Articolo 48 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 47Articolo 49
Versione
13 aprile 1963
Art. 48.
Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali sono applicabili in materia di disciplina le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo VII e l'articolo 120 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
A detto personale, ad eccezione dei direttori di ufficio locale di gruppo A, B, e C, possono essere applicate, altresi', le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963