Art. 41.
Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidita' sono impiegate:
1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
2) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
3) in beni immobili;
4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.
In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione puo' anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidita' sono impiegate:
1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
2) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
3) in beni immobili;
4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.
In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione puo' anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.