dinamica riferita dagli stessi e quanto allegato dal il quale, in particolare, non aveva mai affermato che Pt_1
l'arrotamento del piede destro era avvenuto dopo l'urto con il mezzo e la sua caduta a terra.
Il motivo non è fondato e la sentenza del Tribunale, da intendersi richiamata, deve essere confermata nella parte in cui ha escluso la prova della dinamica del sinistro, salve le precisazioni seguenti.
In primo luogo, deve osservarsi, come, del resto, ritenuto dal Tribunale, che la domanda dell'attore risulta alquanto generica nella descrizione della dinamica e delle modalità del sinistro, ossia in ordine a circostanze, all'evidenza, essenziali per reputarla fondata,
7 avendo allegato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che “il sig.
non si avvedeva della presenza del pedone e lo Controparte_3 Parte_1
investiva con la ruota anteriore destra, così come risulta dalla denuncia di sinistro sottoscritta dal conducente del veicolo responsabile”. In tale documento, richiamato nell'atto di citazione, si legge soltanto: “Non vedevo il pedone e lo investivo con la ruota anteriore destra”.
Nessuna precisazione l'attore ha effettuato con la memoria di cui all'art. 183, comma 6°,
n. 1 c.p.c. e, soltanto, con quella di cui al n. 2 del citato art. 183 c.p.c., nel formulare i capitoli di prova, ha chiesto di provare che “il sig. , uscendo con il Controparte_3
mezzo agricolo dalla sua proprietà, per immettersi sulla via Teleferica, investiva con la ruota anteriore destra il pedone che si trovava sul lato opposto di via Parte_1 della teleferica rispetto all'uscita del veicolo agricolo” (capitolo “d”) e che “al momento dell'investimento il sig. si trovava di spalle rispetto al veicolo agricolo” Parte_1
(capitolo “f”).
Rimane, peraltro, il difetto di allegazione circa la concreta dinamica del sinistro, descritta, in definitiva, genericamente, come un investimento del ad opera della Pt_1
trattrice agricola condotta dal , allorché sopraggiungeva alle spalle CP_3 dell'appellante sulla via Della Teleferica di IL RO.
Gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria, tuttavia, non consentono di verificare tale dinamica e, anzi, inducono a ritenere che le lesioni riscontrate siano state procurate da un sinistro con dinamica differente.
Non sono sufficienti, infatti, le dichiarazioni rese in fase stragiudiziale (nel corso dell'istruttoria sul sinistro compiuta dalla compagnia di assicurazioni) e, poi, in giudizio, da (testimone) e da (conducente del Testimone_1 Controparte_3
trattore) che, in sintesi, nella fase stragiudiziale, hanno riferito dell'investimento del ad opera del trattore che gli aveva schiacciato il piede destro, facendolo cadere per Pt_1 terra, limitandosi, poi, in giudizio a confermare l'investimento e precisando che il mezzo condotto dal sopraggiungeva alle spalle del CP_3 Pt_1
Si tratta, tuttavia, di dichiarazioni inattendibili e, comunque, del tutto insufficienti a comprovare la dinamica del sinistro.
Anche volendo trascurare la circostanza (che, di per sé, induce ad una certa prudenza nel valutare la loro genuinità) del coinvolgimento di entrambi e del mezzo stesso, secondo quanto risulta dai tabulati dell'Isvap prodotti da in un certo Controparte_1
8 numero di altri incidenti stradali, devono rilevarsi una serie di contraddizioni o incongruenze nelle loro dichiarazioni e, precisamente, che: a) nelle dichiarazioni rese alla compagnia di assicurazioni, tanto il quanto il hanno riferito che Tes_1 CP_3 sulla parte anteriore del trattore fosse montato un “muletto”, mentre in giudizio hanno affermato che si trattava di una benna o di una pala meccanica;
b) in tali dichiarazioni, inoltre, mentre il ha affermato che il aveva cercato di attirare Tes_1 CP_3
l'attenzione del pedone suonando il clacson, il , al contrario, ha detto che non CP_3
si era avveduto della sua presenza (circostanza, peraltro, poco verosimile, posto che, per come risulta anche dallo schizzo planimetrico allegato, si era da poco immesso sulla strada, provenendo dalla sinistra della stessa e, quindi, aveva la visuale frontale del luogo in cui si trovava il ossia dalla parte opposta della strada); c) il ha Pt_1 CP_3 affermato di avere soccorso il e di averlo accompagnato all'ospedale di Catanzaro, Pt_1 mentre è documentato che l'uomo è stato portato presso il nosocomio di Crotone
(circostanza che rende particolarmente sospetta la sua stessa presenza al momento dell'incidente e dei soccorsi); d) alla compagnia di assicurazioni, il ha riferito Tes_1
che non conosceva personalmente le parti, ma solo di vista, mentre in giudizio ha dichiarato di trovarsi in quel posto perché intendeva contattare il per CP_3 affidargli l'incarico di zappare l'uliveto dello zio, circostanza che sembra deporre per una conoscenza personale.
Ma la maggiore inattendibilità di entrambi si appunta proprio sulla parte essenziale della descrizione della dinamica del sinistro, allorché hanno riferito di un investimento avvenuto tramite lo schiacciamento del piede destro del ad opera della ruota destra Pt_1
del trattore che sopraggiungeva alle sue spalle, giacché, come rilevato dalla compagnia di assicurazioni, è difficile anche solo ipotizzare che tale dinamica abbia potuto comportare lesioni all'arto inferiore destro, lasciando indenne quello sinistro.
In verità, il consulente tecnico di ufficio medico - legale, nel ritenere la compatibilità delle lesioni riscontrate con il sinistro, ha ricostruito la sua dinamica in maniera differente, sostenendo, sulla base di quanto gli avrebbe riferito in occasione della visita peritale il che quest'ultimo, dapprima, sarebbe stato colpito alle spalle dal mezzo, Pt_1
quindi, sarebbe caduto a terra e, infine, il trattore, proseguendo la marcia, avrebbe schiacciato il suo piede destro con la ruota anteriore destra.
Tuttavia, tale dinamica dell'incidente - prescindendo dalla mancanza di dati obiettivi che possano supportate l'ipotizzato urto alle spalle e la successiva caduta a terra (quali
9 contusioni o escoriazioni nelle parti del corpo coinvolte in tale prima fase dell'incidente)
- non trova alcun riscontro né nelle allegazioni giudiziali della difesa del né nelle Pt_1
risultanze istruttorie (segnatamente, nelle dichiarazioni del e del ), Tes_1 CP_3
ma, anzi, risulta smentita nello stesso atto di impugnazione, in cui si afferma, piuttosto, che era incomprensibile la circostanza che il primo giudice avesse attribuito al una Pt_1
simile versione degli accadimenti e che, viceversa, nessun atto processuale consentiva di ritenere che l'attore avesse mai dichiarato che l'arrotamento del piede destro era avvenuto dopo l'urto con il mezzo e la conseguente caduta a terra (v. pagg. 10-11 dell'atto di appello).
Ne deriva che le valutazioni del consulente tecnico di ufficio, al di là delle apparenze, non solo non confermano, ma smentiscono le allegazioni difensive suddette e le dichiarazioni citate.
In definitiva, difetta la prova delle effettive modalità di verificazione del sinistro, dovendosi, di conseguenza, rigettare l'appello.
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Le spese di lite seguono, nei rapporti processuali tra le parti costituite, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dal d.m. n.
55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro 26.000,00 ad euro
52.000,00), tenuto conto della modesta complessità della controversia.
Tanto chiarito, le spese possono liquidarsi in complessivi euro 4.996,00 (euro 1.029,00 per lo studio della controversia;
euro 709,00 per la fase introduttiva;
euro 1.523,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
euro 1.735,00 per la fase decisionale).
Nessuna pronuncia sulle spese di giudizio si rende necessaria, invece, quanto ai rapporti processuali con le parti appellate rimaste contumaci.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (integrale rigetto per infondatezza), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. Parte_1
987/2021, emessa il 26.11.2021 e pubblicata in pari data, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna al rimborso delle spese processuali del presente giudizio nei Parte_1
confronti di in persona del l.r.p.t., liquidate in complessivi euro Controparte_1
4.996,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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