Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG 10649/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grazia Savastano Presidente dott. Maurizio Spezzaferri Giudice dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10649 del Ruolo gen. Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: querela di falso – opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi – opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, vertente
TRA elettivamente domiciliato in Napoli alla via Pietro Colletta n. Parte_1
35, presso lo studio dell'avv. Anna Dello Iacono, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E elettivamente domiciliata in Controparte_1
Gricignano di Aversa (CE) alla via Galileo Galilei n. 5, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Di Foggia, che la rappresenta e difende con l'avv. Ida Sigismondi in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
Pag. 1 di 7
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attore ha adito il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, accogliere la querela di falso proposta, dichiarando l'inesistenza del diritto del presunto creditore CP_2
di agire in via esecutiva nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
e comunque la intervenuta prescrizione del diritto de quo;
2) sempre in via
[...] preliminare, dichiarare l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo posto a base dell'esecuzione e, in conseguenza, dichiarare la nullità e/o l'irregolarità di tale atto per tutti i motivi indicati in premessa;
3) dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria della società e per esso del suo procuratore Controparte_1 speciale, nei confronti del sig. anche per l'intervenuta prescrizione Controparte_3 dell'asserito credito vantato, 4) dichiarare nullo il precetto ed il conseguente atto di pignoramento presso terzi, in quanto fondati su un titolo dichiarato esecutivo che però non ha mai perfezionato il suo iter per non essere mai entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario;
5) dichiarare la nullità del pignoramento presso terzi, notificato per la prima volta al debitore sig. solo in data 20.5.2020, per mancanza dell'avviso Parte_1 di cui all'art. 492 c.p.c., e, per l'effetto, dichiarare la perenzione, nei confronti del sig.
dell'atto di precetto – primo atto di inizio dell'esecuzione – e anche per omessa Pt_1 notifica al debitore dell'atto di pignoramento presso terzi;
in conseguenza, dichiarare estinta la procedura esecutiva;
6) condannare la società Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, così come previsto dal D.M. 55/2014, l'I.V.A. ed il C.p.A. come per legge.” (così dalla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.).
A sostegno delle proprie domande, l'attore ha in particolare addotto: - che in forza del decreto ingiuntivo n. 5283/2017 R.G., munito di formula esecutiva in data 30.10.2018, la società ha dato inizio all'azione esecutiva nei suoi Controparte_1
confronti, mediante notifica del precetto nonché di pignoramento presso terzi;
- di aver proposto, nell'ambito della procedura esecutiva contraddistinta con il n. 3133/2019 R.G. e incardinata dalla creditrice innanzi a questo Tribunale, opposizione all'esecuzione con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'esecuzione, nonché con contestuale proposizione di querela di falso ex art. 221 c.p.c. avente ad oggetto l'avviso di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo;
- che il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 14.9.2020, ha sospeso la procedura esecutiva e ha assegnato termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, rimettendo alla
Pag. 2 di 7 cognizione del collegio la querela di falso proposta in via incidentale;
- che il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo richiamato sarebbe nullo, per mancata notifica;
- che, segnatamente, l'attestazione riportata dal notificante sull'avviso di ricevimento della notifica afferente al richiamato atto giudiziario (atto n. 787587147119) sarebbe falsa, nella parte in cui è stato registrato il rifiuto del plico da parte del destinatario;
- che, di conseguenza, sarebbero nulli o inesistenti anche il precetto e il pignoramento presso terzi;
- che il pignoramento sarebbe nullo anche per omessa originaria notifica nonché per omessa rinnovazione mediante rinotifica anche al terzo pignorato;
- che, in ogni caso, il credito portato dal decreto ingiuntivo sarebbe illiquido, non provato e comunque prescritto.
Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha contestato gli assunti di controparte e ha dedotto: - l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., in quanto tardivamente introdotta;
- l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto afferente a un decreto ingiuntivo di cui si lamenta la nullità della notifica, con conseguente operatività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c.; - l'inammissibilità della querela di falso proposta, in quanto afferente a ipotesi di mera svista del notificante nella compilazione della relata. Pertanto, la convenuta ha così concluso: “in via pregiudiziale: - accertare è dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione proposta per le ragioni sopra esposte;
- accertare e dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della querela di falso incidentale proposta per le ragioni sopra esposte;
nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti e le domande tutte ivi formulate perché inammissibili e per l'effetto confermare la validità ed efficacia dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi nonché della procedura esecutiva presso terzi avente n. 3133/2019 del Ruolo Generale dell'intestato Tribunale disponendo in ordine alla sua prosecuzione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
(così dalle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta).
Proceduto all'interpello della parte convenuta ai sensi dell'art. 222 c.p.c., acquisita la dichiarazione della parte di volersi avvalere del documento, valutata l'ammissibilità della querela di falso, il giudicante ha provveduto al deposito del documento impugnato di falso
Pag. 3 di 7 all'udienza del 13.6.2023, per poi istruire il giudizio mediante l'escussione dei testimoni ammessi.
Trattenuta una prima volta in decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo a seguito del tramutamento ad altro ufficio del precedente relatore.
Con provvedimento del 28.12.2024, previa assegnazione di termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione al collegio.
2. Le domande avanzate da parte attrice sono inammissibili.
2.1 Come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. è, alla stregua dell'ampia formulazione di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art.
617 cod. proc. civ. che investe, invece, il "quomodo" di tale esecuzione), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto» (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20989 del
27/11/2012).
Sulla base di tali premesse ermeneutiche va quindi rilevato, in punto di qualificazione delle domande avanzate da parte attrice, che quest'ultima ha introdotto sia un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., deducendo l'inesistenza del diritto della convenuta a procedere esecutivamente a causa della mancata regolare notifica del decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo, sia un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. relativa a vizi afferenti alla notifica e alla formazione del pignoramento presso terzi, per omessa originaria notifica nonché per omessa rinnovazione mediante rinotifica anche al terzo pignorato. Tale omissione determinerebbe un'irregolarità formale che può essere certamente fatta valere dal debitore con opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 617 c.p.c.
Tuttavia, l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. è tempestiva e ammissibile se avanzata entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'atto impugnato.
Nel caso in esame, risulta pacifico dagli atti che l'attore abbia ricevuto la notifica del pignoramento presso terzi in data 20.5.2020 (così pag. 1 dell'atto di citazione;
la circostanza trova riscontro nella lettura della relata di notifica: cfr. documento presente sia nella produzione di parte attrice che in quella di parte convenuta), mentre l'opposizione agli atti esecutivi risulta datata 29.7.2020.
Pag. 4 di 7 Ne consegue che il ricorso è stato depositato presso il giudice dell'esecuzione quando era già decorso il suddetto termine di venti giorni, con la conseguenza che l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. è inammissibile.
2.2 Del pari inammissibile risulta essere l'opposizione introdotta da parte attrice ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Costituisce invero costante orientamento giurisprudenziale quello secondo cui «La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617
c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.» (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13365 del
16/05/2023).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la lamentata irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo sia da ricondurre alla categoria della nullità della notificazione, secondo il costante orientamento di legittimità maturato in materia, essendo pienamente distinguibile un procedimento notificatorio (cfr. tra le altre Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 14692 del
26/05/2023: «L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
(identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione
Pag. 5 di 7 di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra
l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.)»).
Pertanto, parte attrice avrebbe dovuto far valere le sue doglianze avverso la notifica del decreto ingiuntivo attraverso l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., atteso che risulta regolarmente notificato il precetto in data 6.5.2019 (cfr. documento presente nella produzione di parte convenuta), data a decorrere della quale avrebbe potuto far valere le proprie difese.
2.3 Si aggiunga che, nel caso di specie, l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (alla quale vanno ricondotte tutte le doglianze di merito sollevate dall'attore in ordine al credito portato dal decreto ingiuntivo oggetto di causa) deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva, ai sensi del comma 3 del citato art. 650 c.p.c., essendo intervenuto tra le parti il pignoramento presso terzi, che costituisce indubbiamente un atto dell'esecuzione.
2.4 Ne consegue che la proposta querela di falso deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Sul punto, appare opportuno chiarire che l'attore ha proposto querela in via incidentale all'atto della proposizione dell'opposizione all'esecuzione, al fine di ottenere la declaratoria di inesistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione.
In merito, va ricordato in punto di diritto che la querela di falso è lo strumento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata) l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti. In particolare, la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. 1, 20 giugno 2000 n. 8362; Cassazione n. 19727/2003; Cassazione 24725/08).
Pag. 6 di 7 L'interesse ad agire nella querela di falso è quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare efficacemente l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce.
Ne consegue che nel caso di specie, tenuto conto della rilevata inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, dell'opposizione agli atti esecutivi e dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non residua alcun interesse alla rimozione dell'avviso di ricevimento oggetto della querela di falso, stante l'inidoneità di una eventuale pronuncia sul punto a paralizzare l'esecuzione intrapresa dalla convenuta.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi corrispondente al valore della causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) dal DM 55/2014, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande proposte dall'attore;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.538,50 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfettario spese al 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Maria Grazia Savastano
Pag. 7 di 7