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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/04/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G 1291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1291/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
30/03/1975 e residente a [...], ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata a Roccabernarda (KR), via XXIV Maggio, n.43, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Scalzi che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
(C.F.: ), nato a [...], il [...] e resi- Controparte_1 C.F._2 dente a Cropani (KR), Villaggio Nausica, 9, ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato a Crotone, via I Trav. Firenze, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Francesca Serra che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 29.11.2024 Parte_1
e esponevano:
[...] Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 14.10.2006, nel comune di Cotronei
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 16, parte II, Serie A, anno 2006;
- che dalla loro unione nasceva, in data 29/03/2008, il figlio;
Persona_1 - che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis, che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità defi- nitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) disporre l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento preva- Persona_1 lente presso l'abitazione della madre sita in Cotronei (KR), via Laghi Silani n. 21; c) prevedersi in capo al signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Controparte_1 del figlio minore nella misura di euro 300,00 ( trecento) mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla moglie entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul c/c in essere presso Banca Mediolanum, intestato alla sig.ra ed identificato dalle Parte_1 seguenti coordinate IBAN [...], già dal prossimo mese di dicembre del corrente anno;
d) ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno con l'accordo che le stesse, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Crotone noto alle parti, dovranno essere preventivamente concordate e che il rimborso pro quota avverrà entro e non oltre dieci giorni dall'esibizione del giustificativo comprovante il sostenimento della spesa a favore del ge- nitore che l'ha anticipata;
e) ripartizione dell'assegno unico al 50% tra i genitori;
f) assegnazione della casa coniugale sita in Cotronei alla via Laghi Silani n.21 alla sig.ra Parte_1
unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono affinché la stessa possa viverci
[...] insieme al figlio;
g) la sig.ra concede al signor la possibilità di ricaricare Parte_1 Controparte_1 la propria auto elettrica, liberamente ed ogni volta che lo vorrà, presso la colonnina di ricarica posta all'interno del garage di pertinenza dell'abitazione, consentendo a quest'ultimo di continuare a custo- dirne le chiavi;
h) i ricorrenti, si accordano, altresì, di ripartire al 50% il costo della bolletta della luce della casa coniugale precisando che, essendo la fornitura di elettricità intestata al sig. , sarà Controparte_1 cura di quest'ultimo comunicare dopo l'esibizione della bolletta, il relativo importo della stessa alla sig.ra che provvederà al versamento del proprio 50% mediante bonifico o diversa mo- Parte_1 dalità che sarà dalle parti concordata;
i) disciplinare il diritto di visita del padre, genitore non collocatario, prevedendo che quest'ultimo potrà fare visita al figlio liberamente quando lo vorrà previo accordo con la madre e con lo stesso minore, rinviando per ciò che attiene i periodi festivi a quanto concordato fra le parti nell'allegato piano genitoriale;
j) obbligare il sig. di trasferire al figlio , in esecuzione Controparte_1 Controparte_2 del presente accordo di separazione consensuale, la nuda proprietà dell'unità immobiliare sita nel
Comune di Cropani Marina (CZ) in Villaggio Nausica, n. 9, censita catastalmente al foglio 31, Parti- cella 2064, Subalterno 1, Partita 50033, rendita € 194,19, Categoria A3, classe 2, consistenza 4 vani, totale superficie 51 mq, escluse aree scoperte 44 mq, con riserva dell'usufrutto vitalizio in favore della sig.ra ; Parte_1
k) le parti concordano altresì che il suddetto trasferimento immobiliare, che dovrà avvenire al rag- giungimento della maggiore età del figlio minore e comunque entro e non oltre la data del 10 Aprile
2026 ed i cui costi verranno sostenuti da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, è condizione funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale e per il raggiungimento del presente accordo di separazione consensuale;
l) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi”.
Con decreto dell'11.12.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51. comma 2
c.p.c.
Con ordinanza del 29.01.2025 il Giudice rinviava all'udienza del 12.03.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art 127- ter c.p.c., per consentire alle parti la produzione di integrazione documentale.
Per l'udienza del 12.03.2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 12.03.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. r.g 1291/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 14.10.2006, nel
[...]
Comune di Cotronei (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n.
16, parte II, Serie A, anno 2006;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispo- sitivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cotronei (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 20/03/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1291/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
30/03/1975 e residente a [...], ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata a Roccabernarda (KR), via XXIV Maggio, n.43, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Scalzi che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
(C.F.: ), nato a [...], il [...] e resi- Controparte_1 C.F._2 dente a Cropani (KR), Villaggio Nausica, 9, ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato a Crotone, via I Trav. Firenze, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Francesca Serra che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 29.11.2024 Parte_1
e esponevano:
[...] Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 14.10.2006, nel comune di Cotronei
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 16, parte II, Serie A, anno 2006;
- che dalla loro unione nasceva, in data 29/03/2008, il figlio;
Persona_1 - che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis, che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità defi- nitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) disporre l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento preva- Persona_1 lente presso l'abitazione della madre sita in Cotronei (KR), via Laghi Silani n. 21; c) prevedersi in capo al signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Controparte_1 del figlio minore nella misura di euro 300,00 ( trecento) mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla moglie entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul c/c in essere presso Banca Mediolanum, intestato alla sig.ra ed identificato dalle Parte_1 seguenti coordinate IBAN [...], già dal prossimo mese di dicembre del corrente anno;
d) ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno con l'accordo che le stesse, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Crotone noto alle parti, dovranno essere preventivamente concordate e che il rimborso pro quota avverrà entro e non oltre dieci giorni dall'esibizione del giustificativo comprovante il sostenimento della spesa a favore del ge- nitore che l'ha anticipata;
e) ripartizione dell'assegno unico al 50% tra i genitori;
f) assegnazione della casa coniugale sita in Cotronei alla via Laghi Silani n.21 alla sig.ra Parte_1
unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono affinché la stessa possa viverci
[...] insieme al figlio;
g) la sig.ra concede al signor la possibilità di ricaricare Parte_1 Controparte_1 la propria auto elettrica, liberamente ed ogni volta che lo vorrà, presso la colonnina di ricarica posta all'interno del garage di pertinenza dell'abitazione, consentendo a quest'ultimo di continuare a custo- dirne le chiavi;
h) i ricorrenti, si accordano, altresì, di ripartire al 50% il costo della bolletta della luce della casa coniugale precisando che, essendo la fornitura di elettricità intestata al sig. , sarà Controparte_1 cura di quest'ultimo comunicare dopo l'esibizione della bolletta, il relativo importo della stessa alla sig.ra che provvederà al versamento del proprio 50% mediante bonifico o diversa mo- Parte_1 dalità che sarà dalle parti concordata;
i) disciplinare il diritto di visita del padre, genitore non collocatario, prevedendo che quest'ultimo potrà fare visita al figlio liberamente quando lo vorrà previo accordo con la madre e con lo stesso minore, rinviando per ciò che attiene i periodi festivi a quanto concordato fra le parti nell'allegato piano genitoriale;
j) obbligare il sig. di trasferire al figlio , in esecuzione Controparte_1 Controparte_2 del presente accordo di separazione consensuale, la nuda proprietà dell'unità immobiliare sita nel
Comune di Cropani Marina (CZ) in Villaggio Nausica, n. 9, censita catastalmente al foglio 31, Parti- cella 2064, Subalterno 1, Partita 50033, rendita € 194,19, Categoria A3, classe 2, consistenza 4 vani, totale superficie 51 mq, escluse aree scoperte 44 mq, con riserva dell'usufrutto vitalizio in favore della sig.ra ; Parte_1
k) le parti concordano altresì che il suddetto trasferimento immobiliare, che dovrà avvenire al rag- giungimento della maggiore età del figlio minore e comunque entro e non oltre la data del 10 Aprile
2026 ed i cui costi verranno sostenuti da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, è condizione funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale e per il raggiungimento del presente accordo di separazione consensuale;
l) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi”.
Con decreto dell'11.12.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51. comma 2
c.p.c.
Con ordinanza del 29.01.2025 il Giudice rinviava all'udienza del 12.03.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art 127- ter c.p.c., per consentire alle parti la produzione di integrazione documentale.
Per l'udienza del 12.03.2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 12.03.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. r.g 1291/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 14.10.2006, nel
[...]
Comune di Cotronei (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n.
16, parte II, Serie A, anno 2006;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispo- sitivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cotronei (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 20/03/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli