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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2565 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10-4-2025, vertente tra
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Tolero Parte_1 P.IVA_1
n. 11, presso lo studio dell'Avv. Mauro Santopietro, rappresentata e difesa dall'Avv.
Amedeo Carrocci in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Roma, Piazza G. Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avv. Egidio Marullo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellato -
Oggetto: Appalto.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la (nel prosieguo, “ ”) Parte_1 Pt_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il sig. Controparte_1 assumendo che, in data 4.3.2011, aveva ricevuto dalla “ ” -che per Parte_2 conto del predetto aveva curato la progettazione dei lavori- un invito a presentare un'offerta per la stipula di un contratto di appalto, avente ad oggetto la ristrutturazione, con esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di un immobile sito in Roma, in Via Callimaco 15/a; quindi, all'esito della presentazione dell'offerta, in data 3.6.2011 il sig. , in qualità di committente, e l'attrice, in qualità Controparte_1 di appaltatrice, avevano sottoscritto il contratto di appalto, unitamente ad una scrittura privata integrativa con la quale la si era impegnata a realizzare anche “un Pt_1 ampliamento strutturale complessivo di 20 mq. dell'immobile oggetto del contratto”, senza richiedere per tale intervento un compenso ulteriore rispetto al corrispettivo già 3
concordato, pari ad Euro 309.000,00, oltre IVA;
in tale occasione, poi, le parti avevano pattuito che le opere avrebbero dovuto essere ultimate entro 240 giorni dalla consegna del cantiere.
Effettuato dal committente il versamento del primo acconto, e intervenuta la consegna dei lavori, la sulla base della progettazione predisposta, aveva dato inizio agli Pt_1 interventi convenuti, seguendo le indicazioni impartite dal Direttore dei lavori;
quindi, in data 25.10.2011, su richiesta del committente, mentre venivano studiate nuove soluzioni progettuali dalla Direzione lavori, era stata comunicata la sospensione delle lavorazioni che, successivamente, dopo la sostituzione del direttore dei lavori, erano ripresi in data 18.11.2011, come da apposito verbale;
in particolare, in tale occasione, le parti, sulla scorta delle modifiche apportate in previsione della presentazione della documentazione relativa ai lavori del “piano casa”, avevano convenuto la riduzione ad
Euro 305.000,00, oltre IVA, del corrispettivo originariamente concordato, fissando alla data del 17.07.2012 il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
La inoltre, riferiva che i lavori pattuiti erano poi proseguiti, con conseguente Pt_1 emissione dei SAL dal n. 1 al n. 6, ma che il corrispettivo dovuto in base ad essi non era mai stato integralmente corrisposto dal committente che, da ultimo, aveva completamente omesso di pagare il SAL n. 7.
Ciò premesso, la si doleva della lunga durata dei lavori, da imputarsi Pt_1 soprattutto alle rimodulazioni progettuali provocate anche dall'avvenuta presentazione del c.d. “piano casa”, facendo presente che in data 11 luglio 2012 si era tenuta una riunione tra le parti per concordare i lavori da eseguire in vista della realizzazione di tale ampliamento, i quali non avrebbero potuto iniziare prima del successivo 26 luglio
2012, come comunicato dalla direzione lavori;
inoltre la società attrice riferiva che, essendo insorti dei contrasti tra le parti, si erano vanamente tenute alcune riunioni anche al fine di risolvere in via transattiva ogni questione;
quindi, a seguito della sospensione dei lavori certificata con verbale del 7.11.2012, il sig. con CP_1 raccomandata del 13.11.2012, aveva diffidato la alla ripresa degli stessi e, in Pt_1 assenza di riscontri, aveva considerato risolto il rapporto contrattuale a far data
23.11.2012.
Pertanto, in data 10.12.2012, la aveva provveduto alla riconsegna del cantiere. Pt_1 4
Tanto premesso, la sosteneva che il sig. si era reso inadempiente Pt_1 CP_1 all'obbligo di pagare il corrispettivo, con la conseguenza che essa aveva il diritto di ottenere il versamento di quanto ancora dovutole per le fatture emesse;
inoltre faceva presente che, a causa degli impegni contrattuali assunti con il sig. si era CP_1 vista costretta a rinunciare all'aggiudicazione di ulteriori commesse, e che comunque sin era trovata nella necessità di sostenere notevoli costi, anche nei confronti dei fornitori.
Pertanto, la concludeva chiedendo la condanna del sig. al Pt_1 Controparte_1 pagamento, in suo favore, di quanto ancora dovutole a titolo di corrispettivo per il contratto di appalto sottoscritto in data 3/6/2011, detratti gli acconti da essa già ricevuti, e per il quale aveva emesso fatture per complessivi Euro 250.490,33; il tutto oltre al risarcimento dei danni -patrimoniali e non patrimoniali- da quantificarsi anche in via equitativa ed alla rifusione delle spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il sig. non si limitava solo a resistere, Controparte_1 contestando le asserzioni della società attrice e chiedendo il rigetto della domanda, ma proponeva anche domanda riconvenzionale affinché, previo accertamento della risoluzione del contratto per fatto e colpa della quest'ultima fosse condannata Pt_1 al ristoro, in suo favore, dei danni sofferti, quantificati in complessivi Euro 150.746,16, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (per l'utilizzazione di frasi reputate offensive) ed alla rifusione delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della e veniva disposto l'espletamento di apposite Pt_1 indagini peritali, il Tribunale, con sentenza n. 6749/20, rigettava la domanda principale della e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del Pt_1 sig. dichiarata la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti CP_1 in data 3/6/2011 “per inadempimento imputabile alla ”, condannava Pt_1 quest'ultima al pagamento, in favore di costui, della somma di Euro 8.385,39 per il
“ristoro del danno subito (…) per aver pagato un corrispettivo di importo superiore al valore delle opere realizzate” dalla società appaltatrice;
al contrario, il Tribunale rigettava le ulteriori domande avanzate dal sig. (volte ad ottenere: il ristoro CP_1 delle spese sostenute per l'affidamento ad altra società dell'incarico di demolire e 5
ricostruire le opere eseguite dalla non a regola d'arte; le spese per il nuovo Pt_1 incarico di progettazione, sicurezza e direzione dei lavori al fine del completamento dell'opera; il risarcimento del danno da mancata disponibilità dell'immobile; il danno non patrimoniale sofferto a causa dell'inadempimento; la corresponsione delle penali per il ritardo;
il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; la condanna della società attrice ex art. 89 c.p.c.), condannando la alla rifusione della metà delle spese Pt_1 processuali in favore del convenuto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso tale Pt_1 decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Dopo aver ricostruito capillarmente tutti gli antecedenti di causa, la con un Pt_1 primo motivo di censura, lamentava la “imparzialità” dell'impugnata sentenza “nelle descrizioni dei fatti posti a fondamento del giudicato”, avendo citato solo “la perizia di parte redatta dal convenuto tralasciando ogni riferimento a quella di parte attorea”,
l'unica che, invece, si sarebbe dovuta “ritenere attendibile”; inoltre, secondo l'appellante, ulteriore circostanza che denotava detta “imparzialità” era costituita dal fatto che nell'impugnata sentenza “si parla[va] solo delle inadempienze della , Pt_1 rea di aver abbandonato le lavorazioni che comunque non poteva proseguire per le note carenze progettuali”, senza che fosse stata spesa “nessuna parola, di contro, (…) in merito alle inadempienze della committenza”, che aveva omesso di pagare il SAL n.
7.
Con un secondo motivo di doglianza, poi, la censurava l'impugnata sentenza a Pt_1 causa delle “affermazioni non veritiere avallate dal giudicato di prime cure”, sostenendo che non fosse affatto vero che il sig. , in sede di Persona_1 interrogatorio formale, avesse confermato lo stato dei luoghi, in quanto costui, al contrario, si era limitato a riconoscere le fotografie scattate alla sua presenza in data
10/12/2012, giorno della riconsegna delle chiavi dell'immobile, ma non quelle relative al mese di giugno 2013, poiché, come da lui stesso dichiarato, dopo tale data non si era più recato presso l'immobile.
Inoltre, doveva ritenersi non corrispondente a verità l'affermazione secondo cui la non aveva fornito le prove documentali per dimostrare i danni sofferti “per Pt_1
l'impossibilità di eseguire altre commesse perché impegnata (invano) ad onorare il 6
contratto di appalto stipulato con ”, in quanto, in realtà, “non era Controparte_1 stato chiesto, né tantomeno concesso di provare alcunché”, benché fosse stata comunque specificata la somma richiesta a titolo di ristoro.
Infine, con un ultimo motivo di appello, la lamentava la “erronea ed errata Pt_1 valutazione del giusdiciente”, in quanto, a suo dire, l'espletata C.T.U. non era stata interpretata “come fedele risposta ai quesiti”: in particolare, l'appellante faceva presente che il C.T.U. aveva valutato “al 37% circa i lavori realizzati corrispondenti ad
Euro 127.939,812 riferendosi ai lavori concretamente eseguiti”, sicché, avendo la ricevuto, prima dell'inizio delle lavorazioni, 2 acconti, “ciascuno di Euro Pt_1
30.000,00 in qualità di impegno alla firma del contratto rispettivamente il primo e all'inizio delle lavorazioni il secondo, per un totale di Euro 61.800,o0, risulta[va] abbastanza chiaro comprendere come tale somma, menzionata nel monte pagamenti, non [fosse] compresa nella valutazione dei lavori effettuati “in concreto” pari ad Euro
127.939,812”.
Pertanto, secondo l'appellante, era “di tutta evidenza” (…) che la [era] Pt_1 creditrice della somma di Euro 53.414,422, come differenza tra quanto percepito per i lavori effettuati “in concreto” pari ad Euro 127.939,812 e quanto invece ricevuto in acconto, non contemplato nella suddetta precisa quantificazione eseguita dal C.T.U.”
Quindi, nel domandare l'ammissione, sulla scorta di un “supplemento di perizia” allegato all'atto di appello, delle prove testimoniali già chieste in primo grado, la concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per Pt_1
l'effetto, la declaratoria dell'inadempimento contrattuale del sig. “per CP_1
l'effetto e, in ogni caso”, che il sig. fosse condannato a pagare alla CP_1 Pt_1
“la somma ancora da versare in adempimento del contratto oggetto di causa, con rivalutazione ed interessi come per legge”, da stimarsi “prudenzialmente” in Euro
100.000,00, o in altra maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito di C.T.U.; il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria l'appellante chiedeva anche l'espletamento di una nuova C.T.U.,
Costituitosi in giudizio, il sig. “in primis”, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 342 7
c.p.c., nuova formulazione, stante la mancata specificazione dei motivi di gravame e delle modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudicante di prime cure;
inoltre, dopo aver eccepito l'inammissibilità sia delle nuove ricostruzioni/deduzioni svolte con l'appello, cui conseguiva anche un'incompatibilità ed inconciliabilità delle impostazioni difensive rispettivamente assunte in primo ed in secondo grado, sia della relazione tecnica allegata all'atto di appello, il sig. eccepiva l'intervenuta CP_1 decadenza dell'appellante dalle prove e dalle richieste istruttorie, evidenziando anche che in primo grado, a seguito dell'invio della bozza di C.T.U., la non aveva Pt_1 formulato alcuna osservazione, né sollevato in sede di precisazione delle conclusioni alcuna contestazione avverso l'elaborato peritale;
quindi, dopo aver contestato le doglianze anche nel merito, l'appellato concludeva chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado ed al risarcimento del danno per lite temeraria.
All'udienza del 10/4/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato ex art. 342 c.p.c..
Infatti, dall'esame dell'appello è comunque possibile ricavare non solo l'indicazione delle censure che la ha inteso muovere nei confronti dell'impugnata sentenza, Pt_1 sia sotto il profilo dell'operata ricostruzione dei fatti sia sotto il profilo della relativa valutazione giuridica, ma anche le argomentazioni giuridiche che essa ha inteso contrapporre a quelle poste dal giudicante di prime cure a base della sua decisione.
Al contrario merita di essere accolta l'eccezione di inammissibilità del “supplemento di perizia”, redatto dall'Arch. e depositato dall'appellante direttamente Persona_2 8
in questa fase processuale, trattandosi di documento nuovo, di fatto prodotto in palese violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c..
In ogni caso, poi, va comunque rilevato che le osservazioni del consulente di parte contenute in tale documento (osservazioni che, sostanzialmente, avrebbero la pretesa di integrare delle censure “per relationem”) non risultano essere state adeguatamente trasfuse nell'atto di appello in specifici motivi di impugnazione, essendo state solo genericamente richiamate, sicché l'esposizione delle ragioni su cui la perizia si fonda non riesce a tradursi in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice.
Nel merito, il primo motivo di censura, con il quale la ha lamentato Pt_1 imparzialità della decisione di primo grado “nelle descrizioni dei fatti posti a fondamento del giudicato”, dev'essere disatteso.
In primo luogo, affinché la censura possa avere un senso, l'espressione “imparzialità” utilizzata dall'appellante non può che essere intesa alla stregua di un refuso, tenuto conto che l'imparzialità del giudice non può che costituire un valore positivo, che deve sempre permeare l'attività giurisdizionale.
