Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 480/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Cogliati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 480/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.9.1978 e residente in [...] - con il patrocinio dell'Avv.
PAOLO MOTTA
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] - con il patrocinio dell'Avv. PAOLO MOTTA
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco ai sensi della Legge 01.12.1970 n. 898, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Disporre l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori i quali limitatamente Per_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Dovranno essere assunte di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza abituale del minore, alla salute, all'istruzione e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
2. Quanto ai tempi e alle modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore, Per_1 trascorrerà con la madre i giorni di lunedì dall'uscita dalla scuola sino al martedì al rientro a scuola
il venerdì dall'uscita dalla scuola fino alle 18:30 verrà trascorso alternativamente con un genitore, e il fine settimana, dal venerdì alle 18:30 sino al lunedì al rientro a scuola, con l'altro genitore.
3. Durante le festività Natalizie, ciascun genitore, ad anni alterni, trascorrerà con il figlio il giorno del 24 dicembre fino alla mattina del giorno di Natale, mentre l'altro genitore trascorrerà con il figlio il giorno del 25 dicembre (dal pranzo) ed il 26. dicembre. trascorrerà il Capodanno Per_1 alternativamente con ciascun genitore.
4. Durante le vacanze pasquali trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un Per_1 genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
5. I compleanni di verranno trascorsi anni alterni a pranzo da un genitore (dalla sera prima) Per_1
e a cena (fino alla mattina successiva) dall'altro genitore.
6. Per ogni altra festività i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete impegnandosi ad assicurare la loro costante presenza, sia pure alternata, al figlio.
7. Nel periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio quindici giorni consecutivi, che i genitori dovranno concordare entro il 31.05 di ogni anno. Ulteriori vacanze dovranno essere concordate tra i genitori. Sarà onere del genitore con il quale il minore trascorrerà le vacanze sostenere le spese per le stesse. Qualora invece si tratti di vacanze trascorse autonomamente dal minore (quali campus scuola, campeggi estivi, ecc.) le spese verranno ripartite tra i genitori in proporzione ai rispettivi redditi
8. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
9. Considerata l'eguale permanenza del minore presso entrambi i genitori, dovendo entrambi genitori provvedere, in misura uguale, alle esigenze del minore ciascuno vi provvederà direttamente nei tempi di reciproca permanenza, ad eccezione di quanto previsto al punto successivo.
10. La madre provvederà alle spese necessarie per il vestiario di , che verrà suddiviso tra le Per_1 parti in percentuale del reddito, e quindi attualmente 35% in carico alla madre e 65% al padre.
11. Verranno parimenti suddivise in base al reddito - 35% la madre e 65% il padre - anche le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , regolamentate secondo il protocollo in uso Per_1 presso l'intestato tribunale da intendersi qui richiamato.
12. I Signori e si danno reciproco assenso per il rilascio Parte_1 Parte_2 ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche del figlio minore e autorizzano sin da ora le vacanze all'estero con il minore, impegnandosi ciascuno a comunicare all'altro genitore la località di villeggiatura, l'indirizzo e il recapito telefonico della struttura scelta, cooperando nell'interesse del minore;
13. I coniugi in occasione dei propri viaggi personali, per eventuali necessità ed urgenze nell'interesse del figlio minore e fino al raggiungimento della maggior età di , segnaleranno Per_1
i rispettivi recapiti, anche telefonici per essere reperibili durante il periodo, e tale periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore con almeno 15 giorni di preavviso;
14. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di avere regolato i loro rapporti patrimoniali sinora intercorsi”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario il 25.4.2009 a Presezzo (BG), atto trascritto al numero 1 – parte II – serie A – anno 2009 del Registro Stato Civile del Comune di Presezzo (BG), optando per il regime della comunione dei beni e fissando l'abitazione coniugale in Casatenovo (LC), Via Cavalcanti n. 12/C presso l'immobile di proprietà del marito. Dall'unione coniugale è nato il figlio
[...]
in data 28.12.2011 a Monza (MB), allo stato minorenne. Per_2
In data 6.4.2016 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale (proc. R.G. 93/2016), conclusosi in data 29.4.2016 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente (decreto omologazione n. cronol.
3291/2016 del 29.4.2016).
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26.3.2025,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51, terzo comma, c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3, n. 2), lett. b), l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e con rito concordatario il 25.4.2009 a Presezzo (BG), atto
[...] Parte_2 trascritto al numero 1 – parte II – serie A – anno 2009 del Registro Stato Civile del predetto Comune;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Presezzo (BG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 26.5.25
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada