Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/06/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2920/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2920/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale ” e vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Di Palma (c.f. ), giusta procura allegata;
C.F._2
Attore
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._3
Avv.ti Ugo Loguercio (c.f. ) e Rosa Frullone (c.f. C.F._4
, giusta procura in atti;
C.F._5
- Convenuto
Conclusioni: per parte attrice “Il sottoscritto Avv. ANTONIO DI PALMA, nella qualità di procuratore e difensore del Dott. , si riporta a tutte le proprie Parte_1 difese, eccezioni, deduzioni e richieste, come formulate, anche con la comparsa conclusionale in atti, sempre impugnando ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito.”. Per parte convenuta “Si conclude per il rigetto della domanda, con il favore delle spese ed attribuzione al procuratore anticipatario, come da tabelle professionali in essere, per lo scaglione €.52.000\260.000.- Solo per mero tuziorismo e solo nel caso che l'attuale G.I. ritenesse utile espletare la prova testimoniale, articolata da questa difesa , si richiede, in subordine, la revoca del provvedimento di rinvio del 30\10\2020 per la precisazione delle conclusioni, con ammissione della prova testimoniale articolata. Con richiesta di trasmissione degli atti all'ordine dei commercialisti di Avellino, affinchè possano valutare attività sanzionatoria nei confronti del professionista, dr. .”. Parte_1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
premettendo in fatto: di esercitare la professione di commercialista;
Controparte_1 che, nell'anno 2005/2008, riceveva incarico dalla convenuta di Controparte_1 risolvere problematiche inerenti alla sua persona e alla ditta AP IT di
ER QU, in favore della quale la convenuta aveva prestato fideiussioni, rilasciato titoli ed ipoteche a garanzia;
che i rapporti con la convenuta scaturiti nei vari atti, procura speciale, perizia di valutazione del ramo di azienda della ditta AP IT e vendita degli immobili di proprietà erano il logico espletamento di un incarico di consulenza molto più complesso affidato a vario titolo;
che detto incarico prevedeva lo studio e l'analisi di tutti i problemi riguardanti l'impresa AP IT, dal recupero degli incartamenti detenuti da altri consulenti e professionisti, revoca da parte del Ministero delle Attività
Produttive del contributo a fondo perduto di €1.122.777,30 concesso attraverso il Patto Baronia,
1
istanze di vendita all'asta degli immobili di proprietà, tutti ipotecati, decreti ingiuntivi divenuti esecutivi da parte di numerosi creditori, istanze di fallimento, cancellazioni di ipoteche, regolarizzazioni presso la GEI delle posizioni debitorie aperte per il dante causa ER
; che egli, dopo analisi della situazione aziendale, elaborava un piano sistematico di
[...] salvataggio, al fine di salvaguardare gli interessi della convenuta;
l'attività prestata permetteva di risanare transattivamente tutte le posizioni creditorie pendenti della convenuta con notevoli risparmi di somme. L'attore lamentava di non avere ricevuto per l'attività svolta alcun acconto, né tanto meno il saldo effettivo oltre accessori previdenziali e fiscali, nonostante i solleciti e l'istanza di negoziazione assistita ed elencava altresì le posizioni definite e le attività svolte nell'interesse della convenuta. Quindi, l'attore deduceva che, in applicazione del tariffario dell'Ordine dei
Commercialisti ed Esperti Contabili in vigore al momento della conclusione del singolo affare, dovesse riconoscersi la somma di €51.640,06, oltre rimborso delle somme dovute per Cassa Previdenziale e per IVA secondo i tassi vigenti al momento della fatturazione e precisava che gli incarichi elencati fossero stati conferiti verbalmente ed a mezzo procura. L'attore concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale, respinte tutte le contrarie richieste, eccezioni e deduzioni, che si impugnano, accertare e dichiarare l'attività professionale compiuta dal Dott. in favore della sig.ra e, quantificandone Parte_1 Controparte_1 il valore nell'importo di € 51.640,06, oltre accessori previdenziali e fiscali nella percentuale in vigore al momento della fatturazione, condannarla al pagamento della indicata somma, o di quella minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa, per le causali dedotte in premessa, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale fino alla data di notifica del presente atto ex art. 1284 c.c. e, dal giorno della notifica, ex art. 1284 c.c. e fino al soddisfo o, in subordine, sentirla condannare al pagamento della medesima somma di € 51.640,06, oltre accessori previdenziali e fiscali nella percentuale in vigore al momento della fatturazione, a titolo di arricchimento senza causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale fino alla data di notifica del presente atto ex art. 1284 c.c. e, dal giorno della notifica, ex art. 1284 c.c. e fino al soddisfo, previo l'espletamento dei necessari mezzi istruttori;
condannarla, in ogni caso, al pagamento di tutte le spese del giudizio, con competenze ed accessori tutti di legge, rimborso forfettario ex art. 2 DM n. 55 del 10.3.2014, CPA ed IVA, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. In prima udienza, nella data 6/11/2017, si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta, eccependo: che il giudizio era la CP_1 conseguenza di liti giudiziari e familiari riguardanti esclusivamente l'attore ed il proprio figlio QU ER, per un incarico conferito da quest'ultimo, quale titolare della ditta
“AP IT”; a causa delle difficoltà economiche del ER, ella si determinava, insieme all'altro figlio, tale a vendere un appartamento, sito in Persona_2
Avellino, alla via P. Paolo Manna, in comproprietà con ER QU, per consentire a quest'ultimo di risanare la sua posizione economica;
per tale aiuto ella conferiva una procura speciale a titolo gratuito all'attore, pretendendo dal figlio di essere tenuta indenne da debiti pregressi dallo stesso contratti e in relazione a solo alcuni dei quali la convenuta assumeva la posizione di garante/fideiussore; che ella non era titolare, né socia della ditta AP IT, per cui non poteva conferire incarico all'attore di risolvere le relative problematiche;
che l'unico incarico conferito all'attore, in virtù di procura speciale, ma a titolo gratuito, era quello di vendere l'immobile di via Manna;
l'attività riferita dall'attore rientrava nella prescrizione breve relativa ai compensi per opera professionale, da ritenersi maturata;
gli importi di cui all'atto di citazione non erano supportati da idonea indicazione del valore della pratica.
La parte convenuta concludeva “l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, Voglia: - rigettare la domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto per non aver la sig.ra
[...]
conferito gli incarichi per cui è causa al dott. , se non la CP_1 Parte_1
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procura a vendere ma a titolo gratuito;
- In via meramente subordinata e nella improbabile e denegata ipotesi che la gratuità dell'opera non dovesse essere valutata tale, si eccepisce la avvenuta prescrizione dei crediti;
- In via ulteriormente gradata, non dovuti gli importi, nella misura richiesta - con vittoria di spese di lite”.
La causa veniva istruita solo documentalmente e quindi fissata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii, essa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Come sopra esposto, la causa ha ad oggetto la richiesta di pagamento di compensi professionali spiegata dall'attore Dott. per l'attività prestata quale Parte_1 commercialista in favore e nell'interesse della convenuta. Si verte, pertanto, nell'ambito di contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 e ss. C.c. In linea generale, è utile rammentare che, in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio tra creditore e debitore, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite abbia notoriamente affermato che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass. S.U. n. 13533/2001). Con espressa attinenza al tema che qui interessa, val la pena poi evidenziare che il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva (cfr. Cass. 24/01/2017 n. 1792; Cass. 24/02/2016 n.3652; Cass. 04/02/2000 n. 1244).
Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista le prove dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombono al professionista (cfr. Cass. 19/11/2018 n.29812; Cass.24/02/2016 n. 3652; Cass. 31/10/2013 n. 24568), essendosi in particolare sostenuto che “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante” (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1792 del 24/01/2017) e che “Nel contratto di prestazione di opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l'opera del professionista deve essere svolta, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un professionista affinché questi presti la propria opera a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente ed il professionista, il quale resta obbligato verso il primo a compiere la prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso” (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22233 del 25/11/2004). Occorre, quindi, anzitutto, verificare se, nel caso di specie, l'attore abbia fornito dimostrazione del conferimento degli incarichi professionali, per il pagamento dei quali agisce, da parte della convenuta, trattandosi di fatto espressamente contestato dalla stessa, che ha sostenuto di essere assolutamente estranea alle attività per le quali le era richiesto il pagamento.
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Vi è da rilevare che l'attore abbia affermato che gli incarichi furono conferiti verbalmente e a mezzo procura. La difesa attorea non articolava, tuttavia, alcuna prova orale, sicché occorre esaminare le sole prove documentali precostituite. Dalla disamina della produzione allegata non è dato rinvenire, a ben vedere, atti di conferimenti di incarichi da parte della convenuta in favore del dr. Controparte_1
nel periodo 2005/2008, salvo specifica eccezione di cui meglio appresso Parte_1 si dirà. Va subito chiarito come la “Procura speciale”, rogata dal Notaio Persona_3 (Rep. n. 81347) in data 06.03.2006, conferita dalla convenuta e i due figli all'attore per la vendita degli immobili siti in Avellino, alla via P. Paolo Manna n. 89, è estranea all'oggetto del giudizio, essendo stato espressamente indicato che essa venne rilasciata a titolo gratuito ed avendo proprio l'attore precisato che per tale attività alcun compenso veniva reclamato (v. memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c.). Quanto alla restante documentazione, negli atti notarili allegati non compare alcun riferimento alla convenuta, utile ai fini di causa che qui interessano, atteso che: l'”atto Per_4 19.5.2006” riguarda la costituzione della Sas “Dolciaria Tanù”, stipulato tra Controparte_2
e ER QU;
l'“Atto D'Amore 6.7.2006” si riferisce al contratto di mutuo fondiario stipulato tra Banca della Campania Spa e la società Parte_2
e in cui assumono il ruolo di fideiussori e
[...] Controparte_2 [...] ; l'“Atto Piroli 7.8.2006” si riferisce all'atto di compravendita stipulato in data 7 CP_3 agosto 2006 tra , quale socio accomandatario e rappresentante organico Controparte_2 della “EFFEDIERRE s.a.s. di PO CO e l'attore, il quale agisce in rappresentanza della convenuta e dei suoi due figli, come da procura speciale a titolo gratuito di cui sopra. Ancora, vi è da constatare che le stesse valutazioni sono da compiersi con riguardo alla documentazione allegata da parte attrice e denominata: “Atti debitoria , dalla CP_4 quale si evince che il dott. avesse rappresentato il solo ER QU nella Parte_1 vicenda transattiva (v. intestazione della Nota della del 27.03.06, pag. 7 del CP_4 documento) ed all'esito della quale la quietanza di non avere più nulla a pretendere veniva rilasciata dalla Amministratrice in favore dei soli ER QU e Controparte_5
“Atti debitoria BC Pop Torre del Greco” ove non si rinviene alcun elemento Controparte_6 indicativo di rapporti professionali tra l'attore e la convenuta;
“Atti debitoria ” ove Parte_3 non si rinviene alcun elemento indicativo di rapporti professionali tra l'attore e la convenuta;
“Atti debitoria ” ove l'attore compare, nella transazione tra ER QU, in qualità Per_5 di titolare della AP IT di ER QU e la Iuliano s.r.l., quale procuratore speciale del solo ER QU;
“ ” ove risultano Controparte_7 allegate richieste ed intimazioni di pagamento dell'Agenzia delle Entrate riscossione e dell'Inps rivolte a e non si rinviene alcun elemento indicativo di rapporti professionali Persona_1 tra l'attore e la convenuta. In sintesi ed in conclusione sul punto, dagli atti prodotti sopra elencati non si ricava prova del conferimento all'attore di alcun incarico professionale da parte della convenuta, nell'interesse proprio o di terzi. Vi è da dire che anche le prospettazioni di avere l'attore ricevuto incarico dalla
[...] di risolvere problematiche inerenti la sua persona, oltre che quelle relative alla CP_1 ditta AP IT di ER QU, di avere, con l'accordo della convenuta, proposto a vari imprenditori il piano di salvataggio della AP IT, di avere condiviso con la convenuta l'operazione di cessione al gruppo del ramo di azienda CP_2
AP IT ed alcuni immobili, di avere avuto contatti ed incontri tesi alla redazione di atti pubblici e di restrizione e cancellazione di ipoteche e pagamenti con i Notai, di avere definito la posizione previdenziale INPS di sono rimaste tutte al rango Persona_1 di mere allegazioni, prive di ogni riscontro documentale e non comprovate nemmeno a mezzo di prove orali. Di contro, la posizione della convenuta, secondo cui i debiti per i quali operava
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il fossero ascrivibili a QU ER o della AP di QU ER Parte_1
e che il dott. avesse specifico mandato professionale a seguito di procure rilasciate Parte_1 da QU ER, appare, a ben vedere, suffragata dal deposito delle Procure speciali del 6.3.2006 e del 13.3.2006, nonché dalla lettura della Sentenza n. 544/17, resa dal Tribunale di
Avellino nel giudizio in cui erano parti in causa lo stesso ER QU, quale attore, e, quali convenuti, ed e nella quale si fa menzione Parte_1 Controparte_2 proprio dell'esecuzione da parte del delle “obbligazioni nascenti dai due contratti Parte_1 di mandato stipulati con l'attore ed aventi ad oggetto (contratto del 3.3.2006) la cessione del ramo d'azienda denominato AP IT (che secondo la perizia di stima di attività e passività esponeva un saldo negativo pari ad € 518.833,36) e (contratto del 13.3.2006) l'estinzione, anche tramite transazioni, di tutti i debiti del mandante ” (v. doc. alleg. Parte_4
Memoria art. 183 VI co. n. 2 cpc parte convenuta).
Specifica attenzione va, invece, dedicata alla documentazione allegata da parte attrice e denominata “Atti debitoria Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A.”, atteso che il documento contiene: messaggio-fax inviato dall'attore, in nome e per conto della convenuta, al Sanpaolo
Banco di Napoli, in data 15.06.2006, con cui chiedeva l'estinzione della posizione debitoria di
ER QU, in qualità di titolare della ditta AP per cui pendeva la procedura di espropriazione immobiliare n. 81/2005 dinanzi al Tribunale di Avellino, mediante versamento entro il 20 c.m. di complessivi 130.000,00; Nota dell'istituto Sanpaolo Banco di Napoli del
19/6/2006, indirizzata a , di riscontro e accoglimento della proposta Parte_1 formulata in nome e per conto della bonifico di euro 130.000,00 Controparte_1 effettuato dalla convenuta, quale ordinante, in favore della Banca della Campania e relativa comunicazione inviata a mezzo fax del 7/7/2006 dall'attore di rimessione all'istituto di credito della ricevuta di pagamento del bonifico ordinato dalla quale garante Controparte_1 di ER QU, per l'estinzione del debito vs l'istituto, “atto di consenso a cancellazione totale di ipoteca”, gravante sulla ditta AP, da parte dell'istituto di credito in parola;
copia ordinanza del G.E. in data 8/01/2007 di estinzione della procedura esecutiva immobiliare.
Con espresso riguardo a tale singola fattispecie, stima il Tribunale di dover assegnare rilievo, ai fini della prova dell'esistenza del conferimento di un incarico da parte della convenuta all'attore diretto all'estinzione del debito con l'istituto bancario Sanpaolo Banco di Napoli, al fatto che il commercialista avesse trasmesso la proposta transattiva spendendo il nome e dichiarando di agire nell'interesse della convenuta, nonché al fatto che quest'ultima avesse poi dato esecuzione alla proposta transattiva trasmessa in suo nome e per suo conto all'istituto bancario, mediante l'ordine di bonifico dell'importo corrispondente, con completamento della operazione comunicato ancora dal alla banca in nome della Parte_1 (v. ancora per tutto doc. “Atti debitoria alleg. Atto CP_1 Controparte_8 di citazione).
In punto di diritto, occorre rimarcare che il consolidato orientamento giurisprudenziale si è espresso nel senso che la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico possa essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni (Cass. Civ. n. 3016/2006; Cass.
Civ. n. 1792/2017) e che la stipulazione del contratto di prestazione d'opera non richieda la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia.
Resta da aggiunge che l'eccezione di prescrizione dei compensi per opera professionale, avanzata da parte convenuta (v. pag. 3 della Comparsa di costituzione) sia inammissibile, per non essersi ella costituita tempestivamente, entro il termine di venti giorni prima dell'udienza, atteso che la costituzione in giudizio avveniva piuttosto in data 6/11/2017, ovvero in sede di prima udienza.
Alla luce di quanto sopra esposto, la sola prestazione concernente la transazione con l'istituto di credito Sanpaolo Banco di Napoli deve ritenersi eseguita dall'attore in favore della convenuta, con la conseguenza che parte attrice ha diritto a percepire il relativo compenso.
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In merito al quantum del compenso spettante al professionista, l'attività può essere ben inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 43 della tariffa professionale vigente all'epoca dell'affare per i dottori commercialisti ex DPR n. 645/1994, in tema di “Componimenti amichevoli” e che prevedeva “
1. Al dottore commercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'art.
3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari: a) un compenso fisso di L. 15.000 per ciascun creditore;
b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, in compenso così determinato: fino a L. 500.000.000 dal 3% al 4%; per il di più fino a L.
1.000.000.000 dal 2% al 3%; per il di più fino a L.
5.000.000.000 dall'1,5% al 2%; per il di più fino a L.
10.000.000.000 dall'1% all'1,5%; per il di più oltre L. 10.000.000.000 dallo 0,5% all'1%. 2.
Se provvede anche al realizzo delle attività, al dottore commercialista competono, altresì, gli onorari previsti all'art. 30, lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%. “, dovendosi altresì fare riferimento “alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonche' dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.”, ex art.
3. Fissato il valore della pratica in €130.000,00, deriva un compenso pari al 4% di tale importo e quindi €5.200,00 e un compenso fisso di €7,75 per complessivi €5.207,75; considerando che al professionista spettano anche le indennità (v. art. 2), vanno poi riconosciuti, ex art. 19, €51,65 per la formazione dei fascicoli ed €15,49 per la domiciliazione;
essendo l'incarico connesso a più clienti, può applicarsi una riduzione del 30% ex art. 12, sicché l'importo dovuto è pari a
€3.645,42 per compensi e €67,14 per indennità, oltre accessori previdenziali e fiscali, se dovuti, come per legge. La domanda proposta da nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
va, dunque, accolta nei limiti di cui sopra e rigettata per la restante parte. CP_1
Vanno, infine, disciplinate le spese di lite.
In ragione dell'esito della lite si giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 2/3, anche a mente dell'esegesi secondo cui "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali
(art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità
- una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (Cass. 21/10/2009 n. 22381), il restante 1/3 va posto a carico della convenuta.
La liquidazione si effettua d'ufficio, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore del decisum, dell'oggetto, della media complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, ovvero studio, introduttiva, istruttoria, decisoria.
Va esclusa ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c., in assenza dei relativi presupposti di legge. Va esclusa l'applicabilità dell'art. 89 c.p.c., le espressioni contestate non esulando dalla materia del contendere e dalle esigenze difensive e da valutarsi come non dettate da uno scomposto intento dispregiativo.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
6 R.G. n. 2920/2017
dell'importo di €3.645,42 per compensi professionali e €67,14 per indennità, oltre accessori previdenziali e fiscali, se dovuti, come per legge;
oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Rigetta per la restante parte la domanda attorea.
3. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura dei 2/3 e condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, del residuo 1/3 che si Controparte_1 liquida in €183,32 per esborsi e €850,66 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al procuratore costituito Avv.
Antonio Di Palma, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in data 9 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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