Pertanto, ritenuto che l'appellante intendesse sostenere una pretesa “parzialità” nelle valutazioni operate dal Tribunale, va immediatamente osservato che, a differenza di quanto ipotizzato dalla l'avvenuta menzione, nell'impugnata sentenza, della Pt_1 sola perizia di parte depositata dal convenuto non è stata frutto di Controparte_1 un atteggiamento del giudicante improntato a parzialità, in quanto la valutazione di tale perizia è intervenuta allorché il Tribunale, nel giudicare la domanda riconvenzionale del sig. volta ad ottenere il risarcimento dell'asserito danno derivato dalla CP_1 mancata disponibilità dell'immobile, ne ha escluso -richiamando, in proposito, la condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione- la portata probatoria, rilevando l'avvenuta sua redazione in assenza di qualsiasi contraddittorio tra le parti ed arrivandola a considerare alla stregua di un mero indizio, come tale soggetto ad un apprezzamento discrezionale del giudice. 9
Ne consegue che tale “citazione”, lungi dall'integrare una condotta improntata a parzialità, è stata invece effettuata in funzione della successiva pronunzia di una statuizione del tutto favorevole alla posizione della società attrice.
Riguardo, poi, all'asserzione secondo cui il Tribunale non avrebbe espresso “nessuna parola (…) in merito alle inadempienze della committenza”, trattasi di affermazione infondata “per tabulas”, come comprovato dal fatto che il giudicante, ai fini della decisione (e, segnatamente, della risoluzione del rapporto contrattuale), ha espressamente operato una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti da entrambe le parti, pervenendo alla conclusione che “l'interruzione unilaterale dei lavori da parte dell'attrice non poteva trovare giustificazione in un inadempimento del committente”.
Analogamente, poi, dev'essere disatteso anche il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe “avallato” delle “affermazioni non veritiere”.
Innanzi tutto, dall'esame del verbale di causa redatto all'udienza del 11/4/2017, risulta espressamente che il sig. , in occasione dell'interrogatorio formale Persona_1 reso in qualità di legale rappresentante della riconobbe espressamente “nelle Pt_1 foto datate 10/12/2012 lo stato del cantiere”, anche perché scattate alla sua presenza, mentre il Tribunale, nell'impugnata decisione, non ha mai affermato che egli avesse riconosciuto anche quelle scattate nel mese di giugno del 2013; inoltre, riguardo all'assunto secondo cui il giudicante di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la non avesse fornito prove documentali “in merito ai danni subiti per Pt_1
l'impossibilità di eseguire altre commesse perché impegnata (invano) ad onorare il contratto di appalto” per cui è causa, si osserva che, al contrario, il Tribunale risulta aver espressamente valutato la proposta contrattuale fatta pervenire in data 2/2/2012 alla da altra società, poi seguita da accettazione, ritenendo però, sulla scorta Pt_1 anche di quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che tali documenti non fossero idonei a dare piena prova dei fatti in essi rappresentati, perché
“provenienti dalla stessa attrice e da un terzo”; a ciò aggiungasi lo stesso giudicante ha evidenziato che, a tutto concedere, detto rapporto sarebbe comunque insorto nel febbraio 2012, e quindi “in un periodo in cui la società attrice era impegnata con il 10
convenuto, comunque, sino alla data del 17.07.2012”, sicché non sussisteva alcuna ragione per ritenere che la mancata stipula di tale contratto potesse in alcun modo essere dipesa dalla condotta del sig. CP_1
Tali statuizioni non sono state fatte oggetto di specifica impugnazione in questa fase del giudizio, sicché oramai debbono ritenersi coperte dal giudicato.
Infine dev'essere respinto anche l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante ha lamentato l'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, delle risultanze dell'espletata C.T.U..
Premesso che la non ha contestato neanche in questa fase del giudizio la Pt_1 valutazione operata dal C.T.U., secondo cui la società avrebbe concretamente realizzato solo il 37% dei lavori commissionatigli, non è dato comprendere perché -secondo l'assunto dell'appellante- dal valore ad essi corrispondente andrebbero detratti gli acconti inizialmente ricevuti dalla società appaltatrice, pari ad Euro 61.800,00.
Infatti detta somma risulta essere stata considerata dal Tribunale nella determinazione di quanto concretamente corrisposto dal committente alla prima della Pt_1 definitiva interruzione dei lavori (21/9/2012), sicché non vi sono ragioni per considerare la società appaltatrice creditrice della differenza tra quanto da lei percepito per i lavori concretamente effettuati e quanto originariamente ricevuto in acconto.
Da ultimo va respinta la domanda risarcitoria avanzata dall'appellato ex art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabile, in capo all'appellante, né un'effettiva consapevolezza dell'infondatezza della domanda, né un'obiettiva pretestuosità dell'intrapresa iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata.
Da quanto premesso deriva che l'appello principale, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi stabiliti per lo scaglione da Euro 52.000,01 ad
Euro 260.000,00, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate. 11
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, sia da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6749/20, che conferma;
[...]
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 10-4-2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò