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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/12/2024, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3188/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3188/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHETTO MARIA Parte_1
EL ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. MOTTA MARINA Controparte_1 resistente
PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20.12.2023, ha chiesto l'affido Parte_1 condiviso del figlio minore , nato il [...], il collocamento presso la madre, la Per_1 regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo di mantenimento paterno pari a euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il conferimento di un incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti affinché operino un monitoraggio sulla persona della madre del minore sig.ra e sul relativo nucleo CP_1 familiare. Con comparsa di costituzione depositata in data 19.2.2024 si è costituita , Controparte_1 chiedendo in via preliminare la riunione del presente procedimento al procedimento R.G.
30/2024 successivamente instaurato dalla sig.ra e recante il medesimo oggetto e CP_1 nel merito l'affido condiviso del minore con collocamento presso l'abitazione materna, la regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo per il mantenimento del minore di importo pari a euro 600,00 oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché il diritto a percepire integralmente l'assegno unico. All'esito della prima udienza del 26.3.2024, il Giudice relatore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.: “1) recependo l'accordo raggiunto tra le parti nel corso dell'udienza del 26.3.2024, dispone l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre e regolamentazione delle visite con le seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé il minore due giorni infrasettimanali dalle
10 alle 19 (indicativamente il martedì e il giovedì salvo diverso accordo tra le parti), weekend alternati senza pernotto (fino al raggiungimento dei due anni di età; con il compimento dei due anni pernotto del sabato) il sabato e la domenica dalle 10 alle 19; vacanze estive una settimana consecutiva a luglio e una settimana consecutiva ad agosto sempre dalle 10 alle 19; 2) Dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del minore la somma mensile di euro 500,00 da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
3) Dispone che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; 4) Invita le parti a intraprendere un CP_1 percorso di coordinazione genitoriale”. Successivamente con istanza depositata in data 22.11.2024 le partidichiaravano di aver raggiunto un accordo e, pertanto, chiedevano la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte. Successivamente, all'udienza del 26.11.2024 precisavano congiuntamente le conclusioni come da fogli già telematicamente depositati, rinunciando ai termini per comparse e repliche. Il G.I., datone atto ed intervenuto il P.M., rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti. Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti: 1) Dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente del minore presso la madre, in Pieve Fissiraga, via Gaetano Donizetti n.
27/A, anche ai fini anagrafici;
pagina 2 di 4 2) Quanto al diritto di visita padre/figlio, in considerazione della tenera età di è Per_1 doveroso valutare l'introduzione graduale del pernotto e tal proposito si propone il seguente calendario: con il compimento del secondo anno di età di : Per_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé il minore due giorni infrasettimanali dalle 10 alle
19 (indicativamente il martedi e il giovedì salvo diverso accordo tra le parti), weekend alternati con il pernotto e quindi dal sabato ore 10.00 e sino alla domenica ore 19.00.
- Il padre si impegna a comunicare l'indirizzo ove pernotterà nei weekend di Per_1 propria spettanza.
- vacanze natalizie 2024: trascorrerà il Natale (dalle ore 10.00 del mattino) e Per_1
[...]
(riaccompagnandolo a casa della mamma alle ore 19.00) con il papà (con Per_2 pernotto - trattandosi del Santo Natale il signor lo trascorrerà con il Parte_1 bambino unitamente ai di lui genitori in famiglia). La signora successivamente si recherà con il bambino presso i suoi genitori dal 27/12 al 2/1, Il signor Parte_1 terrà il bambino dal 3 al 6 gennaio con un solo pernotto e precisamente la notte del 5 gennaio.
- vacanze pasquali 2025: trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e Per_1 con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, salvo diversi accordi.
- vacanze estive 2025: trascorrerà con il padre due settimane anche non Per_1 consecutive con pernotto per entrambe le settimane. Il periodo di vacanza dovrà comunicarsi entro la data del 30/04, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la località e l'indirizzo di villeggiatura in cui starà con il figlio. dal compimento del terzo anno di (2025): Per_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé il minore a week end alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo fino alla domenica sera alle ore 20.00 nel periodo invernale e ore 21.00 nel periodo estivo), nonché un giorno infrasettimanale dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.00 (cena compresa) nei periodi invernali e ore 21.00 nei periodi estivi, salvo diverso accordi tra le parti.
- Nel week- end di spettanza della madre il signor potrà tenere con sè il Parte_1 bambino per due giorni infrasettimanali (consecutivi) dei quali uno con pernotto e precisamente preleverà il bambino dall'asilo (indicativamente il martedi) lo terrà con sé sino alla mattina successiva (mercoledi) quando lo riaccompagnerà a scuola. Il mercoledì lo preleverà da scuola e lo terrà con sè sino alle ore 20.00 (cena compresa) nei periodi invernali e sino alle 21.00 nei periodi estivi, salvo diversi accordi tra le parti. Le Parti concordano sin d'ora che i giorni infrasettimanali nei periodi marzo - settembre, in considerazione del lavoro del signor , potrebbero subire Parte_1 delle variazioni ma le parti si organizzeranno all'inizio del mese.
- Si dovrà, a questo proposito, tener conto anche del fatto che la sig.ra per due CP_1 giorni a settimana finisce di lavorare alle 17:30, quando non ci sarà più, a supporto, la nonna materna e il sig. in quel periodo non dovesse riuscire a tenere il Parte_1 bambino nei giorni del di lei turno lungo, si dovranno trovare soluzioni funzionali congiuntamente per eventuali ore scoperte.
- vacanze natalizie 2025: il periodo verrà diviso in due periodi da trascorrere alternativamente con il papà e con la mamma e precisamente dal 22/12 al 29/12 e dal
30/12 al 6/1, salvo diversi accordi tra le parti.
- vacanze estive 2026: trascorrerà con ogni genitore anche due settimane Per_1 consecutive da concordarsi con i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
pagina 3 di 4 Ovviamente entrambi dovranno comunicare ove il bambino verrà portato in vacanza, indirizzo e recapito telefonico, così come la signora vorrà sapere ove il CP_1 bambino verrà portato a dormire durante i week end di competenza del padre, avendo egli diverse possibilità in luoghi differenti. Il periodo di vacanza dovrà comunicarsi entro la data del 30/04, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la località di villeggiatura in cui starà con il figlio.
- vacanze pasquali 2026: trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Per_1
Pasquetta con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo.
- Durante i suddetti periodi, il genitore presso il quale il bambino non sarà, potrà effettuare una video chiamata al giorno al figlio alle ore 19.00.
- I genitori concordano che potranno far conoscere al bambino la/il loro eventuale compagna/o, solo nel momento in cui la relazione avrà carattere di stabilità.
In caso di malattia del bambino, nei giorni di spettanza della madre, qualora quest'ultima non potesse stare a casa dal lavoro e dovesse per forza ricorrere alla babysitter (non per propri impegni quindi, ma per malattia del bambino), questa verrà pagata al 50% dai genitori.
- In caso di malattia del minore nei giorni di spettanza del padre, questi potrà recuperare i giorni persi accordandosi con la sig.ra ed anche in questo caso le CP_1 spese della baby sitter saranno suddivise al 50% tra i genitori. Qualora il padre dovesse annullare/spostare le proprie visite, con il minore, e la sig.ra dovesse, per tale CP_1 motivo, ricorrere obbligatoriamente all'ausilio della babysitter (non potendo più contare sulla presenza della propria madre) questa spesa verrà interamente sostenuta dal sig. . Di contro, resta inteso che, se la sig.ra ricorrerà alla Parte_1 CP_1 babysitter per proprie esigenze personali ed indipendenti dalla gestione del minore provvederà lei per intero al pagamento della stessa.
3) Il signor verserà alla signora , entro il 5 di ciascun mese, la Parte_1 CP_1 somma pari ad € 500,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici istat a titolo di contributo al mantenimento di . Per_1
4) Il signor contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per Parte_1
secondo il Protocollo del Tribunale di Lodi da intendersi qui integralmente Per_1 riportato e trascritto.
5) L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla signora . CP_1
6) Visto l'art. 3 lett. B della Legge 21.11.1967 n. 1185 così come novellato dall'art. 24 L.
372003 i genitori si concedono espressamente reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori;
7) Dà atto che le parti dichiarano di rinunciare altresì ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 cpc e chiedono che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione definitiva;
8) Dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
Il presidente rel. est.
dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3188/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHETTO MARIA Parte_1
EL ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. MOTTA MARINA Controparte_1 resistente
PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20.12.2023, ha chiesto l'affido Parte_1 condiviso del figlio minore , nato il [...], il collocamento presso la madre, la Per_1 regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo di mantenimento paterno pari a euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il conferimento di un incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti affinché operino un monitoraggio sulla persona della madre del minore sig.ra e sul relativo nucleo CP_1 familiare. Con comparsa di costituzione depositata in data 19.2.2024 si è costituita , Controparte_1 chiedendo in via preliminare la riunione del presente procedimento al procedimento R.G.
30/2024 successivamente instaurato dalla sig.ra e recante il medesimo oggetto e CP_1 nel merito l'affido condiviso del minore con collocamento presso l'abitazione materna, la regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo per il mantenimento del minore di importo pari a euro 600,00 oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché il diritto a percepire integralmente l'assegno unico. All'esito della prima udienza del 26.3.2024, il Giudice relatore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.: “1) recependo l'accordo raggiunto tra le parti nel corso dell'udienza del 26.3.2024, dispone l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre e regolamentazione delle visite con le seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé il minore due giorni infrasettimanali dalle
10 alle 19 (indicativamente il martedì e il giovedì salvo diverso accordo tra le parti), weekend alternati senza pernotto (fino al raggiungimento dei due anni di età; con il compimento dei due anni pernotto del sabato) il sabato e la domenica dalle 10 alle 19; vacanze estive una settimana consecutiva a luglio e una settimana consecutiva ad agosto sempre dalle 10 alle 19; 2) Dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del minore la somma mensile di euro 500,00 da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
3) Dispone che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; 4) Invita le parti a intraprendere un CP_1 percorso di coordinazione genitoriale”. Successivamente con istanza depositata in data 22.11.2024 le partidichiaravano di aver raggiunto un accordo e, pertanto, chiedevano la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte. Successivamente, all'udienza del 26.11.2024 precisavano congiuntamente le conclusioni come da fogli già telematicamente depositati, rinunciando ai termini per comparse e repliche. Il G.I., datone atto ed intervenuto il P.M., rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti. Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti: 1) Dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente del minore presso la madre, in Pieve Fissiraga, via Gaetano Donizetti n.
27/A, anche ai fini anagrafici;
pagina 2 di 4 2) Quanto al diritto di visita padre/figlio, in considerazione della tenera età di è Per_1 doveroso valutare l'introduzione graduale del pernotto e tal proposito si propone il seguente calendario: con il compimento del secondo anno di età di : Per_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé il minore due giorni infrasettimanali dalle 10 alle
19 (indicativamente il martedi e il giovedì salvo diverso accordo tra le parti), weekend alternati con il pernotto e quindi dal sabato ore 10.00 e sino alla domenica ore 19.00.
- Il padre si impegna a comunicare l'indirizzo ove pernotterà nei weekend di Per_1 propria spettanza.
- vacanze natalizie 2024: trascorrerà il Natale (dalle ore 10.00 del mattino) e Per_1
[...]
(riaccompagnandolo a casa della mamma alle ore 19.00) con il papà (con Per_2 pernotto - trattandosi del Santo Natale il signor lo trascorrerà con il Parte_1 bambino unitamente ai di lui genitori in famiglia). La signora successivamente si recherà con il bambino presso i suoi genitori dal 27/12 al 2/1, Il signor Parte_1 terrà il bambino dal 3 al 6 gennaio con un solo pernotto e precisamente la notte del 5 gennaio.
- vacanze pasquali 2025: trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e Per_1 con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, salvo diversi accordi.
- vacanze estive 2025: trascorrerà con il padre due settimane anche non Per_1 consecutive con pernotto per entrambe le settimane. Il periodo di vacanza dovrà comunicarsi entro la data del 30/04, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la località e l'indirizzo di villeggiatura in cui starà con il figlio. dal compimento del terzo anno di (2025): Per_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé il minore a week end alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo fino alla domenica sera alle ore 20.00 nel periodo invernale e ore 21.00 nel periodo estivo), nonché un giorno infrasettimanale dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.00 (cena compresa) nei periodi invernali e ore 21.00 nei periodi estivi, salvo diverso accordi tra le parti.
- Nel week- end di spettanza della madre il signor potrà tenere con sè il Parte_1 bambino per due giorni infrasettimanali (consecutivi) dei quali uno con pernotto e precisamente preleverà il bambino dall'asilo (indicativamente il martedi) lo terrà con sé sino alla mattina successiva (mercoledi) quando lo riaccompagnerà a scuola. Il mercoledì lo preleverà da scuola e lo terrà con sè sino alle ore 20.00 (cena compresa) nei periodi invernali e sino alle 21.00 nei periodi estivi, salvo diversi accordi tra le parti. Le Parti concordano sin d'ora che i giorni infrasettimanali nei periodi marzo - settembre, in considerazione del lavoro del signor , potrebbero subire Parte_1 delle variazioni ma le parti si organizzeranno all'inizio del mese.
- Si dovrà, a questo proposito, tener conto anche del fatto che la sig.ra per due CP_1 giorni a settimana finisce di lavorare alle 17:30, quando non ci sarà più, a supporto, la nonna materna e il sig. in quel periodo non dovesse riuscire a tenere il Parte_1 bambino nei giorni del di lei turno lungo, si dovranno trovare soluzioni funzionali congiuntamente per eventuali ore scoperte.
- vacanze natalizie 2025: il periodo verrà diviso in due periodi da trascorrere alternativamente con il papà e con la mamma e precisamente dal 22/12 al 29/12 e dal
30/12 al 6/1, salvo diversi accordi tra le parti.
- vacanze estive 2026: trascorrerà con ogni genitore anche due settimane Per_1 consecutive da concordarsi con i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
pagina 3 di 4 Ovviamente entrambi dovranno comunicare ove il bambino verrà portato in vacanza, indirizzo e recapito telefonico, così come la signora vorrà sapere ove il CP_1 bambino verrà portato a dormire durante i week end di competenza del padre, avendo egli diverse possibilità in luoghi differenti. Il periodo di vacanza dovrà comunicarsi entro la data del 30/04, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la località di villeggiatura in cui starà con il figlio.
- vacanze pasquali 2026: trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Per_1
Pasquetta con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo.
- Durante i suddetti periodi, il genitore presso il quale il bambino non sarà, potrà effettuare una video chiamata al giorno al figlio alle ore 19.00.
- I genitori concordano che potranno far conoscere al bambino la/il loro eventuale compagna/o, solo nel momento in cui la relazione avrà carattere di stabilità.
In caso di malattia del bambino, nei giorni di spettanza della madre, qualora quest'ultima non potesse stare a casa dal lavoro e dovesse per forza ricorrere alla babysitter (non per propri impegni quindi, ma per malattia del bambino), questa verrà pagata al 50% dai genitori.
- In caso di malattia del minore nei giorni di spettanza del padre, questi potrà recuperare i giorni persi accordandosi con la sig.ra ed anche in questo caso le CP_1 spese della baby sitter saranno suddivise al 50% tra i genitori. Qualora il padre dovesse annullare/spostare le proprie visite, con il minore, e la sig.ra dovesse, per tale CP_1 motivo, ricorrere obbligatoriamente all'ausilio della babysitter (non potendo più contare sulla presenza della propria madre) questa spesa verrà interamente sostenuta dal sig. . Di contro, resta inteso che, se la sig.ra ricorrerà alla Parte_1 CP_1 babysitter per proprie esigenze personali ed indipendenti dalla gestione del minore provvederà lei per intero al pagamento della stessa.
3) Il signor verserà alla signora , entro il 5 di ciascun mese, la Parte_1 CP_1 somma pari ad € 500,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici istat a titolo di contributo al mantenimento di . Per_1
4) Il signor contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per Parte_1
secondo il Protocollo del Tribunale di Lodi da intendersi qui integralmente Per_1 riportato e trascritto.
5) L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla signora . CP_1
6) Visto l'art. 3 lett. B della Legge 21.11.1967 n. 1185 così come novellato dall'art. 24 L.
372003 i genitori si concedono espressamente reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori;
7) Dà atto che le parti dichiarano di rinunciare altresì ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 cpc e chiedono che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione definitiva;
8) Dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
Il presidente rel. est.
dott.ssa Ada Cappello
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