Improcedibile
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/04/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03396/2025REG.PROV.COLL.
N. 02592/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2592 del 2023, proposto da FR NO, rappresentato e difeso dall’avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo D’Avino e Andrea Orefice, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di NO (sezione seconda) n. 2223/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti, udito l’avvocato Ippolito Matrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione riceveva dal Comune di Scafati l’ordinanza di demolizione in data 17 febbraio 2017, n. 2181, relativa alle seguenti opere abusive: « realizzazione di un’abitazione, a livello di piano terra, che impegna una superficie di circa mq. 63,60 ed una volumetria di circa mc. 187.00 costituita dalle seguenti opere: fondazioni, pilastri e travi in legno, copertura a due falde con pannelli e tegole, pareti perimetrali in muratura con intonaco, infissi, impianti, pavimentazione, rivestimento, pezzi igienici, tinteggiatura », accertate presso l’immobile sito in via Matrone, censito a catasto al foglio 5, particelle 1173 e 1177, di cui è comproprietario . Oltre a questo titolo, l’ingiunzione a demolire era indirizzata al medesimo appellante in qualità di esecutore degli abusi accertati.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di NO, censurava l’ingiunzione a demolire innanzitutto per mancata partecipazione al procedimento, in violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; inoltre per plurime violazioni del testo unico dell’edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380), sotto il profilo della sua legittimazione passiva rispetto all’intervento repressivo, malgrado la sua qualità di mero comproprietario dell’immobile e il fatto che il suo godimento era stato riservato al di lui padre, che avrebbe poi realizzato gli abusi in questione; veniva infine dedotta la violazione dell’art. 36 del citato testo unico dell’edilizia per mancata valutazione della sanabilità dei medesimi abusi.
3. Le censure così sintetizzabili erano giudicate infondate e il ricorso era conseguentemente respinto con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione, contro la quale il ricorrente ha proposto il presente appello.
4. Si è costituito in resistenza il Comune di Scafati.
5. Con memoria depositata in data 25 marzo 2025 l’appellante ha dichiarato che « è cessato l’interesse » a coltivare l’impugnazione, in conseguenza del deposito di un « progetto di demolizione » delle opere abusive.
DIRITTO
1. In ragione della dichiarazione resa in vista della decisione di merito, ora riportata, deve essere pronunciata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
2. In punto spese del presente grado di giudizio può essere disposta la compensazione tra le parti, avuto riguardo alle ragioni sulla cui base l’interesse a ricorrere è venuto meno, riconducibili all’essersi l’odierno appellante conformato al provvedimento impugnato, e che hanno quindi dato luogo alla pronuncia in rito ai sensi della disposizione del codice del processo amministrativo ora richiamata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO